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RISPOSTE APERTE DIRITTO COMMERCIALE

-Il candidato illustri sinteticamente il contenuto dell'art. 2083 c.c. (nozione di piccolo imprenditore)

La definizione di piccolo imprenditore è contenuta nell’art 2083 c.c il quale dispone che Sono piccoli

imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano

un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della

famiglia”. La nozione di piccolo imprenditore viene qualificata, da tale disposizione, da un punto di vista

soggettivo ed oggettivo. Dal punto di vista soggettivo viene definito piccolo imprenditore colui che svolge le

funzioni e assume la qualifica di: coltivatore diretto, artigiano, piccolo commerciante; mentre, dal punto di

vista oggettivo, l’attività del piccolo imprenditore deve essere svolta prevalentemente con lavoro proprio,

rientrando dunque nel campo della ditta individuale, vale a dire con l’apporto dei componenti della propria

famiglia, fattispecie che può assumere la forma civilistica e fiscale dell’impresa familiare. Affinché un

imprenditore possa essere considerato “piccolo” ai sensi del codice civile è necessario che nell’impresa il

fattore lavoro prevalga sul fattore capitale e che, appunto, il lavoro sia svolto in prevalenza

dall’imprenditore e dai componenti della sua famiglia.

- Il candidato illustri sinteticamente come si colloca la nozione di piccolo imprenditore nel contesto delle

norme civilistiche in tema di imprenditore.

L’art 2083 c.c dispone che Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli

commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro

proprio e dei componenti della famiglia”. A riguardo, elemento qualificante della fattispecie di piccolo

imprenditore attiene al requisito dell'organizzazione. Infatti, affinché un imprenditore possa essere

considerato “piccolo” ai sensi del codice civile è necessario che nell'impresa il fattore lavoro prevalga sul

fattore capitale, e che il lavoro, a sua volta, sia svolto in prevalenza dall'imprenditore e dai componenti

della sua famiglia. Si noti che la prima parte dell'art 2083 ha una funzione meramente esemplificativa. Il

riferimento è diretto da un lato ad Alcune categorie storiche di piccoli imprenditori (ad esempio i coltivatori

diretti del fondo e piccoli commercianti), per le quali i requisiti organizzativi sopra richiamati sono sempre

presenti. Pertanto, il piccolo imprenditore gode di una serie di semplificazioni che derivano dal suo status

particolare, quali: esonero dalla tenuta delle scritture contabili; iscrizione nel registro delle imprese con

mera funzione di certificazione anagrafica e pubblicità notizia; non assoggettamento, in caso di insolvenza,

alla procedura fallimentare ovvero alle altre procedure concorsuali.

- Il candidato illustri sinteticamente come si inquadra la fattispecie dell'impresa agricola nella tipologia degli

imprenditori

L’art. 2135 c.c. comma 1 definisce imprenditore agricolo colui che esercita una delle seguenti attività:

coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Il comma 2 del medesimo

articolo precisa che per coltivazione del fondo, selvicoltura ed allevamento di animali si intendono: “le

attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di

carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre

o marine”. Gli elementi che qualificano la fattispecie di imprenditore agricolo si riferiscono al tipo di attività

svolta e al tipo di organizzazione. In particolare, con riferimento alle modalità organizzative dell’attività,

occorre che essa sia finalizzata alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico ovvero di una fase necessaria

al ciclo stesso. Qualora manchi tale requisito organizzativo, l’imprenditore, nonostante svolga una delle

attività tipicamente agricole, non può essere considerato imprenditore agricolo ma, rientra a tutti gli effetti

nella categoria dell’imprenditore commerciale. Riguardo alle attività connesse, il terzo comma definisce tali

le attività esercitate dal medesimo imprenditore agricolo dirette alla manipolazione, conservazione,

trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti

prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali. Pertanto tali

prodotti devono derivare da quest’ultimi. Diversamente, i prodotti oggetto delle attività di manipolazione

conservazione trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, qualora non fossero ottenuti

prevalentemente da un’attività agricola, le suddette attività non potrebbero essere qualificate come

agricole per connessione, ma sarebbero a tutti gli effetti attività commerciali. In ultimo, si noti che, le

attività di agriturismo come attività di impresa agricola per connessione possono essere considerate tali se

svolte dal medesimo imprenditore e dirette alla fornitura di beni e servizi.

-l candidato illustri sinteticamente come si inquadra la fattispecie dell'imprenditore artigiano nel contesto

delle tipologie di imprenditori

L’imprenditore artigiano è disciplinato dalla legislazione speciale: nello specifico, si tratta della Legge

quadro 443/1985. Tale legge attribuisce la qualifica di imprenditore artigiano unicamente agli imprenditori

commerciali operanti in determinati settori (si pensi a quelli artistici, di abbigliamento su misura, servizi,

trasporti) dove sia presente il lavoro manuale almeno in una certa misura, variabile a seconda dei settori, in

relazione a determinati livelli massimi di occupazione. Il presupposto necessario per ottenere specifici

benefici (fiscali, contribuitivi e finanziari) è rinvenibile nella sussistenza dei requisiti di “artigianalità”

unitamente all’iscrizione all’Albo delle imprese artigiane. La sussistenza dei suddetti requisiti viene

periodicamente accertata dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato e la mancanza ovvero la perdita

di questi comporta la cancellazione dall’Albo delle imprese Artigiane e la conseguente iscrizione all’Albo

delle imprese industriali. Però affinché quest’ultimo possa essere qualificato anche come piccolo

imprenditore, si richiede la sussistenza delle condizioni organizzative di cui all’art.2083 c.c. in particolare, il

lavoro nell’impresa dovrà essere svolto prevalentemente dall’imprenditore e dai componenti della famiglia.

-Il candidato esponga brevemente l'istituto della rappresentanza con riferimento all'imprenditore

commerciale, specificando le diverse figure di rappresentante dalla disciplina codicistica.

L’imprenditore, per lo svolgimento della propria attività imprenditoriale, si avvale, quasi sempre, di altri

soggetti, i quali sulla base delle mansioni che vengono loro assegnate, possono assumere una posizione di

subordinazione non soltanto rispetto all’imprenditore ma anche tra di loro. In particolare gli artt. 2203 c.c.

s.s. disciplinano tre figure di rappresentante commerciale: la predisposizione institoria, i procuratori e i

commessi. L’institore viene preposto dall’imprenditore all’esercizio di un’impresa commerciale o di un

ramo di essa; nel caso di più institori, questi possono agire disgiuntamente, salvo che non sia stato previsto

diversamente nella procura. Egli può compiere tutti gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa, salvo che

non siano previste delle limitazioni nella procura (art. 2203/2208). L’art 2209 c.c. riguarda la figura dei

procuratori, i quali sono coloro che in virtù di un rapporto continuativo, abbiano il potere di compiere per

l’imprenditore gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa, pur non essendo preposti ad esso. Infine, i

commessi dell’imprenditore, sanciti dall’art 2210 c.c. possono compiere gli atti che ordinariamente

comporta la specie delle operazioni di cui sono indicati, salve le limitazioni contenute nell’atto di

conferimento della rappresentanza. Non possono tuttavia esigere il prezzo delle merci delle quali non

facciano la consegna, né concedere dilazioni o sconti che non sono d’uso, salvo che siano a ciò

espressamente autorizzati.

-Il candidato esponga sinteticamente la disciplina del registro delle imprese

La disciplina, contenuta nel codice civile nelle leggi speciali, che viene definita “statuto dell’Imprenditore

commerciale, prevede che La qualifica di imprenditore commerciale comporti l’assoggettabilità dello stesso

ad una disciplina particolare non prevista come obbligatoria per il piccolo imprenditore e per l’imprenditore

agricolo. Uno degli obblighi previsti da quest’ultima consiste nell’obbligo di iscrizione nel registro delle

imprese. L’art. 2188 ss. C.c. e numerose leggi speciali, regolano il registro delle imprese che ha il compito di

rendere pubbliche le imprese esistenti e i fatti che la riguardano; esso è istituito presso le camere di

commercio competenti per territorio. L’imprenditore entro 30 giorni dall’inizio dell’impresa è tenuto a

presentare domanda di iscrizione nel registro: in caso di riscontro positivo da parte dell’ufficio del registro

l’iscrizione avverrà, diversamente verrà rigettata la domanda e l’imprenditore, entro i termini previsti,

potrà opporre ricorso. Dal momento che l’iscrizione è obbligatoria, se l’imprenditore non provvede, essa

avverrà d’ufficio. L’efficacia dell’iscrizione ha natura: dichiarativa, costitutiva e certificativa. La prima

riguarda le imprese commerciali e ha la funzione di rendere opponibili ai terzi i fatti registrati e la mancata

registrazione determina l’inopponibilità dei fatti stessi; sempreché non si provi che i terzi ne erano

comunque a conoscenza. Inoltre, i fatti registrati si presumono conosciuti dai terzi e ne precludono la

dimostrazione della loro ignoranza. Con l’efficacia costitutiva, per le società di capitali e mutualistiche,

l’iscrizione dà origine ad una situazione nuova e in assenza il Negozio non produrrà effetti nemmeno tra le

parti. La certificazione, per l’impresa piccola, artigiana e agricola, serve, invece, solo a fornire ai terzi

informazioni circa la vita dell’impresa; pertanto, non rende opponibile ai terzi i fatti registrati nonostante la

mancata registrazione comporti l’insorgere di sanzioni amministrative. Rientra nella sezione ordinaria, con

la funzione di pubblicità legale, l’iscrizione avente effetti dichiarativi e costitutivi; invece, rientra nella

sezione speciale e svolge la funzione di pubblicità notizia l’iscrizione che produce soltanto effetti

certificativi. Tuttavia per gli imprenditori artigiani anche piccoli la loro iscrizione nella sezione speciale ha

anche efficacia di pubblicità legale. Infine la cancellazione dell’impresa dal registro avviene quando l’ufficio

del registro accerti: il decesso dell’imprenditore, l’irreperibilità di esso, il mancato compimento di atti di

gestione per 3 anni consecutivi e la perdita dei titoli autorizzativi o abilitativi dell’esercizio dell’attività

dichiarativa.

- Il candidato elenchi quali sono le scritture contabili obbligatorie per l’imprenditore, le caratteristiche ed i

contenuti nonché le loro finalità

L’obbligo di tenuta delle scritture contabili, art.2214 ss. c.c., rientra tra gli obblighi previsti dallo “Statuto

dell’Imprenditore commerciale: l’imprenditore che esercita un’attività commerciale deve tenere il libro

giornale e il libro degli inventari. Deve, altresì, tenere le scritture contabili richieste dalla natura e dalla

dimensione dell’impresa e conservare ordinariamente per ogni affare gli originali delle lettere, dei

telegrammi e delle fatture ricevute nonché, le copie delle lettere, delle fatture e dei telegrammi spediti. E’

da tener presente che tali disposizioni, contenute nell’art 2214 c.c. non si applicano ai piccoli imprenditori.

Con riferimento alle loro caratteristiche, l’art. 2215 stabilisce che i libri contabili, prima di essere messi in

uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e, qualora sia previsto l’obbligo della

bollatura o vidimazione, bollati in ogni foglio dall’ufficio del registro delle imprese o da un notaio secondo

le disposizioni delle leggi speciali. L’ufficio del registro o il notaio deve dichiarare, nell’ultima pagina dei

libri, il numero dei fogli che lo compongono. Il libro giornale e il libro degli inventari devono essere

numerati progressivamente e non soggetti a bollatura o vidimazione. Le altre scritture contabili possono

essere formati e tenuti con strumenti informatici. L’art 2216 c.c. sancisce che il libro contabile deve indicare

giorno per giorno le operazioni relative all’esercizio dell’impresa; mentre il libro degli inventari deve

redigersi all’inizio dell’impresa e successivamente ogni anno. Esso deve contenere l’indicazione e la

valutazione delle attività e delle passività sia relative all’impresa, sia relative all’imprenditore estranee ed

essa. L’inventario si chiude con il bilancio e con il conto dei profitti e delle perdite. Tutte le scritture devono

essere tenute secondo le modalità previste dalla legge e non è possibile fare abrasione e in caso di qualche

cancellazione, essa deve avvenire in modo che le parole cancellate siano leggibili. Infine, la conservazione

delle scritture, cosi come anche le fatture, lettere e telegrammi sia ricevuti che spedite, avviene per 10 anni

dalla data dell’ultima registrazione. Le scritture contabili hanno sostanzialmente tre finalità: pubblicistica,

fiscale e aziendale (quest’ultima non prevista ufficialmente dalla legge).

- Il candidato illustri quali sono le modalità di tenuta delle scritture contabili da parte dell'imprenditore

commerciale

Il codice civile e le leggi speciali contengono una particolare disciplina che obbliga l’imprenditore

commerciale a tenere le scritture contabili, quali il libro giornale, libro degli inventari e altre scritture che

permettono di conoscere e tenere sotto controllo la vita dell’impresa. Al riguardo, l’art 2215 c.c. si occupa

di definire le modalità di tenuta di tali scritture. In virtù di ciò i libri contabili, prima di essere messi in uso,

devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e, qualora sia previsto l’obbligo della bollatura o

vidimazione, bollati in ogni foglio dall’ufficio del registro delle imprese o da un notaio secondo le

disposizioni delle leggi speciali. L’ufficio del registro o il notaio deve dichiarare, nell’ultima pagina dei libri, il

numero dei fogli che lo compongono. Il libro giornale e il libro degli inventari devono essere numerati

progressivamente e non soggetti a bollatura o vidimazione. Le altre scritture contabili possono essere

formati e tenuti con strumenti informatici. Nello specifico le scritture contabili devono essere tenute

secondo le norme di un’ordinaria contabilità. Non vi è possibile fare abrasione e in caso di caso di qualche

cancellazione, essa deve avvenire in modo che le parole cancellate siano leggibili (art.2219 c.c.).

-Il candidato illustri le modalità di redazione e di tenuta del libro degli inventari

L’imprenditore che dà avvio ad un’impresa commerciale è obbligato a tenere il libro degli inventari,

rientrante tra le scritture contabili. L’art 2217 dispone che l’inventario deve redigersi all’inizio dell’esercizio

d’impresa e successivamente ogni anno. Esso deve contenere l’indicazione e la valutazione delle attività e

delle passività relative all’impresa, oltre che quelle legate all’imprenditore ed estranee all’impresa stessa.

L’inventario si chiude con il bilancio e con il conto dei profitti, delle perdite, il quale deve dimostrare in

maniera veritiera gli utili conseguiti e le perdite subite. Inoltre, l’imprenditore deve sottoscrivere

l’inventario entro 3 mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle

imposte dirette. Il libro deve essere tenuto secondo le norme di un’ordinata contabilità e deve avere le

pagine numerate progressivamente per ciascuna annualità; non è soggetto a vidimazione iniziale e deve

essere conservato per un periodo minimo di 10 anni dalla data dell’ultima registrazione.

-Il candidato illustri sinteticamente i termini e le modalità di conservazione delle scritture contabili

L’art. 2220 c.c., con riferimento ai termini e alle modalità di conservazione delle scritture contabili, prevede

che la loro conservazione avviene per 10 anni dalla data dell’ultima registrazione; per lo stesso periodo

devono conservarsi le fatture, le lettere e i telegrammi ricevuti e le copie di quelli spediti. Tali scritture e

documenti possono essere conservati anche attraverso le nuove tecniche informatiche purché

corrispondano ai documenti e possano in ogni momento essere rese leggibili con i mezzi messi a

disposizione del soggetto che utilizza detti supporti. L’esigenza di conservazione delle scritture contabili

deriva dal fatto che, vista la loro funzione di documentazione, siano destinate a durare nel tempo. La

distruzione prima del termine equivale a mancata tenuta.

-Il candidato illustri brevemente la nozione di azienda di cui all'art. 2555 c.c., commentandone gli aspetti

peculiari.

L'art. 2555 dispone che l’azienda è il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio

dell’impresa. Azienda e impresa non sono la stessa cosa: la prima consiste nel complesso dei beni che

l’imprenditore utilizza nel processo produttivo, mentre l’impresa è l’attività legata all&

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher rafgio00 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università telematica "e-Campus" di Novedrate (CO) o del prof Bertacchini Elisabetta.
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