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L'imprenditore commerciale

È imprenditore commerciale colui che esercita un’attività tra quelle indicate nell’articolo 2195 c.c. e, cioè, attività industriali dirette alla produzione di beni e servizi, intermediazione nella circolazione di beni, trasporto per terra, acqua ed aria, bancaria sia in termini di raccolta di risparmio che erogazione di credito, assicurativa finalizzata a consentire la rivalsa degli assicurati, previo pagamento di un premio, al verificarsi del rischio coperto, ausiliare delle precedenti tipo le imprese di pubblicità.

È imprenditore commerciale ogni imprenditore diverso dal piccolo imprenditore o imprenditore agricolo.

Le società di persone e le società di capitali

Sia le società di persone che di capitali si basano sul contratto di società (art. 2247 c.c.). Le società di persone sono disciplinate dagli articoli 2251 a 2324 c.c. e non hanno personalità giuridica in quanto i soci sono illimitatamente responsabili delle obbligazioni sociali. I creditori, dunque, possono rivalersi sia nei confronti della società che nei confronti dei singoli soci per il soddisfacimento dei propri crediti (questo solo se il patrimonio societario è incapiente).

Esistono 3 tipi di società di persone: società semplice (s.s.), società in nome collettivo (s.n.c) e la società in accomandita semplice (s.a.s.). La differenza principale è che le prime due sono “commerciali” mentre la società in accomandita semplice può avere un oggetto agricolo o può svolgere una delle attività del piccolo imprenditore o attività non commerciali. Le società di persone sono gestite dai soci: solo i soci possono essere gli amministratori della società con poteri di gestione e di rappresentanza nei confronti dei terzi. Se non è espressamente stabilito nel contratto sociale, l’amministrazione spetta a tutti i soci che possono esercitarla l’uno disgiuntamente dall’altro.

Il principio fondamentale delle società di capitali è previsto nell’art. 2325, comma 1 del Codice Civile che stabilisce la responsabilità limitata dei soci con riferimento alle obbligazioni sociali. Godono di personalità giuridica e autonomia patrimoniale perfetta: il patrimonio della società e dei soci è separato e delle obbligazioni sociali risponde solo il patrimonio societario. Esistono tre tipi di società di capitali: società per azione (Spa), società a responsabilità limitata (srl) e società in accomandita per azioni (sapa). Sono forme giuridiche assunte da imprese di medie e grandi dimensioni operanti nei diversi settori produttivi. La partecipazione dei soci al capitale sociale può essere rappresentata da azioni o da quote a seconda della specifica tipologia societaria.

Vi è la presenza di personalità giuridica e autonomia patrimoniale perfetta (la società risponde soltanto con il suo patrimonio). Fanno eccezione le S.a.p.A., dove i soci accomandanti sono obbligati soltanto nei limiti della quota del capitale sociale sottoscritta, mentre i soci accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente.

Gli organi delle società di capitali sono:

  • L’assemblea dei soci
  • Il consiglio di amministrazione
  • Il collegio sindacale

Gli enti no-profit

Gli enti no-profit sono tutte quelle organizzazioni private senza scopo di lucro che forniscono servizi e che sono parte del Terzo Settore, ossia quello a cui appartengono le istituzioni e le organizzazioni che si collocano tra lo Stato ed il mercato. Questi enti hanno come finalità quelle socialmente rilevanti e di pubblica utilità, la loro natura è privatistica e utilizzano tutte le risorse per realizzare il proprio scopo.

Gli enti no profit possono essere strutturati in diverse forme giuridiche, quali ad esempio:

  • Associazioni riconosciute
  • Associazioni non riconosciute
  • Fondazioni
  • Comitati
  • Organizzazioni di volontariato
  • Cooperative sociali
  • Organizzazioni non governative
  • Associazioni di promozione sociale

Dal punto di vista fiscale gli enti no profit possono assumere una delle seguenti qualificazioni tributarie: ente non commerciale, ente commerciale, onlus. Sono soggetti allo statuto dell'imprenditore commerciale anche se questa attività è solo accessoria rispetto al loro fine principale. Nell'ambito delle organizzazioni no profit il Revisore coadiuva gli amministratori nel loro compito ed assume funzioni di controllo dell'ente. Negli enti no profit la presenza del Revisore è discrezionale non essendo prevista alcuna norma che stabilisce l'obbligo per tali enti di avere un revisore.

La disciplina della concorrenza

Il principio della libertà d’iniziativa economica privata è previsto dall’art. 41 della costituzione. Da qui deriva il riconoscimento della libertà di concorrenza: chiunque può iniziare un’attività economica anche se la stessa è già esercitata da altri imprenditori. Solo una piena competizione può consentire che le imprese più efficienti progrediscano a scapito di quelle meno efficienti. Essa però non deve essere sleale (art. 2598 c.c.) e non deve indurre in confusione: usando nomi o segni distintivi usati da altri, imitando i prodotti di altri, compiendo con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente. Non bisogna compiere atti denigratori come discreditare i prodotti o l'attività di un concorrente. Compie atti di vanteria chiunque si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente. Questi atti sono repressi e sanzionati anche se compiuti senza dolo o colpa o anche se non hanno ancora provato un danno ai concorrenti.

I rimedi sono:

  • Azione inibitoria per vietare la continuazione della concorrenza sleale
  • Azione di rimozione per eliminare gli effetti

Legittimati ad agire sono solo l’imprenditore o gli imprenditori lesi e non i consumatori. Non è necessario dimostrare né che l’atto è stato compiuto con dolo o colpa, né che ha provocato un danno. È sufficiente provare l’idoneità dell’atto a recare un danno potenziale. Se si è verificato un danno e gli atti di concorrenza sleale sono stati compiuti con dolo o con colpa, l'autore è tenuto anche al risarcimento dei danni.

La disciplina dell'attività agricola

L’attività agricola è costituita da un’impresa la cui attività è fondata sullo svolgimento di un ciclo biologico, di carattere vegetale o animale, che utilizza o può utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Nessuna rilevanza ha il modo di produzione (e quindi se si utilizzano ingenti capitali). Art. 2135. c.c.

Questa attività ha agevolazioni e semplificazioni burocratiche, riguardanti:

  • L’esclusione dall'obbligo della tenuta delle scritture contabili
  • L'iscrizione al registro delle imprese solo a fini dichiarativi
  • La non assoggettabilità al fallimento ed alle altre procedure concorsuali in caso di insolvenza
  • La mancanza dell’obbligo di rispettare lo statuto dell'imprenditore commerciale (in quanto la figura dell'imprenditore agricolo è disciplinata da leggi speciali)

L'imprenditore agricolo

Ai sensi dell’art. 2135 c.c. è imprenditore agricolo chi esercita un’attività diretta alla coltivazione del fondo, alla selvicoltura, all’allevamento di animali e attività connesse. La norma è stata modificata dal d. lgs. 228/2001. Coltivazione del fondo, selvicoltura ed allevamento di animali sono attività tipicamente agricole. Esse hanno però subito una profonda evoluzione dal 1942 ad oggi. Oggi il progresso tecnologico può dar luogo ad ingenti investimenti di capitali anche in agricoltura e può sollevare sul piano giuridico il dubbio se alcuni imprenditori agricoli debbano essere ricompresi sotto la disciplina delle imprese commerciali (e quindi se è giusto il loro esonero dalla tenuta delle scritture contabili nonché dal fallimento).

L’imprenditore

Secondo l’art. 2082 è imprenditore colui che esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi. Dall’articolo si rileva che l’impresa è attività caratterizzata da uno specifico scopo (la produzione o lo scambio di beni o servizi) e da specifiche modalità di svolgimento (essa deve essere svolta in maniera organizzata, con metodo economico e con professionalità). L'attività è economica in quanto creatrice di ricchezza. È economica anche l'attività senza scopo di lucro purché copra i costi di produzione tramite i ricavi (pareggio). Chi opera in perdita non è imprenditore. L'attività deve essere esercitata con continuità e stabilità e non in modo occasionale. Non è imprenditore chi produce per l'auto consumo.

Le attività connesse

Le attività connesse sono attività oggettivamente commerciali ma che vengono trattate come agricole laddove sussistono delle condizioni:

  • Connessione soggettiva (il soggetto che la svolge è lo stesso che svolge attività agricole essenziali coerenti con le attività connesse)
  • Connessione oggettiva (le attività devono consistere nella trasformazione, conservazione, commercializzazione di prodotti ottenuti prevalentemente nell’esercizio delle attività agricole principali, oppure utilizzando prevalentemente le attrezzature dell’azienda agricola)

Esempio di attività connesse sono gli agriturismi.

Le differenze tra impresa agricola ed impresa commerciale

L’impresa agricola è ogni impresa la cui attività è fondata sullo svolgimento di un ciclo biologico naturale. Nessuna rilevanza ha il modo di produzione (e quindi se si utilizzano ingenti capitali). L’attuale art. 2135 c.c. afferma che: per coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

L'impresa commerciale è l’impresa che esercita:

  • Un’attività industriale diretta alla produzione di beni non agricoli (cioè alla creazione di risultato economico nuovo)
  • Intermediazione nella circolazione di beni (attività di vendita di beni all’ingrosso o al dettaglio)
  • Trasporto per terra, acqua ed aria (si tratta di un’attività di specificazione dell’attività industriale in quanto preordinata alla produzione di un servizio)
  • Bancaria sia in termini di raccolta di risparmio che erogazione di credito
  • Assicurativa finalizzata a consentire la rivalsa degli assicurati, previo pagamento di un premio, al verificarsi del rischio coperto
  • Ausiliare delle precedenti e cioè tutte quelle attività svolte da un imprenditore a favore di un altro e sono attività strumentali e complementari delle precedenti

L’azienda

L’articolo 2555 c.c. definisce l’azienda come il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa. Comprende beni materiali (beni mobili ed immobili), beni immateriali (brevetti, segni distintivi), contratti. Non è necessario che i beni appartengano all'imprenditore a titolo di proprietà ma è sufficiente che egli ne abbia il godimento. L’azienda ha carattere oggettivo essendo formata da beni e presuppone l’impresa, della quale costituisce lo strumento.

I consorzi fra imprenditori

Con il contratto di consorzio più imprenditori, istituiscono, in forma scritta, un'organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese secondo l’art. 2602 c.c. L’imprenditore commerciale, entro 30 gg. dall’inizio dell’impresa, deve chiedere l’iscrizione nel Registro delle Imprese, indicando:

  • Generalità
  • Sedi
  • Rappresentanti
  • Data inizio attività

In genere, gli organi del consorzio sono due: l’assemblea, composta da tutti i consorziati, e l’organo direttivo. All’assemblea sono rimesse le decisioni sull’attuazione dell’oggetto del consorzio, assunte, salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, con il voto favorevole della maggioranza dei consorziati; per le modificazioni del contratto di consorzio occorre, invece, il consenso di tutti i consorziati. All’organo direttivo competono, invece, le funzioni esecutive e di gestione, che le parti possono autonomamente articolare nel rispetto dei limiti imposti dalla legge.

Il gruppo europeo di interesse economico

Il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) che non ha come scopo quello lucrativo, ha carattere ausiliario rispetto alle attività esercitate dai suoi componenti. Si ha la collaborazione tra i soggetti (società, persone fisiche e altro), per consentire la formazione di un centro per l'imputazione dei rapporti giuridici. Si cerca la cooperazione tra imprese appartenenti a diversi Stati membri. Deve avere almeno due componenti di due stati differenti e non per forza imprenditori ed è formato da società ed enti pubblici o privati, persone fisiche esercitanti attività commerciali, nonché liberi professionisti. Delle obbligazioni contratte dal Geie rispondono illimitatamente tutti i soci e la responsabilità dei singoli è sussidiaria rispetto al gruppo. Il Geie si costituisce per mezzo di un contratto formale.

La liquidazione coatta amministrativa

Per legge, alcune particolari categorie di imprese, non sono assoggettabili al fallimento, bensì a questa particolare procedura che è concorsuale a carattere amministrativo chiamata liquidazione coatta amministrativa. Tali categorie di imprese sono quelle sottoposte al controllo dello Stato: banche, imprese di assicurazione, le società cooperative, gli istituti per le case popolari, ecc. La liquidazione presenta diverse particolarità: innanzitutto non viene disposta dall'Autorità Giudiziaria, ma da un organo amministrativo; inoltre non presuppone uno stato di insolvenza ed ha come finalità la cessazione dell'impresa attraverso la definizione dei suoi rapporti di tipo debitorio e di altra natura. Tale procedimento non preclude la possibilità di accertare lo stato di insolvenza, nel qual caso si applicheranno le norme relative alla revocatoria fallimentare per gli atti pregiudizievoli ai creditori. La caratteristica della liquidazione coatta amministrativa è la maggiore libertà nella liquidazione dell'attivo: non ci sono vincoli per l'esecuzione della procedura ordinaria. La finalità della liquidazione coatta amministrativa è evitare che la liquidazione dell'impresa possa influire sul sistema dove questa agisce. È una procedura liquidatoria nel senso che tende a sottrarre l'azienda all'imprenditore tentando una riallocazione della stessa (vendita in blocco) che garantisca il mantenimento dei posti di lavoro. Successivamente si propone il piano di ripartizione dell'attivo. La procedura si può chiudere anche con concordato, ma questo deve essere omologato dal Tribunale. Si tratta di una procedura selettiva che si applica solo a talune imprese che hanno determinati requisiti.

Opere dell’ingegno e invenzioni industriali

Le opere dell’ingegno (idee creative nel campo culturale) e le invenzioni industriali (idee creative nel campo della tecnica) costituiscono le due grandi categorie di creazioni intellettuali regolate dal nostro ordinamento. Le opere dell'ingegno formano oggetto del diritto d'autore, mentre le invenzioni industriali possono formare oggetto del brevetto per invenzioni industriali, del brevetto per modelli di utilità o della registrazione per disegni e modelli. Opere dell’ingegno ed invenzioni industriali non fanno parte del diritto delle imprese poiché chiunque può essere autore di un’opera dell’ingegno o di un’invenzione industriale. Chiunque ha fatto uso dell’invenzione nella propria azienda, nei 12 mesi anteriori al deposito della domanda di brevetto, può continuare a sfruttare l’invenzione stessa nei limiti del pre-uso.

L’acquisto della qualità di imprenditore

La qualità di imprenditore si acquista con l’effettivo inizio dell’attività di impresa (ovvero col compimento del primo atto di gestione). Tuttavia, l’effettivo inizio dell’attività di impresa è spesso preceduto da una fase preliminare di organizzazione. Gli atti di organizzazione fanno acquistare la qualità di imprenditori quando, per il loro numero e per la loro significatività, manifestano in modo non equivoco lo stabile orientamento dell’attività verso un determinato fine produttivo. Perciò, un singolo atto non sarà di regola sufficiente perché una persona fisica diventi imprenditore; e anche più atti non potrebbero bastare se risultano essere inespressivi o non coordinati funzionalmente (ad es.: affitto di un locale, acquisto di un auto, richiesta di un fido bancario). Per la società anche un solo atto di organizzazione imprenditoriale, se significativo, potrà essere sufficiente per affermare che l’attività di impresa è iniziata (ad es.: l’atto con cui una società alberghiera acquista un’area fabbricabile).

Lo statuto dell’imprenditore commerciale

All’imprenditore commerciale si applicano le seguenti regole:

  • L’obbligo di iscrizione nel Registro delle Imprese nella Sezione Ordinaria la cui efficacia dichiarativa è opponibile ai terzi a meno che non si prova che erano a conoscenza dell’atto; quella costitutiva, invece, è necessaria per avere effetti verso i terzi
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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher rafgio00 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università telematica "e-Campus" di Novedrate (CO) o del prof Giusti Carlo Alberto.
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