Anteprima
Vedrai una selezione di 5 pagine su 18
Paniere diritto amministrativo 2 - risposte aperte Pag. 1 Paniere diritto amministrativo 2 - risposte aperte Pag. 2
Anteprima di 5 pagg. su 18.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Paniere diritto amministrativo 2 - risposte aperte Pag. 6
Anteprima di 5 pagg. su 18.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Paniere diritto amministrativo 2 - risposte aperte Pag. 11
Anteprima di 5 pagg. su 18.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Paniere diritto amministrativo 2 - risposte aperte Pag. 16
1 su 18
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

La giurisdizione del giudice amministrativo

La giurisdizione del giudice amministrativo viene tripartita in giurisdizione generale di legittimità, esclusiva ed estesa al merito. La giurisdizione estesa al merito consente al giudice amministrativo di sindacare il potere discrezionale della P.A. in deroga al principio del sindacato sulla sola legittimità dell'atto amministrativo, pertanto essa è eccezionale ed ammessa nelle sole ipotesi tassativamente previste dalla legge. Il codice del processo amministrativo prevede che il giudice amministrativo esercita giurisdizione con cognizione estesa al merito delle controversie indicate dalla legge e, nell'esercizio di tale giurisdizione, il giudice può sostituirsi all'amministrazione. In quei casi in cui essa è prevista, il giudice amministrativo riconosce non solo la legittimità dell'atto amministrativo impugnato, ma anche la sua opportunità e convenienza. La giurisdizione di merito presenta tre fondamentali caratteri: 1)

eccezionalità poiché deroga al principio secondo il quale il giudice amministrativo ha solo sindacabilità di legittimità;

tassatività poiché prevista solo dai casi previsti dalla legge;

aggiuntività poiché si aggiunge alla giurisdizione di legittimità.

Con riferimento alla giurisdizione di merito, il giudice può percorrere diverse vie:

  1. annullare l'atto per motivi di legittimità;
  2. riformare l'atto in tutto o in parte;
  3. sostituire l'atto con un altro atto da esso formato, fatti salvi ulteriori provvedimenti dell'autorità amministrativa;
  4. condannare la PA soccombente alle spese di giudizio.

La giurisdizione esclusiva

La giurisdizione del giudice amministrativo viene tripartita in giurisdizione generale di legittimità, esclusiva ed estesa al merito. La giurisdizione esclusiva attribuisce al giudice amministrativo la possibilità di conoscere tanto gli interessi

legittimi quanto i diritti soggettivi. Tale possibilità è riconosciuta per materie tassativamente indicate in cui interessi legittimi e diritti soggettivi sono strettamente correlati e, dipossono essere adeguatamente conosciuti solo congiuntamente. Il riconoscimento di un'unica conseguenza, giurisdizione per entrambe le posizioni soggettive ha natura semplificatoria, nel senso che evita al cittadino di instaurare giudizi diversi. La giurisdizione esclusiva deroga alla tradizionale distinzione tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione amministrativa.

- I mezzi di prova nel giudizio amministrativo

Come accade per il processo civile, anche il processo amministrativo si fonda sul generale principio secondo cui chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento e, al contempo, chi eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda. Il giudice pone a fondamento della

La decisione si basa sulle prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché sui fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita. Le prove sono valutate secondo il libero e prudente apprezzamento dell'organo giudicante. Nell'individuazione dei mezzi istruttori, il giudice, pur dovendo provvedere alle richieste presentate dalle parti, può procedere anche indipendentemente da tali istanze. È attribuita alle parti la responsabilità della completezza dell'istruttoria e delle prove. Non è necessaria l'allegazione di un principio di prova, cioè di indizi idonei a fondare astrattamente la pretesa dedotta in giudizio. Nel processo amministrativo, quindi, in mancanza di una prova compiuta a fondamento delle proprie pretese, il ricorrente deve avanzare almeno un principio di prova, perché il giudice possa esercitare i propri poteri istruttori. Con riguardo al ricorso ai mezzi di prova, il Codice del processo ha previsto

La possibilità di esperire, oltre alle tradizionali richieste di documenti e chiarimenti, tutti quelli previsti dal codice di procedura civile, tra cui la prova testimoniale, la verificazione e la consulenza tecnica, esclusi il giuramento e l'interrogatorio formale.

L'istruttoria nel giudizio amministrativo - La fase essenziale del processo amministrativo è rappresentata dall'istruttoria, con la quale vengono acquisiti in giudizio i mezzi di prova utili per sostenere o confutare la posizione del ricorrente, sui quali si fonderà la decisione finale. L'onere della prova è integralmente a carico delle parti; il giudice può chiedere loro chiarimenti o documenti, anche provvedendo d'ufficio. Sempre d'ufficio, il giudice può ordinare a terzi l'esibizione di documenti o di quanto altro ritenga necessario e disporre l'ispezione. Su istanza di parte, il giudice può ammettere la prova testimoniale, assunta in forma

scritta e, se lo reputa necessario, può ordinare una verificazione o disporre una consulenza tecnica. E' possibile anche l'assunzione degli altri mezzi di prova previsti dal codice di procedura civile, ad eccezione dell'interrogatorio formale e del giuramento.

Le parti necessarie nel giudizio amministrativo

Analogamente a quanto previsto nel processo civile, anche in quello amministrativo il concetto di parte si riferisce al ricorrente, colui che propone l'azione, nonché al resistente ossia al soggetto avverso il quale è proposta, ed eventualmente i controinteressati. Si suole distinguere le parti necessarie (o principali) da quelle non necessarie (o accessorie). Rientrano tra le parti necessarie:

  1. il ricorrente, in quanto titolare dell'azione, propone il ricorso affermandosi titolare dell'interesse legittimo leso oltre che interessato all'eliminazione dell'atto;
  2. l'amministrazione l'atto che ha
emesso impugnato ( parte resistenteossia l'autorità che ha emanato l'atto o nei cui confronti deve essere fatta valere la pretesa; 3)pubblica)gli eventuali controinteressati ossia coloro che hanno un interesse esattamente opposto a quello delricorrente, in quanto mirano alla conservazione dell'atto. Sono i titolari della legittimazione a contraddire intraggono vantaggio dall'atto impugnatoquanto e rientrano tra le parti necessarie e principali, ma eventuali.Non tutti i controinteressati sono parti necessarie: secondo la giurisprudenza devono obbligatoriamenteessere messi in condizione di partecipare al processo soltanto i soggetti che, titolari di un interesse qualificatoalla conservazione del provvedimento, siano individuati o facilmente individuabili alla stregua delleindicazioni contenute nell'atto.- Le parti non necessarie nel giudizio amministrativoOltre alle parti necessarie o principali, possono partecipare al giudizio anche altri soggetti

In veste di partinon necessarie o accessorie, i cosiddetti interventori. Si tratta di coloro che sono in grado di ricevere diriflesso un qualche vantaggio o un qualche pregiudizio in relazione a posizioni giuridichecon quelle delle parti principali su cui l'accoglimentoconnesse o collegate o il rigetto della domanda verràSi tratta dell'interventoad operare in modo diretto e immediato. volontario, che può essere esperito da partedei soggetti che siano in possesso di un interesse giuridico riflesso, il quale li legittima ad intervenire nelprocesso, ma senza poter modificare la materia del contendere, in favore delle richieste della parte istante odella controparte.

- Le parti del giudizio amministrativo e la loro partecipazione al giudizioAnalogamente a quanto previsto nel processo civile, anche in quello amministrativo il concetto di parte siriferisce al ricorrente, colui che propone l'azione, nonché al resistente ossia al soggetto avverso il

Quale l'azione è proposta, ed eventualmente i controinteressati. Si suole distinguere le parti necessarie (o principali) da quelle non necessarie (o accessorie). Rientrano tra le parti necessarie:

  1. Il ricorrente, in quanto titolare dell'azione, propone il ricorso affermandosi titolare dell'interesse legittimo leso oltre che interessato all'eliminazione dell'atto;
  2. L'amministrazione l'atto che ha emesso impugnato (parte resistente l'autorità che ha emanato l'atto o nei cui confronti deve essere fatta valere la pretesa;
  3. Pubblica) ossia gli eventuali controinteressati ossia coloro che hanno un interesse esattamente opposto a quello del ricorrente, in quanto mirano alla conservazione dell'atto. Sono i titolari della legittimazione a contraddire in quanto traggono vantaggio dall'atto impugnato e rientrano tra le parti necessarie e principali, ma eventuali. Non tutti i controinteressati sono parti necessarie:
secondo la giurisprudenza devono obbligatoriamente essere messi in condizione di partecipare al processo soltanto i soggetti che, titolari di un interesse qualificato alla conservazione del provvedimento, siano individuati o facilmente individuabili alla stregua delle indicazioni contenute nell'atto. Oltre alle parti necessarie o principali, possono partecipare al giudizio anche altri soggetti in veste di parti non necessarie o accessorie, i cosiddetti interventori. Si tratta di coloro che sono in grado di ricevere di riflesso un qualche vantaggio o un qualche pregiudizio in relazione a posizioni con quelle delle parti principali su cui l'accoglimento o il rigetto della domanda verrà ad operare in modo diretto e immediato. Si tratta dell'intervento volontario, che può essere esperito da parte dei soggetti che siano in possesso di un interesse giuridico riflesso, il quale li legittima ad intervenire nel processo, ma senza potermodificare la materia del contendere, in favore delle richieste dellaparte istante o della controparte. La difesa dell'Amministrazione statale - L'Avvocatura dello Stato, ossia l'organo con carattere ausiliario e competenza generale, è composta da svolgono un'attività contenziosa ovvero giuristi specializzati che si occupano della rappresentanza e della difesa in giudizio dell'amministrazione statale e, più in generale, di tutti i poteri dello Stato quando svolgano attività sostanzialmente amministrative. L'Avvocatura dello Stato tutela in sede giudiziaria gli interessi patrimoniali e non patrimoniali dello Stato e di altri enti ammessi al patrocinio, ai quali presta pure la propria consulenza senza limiti di materia. posta alle dipendenze del Presidente del Consiglio dei Ministri. - Il ricorso incidentale Il ricorso incidentale, disciplinato dall'art. 42 c.p.a, è un ricorso caratterizzato dal fatto di essereproposto da un soggetto diverso dal ricorrente principale nell'ambito di un giudizio già pendente, e di essere fondato su un interesse a ricorrere sorto solo a seguito de
Dettagli
Publisher
A.A. 2020-2021
18 pagine
11 download
SSD Scienze giuridiche IUS/10 Diritto amministrativo

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher rafgio00 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di diritto amministrativo 2 e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università telematica "e-Campus" di Novedrate (CO) o del prof Nunziata Vincenzo.