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La diffamazione col mezzo stampa
La diffamazione col mezzo stampa è un reato previsto e punito dall'art. 596 bis c.p. "Se il delitto di diffamazione è commesso col mezzo della stampa, le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche al direttore o vicedirettore responsabile, all'editore e allo stampatore, per i reati preveduti negli articoli 57, 57bis e 58".
I requisiti della diffamazione sussistono allorquando concorrano l'elemento dell'offesa indiretta (cioè perpetrata in assenza del soggetto passivo) e quello della comunicazione con più persone, la quale è immancabile in caso di diffusione di una notizia a mezzo stampa, sicché sussiste il diritto al risarcimento del danno allorquando l'individuo venga leso dall'attribuzione, in un articolo giornalistico, di un fatto illecito inesistente.
Il reato di diffamazione è tanto più grave
Quanto più il reo riesce a ledere la reputazione della vittima. È facile capire che una cosa è diffamare qualcuno tra pochi amici, un'altra è farlo davanti ad un platea indeterminata di persone. Per questa ragione il codice penale punisce più severamente la diffamazione che avviene a mezzo stampa o con altro mezzo pubblico. Secondo la giurisprudenza, la valutazione della portata diffamatoria di un articolo deve essere effettuata prendendone in esame l'intero contenuto, sia sotto il profilo letterale che sotto quello delle modalità complessive con le quali la notizia viene data, potendo assumere significato decisivo, tra l'altro, anche il titolo. Ora, il vero problema che si pone in relazione al reato di diffamazione a mezzo stampa non è tanto quello della descrizione della fattispecie tipica (sostanzialmente identica a quella della diffamazione semplice), bensì al diritto di cronaca di quanti lavorano proprio con la stampa.
L'elemento soggettivo è il dolo. Autorità giudiziaria competente: tribunale monocratico, procedibile a querela di parte.
15. DIFFAMAZIONE: DETTATO DELLA NORMA, ELEMENTO SOGGETTIVO, CONDOTTA, TIPOLOGIA DI PENA, COMPETENZA, PROCEDIBILITÀ
La diffamazione è un reato previsto e punito dall'art. 595 c.p. e che consiste nell'offesa all'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a mille trentadue euro.
Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a duemilasessantacinque euro. Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a cinquecentosedici euro. Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una
Sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate. L'elemento soggettivo è il dolo. Autorità giudiziaria competente giudice di pace (1-2 comma), tribunale monocratico (3-4 comma e per le aggravanti), procedibile a querela di parte.
16. ESERCENTE UN SERVIZIO DI PUBBLICA NECESSITÀ
L'art 359 del c.p. enunzia la definizione di Persone esercenti un servizio di pubblica necessità. Agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessità: i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell'opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi; i privati che, non esercitando una pubblica funzione, né prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica Amministrazione.
17.
ESTORSIONE: DETTATO DELLA NORMA, ELEMENTO SOGGETTIVO, CONDOTTA, TIPOLOGIA DIPENA, COMPETENZA, PROCEDIBILITÀ
Ai sensi dell’art 629 del cp l’ estorsione si ha quando” Chiunque, mediante violenza o minaccia,costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa , procura a sé o ad altri un ingiusto profittocon altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro4.000 (competenza del tribunale monocratico). La pena è della reclusione da sette a venti anni e dellamulta da da euro 5.000 a euro 15.000 (competenza del tribunale collegiale), se concorre taluna dellecircostanze indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo 628 (rapina). Rispetto all'elemento oggettivo,la condotta è integrata dalla costrizione mediante violenza o minaccia nei confronti di taluno per farglicommettere determinati comportamenti attivi o omissivi. Essendo reato di evento, l'estorsionesussiste solo
quando tutti gli eventi sono realizzati. L'evento conseguenza della condotta è quadruplice e consiste: nella coazione relativa: violenza o minaccia personale o reale, nel compimento dell'atto di disposizione: un dare, facere o non facere aventi ad oggetto qualsiasi elemento attivo del patrimonio; nel danno altrui; nel profitto ingiusto: in assenza di un'utilità esorbitante o non dovuta, che non si fonda su una pretesa riconosciuta o tutelata dall'ordinamento, si avrebbe il diverso reato di violenza privata. Rispetto all'elemento soggettivo, è sufficiente il dolo generico, ovvero la coscienza e volontà di usare violenza o minaccia al fine di costringere il soggetto passivo a porre in essere una condotta che procurerà l'ingiusto profitto per il reo o per altri, con la consapevolezza di agire illegittimamente. Procedibile d'ufficio.
18. EVASIONE: DETTATO DELLA NORMA, ELEMENTO SOGGETTIVO, CONDOTTA, TIPOLOGIA DI PENA, COMPETENZA,
PROCEDIBILITÀ
Ai sensi dell'art 385 del c.p. si ha evasione quando” Chiunque, essendo legalmente arrestato o detenuto per un reato, evade, è punito con la reclusione da uno a tre anni. La pena è della reclusione da due a cinque anni se il colpevole commette il fatto usando violenza o minaccia verso le persone, ovvero mediante effrazione; ed è da tre a sei anni se la violenza o minaccia è commessa con armi o da più persone riunite. Tali disposizioni si applicano anche all'imputato che essendo in stato di arresto nella propria abitazione o in altro luogo designato nel provvedimento se ne allontani, nonché al condannato ammesso a lavorare fuori dello stabilimento penale. Quando l'evaso si costituisce in carcere prima della condanna, la pena è diminuita. La condotta consiste nell'«evadere»: l'agente si sottrae completamente alla custodia alla quale è assoggettato. L'Elemento soggettivo:
Il dolo è generico e si concreta nella coscienza e nella volontà di evadere o diallontanarsi, con la consapevolezza di trovarsi legalmente arrestato o detenuto. Autorità giudiziaria competente tribunale monocratico, procedibile d'ufficio.
19. FALSA TESTIMONIANZA: DETTATO DELLA NORMA, ELEMENTO SOGGETTIVO, CONDOTTA, TIPOLOGIA DI PENA, COMPETENZA, PROCEDIBILITÀ
Ai sensi dell'art. 372 c.p., la falsa testimonianza è il reato commesso da chi, deponendo come testimone innanzi all'autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato. Si tratta di un delitto contro l'amministrazione della giustizia posto a tutela del corretto funzionamento dell'attività giudiziaria, che intende assicurare, in particolare, la veridicità e la completezza della prova testimoniale quale mezzo idoneo a fondare
Il convincimento del giudice. Secondo l'art. 372 del codice penale, "chiunque, deponendo come testimone innanzi all'Autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato, è punito con la reclusione da due a sei anni". L'elemento oggettivo del reato, la condotta è integrabile sia mediante commissione (dichiarazione mendace) che mediante omissione (reticenza) in riferimento ai fatti oggetto di deposizione pertinenti e rilevanti ai fini del giudizio. Trattandosi di reato di pericolo, è sufficiente che la falsa testimonianza sia idonea a influire sull'esito del processo. L'elemento soggettivo è il dolo generico, ovvero la consapevolezza e la volontà di affermare il falso, negare il vero o tacere, rimanendo indifferente l'obiettivo concretamente avuto di mira dall'agente.
Autorità giudiziaria competente: tribunale monocratico, procedibile d'ufficio.
20. FURTO:
DETTATO DELLA NORMA: l'art. 624 del codice penale dispone che "chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 154 euro a 516 euro".
ELEMENTO SOGGETTIVO: il reato di furto richiede l'intenzione di trarre profitto dalla sottrazione della cosa mobile altrui.
CONDOTTA: la condotta criminosa consiste nell'impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene.
TIPOLOGIA DI PENA: il reato di furto è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con una multa da 154 euro a 516 euro.
COMPETENZA: il tribunale monocratico è competente per giudicare i reati di furto.
PROCEDIBILITÀ: il reato di furto è procedibile d'ufficio, cioè può essere perseguito anche senza la denuncia della parte lesa.
Il reato di furto è la fattispecie più comune dei delitti contro il patrimonio, contemplato dall'ordinamento giuridico penale.
Il bene giuridico tutelato dalla fattispecie incriminatrice è il patrimonio, inteso come bene funzionale alla conservazione, sviluppo e autonomia della persona umana.
Il soggetto attivo del reato di furto può essere chiunque, trattandosi di un reato comune.
L'oggetto materiale del reato di furto è la cosa mobile.
altrui. L'elemento psicologico richiesto ai fini della configurazione del furto è il dolo specifico. Si richiede, cioè, da parte dell'agente la coscienza e la volontà di sottrarre ed impossessarsi della cosa mobile altrui con il fine preciso di trarne profitto per sé o per altri. Autorità giudiziaria competente tribunale monocratico, procedibile a querela della persona offesa.
21. INCARICATO DI UN PUBBLICO SERVIZIO
L'articolo 358 del codice penale dispone che "agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".
22. INCESTO: DETTATO DELLA NORMA,
In tema di reati in ambito familiare, l'art. 564 del c.p. prevede l'incesto. Ai sensi di tale articolo: