Diritto del lavoro
E-campuspaniere completo, comprensivo di domande a risposta aperta e chiusa 2021/2022
Lezione 1
1. La materia della contrattazione collettiva si colloca: nel diritto sindacale.
2. Dov'è regolamentata la c.d. legislazione di sostegno al sindacato? Nello Statuto dei lavoratori.
3. Il diritto sindacale si occupa della disciplina delle organizzazioni sindacali, dello sciopero e serrata.
4. Il diritto processuale del lavoro si occupa: della disciplina delle controversie individuali di lavoro davanti al giudice.
Partizioni della materia
Possiamo suddividere la materia del diritto del lavoro in varie parti, tra le più importanti ricordiamo: diritto sindacale, diritto del rapporto di lavoro, diritto della previdenza sociale e diritto processuale del lavoro. Il diritto sindacale è quella parte che può anche essere considerata autonoma dal diritto del lavoro. Essa riguarda il funzionamento delle organizzazioni sindacali sia nazionali che locali, ma anche degli imprenditori e dei lavoratori e studia mezzi di lotta sindacale come lo sciopero e la serrata. Il diritto del rapporto di lavoro è quella parte in cui troviamo le norme necessarie per la costituzione del rapporto di lavoro, per lo svolgimento del rapporto di lavoro e per l'estinzione del rapporto di lavoro. Il diritto della previdenza sociale è quella parte attraverso la quale vengono disciplinate le modalità con cui uno Stato attua la tutela dei cittadini in condizioni di bisogno. Ed infine, vi è il diritto processuale del lavoro che disciplina le controversie giudiziali, davanti al giudice del lavoro, riguardanti la materia del lavoro.
Lezione 2
1. Le fonti del diritto del lavoro sono la costituzione, la normativa comunitaria, il codice civile, le leggi speciali e la contrattazione collettiva.
2. Nel caso di contrasto tra legge e contratto collettivo prevale la disciplina di miglior favore per il lavoratore.
3. Le fonti comunitarie (Regolamenti, Direttive e Decisioni), hanno forza di legge dipende dal tipo di provvedimento normativo comunitario.
4. Quali sono i rapporti fra fonti nazionali e fonti comunitarie in materia di lavoro prevalgono di regola le fonti comunitarie (Regolamenti, Direttive e Decisioni).
Le fonti del diritto del lavoro
Il diritto del lavoro è composto da una serie di norme che regolano il rapporto di lavoro e che tutelano i diritti fondamentali del lavoratore. L’oggetto specifico del diritto del lavoro, nel suo complesso, è la disciplina delle relazioni tra datore di lavoro e lavoratore, che trova la propria fonte in un accordo - il contratto di lavoro - il cui contenuto è però sottoposto alle fonti normative ad esso sovraordinate. Tali fonti, infatti, sono disposte in una specie di piramide per ordine di “importanza” regolata da una determinata gerarchia.
Anche il diritto del lavoro, infatti, segue la cosiddetta gerarchia delle fonti del diritto secondo cui una norma contenuta in una fonte di grado inferiore non può contrastare una norma contenuta in una fonte di grado superiore. Tant’è vero che, qualora si verifichi un contrasto del genere, si dichiara l’invalidità della fonte inferiore a seguito di un accertamento giudiziario.
Nel diritto del Lavoro la “piramide” gerarchica delle fonti nazionali è così strutturata:
- La Costituzione della Repubblica Italiana, le leggi costituzionali e di revisione costituzionale, con tutti gli articoli in materia di lavoro e diritti del lavoratore;
- La Legge e gli atti aventi forza di legge tra cui emerge il Codice Civile e lo Statuto dei Lavoratori (Legge del 20 maggio 1970, n. 300);
- Le leggi regionali (le cosiddette “fonti di rango secondario”);
- Le fonti collettive (ad esempio la Contrattazione Collettiva e i contratti integrativi aziendali);
- Le fonti individuali ossia il contratto di lavoro tra lavoratore e datore di lavoro;
- Le consuetudini, ossia le prassi aziendali.
È necessario specificare però, che la scala appena descritta attiene alle fonti nazionali e non a quelle internazionali, nella quale rientrano Direttive e Regolamenti dell’Unione Europea e Trattati internazionali.
Lezione 3
1. Che cosa erano i consigli di fabbrica delle rappresentanze elettive di lavoratori in azienda.
2. Che cos'era il patto federativo di unità di azione un accordo di unità di azione tra CGIL, CISL e UIL.
3. Quale era la natura giuridica dei sindacati corporativi? enti pubblici.
Evoluzione storica del diritto sindacale italiano
Le tappe fondamentali del sindacalismo italiano si sono sviluppate di pari passo all’evolversi del nostro modello statuale. La prima carta costituzionale del regno sabaudo denominata Statuto Albertino del 1848 (modificabile con legge ordinaria) era modellata su un governo monarchico con poteri legislativi temperati dal Parlamento bicamerale, con senatori di nomina regia e deputati elettivi in base al censo. La monarchia costituzionale divenne la forma di governo dello Stato italiano, unitario dal 1889.
Si trattava di un modello a connotazione eminentemente liberale avente finalità di tutela dell’ordine pubblico interno ed internazionale nonché di amministrazione della giustizia civile, penale e amministrativa. Pertanto, il fenomeno sindacale non era preso in considerazione dalle istituzioni di allora e si possono segnalare solo sporadiche manifestazioni di rivolta popolare dei lavoratori agricoli e degli operai dell’industria. In Italia i rapporti collettivi sono stati caratterizzati all’origine da forti conflitti ed interventi repressivi dello Stato nei confronti dell’organizzazione sindacale e dello sciopero.
Il codice penale sardo del 1859, che venne poi esteso con l’unificazione del 1861 a tutto il Paese, prevedeva come reato ogni forma di coalizione tra i datori di lavoro e gli operai per indurre ingiustamente ed abusivamente gli operai ad una diminuzione del salario e sospendere, ostacolare o far rincarare il lavoro senza ragionevole scusa.
Nella fase successiva, lo Stato provvide a rimuovere i divieti penali al conflitto ed all’organizzazione sindacale, sancendo la libertà di coalizione. Il codice penale Zanardelli del 1889 inaugurò un periodo di relativa tolleranza legale verso il fenomeno sindacale, destinato a durare fino al fascismo.
Con il nuovo secolo, intorno agli anni ’20 nasce la prima organizzazione sindacale dei lavoratori, tuttora esistente, denominata CGI. Una profonda modificazione storica si attua poi in Italia con l’avvento del Fascismo, sia sul piano dell’assetto istituzionale dei poteri che su quello sindacale, con la costituzione di sindacati corporativi come enti di diritto pubblico, dotati di personalità giuridica, previsti dalla legge n. 563 del 1926, preposti alla sottoscrizione di contratti collettivi e di accordi economici collettivi aventi valore normativo come fonti sub-primarie vincolanti per tutti i lavoratori a prescindere dalla loro affiliazione sindacale.
Come detto, con l’avvento del fascismo si procedette alla creazione di un sistema sindacale e contrattuale pubblicistico. La legge 3 aprile 1926 numero 563 ammetteva formalmente la libertà sindacale, ma solo un sindacato di lavoratori e datori per categoria produttiva poteva ottenere il riconoscimento legale dal Governo con attribuzione della personalità giuridica. Oggi L’articolo 39 sancisce tre principi fondamentali: la libertà sindacale come fondamento delle relazioni industriali; la registrazione del sindacato ed il riconoscimento della personalità giuridica come presupposto per acquisire la capacità di stipulare contratti collettivi nazionali efficaci generalmente per tutti gli appartenenti alla categoria alla quale il contratto si riferisce; l’attribuzione di tale capacità contrattuale direttamente a rappresentanze unitarie dei sindacati registrati costituite in proporzione ai loro iscritti. Prevedeva la possibilità per il sindacato di ottenere il riconoscimento giuridico.
Lezione 4
1. Lo Statuto dei Lavoratori disciplina sia la libertà sindacale positiva che negativa sì, entrambe le libertà positiva e negativa.
2. La libertà sindacale positiva si estrinseca nel non essere discriminati nelle assunzioni per la propria ideologia sindacale.
3. Un lavoratore per poter lavorare deve essere iscritto ad un sindacato no, mai.
4. La libertà sindacale negativa di non iscriversi ad un sindacato.
5. La legge c.d. Vigorelli riveste una notevole rilevanza storica perché contiene norme transitorie di determinazione dei minimi inderogabili di trattamento economico-normativo dei lavoratori, codificando il contenuto dei contratti collettivi.
La libertà sindacale
Con l’entrata in vigore della Costituzione nel 1948, l’art. 39 c.1 Cost. dice che “l’organizzazione sindacale è libera”; si tratta di una norma di immediata precettività in quanto enuncia un principio fondamentale. In base alla realtà sociale, è sindacale l’attività o l’organizzazione diretta a proteggere gli interessi collettivi dei lavoratori.
Titolari della libertà sindacale sono i lavoratori subordinati privati e pubblici, i parasubordinati; i lavoratori autonomi, invece, in quanto non soggetti al vincolo di subordinazione, sono titolari della sola libertà di associazione ex art. 18 Cost. I datori di lavoro non sono titolari della libertà sindacale, elaborata dal costituente esclusivamente per i lavoratori, ma solo della libertà d’impresa ex art. 41 c.1 Cost. e della libertà di associazione.
Gli appartenenti alla Polizia di Stato, a seguito della smilitarizzazione del 1981, hanno diritto di associarsi in sindacati ma non possono iscriversi ad altri né rappresentare altri lavoratori; i sindacati di polizia non possono quindi aderire o affiliarsi con altre organizzazioni sindacali. I militari, invece, non possono costituire organizzazioni sindacali né aderire ad altre.
La libertà sindacale può essere analizzata sotto un profilo individuale o collettivo: sul piano individuale si può configurare una libertà positiva, ossia consentire ai lavoratori di organizzarsi in sindacati, svolgere attività di proselitismo ecc. ma anche una libertà negativa, ossia consentire ai lavoratori di non aderire ad alcun sindacato o di cessare liberamente di farne parte. Sul piano collettivo si configura una libertà organizzativa (senza intrusioni), una libertà di scegliere gli obiettivi e gli ambiti d’intervento (es. scegliere le categorie di lavoratori da rappresentare), una libertà d’azione contrattuale e non un obbligo a trattare o contrarre, una libertà di lotta.
Lezione 5
1. Le attuali organizzazioni sindacali possono svolgere anche attività sportiva, ricreativa, di arte e di spettacolo no, mai.
2. Le attuali O.S. hanno natura giuridica di associazioni non riconosciute.
3. Il patrimonio delle attuali O.S. è formato da dalle quote versate dagli iscritti.
4. Le obbligazioni contratte dal sindacato sono a carico degli iscritti che hanno agito in nome e per conto del sindacato.
L'organizzazione sindacale
Il sindacato è un organismo associativo costituito tra lavoratori o tra datori di lavoro, in base al principio della rappresentanza, per l’autotutela degli interessi professionali e collettivi, essenzialmente caratterizzato dalla capacità di dirimere i contrasti di categoria mediante la contrattazione collettiva. I principi fondamentali in tema di organizzazione sindacale sono contenuti nell’art. 19 della legge n. 300 del 1970 (Statuto dei lavoratori), che disciplina l’attività sindacale, e nell’art. 39 della Costituzione, ai sensi del quale “l’organizzazione sindacale è libera al sindacato non può essere imposto altro obbligo se non quello della registrazione. Condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica i sindacati, la registrazione fa acquistare personalità giuridica al sindacato e possono stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria”. Le parti relative alla registrazione e al riconoscimento della personalità giuridica non hanno avuto concreta attuazione, pertanto oggi il sindacato opera quale ente di fatto, associazione non riconosciuta soggetta alla disciplina degli artt. 36-38 del codice civile.
Lezione 6
1. I sindacati c.d. di mestiere raggruppano i lavoratori in base al mestiere espletato.
2. Per interesse collettivo si intende Quello che fa capo ad un organizzazione sindacale.
3. La rappresentanza sindacale delle pubbliche amministrazioni deriva dalla legge che lo pone in capo all'ARAN.
4. Il c.d. fondo comune di un'associazione sindacale è costituito dal versamento periodico del contributo sindacale da parte dei lavoratori iscritti.
La struttura del sindacato
I sindacati hanno una doppia struttura: Verticale e Orizzontale. L’organizzazione sindacale si sviluppa in maniera verticale, suddividendosi in base a categoria merceologica, settore produttivo (metalmeccanica, commercio, edilizia) o per ramo d’industria. A livello orizzontale, al contrario, l’organizzazione comprende tutti i lavoratori dei vari settori presenti in un determinato territorio. In questo caso si parla di “confederazioni”, cioè associazioni di secondo grado i cui membri sono altre associazioni, quelle verticali. Le confederazioni si articolano a livello nazionale, regionale, provinciale e di zona. A livello nazionale, quelle che raccolgono il maggior numero di aderenti sono CGIL, CISL e UIL.
Lezione 7
1. I soggetti sindacali stipulanti gli accordi collettivi nelle procedure di mobilità sono Le confederazioni nazionali.
2. I soggetti sindacali stipulanti i contratti collettivi nazionali sono le federazioni nazionali di categoria.
3. I soggetti sindacali stipulanti i contratti aziendali di secondo livello sono: le rappresentanze sindacali aziendali.
4. I soggetti sindacali stipulanti gli accordi interconfederali sono le confederazioni nazionali.
L'attività sindacale in generale
L’attività delle organizzazioni sindacali ha come obiettivo principale il perseguimento dell’interesse collettivo. L’organizzazione sindacale svolge attività di contrattazione collettiva di livello nazionale (CCNL), locale o aziendale per disciplinare lo svolgimento del rapporto di lavoro, così integrando la normativa di legge. Il sindacato svolge altresì manifestazioni di lotta sindacale, come lo sciopero e partecipa alla c.d. funzione pubblica con la presenza necessaria di propri rappresentanti istituzionali all’interno del CNEL, INPS, INAIL, Ministero del Lavoro. I sindacati sono delle associazioni che hanno come obiettivo principale quello di rappresentare i lavoratori, tutelandone gli interessi attraverso la firma di contratti collettivi. A tal proposito, è opportuno ricordare che i contratti collettivi sono degli accordi vincolanti, attraverso i quali si regolamenta il trattamento economico (salario, ferie, orario di lavoro) e normativo dei lavoratori (sicurezza sul lavoro, possibilità di effettuare assemblee, ecc.).
- Verificano che le aziende rispettino le normative dettate per lo svolgimento delle proprie attività e i diritti dei lavoratori;
- Raccolgono le richieste dei lavoratori e ne tutelano gli interessi collettivi;
- Forniscono assistenza nelle controversie di lavoro, supportando i lavoratori nelle cause di licenziamento e nel caso di procedimenti disciplinari;
- Controllano i documenti relativi al rapporto di lavoro e le buste paga;
- Assistono e tutelano i diritti dei lavoratori nei confronti degli enti previdenziali e assicurativi (Inps e Inail);
- Offrono consulenza ed assistenza per il disbrigo di pratiche burocratiche e fiscali;
- Organizzano corsi di formazione e di qualificazione professionale per i lavoratori disoccupati;
- Organizzano manifestazioni e scioperi a livello nazionale e territoriale.
Lezione 8
1. Il diritto di assemblea spetta alle RSA/RSU la richiesta compete alle RSA/RSU ma l'assemblea deve avere ad oggetto solo questioni economico-normative inerenti al rapporto di lavoro.
2. A chi spetta la titolarità del diritto ai locali ad uso sindacale alle riunioni delle RSA/RSU per trattare solo questioni economico-normative inerenti al rapporto di lavoro.
3. Le RSA differiscono dalle RSU perché i componenti delle RSA sono designati dai sindacati esterni, mentre i membri delle RSU sono eletti direttamente dalle maestranze aziendali.
4. Nei luoghi di lavoro è ammessa l'attività sindacale regolamentata solo se l'azienda occupa più di 15 dipendenti per ciascuna unità produttiva.
L'attività sindacale nei luoghi di lavoro
Nel nostro ordinamento il riconoscimento della libertà sindacale è costituzionalmente tutelato dall'articolo 39 della Costituzione. Sul piano della legislazione attuativa del disposto costituzionale sopra citato ben altra efficacia hanno le disposizioni dettate dallo Statuto dei Lavoratori, dirette a garantire la libertà sindacale sia ai singoli individui sia ai gruppi organizzati. Titolari dell'attività sindacale aziendale sono le RSA (Rappresentanze Sindacali Aziendali) e le RSU (Rappresentanze Sindacali Unitarie).
RSU è l’acronimo per “Rappresentanza Sindacale Unitaria” ed è un organo di rappresentanza sindacale all’interno dei luoghi di lavoro, siano essi pubblici o privati. L’RSU viene eletta da tutti i lavoratori presenti in azienda, indipendentemente dal fatto che essi siano o meno iscritti ad una sigla sindacale. Dal momento che l’RSU viene eletta da tutti i lavoratori, ha la rappresentanza generale di questi.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
-
Paniere nuovo completo di Diritto del lavoro (2023)
-
Paniere corretto Diritto del Lavoro
-
Paniere diritto del lavoro - risposte aperte
-
Paniere di Diritto del Lavoro - Risposte multiple e aperte