In cosa consiste l'attività d’amministrazione?
L'amministrazione è cura concreta di interessi, ossia si tratta di un’azione concreta diretta a curare determinati
interessi. All’interno delle organizzazioni politiche, la funzione di amministrazione, considerata come fondamentale e
ineliminabile, ha sempre posto il problema dell’esercizio dell’autorità. Infatti, le attività di amministrazione, non
sempre trovano dai soggetti cui sono rivolte, il consenso indispensabile perché esse possano avere luogo. Il diritto
amministrativo come disciplina giuridica tipica delle attività di amministrazione ha ad oggetto il diritto amministrativo
vigente nell'ordinamento italiano e nell'ordinamento dell'Unione europea. Tale disciplina giuridica è caratterizzata, da
un lato, per il suo oggetto, per le attività di amministrazione, per l'organizzazione dei soggetti che vi sono preposti, per
i rapporti che nell'ambito di esse si svolgono; e dall'altro, per la natura delle sue norme, di diritto pubblico. Il diritto
amministrativo è una branca del diritto pubblico e, ne costituisce una parte consistente, nonostante non si identifichi
con lo stesso. Da ciò scaturisce che le attività di amministrazione da prendere in considerazione sono quelle di
amministrazione pubblica, cioè quelle svolte doverosamente da alcuni soggetti a ciò espressamente deputati dalla
legge alla cura di interessi della collettività generale o di collettività particolari che la prima compongono. I soggetti
deputati all'esercizio dell'amministrazione sono quelli denominati pubbliche Amministrazioni, ossia organizzazioni non
necessariamente dotate di personalità giuridica e sottoposte a un regime giuridico loro proprio. L’attività di
amministrazione pubblica può essere, inoltre, esercitata da altri soggetti, anche di carattere del tutto privatistico e
persone fisiche, sulla base di specifiche disposizioni normative ovvero per particolari circostanze.
-Da dove derivano i principi generali?
Rientrano tra le fonti del diritto amministrativo non solo quelle di diritto nazionale, ma anche quelle di diritto
europeo: ossia quelle fonti emanate dagli organi dell'Unione europea sulla base delle regole di produzione normativa
proprie di quell'ordinamento. Tale ingerenza è presente in quasi tutti i rami del diritto; infatti nel vigente ordinamento
sono presenti norme giuridiche derivanti dalle fonti di due ordinamenti separati, quello nazionale e quello europeo; si
tratta di una convivenza spesso difficile, fondata su un riparto di materie mobile, nell'ambito della quale, in caso di
conflitto, è la normazione europea a prevalere. Il diritto amministrativo si esprime, oltre che in un sistema assai
articolato e complesso di norme, anche attraverso principi, alcuni dei quali formulati espressamente dal legislatore,
altri ricavabili dall'interprete in sede giurisprudenziale (art 12 preleggi). In sede di interpretazione, qualora una
controversia non possa essere decisa mediante precisa disposizione normativa, si fa ricorso, secondo il criterio
dell'analogia, alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe (analogia legis). Ove ciò non sia sufficiente, e
il caso rimane ancora dubbio, si fa ricorso ai principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato (analogia iuris).
Un’autorevole dottrina ha qualificato anche i principi, espressi o non, come norme giuridiche, che si differenziano da
quelle particolari sia per una maggiore generalità delle relative fattispecie sia per la funzione che essi svolgono. I
principi sono fondati sulle fonti più diverse: alcune volte essi sono ricavati da una singola norma positiva, altre volte
trovano la loro fonte nell'essenza stessa dell'ordinamento, nei suoi valori supremi, negli indirizzi politico-ideologici che
ne hanno ispirato la formazione (i c.d. principi istituzionali). Nell’ordinamento vigente, gran parte dei principi della
nostra disciplina trova esplicita enunciazione direttamente nella Costituzione: nel caso specifico il principio acquista un
valore elevatissimo ed è classificato come principio generale dell'ordinamento giuridico dello Stato (art. 12 preleggi);
anche i principi che non trovano direttamente fonte nella Costituzione sono sempre riconducibili a qualche norma
costituzionale. Nel diritto amministrativo, mancando una disciplina legislativa di parte, l'importanza dei principi
generali nell'applicazione del diritto è decisamente prevalente; questa particolarità rende il diritto amministrativo
fondamentalmente un diritto giurisprudenziale.
Che rapporto sussiste tra diritto amministrativo e i principi generali?
Il diritto amministrativo, inteso come disciplina giuridica dell'organizzazione e dell'azione effettiva dei poteri pubblici,
si esprime, oltre che in un sistema assai articolato e complesso di norme, anche attraverso principi, in parte formulati
espressamente dal legislatore, in parte ricavabili dall'interprete in sede giurisprudenziale (art. 12 preleggi). In sede di
interpretazione, quando una controversia non possa essere decisa in base ad una precisa disposizione normativa, si fa
ricorso, secondo il criterio dell'analogia, alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe (analogia legis).
Qualora ciò non sia sufficiente, e il caso rimane ancora dubbio, si fa ricorso ai principi generali dell'ordinamento
giuridico dello Stato (analogia iuris). I principi dell'attività amministrativa sono diretti, per un verso ad assicurare una
miglior amministrazione, per l’altro a garantire il rispetto delle posizioni soggettive giuridicamente protette e cioè
degli amministrati. Nel diritto amministrativo, mancando una disciplina legislativa di parte, l'importanza dei principi
generali nell'applicazione del diritto è decisamente prevalente; questa particolarità rende il diritto amministrativo
fondamentalmente un diritto giurisprudenziale.
-quali sono i principi che regolano i rapporti tra le fonti e in cosa consistono
I rapporti tra le fonti vengono strutturati sulla base del duplice principio della gerarchia e competenza. Secondo il
primo principio le fonti si trovano in una relazione di gerarchia cosicchè le une sono rispettivamente sovraordinate-
subordinate rispetto alle altre: in quanto le prime hanno la capacità, o la forza, di stabilire una disciplina che non può
essere abrogata o modificata dalle seconde, a pena di invalidità di queste ultime; viceversa tale disciplina si impone
ad esse. Sulla base del secondo principio, invece, le fonti indipendentemente dalla loro posizione gerarchica, possono
disciplinare una determinata materia e non altre. La competenza per materia delle diverse categorie di fonti, è
stabilita a sua volta dalla fonte superiore (si pensi, ad es, che la competenza reciproca delle leggi statali e delle leggi
regionali è stabilita dalla Costituzione); inoltre la fonte sovraordinata stabilisce il procedimento di formazione della
fonte subordinata. I due principi quello di gerarchia e quello di competenza si intersecano tra loro e il secondo finisce
per essere assorbito dal primo. La Costituzione pone se stessa al vertice delle fonti, stabilendo così una relazione
gerarchica con le fonti costituite.
-le leggi regionali a quale ordine gerarchico appartengono e in che rapporto sono con le leggi statali
Le fonti vigenti, possono essere dislocate su tre ordini gerarchici: il secondo ordine gerarchico delle fonti è costituito
dalle leggi ordinarie, che si distinguono da quelle costituzionali, e dagli atti aventi forza di legge. Con riferimento alle
leggi è possibile distinguere tra leggi dello Stato e leggi delle regioni, con reciproci rapporti in termini di competenza.
Sulla base del nuovo testo dell’art. 117 L. cost. 3/2001 solo alcune fondamentali materie ricadono nella competenza
legislativa esclusiva dello Stato; altre materie sono, invece, riservate alle leggi dello Stato limitatamente alla
determinazione dei principi fondamentali (potestà legislativa concorrente) e le restanti materie sono riservate alla
potestà legislativa delle Regioni (competenza residuale). Nello specifico, nel sistema delle fonti attualmente vigente,
leggi ordinarie, altri atti normativi statali aventi forza di legge e leggi regionali, compongono nel complesso l'area della
legge. Le leggi regionali operano nella sfera di competenza fissata dalla Costituzione e, per quanto riguarda le regioni
speciali, dalle leggi costituzionali di approvazione dei relativi Statuti. Esse sono subordinate alle leggi dello Stato ma, al
contempo, a queste equiparate e dotate del medesimo valore formale. Salvi i casi di potestà legislativa esclusiva delle
Regioni, le leggi regionali sono limitate dai principi fondamentali, stabiliti dalle leggi dello Stato nelle diverse materie,
nella loro capacità di produzione normativa. La riforma costituzionale del 2001 (L. cost. 3/2001), ha ampliato lo spazio
normativo della legge regionale, estendendo le materie di competenza esclusiva o residuale, a tutte quelle non
espressamente enumerate ed estendendo anche l'ambito delle materie di competenza legislativa concorrente,
originariamente circoscritte all'elenco dell'art. 117, a settori fondamentali per l'assetto economico e sociale del Paese;
al contempo ha soppresso il sistema dei controlli statali sulle leggi regionali, ormai soggette al pari delle leggi statali, al
solo sindacato della Corte costituzionale.
-quali sono gli ordini gerarchici delle fonti e quali fonti appartengono a ciascuno di essi
Le fonti vigenti, possono essere dislocate su tre ordini gerarchici: le fonti costituzionali, le fonti primarie e le fonti
secondarie. Innanzitutto vi è la Costituzione che contiene molteplici principi e norme direttamente precettive in
materia di amministrazione. Tali norme, in virtù del principio di rigidità costituzionale vigente nell’ordinamento, si
impongono a tutte le altre. La Costituzione può essere modificata da leggi adottate attraverso lo speciale
procedimento di cui all’art. 138 (c.d. leggi di revisione costituzionale). Le leggi di revisione e altre leggi costituzionali
sono equiparate alla Costituzione con riguardo alla loro forza formale nei confronti di tutte le altre fonti
dell'ordinamento positivo, ma trovano, a loro volta, dei limiti nella Costituzione in termini di oggetto e in termini di
principi: quelli supremi dell'ordinamento costituzionale vincolano anche le leggi di rango costituzionale. Il secondo
ordine gerarchico delle fonti è costituito dalle ordinarie, che si distinguono da quelle Costituzionali, e dagli atti aventi
forza di legge. Le leggi sono rispettivamente dello Stato e delle regioni, con reciproci rapporti in termini di
competenza. Le leggi ordinarie sono atti formali, approvati dalle Camere, secondo il procedimento previsto dall’art. 70
e ss Cost. nonché dai regolamenti parlamentari e promulgati dal presidente della repubblica; mediante tali leggi si
esercita, per regola, la funzione legislativa. In casi eccezionali, la funzione legislativa può essere esercitata dal Governo
mediante decreti legge e i decreti legislativi: decreti legge sono atti legislativi del Governo che possono essere adottati
in caso di necessità e di urgenza mentre i decreti legislativi sono adottati dal Governo sulla base della delegazione
conferita con legge che stabilisce oggetto, principi e criteri direttivi e il termine entro la quale la delegazione stessa
può essere esercitata. Decreti legge e decreti legislativi sono emanati dal Presidente della Repubblica e sono
equiparati alla legge quanto al loro valore formale. Le leggi regionali operano nella sfera di competenza fissata dalla
Costituzione e, per quanto riguarda le regioni speciali, dalle leggi costituzionali di approvazione dei relativi Statuti.
Esse sono subordinate alle leggi dello Stato ma, al contempo, a queste equiparate e dotate del medesimo valore
formale. Salvi i casi di potestà legislativa esclusiva delle Regioni, le leggi regionali sono limitate, nella loro capacità di
produzione normativa, dai principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato nelle diverse materie. In ultimo, il terzo
gradino della scala gerarchica è occupato dalle fonti secondarie: vi rientrano i regolamenti, le ordinanze, le circolari e i
testi unici, che non rappresentano vere e proprie fonti del diritto, ma piuttosto testi normativi finalizzati a raccogliere
ed ordinare preesistenti norme giuridiche disciplinanti una determinata materia, emanate in tempi successivi. Le fonti
secondarie non possono derogare né contrastare con le norme costituzionali e con tutti gli atti legislativi ordinari:
perciò si dice che non hanno forza né valore di legge, ma solo forza normativa. Esse possono, però, modificare le leggi
ordinarie, solo se una legge ordinaria abbia delegificato una materia, autorizzando atti del potere esecutivo a disporre
norme che hanno la stessa forza di quelle emanate con la legge.
-quali sono i regolamenti del Governo
La presenza delle fonti secondarie nella disciplina dell'amministrazione è piuttosto ampia: fra queste, centrale è la
posizione dei regolamenti, rafforzata per effetto della L. cost. 3/2001 che ha di molto ampliato lo spazio normativo
affidato ai regolamenti degli enti del governo territoriale. I regolamenti e gli altri atti di normazione secondaria sono
atti formalmente amministrativi, e dunque assoggettati alla disciplina propria di questi ultimi con riguardo al
procedimento, alla validità, ai controlli, al regime delle impugnazioni, ecc. Il potere regolamentare, consistente nel
potere di disciplinare con norme generali e astratte determinate materie stabilite dalla legge sempre nel rispetto delle
norme fissate dalla legge, costituisce uno dei poteri amministrativi tipici. Da un punto di vista soggettivo, è possibile
distinguere tre specie di regolamenti: i regolamenti ministeriali adottati con decreto ministeriale, sentito il Consiglio di
Stato; i regolamenti interministeriali adottati con decreto interministeriale, sentito il Consiglio di Stato, nelle materie
di attribuzione di più Ministeri; in ultimo, i regolamenti del Governo, emanati con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, e previo parere delle
Commissioni parlamentari. I regolamenti del Governo sono di due specie: la prima indica il potere regolamentare che
spetta al Governo in via generale, senza che siano necessarie specifiche autorizzazioni legislative; la seconda specie,
invece, ha ad oggetto i regolamenti delegati che richiedono un’apposita autorizzazione. I regolamenti della prima
specie hanno ad oggetto l'esecuzione, l’attuazione e l’integrazione degli atti legislativi, l'organizzazione e il
funzionamento delle Amministrazioni pubbliche, l'organizzazione e i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base
agli accordi sindacali. Con riguardo alla seconda specie, i regolamenti delegati hanno la capacità di disciplinare ex novo
materie già disciplinate con legge, sostituendo la disciplina regolamentare a quella legislativa preesistente che viene
abrogata secondo il fenomeno della delegificazione. Un’altra specie di regolamenti del Governo riguarda i regolamenti
di attuazione delle direttive comunitarie in materie che non sono oggetto di riserva di legge, anche se disciplinate con
essa. Tutti i regolamenti statali sono sottoposti al controllo preventivo della Corte dei conti e devono essere pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale.
-cosa sono i regolamenti delegati
I regolamenti del Governo sono di due specie: la prima indica il potere regolamentare che spetta al Governo in via
generale, senza che siano necessarie specifiche autorizzazioni legislative; la seconda specie, invece, ha ad oggetto i
regolamenti delegati che richiedono un’apposita autorizzazione. I regolamenti della prima specie hanno ad oggetto
l'esecuzione, l’attuazione e l’integrazione degli atti legislativi, l'organizzazione e il funzionamento delle
Amministrazioni pubbliche, l'organizzazione e i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
Con riguardo alla seconda specie, i regolamenti delegati hanno la capacità di disciplinare ex novo materie già
disciplinate con legge, sostituendo la disciplina regolamentare a quella legislativa preesistente che viene abrogata
secondo il fenomeno della delegificazione. Tutti i regolamenti statali sono sottoposti al controllo preventivo della
Corte dei conti e devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
-quali sono le fonti secondarie non statali
Con riguardo all’ambito delle fonti secondarie non statali, in via di principio e salve espresse eccezioni, ogni ente
pubblico è dotato di una pur minima potestà regolamentare, del tutto subordinata alla legge e ai regolamenti
governativi, con oggetto la propria organizzazione e l'esercizio delle proprie funzioni. Tali atti sono sottoposti
all'approvazione degli organi statali di vigilanza e pubblicati nelle forme prescritte. Molti enti pubblici dispongono
anche del potere di adottare un proprio statuto con oggetto principalmente l'organizzazione dell'ente. Lo statuto è
fonte secondaria, il cui contenuto normativo vincola tuttavia i regolamenti interni dell’ente. La potestà regolamentare
è particolarmente rilevante, e trova direttamente in Costituzione la sua disciplina fondamentale, negli enti del governo
territoriale, pubblici poteri equiparati allo Stato nel disegno costituzionale. Gli enti del governo territoriale in quanto
dotati di autonomia costituzionale hanno propri statuti, poteri e funzioni.
-quali sono le fonti secondarie
Il terzo gradino della scala gerarchica è occupato dalle fonti secondarie: vi rientrano i regolamenti, le ordinanze, le
circolari e i testi unici, che non rappresentano vere e proprie fonti del diritto, ma piuttosto testi normativi finalizzati a
raccogliere ed ordinare preesistenti norme giuridiche disciplinanti una determinata materia, emanate in tempi
successivi. Le fonti secondarie non possono derogare né contrastare con le norme costituzionali e con tutti gli atti
legislativi ordinari: perciò si dice che non hanno forza né valore di legge, ma solo forza normativa, nel se
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