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Regole applicabili agli imprenditori
Si applicano a tutti gli imprenditori le regole relative a:
- azienda (art. 2.555 ss.)
- segni distintivi (art. 2.563 ss.)
- concorrenza (art. 2.595 ss.)
Attività commerciale delle associazioni e delle fondazioni
Le associazioni, le fondazioni e, in generale, tutti gli enti privati con fini ideali o altruistici possono svolgere attività commerciale qualificabile come attività di impresa. Affinché si abbia impresa, l'attività produttiva deve essere condotta con metodo economico e tale metodo può ricorrere anche quando lo scopo perseguito sia ideale. L'esercizio di attività commerciale da parte di tali enti può costituirne anche l'oggetto esclusivo e principale. In tal caso l'ente acquista la qualità di imprenditore commerciale e resta esposto a tutte le relative conseguenze, compresa l'esposizione al fallimento in caso di insolvenza, fatta eccezione per le associazioni qualificabili.
come imprese sociali. Ma è più frequente che l'attività commerciale presenti carattere accessorio rispetto all'attività ideale costituente l'oggetto principale dell'ente. Il carattere accessorio dell'attività commerciale non impedisce l'acquisto della qualità di imprenditore. Per tali enti non è dettata alcuna norma specifica per quanto concerne l'applicazione dello statuto dell'imprenditore commerciale, perciò essi acquistano la qualità di imprenditori commerciali con pienezza di effetti anche se l'attività commerciale ha carattere accessorio o secondario. La pubblicità legale Gli imprenditori hanno bisogno di informazioni veritiere e non contestabili su fatti e situazioni delle imprese con cui entrano in contatto. Per le imprese commerciali questa esigenza è soddisfatta con l'introduzione di un sistema di pubblicità legale. ÈCioè previsto l'obbligo di rendere di pubblico dominio determinati atti o fatti relativi alla vita dell'impresa, così da rendere le informazioni accessibili ai terzi interessati (pubblicità notizia) ed opponibili a chiunque (conoscibilità legale). Il Registro delle Imprese è lo strumento di pubblicità legale delle imprese commerciali non piccole e delle società commerciali.
La pubblicità delle imprese commerciali
La pubblicità legale rende di pubblico dominio determinati atti o fatti della vita dell'impresa, secondo forme e modalità predeterminate per legge. Il registro delle imprese è lo strumento di pubblicità legale delle imprese commerciali non piccole e delle società commerciali previsto dal codice civile del 1942. Per oltre cinquant'anni il nuovo istituto è però restato lettera morta. L'entrata in funzione del registro delle imprese era infatti
subordinata all'emanazione del relativo regolamento di attuazione. Durante i lunghi anni dell'attesa ha tuttavia trovato applicazione il regime transitorio. Regime imperniato sull'iscrizione nei preesistenti registri di cancelleria presso il tribunale e soprattutto caratterizzato dall'esonero temporaneo dall'iscrizione, salvo che per alcuni atti, degli imprenditori commerciali individuali e degli enti pubblici economici. Per le società di capitali era inoltre previsto, oltre all'iscrizione nel registro delle imprese anche la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata (busarl). Così pure per le cooperative in aggiunta all'iscrizione nel registro delle imprese la pubblicazione nel bollettino ufficiale delle società cooperative e dei consorzi di cooperative (busc). Ne risultava da tutto ciò un sistema di pubblicità delle imprese particolarmente disorganico.
È complesso. La situazione finalmente si sblocca con la legge 29-12-1993 n. 580 contenente norme per il riordino delle camere di commercio. L'art. 8 di tale legge ed il relativo regolamento di attuazione hanno finalmente istituito il registro delle imprese, che è divenuto pienamente operante agli inizi del 1997.
Novità: fine del regime transitorio. Soppressi il busarle il busc. Il registro delle imprese non è più solo strumento di pubblicità legale delle imprese commerciali ma anche strumento di informazione sui dati organizzativi di tutte le altre imprese (imprenditori agricoli, piccoli imprenditori, società semplici, ecc...). La tenuta del registro delle imprese è affidata alle camere di commercio non più alle cancellerie dei tribunali. Il registro delle imprese è tenuto con tecniche informatiche.
L'impresa commerciale dell'incapace. Il legislatore stabilisce che in nessun caso è consentito
l’inizio di una nuova impresa commerciale in nome e nell’interesse del minore, interdetto o inabilitato. È consentita solo la continuazione dell’esercizio di una impresa commerciale preesistente. Intervenuta l’autorizzazione del tribunale alla continuazione dell’esercizio dell’impresa, chi ha la rappresentanza legale (tutore o genitore) può compiere tutti gli atti che rientrano nell’esercizio dell’impresa, siano essi di ordinaria o di straordinaria amministrazione. Quanto all’inabilitato, intervenuta l’autorizzazione alla continuazione, potrà esercitare personalmente l’impresa, con l’assistenza del curatore. Diversamente, il minore emancipato può essere autorizzato dal tribunale anche ad iniziare una nuova impresa commerciale. Con l’autorizzazione il minore emancipato acquista la piena capacità di agire. Può esercitare l’impresa senza assistenza del curatore.può compiere da solo tutti gli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione anche se estranei all'esercizio dell'impresa. Incapacità e incompatibilità La capacità all'esercizio di attività di impresa si acquista con la piena capacità di agire e quindi al compimento dei diciotto anni. Il minore o l'incapace che esercita attività di impresa non acquista la qualità di imprenditore, ferma restando l'applicazione delle norme che regolano la sorte di singoli atti dallo stesso compiuti. Ad esempio, il minore che con raggiri ha occultato la sua minore età non diventa imprenditore anche se i contratti conclusi non sono annullabili. Non costituiscono limitazioni della capacità di agire, ma semplici incompatibilità, i divieti di esercizio di imprese commerciali posti a carico di coloro che esercitano determinate professioni (ad esempio: impiegati dello stato, avvocati, notai). La violazione ditali divieti non impedisce l'acquisto della qualità di imprenditore commerciale, ma espone a sanzioni amministrative e ad un aggravamento delle sanzioni penali per bancarotta in caso di fallimento. Attività di organizzazione e attività di esercizio Per stabilire l'effettivo inizio dell'attività di impresa è necessario distinguere che il compimento di atti tipici di impresa sia o meno preceduta da una fase organizzativa oggettivamente percepibile (esempio affitto di locali, acquisto di macchinari, di attrezzature, assunzione di lavoratori, ecc...). In mancanza di tale fase preparatoria, solo la ripetizione nel tempo di atti di impresa omogenei e funzionalmente coordinati renderà certo che non si tratta di atti occasionali, bensì di attività professionalmente esercitata. Quando invece venga preventivamente creata una stabile organizzazione, anche un solo atto di esercizio sarà sufficiente per affermare che.L'attività è iniziata. Né è necessario che sia portato a compimento il primo ciclo operativo con la vendita a terzi dei beni prodotti o con la rivendita delle menci acquistate. Quindi anche gli atti di organizzazione determineranno l'acquisto della qualità di imprenditore e l'esposizione al fallimento quando manifestano in modo non equivoco lo stabile orientamento dell'attualità verso un determinato fine produttivo, sia pure non ancora realizzato (professionalità). Questi atti di organizzazione per divenire efficaci devono essere particolarmente qualificati per affermare che un'attività di impresa è iniziata.
La fine dell'impresa
La fine dell'impresa è di regola preceduta da una fase di liquidazione. Tale fase costituisce ancora esercizio dell'impresa e la qualità di imprenditore si perde solo con la chiusura della liquidazione. Chiusura che si verifica solo con la
definitiva disaggregazione del complesso aziendale. Non è però necessario, si precisa, che siano stati pagati tutti i debiti contratti durante l'esercizio dell'impresa. Per le società, la cancellazione dal registro delle imprese presuppone non solo la disgregazione dell'azienda, ma anche l'integrale pagamento delle passività ad opera dei liquidatori e la definizione dei rapporti fra i soci. Non vi dovrebbero quindi essere dubbi che la cancellazione dal registro delle imprese determina la fine dell'impresa societaria. La Corte Costituzionale ha affermato che l'anno per la dichiarazione di fallimento decorre dalla cancellazione dal registro delle imprese. Capacità e impresa La capacità all'esercizio di attività di impresa si acquista con la piena capacità di agire e quindi al compimento dei diciotto anni. Il minore o l'incapace che esercita attività di impresa non acquista la.qualità di imprenditore, ferma restando l'applicazione delle norme che regolano la sorte di singoli atti dallo stesso compiuti. Ad esempio, il minore che con raggiri ha occultato la sua minore età non diventa imprenditore anche se i contratti conclusi non sono annullabili. Non costituiscono limitazioni della capacità di agire, ma semplici incompatibilità, i divieti di esercizio di imprese commerciali posti a carico di coloro che esercitano determinate professioni (ad esempio: impiegati dello stato, avvocati, notai). La violazione di tali divieti non impedisce l'acquisto della qualità di imprenditore commerciale, ma espone a sanzioni amministrative e ad un aggravamento delle sanzioni penali per bancarotta in caso di fallimento. È possibile l'esercizio di attività di impresa per conto e nell'interesse di un incapace (minore o interdetto) o da parte di soggetti limitatamente capaci di agire (inabilitato e minore emancipato).
essere del minore, il rappresentante legale può richiedere al tribunale l'autorizzazione a continuare l'esercizio dell'impresa commerciale. Tuttavia, è importante notare che ci sono procedure e precauzioni diverse a seconda che il minore sia sotto la potestà familiare o sotto tutela.