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Le società in accomandita semplice
Le s.a.s. presentano al loro interno due tipologie di soci: i soci accomandatari (rispondono illimitatamente alle obbligazioni sociali) e i soci accomandanti (rispondono limitatamente alle obbligazioni sociali).
In tali società è presente un'ulteriore causa di scioglimento quale il venir meno della pluralità di tutti i soci o solo di una categoria di soci (accomandanti o accomandatari), sempre se entro 6 mesi tale pluralità non sia stata ricostituita.
Al venir meno di una delle due categorie di soci, si avranno effetti diversi nel periodo semestrale successivo a tale mancanza:
Al venir meno di tutti i soci accomandanti, poiché rimangono in carica i soli soci accomandatari detentori del potere amministrativo della società, l'attività aziendale proseguirà regolarmente durante il semestre.
12. Il candidato illustri le conseguenze sulla società in accomandita semplice del venir meno di tutti i soci accomandatari.
interno in una società può essere di due tipologie: i soci accomandatari e i soci accomandanti. I soci accomandatari rispondono illimitatamente alle obbligazioni sociali, mentre i soci accomandanti rispondono limitatamente alle obbligazioni sociali. In caso di scioglimento della società, può verificarsi anche il venir meno della pluralità di tutti i soci o solo di una categoria di soci (accomandanti o accomandatari). Se entro 6 mesi tale pluralità non viene ricostituita, la società si scioglie. Nel caso in cui venga meno la categoria dei soci accomandatari, i soci accomandanti superstiti devono nominare un amministratore provvisorio per svolgere gli atti di ordinaria amministrazione nei sei mesi successivi a tale evento. Tuttavia, l'amministratore provvisorio non assume la qualità di socio accomandatario (art. 2323 co. 2 c.c.). La figura del socio interno è quindi fondamentale all'interno di una società, poiché determina le responsabilità e i diritti dei soci nei confronti delle obbligazioni sociali.accomandante nellasocietà in accomandita semplice. La S.a.s. è caratterizzata dalla presenza contemporanea di due tipologie di soci: soci accomandatari e soci accomandanti. La differenza tra socio accomandatario e socio accomandante di una Sas è stabilita dall'articolo 2313 del Codice Civile:- il socio accomandatario risponde solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali dell'ente, quindi ha responsabilità dei debiti dell'ente senza limiti;
- il socio accomandante risponde limitatamente alla quota conferita, ovvero risponde dei debiti esclusivamente per la propria quota di finanziamento al patrimonio sociale.
- Il decorso del termine.
- Conseguimento dell'oggetto sociale.
- Impossibilità di conseguire l'oggetto sociale.
- Volontà di tutti i soci.
- Viene a mancare la pluralità dei soci e nel termine di 6 mesi non viene ricostituita tale pluralità.
- Altre cause previste nel contratto sociale.
I soci, per la quota dell'accomandante non vi è necessità di approntare tali cautele, in quanto il rapporto fiduciario (connesso al potere di gestione tipico degli accomandatari) è meno pregnante. Difatti, la quota è liberamente trasmissibile agli eredi dell'accomandante, in deroga a quanto previsto dall'art. 2284 c.c. per la società semplice, mentre, per il trasferimento inter vivos è sufficiente la maggioranza dei soci calcolata tramite le quote di partecipazione.
16. Il candidato illustri sinteticamente le conseguenze della mancata registrazione di una società in accomandita semplice. Se l'atto costitutivo non è depositato, la società diviene irregolare, con conseguente suo assoggettamento alle regole previste per la società semplice (art. 2267). Tuttavia, i soci accomandanti risponderanno solo per la loro quota di partecipazione, salvo che abbiano partecipato alle operazioni sociali, violando il divieto di immistione per loro vigente.
In questocaso, tuttavia, permane comunque una differenza tra soci accomandatari ed accomandanti: soloquesti ultimi, nel caso abbiano dovuto rispondere illimitatamente, potranno agire in regresso neiconfronti della società e dei soci accomandatari. Lezione 1301. Le condizioni necessarie per procedere alla costituzione di una S.p.A. sono:- Che sia sottoscritto per intero il capitale sociale;
- Che siano rispettate le norme relative ai conferimenti;
- Che sussistano le autorizzazioni e le altre condizioni richieste dalle leggi speciali per la costituzione della società, in relazione al suo particolare oggetto.
- quando la S.p.A.è costituita mediante atto unilaterale da un unico socio fondatore) quando le azioni di una S.p.A. pluripersonale si concentrano, in un momento successivo allacostituzione, nelle mani di un unico socio.
L'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese, previsto dalla 2362, sorge quando tutte le azioni appartengono ad un unico soggetto. Tale obbligo fa capo agli amministratori.
L'adempimento dell'obbligo di iscrizione è condizione perché l'azionista unico possa godere del beneficio della responsabilità limitata. L'iscrizione tardiva, tuttavia, consente al socio di riacquistare il beneficio ex nunc, cioè solo per le obbligazioni sorte successivamente.
Anche nel caso in cui venga costituita o ricostituita la pluralità dei soci, gli amministratori sono obbligati a darne notizia nel registro delle imprese.
L'indicazione nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione sono necessarie non per lavalidità dei contratti ma per l'opponibilità ai creditori.- Il candidato elenchi quali sono le condizioni necessarie per la costituzione di una società per azioni
Da prendere in considerazione per la disciplina riguardante le condizioni per la costituzione di una società per azioni sono gli articoli 2327 e 2329.
Art. 2327 c.c. stabilisce che capitale minimo non inferiore a centoventimila euro, salvo casi in cui le leggi speciali impongono un capitale minimo più elevato.
Art. 2329 c.c. Altre condizioni che debbono ricorrere per procedere alla costituzione:
- Che sia sottoscritto per intero il capitale sociale
- Che siano rispettate le disposizioni relative ai conferimenti in sede di costituzione ovvero che sia versato presso una banca il venticinque per cento dei conferimenti in denaro o, nel caso di costituzione per atto unilaterale, l'intero ammontare.
- Che sussistano le autorizzazioni governative e le altre condizioni richieste da
Leggi speciali per la costituzione delle società in relazione al loro particolare oggetto (ad es. società bancarie, società sportive professionistiche ecc.)
Lezione 1401. Chi conferisce beni in natura o crediti in una spa deve presentare una relazione giurata di un esperto designato dal tribunale, contenente la descrizione dei beni o dei crediti conferiti, l'attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale ed i criteri di valutazione seguiti.
02. In caso di conferimenti in natura o di crediti in una spa le azioni corrispondenti a tali conferimenti devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione.
03. La nullità di una spa è sanabile? Sì, purché la causa della nullità sia stata eliminata e ne sia data pubblicità con iscrizione nel registro delle imprese.
04. Nella società per azioni, per le operazioni compiute in nome della
prima dell'iscrizione nel registro delle imprese sono illimitatamente e solidalmente responsabili verso i terzi unicamente coloro che hanno agito. Il candidato illustri sinteticamente quali sono gli effetti dell'iscrizione della nel registro delle imprese. Per far nascere una S.p.a. è necessaria la stipulazione dell'atto costitutivo. Tuttavia la sola stipulazione dell'atto costitutivo non è sufficiente per farle acquistare la personalità giuridica; per ottenerla sarà bisognerà registrare la società, cioè iscriverla presso il registro delle imprese. La spa infatti nasce al momento dell'iscrizione dell'atto costitutivo nel registro delle imprese e così facendo, l'ente è in grado di rispondere delle proprie obbligazioni attraverso il proprio capitale e non tramite quello dei suoi soci. Per questo, una società per azioni gode anche di un'autonomia patrimoniale perfetta: il diritto