Risposte aperte paniere di
DIRITTO PENALE II
Giurisprudenza
Docente: Trentinella Francesca
1. ABUSIVO ESERCIZIO DI UNA PROFESSIONE: DETTATO DELLA NORMA, ELEMENTO
SOGGETTIVO, CONDOTTA, TIPOLOGIA DI PENA, COMPETENZA, PROCEDIBILITÀ
L’art. 348 c.p. è inserito del titolo II, capo II, relativo ai delitti dei privati contro la pubblica
amministrazione. Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una
speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni con la multa da euro
diecimila a euro cinquantamila. La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca
delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e, nel caso in cui il soggetto che ha
commesso il reato eserciti regolarmente una professione o attività, la trasmissione della sentenza
medesima al competente Ordine, albo o registro ai fini dell'applicazione dell'interdizione da uno a tre
anni dalla professione o attività regolarmente esercitata. Si applica la pena della reclusione da uno a
cinque anni e della multa da euro 15.000 a euro 75.000 nei confronti del professionista che ha
determinato altri a commettere il reato di cui al primo comma ovvero ha diretto l'attività delle
persone che sono concorse nel reato medesimo. Procedibilità d’ufficio, autorità giudiziaria
competente: tribunale monocratico. Elemento soggettivo: il dolo. Consapevolezza e volontà di
compiere uno o più atti relativi ad una professione senza essere in possesso dei requisiti formali
richiesti.
2. ABUSO DI UFFICIO: DETTATO DELLA NORMA, ELEMENTO SOGGETTIVO, CONDOTTA,
TIPOLOGIA DI PENA, COMPETENZA, PROCEDIBILITÀ
Disciplinato dall'art. 323 c.p., l'abuso d'ufficio si verifica quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di
pubblico servizio, "nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di
regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio
patrimoniale". Il reato di abuso d'ufficio è stato oggetto negli ultimi anni di due riforme legislative, la
l. n. 86/1990 e la l. n. 234/1997, che ne hanno profondamente modificato l'assetto,
"ridimensionando" l'astrattezza e la genericità della norma e ridefinendo la fattispecie criminosa
entro più delimitati confini. Il bene giuridico tutelato dalla fattispecie di cui all'art. 323 c.p. è
identificato nell'imparzialità, efficienza, buon andamento e trasparenza della Pubblica
Amministrazione, ossia nella tutela dei principi cui deve conformarsi l'attività amministrativa
richiamati anche dall'art. 97 della Costituzione, per perseguire gli interessi pubblici cui è preposta,
senza avvantaggiare se stessa a danno dei consociati, garantendo, nell'adempimento delle proprie
funzioni, che non venga alterata la c.d. "par condicio civium", ovvero il diritto di uguaglianza dei
cittadini di fronte alla P.A. L'abuso d'ufficio è reato proprio, appartenente alla fattispecie dei delitti
contro la P.A., in quanto può essere commesso soltanto da un pubblico ufficiale, ovvero, a seguito
della novella introdotta dalla l. n. 86/1990, da un incaricato di pubblico servizio. È un reato evento.
È un reato a dolo generico. è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Al secondo comma
dell'art 323 c.p. è previsto, infine, che "la pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno
carattere di rilevante gravità". Si tratta di una circostanza aggravante speciale ad effetto comune, la
cui applicazione va valutata, in base a determinati parametri, laddove il danno o l'ingiusto vantaggio
siano di una rilevante gravità. È un reato procedibile d’ufficio, l’autorità giudiziaria competente è il
tribunale collegiale.
3. ADESCAMENTO DI MINORENNI (CD. GROOMING): DETTATO DELLA NORMA, ELEMENTO
SOGGETTIVO, CONDOTTA, TIPOLOGIA DI PENA, COMPETENZA E PROCEDIBILITÀ
La norma, art 609 undecies, recante la rubrica «adescamento di minorenni», stabilisce che «chiunque,
allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600 bis, 600 ter e 600 quater, anche se relativi
al materiale pornografico di cui all’art. 600 quater.1, 600 quinquies, 609 bis, 609 quater, 609 quinquies
e 609 octies, adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con
la reclusione da uno a tre anni». Il medesimo comma 1 dispone che «per adescamento si intende
qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere
anche mediante l’utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione». La nuova
fattispecie incriminatrice, che rappresenta una assoluta novità nel nostro ordinamento, è stata
introdotta dalla Legge d 2012 n. 172, che ha dato attuazione alla c.d. Convenzione di Lanzarote in
materia di «protezione dei minori dallo sfruttamento e dagli abusi sessuali», sottoscritta nell’ambito
del Consiglio d’Europa il 25 ottobre 2007. Si tratta di un reato di pericolo indiretto, elemento
psicologico del reato è il dolo specifico in quanto fine dell'agente è quello dell'adescamento finalizzato
alla commissione di rapporti sessuali e non. Per tale norma non è applicabile il tentativo. ll regime
sanzionatorio previsto è quello della reclusione da un anno a tre anni prevedendo però una clausola
di salvaguardia laddove il fatto non costituisca più grave reato.
Competente a decidere è il Tribunale in seduta monocratica, la procedibilità è d'ufficio.
4. ASSOCIAZIONE A DELINQUERE DI STAMPO MAFIOSO: DETTATO DELLA NORMA, ELEMENTO
SOGGETTIVO, CONDOTTA, TIPOLOGIA DI PENA, COMPETENZA, PROCEDIBILITÀ
L’articolo 416 bis è stato introdotto nel Codice Penale, tra i delitti contro l’ordine pubblico, con la L.
646/1982, al fine di estendere la punibilità anche alle condotte non rientranti nell’associazione per
delinquere ex 416 c.p.. I connotati dell’associazione mafiosa sono dati al comma 3 dell’art. 416- bis
c.p., infatti, il legislatore li ha individuati nella particolare forza intimidatrice del vincolo associativo e
nella condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva; fattori di cui si avvalgono i componenti
dell’associazione non solo per commettere delitti ma anche per “acquisire in modo diretto o indiretto
la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni di appalti
e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire
o ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri”. Soggetto attivo: può essere
chiunque: si tratta di reato comune, con la precisazione che la norma richiede un numero minimo di
tre partecipanti ed effettua una distinzione, a fini sanzionatori, a seconda del ruolo svolto all'interno
dell'associazione (è un reato necessariamente plurisoggettivo proprio, ove la pluralità dei soggetti,
tutti assoggettati a pena, è un elemento costitutivo del reato). Condotta: consiste nel «fare parte»,
«promuovere», dirigere», «organizzare» un'associazione di tipo mafioso. La condotta di
partecipazione è a forma libera, ma deve concretarsi in un apporto apprezzabile alla realizzazione
degli scopi dell'associazione. È l'uso del metodo mafioso, che consiste, nella prospettiva dell’agente,
nell'utilizzazione verso l'esterno della forza intimidatrice che nasce dal vincolo degli associati e, dal
lato delle persone offese, nella condizione di assoggettamento e di omertà nei confronti
dell'associazione, che si traduce in un vero e proprio stato di assoggettamento psicologico, tale da
imporre ai soggetti passivi comportamenti non voluti, cui non è possibile sottrarsi per il timore di
gravi conseguenze, anche solo insinuante, con riferimenti generici o con azioni esemplari. Bene
giuridico tutelato: è costituito dall'ordine pubblico inteso in senso materiale, minacciato dal
dispiegamento della forza di intimidazione e dalla conseguente condizione di assoggettamento e di
omertà ingenerata nelle vittime del reato. Elemento soggettivo: consiste nella coscienza e nella
volontà di far parte dell'associazione, con la consapevolezza degli scopi alla cui realizzazione questa è
diretta e dei mezzi intimidatori che la caratterizzano. L’elemento soggettivo del reato si caratterizza
come dolo specifico. Il delitto si consuma con la semplice costituzione dell'associazione, non essendo
necessaria la realizzazione del fine sociale. Trattandosi di reato permanente, la consumazione si
protrae sino allo scioglimento dell'associazione o alla riduzione del numero degli associati a meno di
tre. Tentativo: l'orientamento prevalente ritiene il tentativo configurabile nell'ipotesi in cui un
soggetto tenti di entrare a far parte dell'associazione già operante, ma non vi riesca per cause
indipendenti dalla sua volontà. Pena: reclusione da 9 a 14 anni per i promotori, direttori, e
organizzatori; reclusione da 7 a 12 anni per i semplici partecipi. Il comma 7 dell’art. 416 bis c.p.
commina la confisca obbligatoria delle cose che servirono o che furono destinate a commettere il
reato e delle cose che costituiscono il prezzo, il prodotto, il profitto ovvero l'impiego. Aggravanti
speciali: il comma 4 dell’art. 416 bis c.p. prevede una circostanza aggravante speciale di natura
oggettiva, che ricorre quando l'associazione dispone di armi e di materie esplodenti, anche se
occultate o depositate in luoghi specifici: tale circostanza si estende anche ai partecipanti
all'associazione che non ne abbiano la diretta disponibilità o l'immediato possesso, essendo
sufficiente che anche solo uno dei componenti ne abbia disponibilità, purché il singolo componente
del gruppo, al quale viene contestata l'aggravante, ne sia consapevole o abbia ignorato per colpa
questa circostanza.
5. ASSOCIAZIONE A DELINQUERE: DETTATO DELLA NORMA, ELEMENTO SOGGETTIVO,
CONDOTTA, TIPOLOGIA DI PENA, COMPETENZA, PROCEDIBILITÀ
L'associazione per delinquere è un reato punito dal codice penale all'articolo 416. Esso si verifica
quando tre o più persone si associano al fine di commettere più delitti. Anche il solo fatto di
partecipare all'associazione è idoneo a integrare la fattispecie delittuosa, pur se (come vedremo) la
pena è più lieve rispetto a quella prevista per coloro che promuovono, costituiscono o organizzano
l'associazione. I capi soggiacciono alle stesse conseguenze sanzionatorie previste per i promotori.
Soggetto attivo: può essere chiunque: si tratta di reato comune. la norma delinea due ipotesi
delittuose, diversamente sanzionate, che consistono, rispettivamente, nel «promuovere»,
«costituire», «organizzare», «dirigere» e nel «partecipare» all'associazione che si propone la
commissione di più delitti. La condotta varia, pertanto, a seconda del ruolo rivestito dall'autore
nell'ambito della compagine associativa. l'associazione si caratterizza per tre elementi fondamentali:
il carattere tendenzialmente permanente e stabile del vincolo associativo, destinato a durare oltre la
realizzazione dei reati programmati; l'esistenza di una struttura organizzativa, sia pure minima;
l'indeterminatezza del programma criminoso. Bene giuridico tutelato: è l'ordine pubblico, minacciato
per il solo fatto dell'esistenza di una stabile organizzazione diretta a commettere delitti,
indipendentemente dalla circostanza che questi ultimi siano effettivamente commessi, tale da
suscitare di per sé allarme nella popolazione e da nuocere al regolare andamento del vivere sociale.
Elemento soggettivo: consiste nella coscienza e nella volontà di associarsi, allo scopo di commettere
più delitti e di contribuire all'attuazione del programma criminoso: si tratta di dolo specifico. Pena:
reclusione da 3 a 7 anni per i promotori, costitutori, organizzatori e capi; reclusione da 1 a 5 anni per
i semplici partecipi. La norma prevede circostanze aggravanti. Autorità giudiziaria competente
tribunale collegiale corte d’assise per il 6° comma, procedibile d’ufficio.
6. ATTI PERSECUTORI: DETTATO DELLA NORMA, ELEMENTO SOGGETTIVO, CONDOTTA,
TIPOLOGIA DI PENA, COMPETENZA, PROCEDIBILITÀ
Il reato di stalking (dall'inglese to stalk, letteralmente "fare la posta") è entrato a far parte
dell'ordinamento penale italiano mediante il d.l. n. 11/2009 (convertito dalla l. n. 38/2009) che ha
introdotto all'art. 612-bis c.p., il reato di "atti persecutori", il quale punisce chiunque "con condotte
reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di
paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o
di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le
proprie abitudini di vita". Il reato di atti persecutori è caratterizzato dalla necessità che le “condotte
reiterate” producano determinati eventi. Quanto al soggetto passivo, la norma oltre a tutelare la
vittima "principale", oggetto delle molestie dello stalker, estende la propria protezione anche a
quanti sono legati alla stessa da rapporti di parentela (prossimi congiunti) o da relazioni affettive. Il
bene giuridico tutelato è la libertà morale, intesa quale facoltà dell'individuo di autodeterminarsi. Per
quanto concerne l'elemento soggettivo del reato è sufficiente il dolo generico, consistente nella
volontà di porre in essere le condotte di minaccia e molestia. il reato è punito con la reclusione da 6
mesi a 5 anni, salvo che il fatto non costituisca più grave reato. Sono previste circostanze aggravanti.
il delitto di regola è punito a querela della persona offesa. Il termine per proporre querela è di sei
mesi (corrispondente a quello più elevato previsto per i reati di violenza sessuale) e inizia a decorrere
"dalla consumazione del reato. In ogni caso, la querela è irrevocabile se il fatto è commesso mediante
minacce reiterate. Il reato diventa procedibile d'ufficio nelle ipotesi delle aggravanti. Autorità
giudiziaria competente tribunale monocratico.
7. AUTOCALUNNIA: DETTATO DELLA NORMA, ELEMENTO SOGGETTIVO, CONDOTTA,
TIPOLOGIA DI PENA, COMPETENZA, PROCEDIBILITÀ
Nel codice penale, nel capo dedicato ai delitti contro l'attività giudiziaria, l'articolo 369 disciplina il
reato di autocalunnia. Dispone che: "Chiunque, mediante dichiarazione ad alcuna delle autorità
indicate nell'articolo precedente, anche se fatta con scritto anonimo o sotto falso nome, ovvero
mediante confessione innanzi all'autorità giudiziaria, incolpa se stesso di un reato che egli sa non
avvenuto, o di un reato commesso da altri, è punito con la reclusione da uno a tre anni".
L'autocalunnia assume due configurazioni: propria ed impropria. L'autocalunnia si definisce propria
nel caso in cui è espressa con qualsiasi dichiarazione, in qualunque forma e indirizzata all'autorità
giudiziaria ovvero all'autorità obbligata a riferirne. L'autocalunnia impropria invece si ha nel caso in
cui la stessa sia resa attraverso confessione all'autorità giudiziaria. Elemento soggettivo del reato di
cui all'articolo 369 c.p. è la volontà di auto incolparsi per la commissione di un reato mai consumato
ovvero consumato da altri; trattasi, quindi, di dolo generico. Autorità giudiziaria competente tribunale
monocratico, procedibile d’ufficio.
8. BIGAMIA: DETTATO DELLA NORMA, ELEMENTO SOGGETTIVO, CONDOTTA, TIPOLOGIA DI
PENA, COMPETENZA, PROCEDIBILITÀ
L’art 556 derubricato bigamia, si trova nella sezione diretta alla tutela della famiglia, intesa oramai
come situazione di fatto caratterizzata dalla stabilità della convivenza e serietà del rapporto, più che
come status giuridico derivante dal vincolo matrimoniale. L'articolo in esame punisce il bigamo,
ovvero colui che, già legato da precedente matrimonio, ne contrae un altro. Alla stessa pena soggiace
anche il non bigamo, che contrae matrimonio con un bigamo, con la consapevolezza del suo status.
La bigamia, come l'adulterio e l'incesto, è un reato necessariamente bilaterale, due dovendo essere
gli autori materiali, e perciò i soggetti attivi; ciò non toglie che uno di tali cooperatori, indispensabili
per la concretizzazione dell'elemento materiale del reato, possa risultare non punibile. Trattasi inoltre
di reato permanente, che si protrae per tutta la durata della coesistenza dei due matrimoni e viene a
cessare solamente una volta pronunciata sentenza definitiva di scioglimento. Il tentativo è
configurabile, qualora ad esempio si contragga matrimonio concordatario, senza però riuscire a
trascriverlo, per sopravvenuta scoperta del precedente vincolo. Il secondo comma prevede
una circostanza aggravante specifica, nel caso in cui il colpevole (qui solo uno) abbia indotto in errore
l'altro circa il proprio o l'altrui stato. Non sono richiesti particolari artifici o raggiri, ma è sufficiente un
comportamento atto a determinare il convincimento circa lo stato libero. Specularmente, non è
penalmente rilevante la mera omissione circa l'esistenza di un vincolo. Da ultimo, all'ultimo comma è
prevista una speciale causa di estinzione del reato, qualora il precedente matrimonio sia dichiarato
nullo, o qualora il secondo matrimonio sia invece annullato per un fatto diverso dalla bigamia. Tale
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