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La teoria del contagio nella qualificazione di un soggetto come organismo di diritto pubblico

Dai principi sul c.d. "requisito teleologico" enunciati dalla Corte di Giustizia si evince, pertanto, che un ente deve essere qualificato come ODP, con conseguenze soggezione al diritto europeo degli appalti, anche se svolge attività promiscue e molteplici.

Sicché, una volta che sia stata acclarata la qualificazione di un organismo come ODP, deve sempre ritenersi dovuto il rispetto della normativa sugli appalti pubblici:

  • sia per le attività di carattere non industriale e commerciale finalizzate al soddisfacimento di bisogni di interesse generale;
  • sia per le attività di carattere propriamente industriale e commerciale.

Si parla, a questo fine, di c.d. teoria del contagio, volta ad evitare la formazione di zone franche all'interno delle quali si realizzi

unaindebita elusione della normativa comunitaria, nonché a perseguire la certezza del diritto, in forza della quale non è possibile scindere i campi di azione di un medesimo ente.- quali sono i caratteri degli enti territoriali Gli enti territoriali sono è un ente pubblico autonomo. Questi enti presentano delle caratteristiche, quali: la territorialità, la politicità e l'autonomia finanziaria. Per quanto riguarda la territorialità, anzitutto, si tratta di enti esponenziali di comunità. Quest'ultime caratterizzate dalla loro attinenza a un territorio (i cittadini residenti nel territorio della Regione, del Comune etc.) nei cui confronti l'ente è chiamato ad esercitare i suoi poteri di governo. Il territorio perciò è elemento costitutivo fondamentale di questi enti. Il territorio della regione non è definito. La Costituzione si limita, infatti, a menzionare le denominazioni delle diverse Regioni. Esso

coincide con la somma dei territori provinciali già aggregati nelle Regioni precedentemente individuate a fini statistici. Questi ambiti territoriali possono essere modificati con legge della Repubblica mediante il distacco, da una Regione ad altra, di singole Province o Comuni. Mentre con legge costituzionale si può disporre la fusione di più Regioni o la creazione di nuove con un minimo di un milione di abitanti.

Con riferimento al requisito della politicità si precisa che gli enti del governo territoriale sono enti politici. Sul piano organizzativo ciò significa, anzitutto che gli organi di governo dell'ente sono espressione della comunità attraverso la designazione dei titolari di essi, prescelti direttamente o indirettamente dalla comunità stessa, mediante procedimenti elettorali. In terzo luogo, l'organizzazione di questi enti e la loro azione di governo è finanziata per regola con mezzi propri, cioè ricavati dalla.

stessa comunità amministrata, della cui spendita ad essa gli organi di governo devono rispondere. È a questo che si fa riferimento col carattere dell’autonomia finanziaria.- quali sono gli organi esecutivi della regione e che funzioni esercitano

L’art. 121 Cost. Sancisce gli organi della regione. Secondo il dettato della norma ogni regione è composta: dal consiglio regionale, dalla giunta e dal suo presidente». E’ fatta salva la possibilità per la Regione di costituire con proprie leggi, altri organi: lo stesso testo costituzionale prevede il presidente e l'ufficio di presidenza del consiglio regionale (art. 122 Cost.). In alcuni ordinamenti regionali anche i singoli assessori assumono le sembianza di organi, ciascuno preposto ad un proprio assessorato. Sono poi organi della Regione al di là del dettato costituzionale, come di tutte le pubbliche Amministrazioni, i dirigenti, ciascuno nell'ambito della competenza del proprio

ufficio.Il Consiglio regionale, è organo titolare della potestà normativa della regione nonché della potestà di fissare l'indirizzo politico e amministrativo controllandone l'attuazione. La Giunta regionale, insieme al suo presidente, resta "organo esecutivo delle regioni". Il Presidente della giunta regionale rappresenta la Regione, "dirige la politica, emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica". Al Presidente vengono confermati i tradizionali compiti di legale rappresentanza dell'ente; nonché di promulgazione delle leggi e di emanazione dei regolamenti. La riforma costituzionale del 1999 attribuisce al presidente la direzione complessiva e la responsabilità della politica della Giunta. Quanto alla titolarità di funzioni amministrative (regolamentari, di direzione e di indirizzo, di alta amministrazione),

La funzione di governo delle regioni spetta alla Giunta come collegio (a parte ovviamente le attribuzioni consiliari) ovvero al Presidente come organo monocratico, secondo le diverse disposizioni degli Statuti e delle leggi regionali. Al Presidente, tuttavia, spetta una funzione sua propria fissata dalla norma costituzionale, che è quella di "dirigere le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla regione".

L'art. 121 della Costituzione sancisce gli organi di governo della regione. Secondo il dettato della norma ogni regione è composta: dal consiglio regionale, dalla giunta e dal suo presidente. È fatta salva la possibilità per la Regione di costituire con proprie leggi, altri organi: lo stesso testo costituzionale prevede il presidente e l'ufficio di presidenza del consiglio regionale (art. 122 Cost.). In alcuni ordinamenti regionali anche i singoli assessori assumono le sembianze di organi, ciascuno preposto ad un proprio assessorato.

Sono poi organi della Regione al di là del dettato costituzionale, come di tutte le pubbliche Amministrazioni, i dirigenti, ciascuno nell'ambito della competenza del proprio ufficio. - Quali sono le funzioni del consiglio regionale? Il Consiglio regionale è organo titolare della potestà normativa della regione nonché della potestà di fissare l'indirizzo politico e amministrativo controllandone l'attuazione. Ma la potestà regolamentare può essere attribuita anche alla giunta. I membri del Consiglio regionale (consiglieri regionali) hanno uno status che li differenzia dai membri degli organi collegiali amministrativi e li assomiglia in qualche modo ai membri del Parlamento. Ciò si evidenzia nell'affermazione costituzionale che "i consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni" e nell'affermazione contenuta intutti gli Statuti che ciascun consigliere regionale rappresenta l'intera Regione senza vincolo di mandato. All'interno del Consiglio operano diversi organi: il presidente e l'ufficio di presidenza con compiti di organizzazione e direzione dei lavori consiliari; nonché commissioni permanenti con distinte competenze per materia che svolgono il lavoro preparatorio all'attività normativa del Consiglio (sul modello delle commissioni parlamentari) ed esercitano anche, in base a disposizioni di legge regionale; attribuzioni consultive in ordine a funzioni amministrative. L'organizzazione interna del Consiglio regionale rispecchia quella delle Camere: sono previsti infatti gruppi consiliari, ai quali si iscrivono i consiglieri secondo la rispettiva appartenenza politica; le c.d. giunte e le commissioni permanenti o speciali, previste nei diversi ordinamenti regionali. Le commissioni, a parte i compiti referenti nella sede legislativa, assumono, nei diversi

Le autorità amministrative indipendenti sono organi amministrativi regionali che hanno il ruolo di veri e propri organi amministrativi, titolari di funzioni proprie previste dalle leggi regionali. Queste funzioni sono in genere di natura consultiva e vengono esercitate nell'ambito dei principali procedimenti amministrativi. In questo modo, si evidenzia al massimo la commistione dei ruoli del Consiglio regionale, che diventa sia un organo di normazione che di amministrazione.

Praticamente, per ogni settore di amministrazione regionale (come ad esempio agricoltura, urbanistica, ambiente, ecc.) si costituisce una sorta di governo di settore, presieduto dal componente della giunta preposto al settore e dalla commissione consiliare competente per materia.

Il requisito della cosiddetta indipendenza delle Autorità amministrative indipendenti consiste nel fatto che queste autorità devono essere indipendenti da influenze esterne e da interferenze politiche. Per garantire questa indipendenza, vengono adottati diversi strumenti, che possono variare a seconda del contesto. In generale, l'indipendenza viene garantita attraverso norme specifiche che disciplinano la composizione, le modalità di nomina e revoca dei membri dell'autorità, nonché le modalità di svolgimento delle sue funzioni.

Caratteristiche del loro regime; 4 categorie principali

La prima ragione sottesa al requisito dell'indipendenza può essere identificata nell'esigenza di evitare che le Autorità amministrative indipendenti presentino un collegamento con il circuito politico rappresentativo. Questo perché tali autorità sono istituzionalmente preposte alla cura di interessi di lungo periodo della collettività (si pensi, ad esempio, alla Banca d'Italia rispetto al settore creditizio italiano).

Indipendenza, in questo senso, vuol dire isolamento della regolazione di settore dalle ondivaghe influenze della politica e dalla pressione degli interessi privati, che possono variare nel breve periodo. La seconda ragione sottesa al requisito dell'indipendenza può essere identificata nell'esigenza di assicurare un sistema di garanzie rafforzate a tutela di interessi di rilevanza costituzionale nei c.d. settori sensibili (si pensi, al settore della riservatezza,

del risparmio, del diritto di sciopero).
• L'indipendenza in taluni casi è prescritta anche da fonti europee (si pensi, ad esempio, al settore dei trasporti, in cui la Direttiva n. 2009/12/CE impone di costituire una autorità nazionale di vigilanza per la definizione delle tariffe aeroportuali).
• La quarta, ed ultima, ragione può essere individuata nell'esigenza di risolvere potenziali conflitti di interessi tra Stato regolatore, che deve fungere da arbitro tra le imprese concorrenti, e Stato imprenditore, che quando è proprietario di imprese pubbliche che svolgono attività di impresa (si pensi, ad esempio, alle funzioni esercitate nel settore delle comunicazioni dall'AGCOM su Poste Italiane S.p.A.).
- Descriva il candidato i caratteri principali dell'AGCM.
Le Autorità amministrative indipendenti costituiscono una tipologia recente di ente pubblico che si è diffusa a partire dagli anni novanta, con il progressivogenerale, sono organi di governo che operano in modo autonomo e indipendente rispetto all'esecutivo. Sono istituite per garantire la tutela dei diritti dei cittadini e il corretto funzionamento dei settori di competenza. Le Autorità amministrative indipendenti hanno il compito di regolare e controllare determinati settori, come ad esempio le telecomunicazioni, l'energia, la concorrenza, la privacy, la trasparenza, la protezione dei consumatori, l'ambiente, la sanità, la finanza, ecc. Queste Autorità sono dotate di poteri di regolamentazione, vigilanza, controllo e sanzione. Possono emanare norme, adottare decisioni, svolgere indagini, imporre sanzioni amministrative e risarcimenti danni. La loro indipendenza è garantita da diverse caratteristiche. Innanzitutto, i membri delle Autorità sono nominati per un periodo di tempo determinato e non possono essere revocati senza giusta causa. Inoltre, devono agire in modo imparziale e obiettivo, senza subire influenze politiche o economiche. Le Autorità amministrative indipendenti svolgono un ruolo fondamentale nel garantire la concorrenza, la tutela dei diritti dei cittadini e la corretta gestione dei settori di competenza. La loro presenza contribuisce a evitare abusi di potere, favorisce la trasparenza e promuove l'efficienza e l'innovazione. In conclusione, il modello di Stato regolatore, basato sulle Autorità amministrative indipendenti, si è affermato come un importante strumento per garantire la tutela dei diritti dei cittadini e il corretto funzionamento dei settori di competenza.
Dettagli
Publisher
A.A. 2020-2021
131 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/10 Diritto amministrativo

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher rafgio00 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto amministrativo e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università telematica "e-Campus" di Novedrate (CO) o del prof Vercilio Giorgio.