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La giurisdizione del giudice amministrativo
La giurisdizione del giudice amministrativo viene tripartita in giurisdizione generale di legittimità, esclusiva ed estesa al merito. La giurisdizione estesa al merito consente al giudice amministrativo di sindacare il potere discrezionale della P.A. in deroga al principio del sindacato sulla sola legittimità dell'atto amministrativo, pertanto essa è eccezionale ed ammessa nelle sole ipotesi tassativamente previste dalla legge. Il codice del processo amministrativo prevede che il giudice amministrativo esercita giurisdizione con cognizione estesa al merito delle controversie indicate dalla legge e, nell'esercizio di tale giurisdizione, il giudice può sostituirsi all'amministrazione. In quei casi in cui essa è prevista, il giudice amministrativo riconosce non solo la legittimità dell'atto amministrativo impugnato, ma anche la sua opportunità e convenienza. La giurisdizione di merito presenta tre fondamentali caratteri: 1)
eccezionalità poiché deroga al principio secondo il quale il giudice amministrativo ha solo sindacabilità di legittimità;
tassatività poiché prevista solo dai casi previsti dalla legge;
aggiuntività poiché si aggiunge alla giurisdizione di legittimità.
Con riferimento alla giurisdizione di merito, il giudice può percorrere diverse vie:
- annullare l'atto per motivi di legittimità;
- riformare l'atto in tutto o in parte;
- sostituire l'atto con un altro atto da esso formato, fatti salvi ulteriori provvedimenti dell'autorità amministrativa;
- condannare la PA soccombente alle spese di giudizio.
La giurisdizione esclusiva
La giurisdizione del giudice amministrativo viene tripartita in giurisdizione generale di legittimità, esclusiva ed estesa al merito. La giurisdizione esclusiva attribuisce al giudice amministrativo la possibilità di conoscere tanto gli interessi
legittimi quanto i diritti soggettivi. Tale possibilità è riconosciuta per materie tassativamente indicate in cui interessi legittimi e diritti soggettivi sono strettamente correlati e, dipossono essere adeguatamente conosciuti solo congiuntamente. Il riconoscimento di un'unica conseguenza, giurisdizione per entrambe le posizioni soggettive ha natura semplificatoria, nel senso che evita al cittadino di instaurare giudizi diversi. La giurisdizione esclusiva deroga alla tradizionale distinzione tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione amministrativa.
- I mezzi di prova nel giudizio amministrativo
Come accade per il processo civile, anche il processo amministrativo si fonda sul generale principio secondo cui chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento e, al contempo, chi eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda. Il giudice pone a fondamento della
La decisione si basa sulle prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché sui fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita. Le prove sono valutate secondo il libero e prudente apprezzamento dell'organo giudicante. Nell'individuazione dei mezzi istruttori, il giudice, pur dovendo provvedere alle richieste presentate dalle parti, può procedere anche indipendentemente da tali istanze. È attribuita alle parti la responsabilità della completezza dell'istruttoria e delle prove. Non è necessaria l'allegazione di un principio di prova, cioè di indizi idonei a fondare astrattamente la pretesa dedotta in giudizio. Nel processo amministrativo, quindi, in mancanza di una prova compiuta a fondamento delle proprie pretese, il ricorrente deve avanzare almeno un principio di prova, perché il giudice possa esercitare i propri poteri istruttori. Con riguardo al ricorso ai mezzi di prova, il Codice del processo ha previsto
La possibilità di esperire, oltre alle tradizionali richieste di documenti e chiarimenti, tutti quelli previsti dal codice di procedura civile, tra cui la prova testimoniale, la verificazione e la consulenza tecnica, esclusi il giuramento e l'interrogatorio formale.
L'istruttoria nel giudizio amministrativo - La fase essenziale del processo amministrativo è rappresentata dall'istruttoria, con la quale vengono acquisiti in giudizio i mezzi di prova utili per sostenere o confutare la posizione del ricorrente, sui quali si fonderà la decisione finale. L'onere della prova è integralmente a carico delle parti; il giudice può chiedere loro chiarimenti o documenti, anche provvedendo d'ufficio. Sempre d'ufficio, il giudice può ordinare a terzi l'esibizione di documenti o di quanto altro ritenga necessario e disporre l'ispezione. Su istanza di parte, il giudice può ammettere la prova testimoniale, assunta in forma
scritta e, se lo reputa necessario, può ordinare una verificazione o disporre una consulenza tecnica. E' possibile anche l'assunzione degli altri mezzi di prova previsti dal codice di procedura civile, ad eccezione dell'interrogatorio formale e del giuramento.
Le parti necessarie nel giudizio amministrativo
Analogamente a quanto previsto nel processo civile, anche in quello amministrativo il concetto di parte si riferisce al ricorrente, colui che propone l'azione, nonché al resistente ossia al soggetto avverso il quale è proposta, ed eventualmente i controinteressati. Si suole distinguere le parti necessarie (o principali) da quelle non necessarie (o accessorie). Rientrano tra le parti necessarie:
- il ricorrente, in quanto titolare dell'azione, propone il ricorso affermandosi titolare dell'interesse legittimo leso oltre che interessato all'eliminazione dell'atto;
- l'amministrazione l'atto che ha
In veste di partinon necessarie o accessorie, i cosiddetti interventori. Si tratta di coloro che sono in grado di ricevere diriflesso un qualche vantaggio o un qualche pregiudizio in relazione a posizioni giuridichecon quelle delle parti principali su cui l'accoglimentoconnesse o collegate o il rigetto della domanda verràSi tratta dell'interventoad operare in modo diretto e immediato. volontario, che può essere esperito da partedei soggetti che siano in possesso di un interesse giuridico riflesso, il quale li legittima ad intervenire nelprocesso, ma senza poter modificare la materia del contendere, in favore delle richieste della parte istante odella controparte.
- Le parti del giudizio amministrativo e la loro partecipazione al giudizioAnalogamente a quanto previsto nel processo civile, anche in quello amministrativo il concetto di parte siriferisce al ricorrente, colui che propone l'azione, nonché al resistente ossia al soggetto avverso il
Quale l'azione è proposta, ed eventualmente i controinteressati. Si suole distinguere le parti necessarie (o principali) da quelle non necessarie (o accessorie). Rientrano tra le parti necessarie:
- Il ricorrente, in quanto titolare dell'azione, propone il ricorso affermandosi titolare dell'interesse legittimo leso oltre che interessato all'eliminazione dell'atto;
- L'amministrazione l'atto che ha emesso impugnato (parte resistente l'autorità che ha emanato l'atto o nei cui confronti deve essere fatta valere la pretesa;
- Pubblica) ossia gli eventuali controinteressati ossia coloro che hanno un interesse esattamente opposto a quello del ricorrente, in quanto mirano alla conservazione dell'atto. Sono i titolari della legittimazione a contraddire in quanto traggono vantaggio dall'atto impugnato e rientrano tra le parti necessarie e principali, ma eventuali. Non tutti i controinteressati sono parti necessarie: