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Gli amministratori e la cessazione del loro ufficio

Gli amministratori rimangono in carica fino alla scadenza del termine; possono verificarsi, però, delle cause di cessazione del loro ufficio prima della scadenza. Tra queste rientra la revoca degli amministratori, in qualunque momento, da parte dell'assemblea; ciò vale anche per quelli nominati nell'atto costitutivo. È fatto salvo però il diritto degli amministratori al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.

Liberamente revocabile dalla assemblea è anche l'amministratore nominato dai possessori di strumenti finanziari partecipativi, mentre per gli amministratori nominati dallo stato o da un ente pubblico si stabilisce espressamente che gli stessi possono essere revocati soltanto dall'ente che li ha nominati.

La cessazione della carica di amministratore deve essere iscritta nel registro delle imprese. Competente è il collegio sindacale entro 30 giorni dalla notizia della loro cessazione. Si noti che le cause di

nullità eannullabilità della nomina degli amministratori che hanno la rappresentanza della società non sonoopponibili ai terzi dopo l'adempimento della pubblicità, salvo che la società non dimostri che i terzi neerano a conoscenza.- Il candidato illustri sinteticamente le disposizioni relative divieto di concorrenza per gli amministratorinelle spa.

Nullità e annullabilità della nomina degli amministratori che hanno la rappresentanza della società non sono opponibili ai terzi dopo l'adempimento della pubblicità, salvo che la società non dimostri che i terzi ne erano a conoscenza.

Il candidato illustri sinteticamente le disposizioni relative divieto di concorrenza per gli amministratori nelle spa.

Gli amministratori, posti alla direzione della società, sono assoggettati ad alcuni specifici obblighi e divieti, tra i quali rientra il divieto di concorrenza. Al fine di evitare forme di antagonismo con la società e di potenziale conflitto di interesse, gli amministratori di società per azioni non possono assumere la qualità di soci a responsabilità illimitata in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o altrui, né essere direttori generali o amministratori in società concorrenti, salva l'autorizzazione dell'assemblea.

che può essere anche concessa anticipatamente con una clausola all'interno dell'atto costitutivo. L'inosservanza del divieto espone l'amministratore alla revoca dall'ufficio per giusta causa e al risarcimento degli eventuali danni arrecati alla società. Una disciplina più rigida è prevista per le società quotate in borsa, le quali non possono acquistare, vendere e compiere altre operazioni su strumenti finanziari della società, anche per persona interposta, sfruttando le informazioni privilegiate ottenute in ragione del loro ufficio. La violazione del divieto espone a sanzioni penali. Il candidato illustri sinteticamente le disposizioni relative alla sostituzione degli amministratori nelle spa. Gli amministratori restano in carica fino alla scadenza del termine; nonostante ciò possono verificarsi cause di cessazione del loro ufficio prima della scadenza. L'art. 2386 c.c. detta una specifica disciplina per il caso di morte.decadenza, dimissioni della minoranza degli amministratori. Le ipotesi previste sono tre: 1. Se rimane in carica più della metà degli amministratori nominati dall'Assemblea, i superstiti provvedono a sostituire provvisoriamente quelli venuti meno, con delibera consiliare approvata dal collegio sindacale, cd. Cooptazione. Quest'ultimi restano in carica fino alla successiva assemblea che potrà confermarli nell'ufficio o sostituirli. 2. Se viene a mancare più della metà degli amministratori nominati dall'Assemblea non dà luogo alla cooptazione. I superstiti devono convocare l'assemblea affinché provveda alla sostituzione dei mancanti ed i nuovi amministratori così nominati scadono con quelli in carica all'atto della nomina, se non è diversamente previsto dallo statuto o dall'Assemblea. 3. Se infine vengono a cessare tutti gli amministratori o l'amministratore unico, il collegio sindacale deve.convocare con urgenza l'assemblea affinché venga ricostituito l'organo amministrativo. Nel frattempo, il collegio sindacale può compiere gli atti di gestione ordinaria al fine di evitare un totale vuoto di poteri. Il sistema legislativo è organizzato nel modo che il venir meno di uno o più amministratori comporti la cessazione degli altri dalla carica: si tratta di un principio derogabile dell'Autonomia statutaria ed in particolare della regola della cooptazione. L'attuale disciplinari riconosce, inoltre, la validità delle clausole statutarie che prevedono la cessazione di tutti gli amministratori e la conseguente ricostituzione dell'intero collegio da parte dell'assemblea a seguito della cessazione di taluni amministratori, cd. Clausole simul stabunt, simul cadent. L'assemblea per la nomina del nuovo consiglio è convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica, salvo che lo statuto non preveda.

lacessazione immediata del consiglio di amministrazione.- Il candidato illustri la disciplina della responsabilità dei direttori generali di spa.L’art. 2396 c.c. si limita a stabilire l’estensione delle regole sulla responsabilità degli amministratori ai direttori generali nominati dall’assemblea o per disposizione dello statuto, in relazione ai compiti loro affidati. Il codice attribuisce al direttore generale il regime speciale di responsabilità civile dettato per gli amministratori, nel caso in cui il direttore generale sia nominato dall’assemblea o dall’organo di amministrazione sulla base di autorizzazione statutaria. Affinché vengano assoggettati a tale regime, non è sufficiente aver attribuito il solo nomen juris di “direttore generale”, ma occorre che in concreto ricorrano i connotati tipologici propri della figura: secondo criteri di tipicità sociale, per direttore generale si intende un funzionario

dirigente che opera in relazione diretta con l'organo amministrativo, come tramite fra l'attività deliberativa dell'organo e l'organizzazione degli uffici interni. Si tratta di una figura normale nelle imprese di dimensione medio-grande, che possono averne anche più di uno, con mansioni di "alta gestione" o limitate alla gestione esecutiva quotidiana, secondo scelte organizzative proprie della società. Il candidato illustri sinteticamente la disciplina della denuncia al collegio sindacale da parte dei soci. Per collegio sindacale si intende l'organo societario deputato a ricevere eventuali denunce da parte dei soci della società; l'art.2403 del codice civile affida allo stesso la vigilanza su: a) l'osservanza della legge e dello statuto; b) il rispetto dei principi di corretta amministrazione; c) l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società.sul suo corretto funzionamento. Sulla base di quanto disposto dall'art. 2408 del c.c., ciascun socio, indipendentemente dalle quote di capitale sociale possedute, può denunziare i fatti che ritiene censurabili al collegio sindacale, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione all'assemblea. Il candidato illustri la disciplina della nomina dei sindaci di spa. Il collegio sindacale delle s.p.a. non quotate consta di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci; accanto a questi devono, inoltre, essere nominati due membri supplenti. I primi sindaci sono nominati nell'atto costitutivo; successivamente dall'assemblea ordinaria. Nelle società quotate tutti i sindaci devono possedere requisiti di professionalità. Nelle società non quotate almeno un sindaco effettivo e un supplente devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili; gli altri, se non iscritti, devono essere scelti tra gli albi professionali del ministero dellagiustizia o fra i professori universitari di ruolo in materie economico-giuridiche. I sindaci restano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili. La nomina dei sindaci con i relativi dati anagrafici va registrata, a cura degli amministratori, nel registro delle imprese entro 30 giorni. Ai sindaci si applicano le stesse cause di ineleggibilità degli amministratori. Non possono essere sindaci: a. Parenti e affini entro il IV grado degli amministratori e gli amministratori stessi; b. Coloro legati alla SPA con un rapporto da lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita (indipendenza); c. Tutte le cause di ineleggibilità degli amministratori; d. Le cause previste dallo statuto; e. requisiti di onorabilità. Il candidato illustri la disciplina della cessazione dall'ufficio di sindaco di spa. I sindaci restano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili. In presenza di una giusta causa, l'assemblea puòrevocarli; la delibera di revoca deve essere approvata dal tribunale il quale dovrà verificare se ricorregiusta causa. In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un sindaco subentrano automaticamente isupplenti in ordine di età, che rimangono in carica fino alla successiva assemblea che provvede alla nominadei sindaci effettivi e dei supplenti necessari per l'integrazione del collegio. Ai sensi degli art 2404 c2 e 2405c2, si ha causa di decadenza dalla funzione di sindaco quando il sindaco, che senza giustificato motivo, nonassiste alle assemblee o diserta, durante un esercizio sociale, due riunioni del consiglio di amministrazioneo del comitato esecutivo o dello stesso collegio sindacale. La cessazione dalla carica da parte dei sindacideve essere iscritta, a cura degli amministratori, nel registro delle imprese entro 30 giorni ai sensidell'articolo 2400 del codice civile.- Il candidato illustri la disciplina della denuncia al tribunale da parte dei soci.L'art.2409 c.c. delinea un procedimento che ha lo scopo di attuare un controllo giudiziario sulla gestione delle società di capitali. Secondo tale disposizione, la denuncia costituisce un rimedio – per certi versi preventivo – contro la mala gestione degli amministratori diretto ad eliminare in tempi rapidi irregolarità conseguenti alla violazione, da parte degli stessi, dei loro doveri. Qualora esista un fondato sospetto che gli amministratori abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possano arrecare danno alla società, i soci che rappresentano il decimo del capitale sociale possono denunciare i fatti al tribunale. Il tribunale, sentiti gli amministratori e i sindaci, può ordinare l'ispezione dell'amministrazione della società a spese dei soci richiedenti. L'ispezione non è ordinata e il procedimento è sospeso se l'assemblea sostituisce amministratori e sindaci con soggetti dotati di capacità.professionali tali da garantire il superamento delle irregolarità riscontrate. Qualora venga confermata l'esistenza delle irregolarità si apre la seconda fase del procedimento, caratterizzata dagli opportuni provvedimenti provvisori che il tr
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A.A. 2020-2021
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SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher rafgio00 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università telematica "e-Campus" di Novedrate (CO) o del prof Bertacchini Elisabetta.