RISPOSTE APERTE DIRITTO COMMERCIALE
-Il candidato illustri sinteticamente il contenuto dell'art. 2083 c.c. (nozione di piccolo imprenditore)
La definizione di piccolo imprenditore è contenuta nell’art 2083 c.c il quale dispone che Sono piccoli
imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano
un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della
famiglia”. La nozione di piccolo imprenditore viene qualificata, da tale disposizione, da un punto di vista
soggettivo ed oggettivo. Dal punto di vista soggettivo viene definito piccolo imprenditore colui che svolge le
funzioni e assume la qualifica di: coltivatore diretto, artigiano, piccolo commerciante; mentre, dal punto di
vista oggettivo, l’attività del piccolo imprenditore deve essere svolta prevalentemente con lavoro proprio,
rientrando dunque nel campo della ditta individuale, vale a dire con l’apporto dei componenti della propria
famiglia, fattispecie che può assumere la forma civilistica e fiscale dell’impresa familiare. Affinché un
imprenditore possa essere considerato “piccolo” ai sensi del codice civile è necessario che nell’impresa il
fattore lavoro prevalga sul fattore capitale e che, appunto, il lavoro sia svolto in prevalenza
dall’imprenditore e dai componenti della sua famiglia.
- Il candidato illustri sinteticamente come si colloca la nozione di piccolo imprenditore nel contesto delle
norme civilistiche in tema di imprenditore.
L’art 2083 c.c dispone che Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli
commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro
proprio e dei componenti della famiglia”. A riguardo, elemento qualificante della fattispecie di piccolo
imprenditore attiene al requisito dell'organizzazione. Infatti, affinché un imprenditore possa essere
considerato “piccolo” ai sensi del codice civile è necessario che nell'impresa il fattore lavoro prevalga sul
fattore capitale, e che il lavoro, a sua volta, sia svolto in prevalenza dall'imprenditore e dai componenti
della sua famiglia. Si noti che la prima parte dell'art 2083 ha una funzione meramente esemplificativa. Il
riferimento è diretto da un lato ad Alcune categorie storiche di piccoli imprenditori (ad esempio i coltivatori
diretti del fondo e piccoli commercianti), per le quali i requisiti organizzativi sopra richiamati sono sempre
presenti. Pertanto, il piccolo imprenditore gode di una serie di semplificazioni che derivano dal suo status
particolare, quali: esonero dalla tenuta delle scritture contabili; iscrizione nel registro delle imprese con
mera funzione di certificazione anagrafica e pubblicità notizia; non assoggettamento, in caso di insolvenza,
alla procedura fallimentare ovvero alle altre procedure concorsuali.
- Il candidato illustri sinteticamente come si inquadra la fattispecie dell'impresa agricola nella tipologia degli
imprenditori
L’art. 2135 c.c. comma 1 definisce imprenditore agricolo colui che esercita una delle seguenti attività:
coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Il comma 2 del medesimo
articolo precisa che per coltivazione del fondo, selvicoltura ed allevamento di animali si intendono: “le
attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di
carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre
o marine”. Gli elementi che qualificano la fattispecie di imprenditore agricolo si riferiscono al tipo di attività
svolta e al tipo di organizzazione. In particolare, con riferimento alle modalità organizzative dell’attività,
occorre che essa sia finalizzata alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico ovvero di una fase necessaria
al ciclo stesso. Qualora manchi tale requisito organizzativo, l’imprenditore, nonostante svolga una delle
attività tipicamente agricole, non può essere considerato imprenditore agricolo ma, rientra a tutti gli effetti
nella categoria dell’imprenditore commerciale. Riguardo alle attività connesse, il terzo comma definisce tali
le attività esercitate dal medesimo imprenditore agricolo dirette alla manipolazione, conservazione,
trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti
prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali. Pertanto tali
prodotti devono derivare da quest’ultimi. Diversamente, i prodotti oggetto delle attività di manipolazione
conservazione trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, qualora non fossero ottenuti
prevalentemente da un’attività agricola, le suddette attività non potrebbero essere qualificate come
agricole per connessione, ma sarebbero a tutti gli effetti attività commerciali. In ultimo, si noti che, le
attività di agriturismo come attività di impresa agricola per connessione possono essere considerate tali se
svolte dal medesimo imprenditore e dirette alla fornitura di beni e servizi.
-l candidato illustri sinteticamente come si inquadra la fattispecie dell'imprenditore artigiano nel contesto
delle tipologie di imprenditori
L’imprenditore artigiano è disciplinato dalla legislazione speciale: nello specifico, si tratta della Legge
quadro 443/1985. Tale legge attribuisce la qualifica di imprenditore artigiano unicamente agli imprenditori
commerciali operanti in determinati settori (si pensi a quelli artistici, di abbigliamento su misura, servizi,
trasporti) dove sia presente il lavoro manuale almeno in una certa misura, variabile a seconda dei settori, in
relazione a determinati livelli massimi di occupazione. Il presupposto necessario per ottenere specifici
benefici (fiscali, contribuitivi e finanziari) è rinvenibile nella sussistenza dei requisiti di “artigianalità”
unitamente all’iscrizione all’Albo delle imprese artigiane. La sussistenza dei suddetti requisiti viene
periodicamente accertata dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato e la mancanza ovvero la perdita
di questi comporta la cancellazione dall’Albo delle imprese Artigiane e la conseguente iscrizione all’Albo
delle imprese industriali. Però affinché quest’ultimo possa essere qualificato anche come piccolo
imprenditore, si richiede la sussistenza delle condizioni organizzative di cui all’art.2083 c.c. in particolare, il
lavoro nell’impresa dovrà essere svolto prevalentemente dall’imprenditore e dai componenti della famiglia.
-Il candidato esponga brevemente l'istituto della rappresentanza con riferimento all'imprenditore
commerciale, specificando le diverse figure di rappresentante dalla disciplina codicistica.
L’imprenditore, per lo svolgimento della propria attività imprenditoriale, si avvale, quasi sempre, di altri
soggetti, i quali sulla base delle mansioni che vengono loro assegnate, possono assumere una posizione di
subordinazione non soltanto rispetto all’imprenditore ma anche tra di loro. In particolare gli artt. 2203 c.c.
s.s. disciplinano tre figure di rappresentante commerciale: la predisposizione institoria, i procuratori e i
commessi. L’institore viene preposto dall’imprenditore all’esercizio di un’impresa commerciale o di un
ramo di essa; nel caso di più institori, questi possono agire disgiuntamente, salvo che non sia stato previsto
diversamente nella procura. Egli può compiere tutti gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa, salvo che
non siano previste delle limitazioni nella procura (art. 2203/2208). L’art 2209 c.c. riguarda la figura dei
procuratori, i quali sono coloro che in virtù di un rapporto continuativo, abbiano il potere di compiere per
l’imprenditore gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa, pur non essendo preposti ad esso. Infine, i
commessi dell’imprenditore, sanciti dall’art 2210 c.c. possono compiere gli atti che ordinariamente
comporta la specie delle operazioni di cui sono indicati, salve le limitazioni contenute nell’atto di
conferimento della rappresentanza. Non possono tuttavia esigere il prezzo delle merci delle quali non
facciano la consegna, né concedere dilazioni o sconti che non sono d’uso, salvo che siano a ciò
espressamente autorizzati.
-Il candidato esponga sinteticamente la disciplina del registro delle imprese
La disciplina, contenuta nel codice civile nelle leggi speciali, che viene definita “statuto dell’Imprenditore
commerciale, prevede che La qualifica di imprenditore commerciale comporti l’assoggettabilità dello stesso
ad una disciplina particolare non prevista come obbligatoria per il piccolo imprenditore e per l’imprenditore
agricolo. Uno degli obblighi previsti da quest’ultima consiste nell’obbligo di iscrizione nel registro delle
imprese. L’art. 2188 ss. C.c. e numerose leggi speciali, regolano il registro delle imprese che ha il compito di
rendere pubbliche le imprese esistenti e i fatti che la riguardano; esso è istituito presso le camere di
commercio competenti per territorio. L’imprenditore entro 30 giorni dall’inizio dell’impresa è tenuto a
presentare domanda di iscrizione nel registro: in caso di riscontro positivo da parte dell’ufficio del registro
l’iscrizione avverrà, diversamente verrà rigettata la domanda e l’imprenditore, entro i termini previsti,
potrà opporre ricorso. Dal momento che l’iscrizione è obbligatoria, se l’imprenditore non provvede, essa
avverrà d’ufficio. L’efficacia dell’iscrizione ha natura: dichiarativa, costitutiva e certificativa. La prima
riguarda le imprese commerciali e ha la funzione di rendere opponibili ai terzi i fatti registrati e la mancata
registrazione determina l’inopponibilità dei fatti stessi; sempreché non si provi che i terzi ne erano
comunque a conoscenza. Inoltre, i fatti registrati si presumono conosciuti dai terzi e ne precludono la
dimostrazione della loro ignoranza. Con l’efficacia costitutiva, per le società di capitali e mutualistiche,
l’iscrizione dà origine ad una situazione nuova e in assenza il Negozio non produrrà effetti nemmeno tra le
parti. La certificazione, per l’impresa piccola, artigiana e agricola, serve, invece, solo a fornire ai terzi
informazioni circa la vita dell’impresa; pertanto, non rende opponibile ai terzi i fatti registrati nonostante la
mancata registrazione comporti l’insorgere di sanzioni amministrative. Rientra nella sezione ordinaria, con
la funzione di pubblicità legale, l’iscrizione avente effetti dichiarativi e costitutivi; invece, rientra nella
sezione speciale e svolge la funzione di pubblicità notizia l’iscrizione che produce soltanto effetti
certificativi. Tuttavia per gli imprenditori artigiani anche piccoli la loro iscrizione nella sezione speciale ha
anche efficacia di pubblicità legale. Infine la cancellazione dell’impresa dal registro avviene quando l’ufficio
del registro accerti: il decesso dell’imprenditore, l’irreperibilità di esso, il mancato compimento di atti di
gestione per 3 anni consecutivi e la perdita dei titoli autorizzativi o abilitativi dell’esercizio dell’attività
dichiarativa.
- Il candidato elenchi quali sono le scritture contabili obbligatorie per l’imprenditore, le caratteristiche ed i
contenuti nonché le loro finalità
L’obbligo di tenuta delle scritture contabili, art.2214 ss. c.c., rientra tra gli obblighi previsti dallo “Statuto
dell’Imprenditore commerciale: l’imprenditore che esercita un’attività commerciale deve tenere il libro
giornale e il libro degli inventari. Deve, altresì, tenere le scritture contabili richieste dalla natura e dalla
dimensione dell’impresa e conservare ordinariamente per ogni affare gli originali delle lettere, dei
telegrammi e delle fatture ricevute nonché, le copie delle lettere, delle fatture e dei telegrammi spediti. E’
da tener presente che tali disposizioni, contenute nell’art 2214 c.c. non si applicano ai piccoli imprenditori.
Con riferimento alle loro caratteristiche, l’art. 2215 stabilisce che i libri contabili, prima di essere messi in
uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e, qualora sia previsto l’obbligo della
bollatura o vidimazione, bollati in ogni foglio dall’ufficio del registro delle imprese o da un notaio secondo
le disposizioni delle leggi speciali. L’ufficio del registro o il notaio deve dichiarare, nell’ultima pagina dei
libri, il numero dei fogli che lo compongono. Il libro giornale e il libro degli inventari devono essere
numerati progressivamente e non soggetti a bollatura o vidimazione. Le altre scritture contabili possono
essere formati e tenuti con strumenti informatici. L’art 2216 c.c. sancisce che il libro contabile deve indicare
giorno per giorno le operazioni relative all’esercizio dell’impresa; mentre il libro degli inventari deve
redigersi all’inizio dell’impresa e successivamente ogni anno. Esso deve contenere l’indicazione e la
valutazione delle attività e delle passività sia relative all’impresa, sia relative all’imprenditore estranee ed
essa. L’inventario si chiude con il bilancio e con il conto dei profitti e delle perdite. Tutte le scritture devono
essere tenute secondo le modalità previste dalla legge e non è possibile fare abrasione e in caso di qualche
cancellazione, essa deve avvenire in modo che le parole cancellate siano leggibili. Infine, la conservazione
delle scritture, cosi come anche le fatture, lettere e telegrammi sia ricevuti che spedite, avviene per 10 anni
dalla data dell’ultima registrazione. Le scritture contabili hanno sostanzialmente tre finalità: pubblicistica,
fiscale e aziendale (quest’ultima non prevista ufficialmente dalla legge).
- Il candidato illustri quali sono le modalità di tenuta delle scritture contabili da parte dell'imprenditore
commerciale
Il codice civile e le leggi speciali contengono una particolare disciplina che obbliga l’imprenditore
commerciale a tenere le scritture contabili, quali il libro giornale, libro degli inventari e altre scritture che
permettono di conoscere e tenere sotto controllo la vita dell’impresa. Al riguardo, l’art 2215 c.c. si occupa
di definire le modalità di tenuta di tali scritture. In virtù di ciò i libri contabili, prima di essere messi in uso,
devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e, qualora sia previsto l’obbligo della bollatura o
vidimazione, bollati in ogni foglio dall’ufficio del registro delle imprese o da un notaio secondo le
disposizioni delle leggi speciali. L’ufficio del registro o il notaio deve dichiarare, nell’ultima pagina dei libri, il
numero dei fogli che lo compongono. Il libro giornale e il libro degli inventari devono essere numerati
progressivamente e non soggetti a bollatura o vidimazione. Le altre scritture contabili possono essere
formati e tenuti con strumenti informatici. Nello specifico le scritture contabili devono essere tenute
secondo le norme di un’ordinaria contabilità. Non vi è possibile fare abrasione e in caso di caso di qualche
cancellazione, essa deve avvenire in modo che le parole cancellate siano leggibili (art.2219 c.c.).
-Il candidato illustri le modalità di redazione e di tenuta del libro degli inventari
L’imprenditore che dà avvio ad un’impresa commerciale è obbligato a tenere il libro degli inventari,
rientrante tra le scritture contabili. L’art 2217 dispone che l’inventario deve redigersi all’inizio dell’esercizio
d’impresa e successivamente ogni anno. Esso deve contenere l’indicazione e la valutazione delle attività e
delle passività relative all’impresa, oltre che quelle legate all’imprenditore ed estranee all’impresa stessa.
L’inventario si chiude con il bilancio e con il conto dei profitti, delle perdite, il quale deve dimostrare in
maniera veritiera gli utili conseguiti e le perdite subite. Inoltre, l’imprenditore deve sottoscrivere
l’inventario entro 3 mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle
imposte dirette. Il libro deve essere tenuto secondo le norme di un’ordinata contabilità e deve avere le
pagine numerate progressivamente per ciascuna annualità; non è soggetto a vidimazione iniziale e deve
essere conservato per un periodo minimo di 10 anni dalla data dell’ultima registrazione.
-Il candidato illustri sinteticamente i termini e le modalità di conservazione delle scritture contabili
L’art. 2220 c.c., con riferimento ai termini e alle modalità di conservazione delle scritture contabili, prevede
che la loro conservazione avviene per 10 anni dalla data dell’ultima registrazione; per lo stesso periodo
devono conservarsi le fatture, le lettere e i telegrammi ricevuti e le copie di quelli spediti. Tali scritture e
documenti possono essere conservati anche attraverso le nuove tecniche informatiche purché
corrispondano ai documenti e possano in ogni momento essere rese leggibili con i mezzi messi a
disposizione del soggetto che utilizza detti supporti. L’esigenza di conservazione delle scritture contabili
deriva dal fatto che, vista la loro funzione di documentazione, siano destinate a durare nel tempo. La
distruzione prima del termine equivale a mancata tenuta.
-Il candidato illustri brevemente la nozione di azienda di cui all'art. 2555 c.c., commentandone gli aspetti
peculiari.
L'art. 2555 dispone che l’azienda è il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio
dell’impresa. Azienda e impresa non sono la stessa cosa: la prima consiste nel complesso dei beni che
l’imprenditore utilizza nel processo produttivo, mentre l’impresa è l’attività legata all&
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