Risposte aperte paniere di
DIRITTO FALLIMENTARE
SERVIZI GIURIDICI PER L’IMPRESA
Prof: Bertacchini Elisabetta
Generato il: 09/07/2018
-A quali soggetti la legge fallimentare attribuisce l'iniziativa per la dichiarazione di
fallimento?
In merito all'iniziativa per la dichiarazione di fallimento, secondo quanto previsto dall'art. 6 L.F.,
successivamente riformato, il fallimento è dichiarato su ricorso del debitore, di uno o più creditori o
su richiesta del pubblico ministero.
-Alcune norme di collegamento tra diritto fallimentare e diritto societario.
Si possono individuare numerosi ed interessanti punti di contatto tra la riforma della legge
fallimentare intervenuta tra il 2005 e il 2007, e la riforma delle società di capitali intervenuta nel
2003 (con il d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 e successive modifiche). Tra gli aspetti più significativi si
ricordano le disposizioni in tema di disciplina di finanziamenti dei soci (art. 2467 e 2497-
quinquies) Patrimoni destinati (artt. 67 bis, 72-ter, 155 e 156) Responsabilità degli organi sociali
Responsabilità nell’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento (art.2497).
(art. 146)
-Che cosa significa che tra i principali effetti del fallimento per i creditori vi è "il divieto di
iniziare, o anche solo proseguire azioni esecutive o cautelari sui beni compresi nel fallimento".
L’art 51 l.f. pone un divieto per i creditori a decorrere dal giorno della dichiarazione di fallimento di
iniziare o proseguire, sui beni compresi nel fallimento, le azioni individuali esecutive o cautelari
anche per i crediti maturati durante fallimento, tutto questo per fare in modo che possa realizzarsi la
par condicio creditorum dalla quale deriva che tutti i creditori sono sottoposti ad un concorso
carattere esecutivo, Il curatore è l’unico
sostanziale. Nel divieto sono ricomprese tutte le azioni di
legittimato a proporre le azioni a tutela della massa dei creditori e, nel caso in cui siano pendenti
azioni dirette alla reintegrazione della garanzia patrimoniale del fallito, promossa da singoli
creditori, questi ultimi perdono la legittimazione a proseguire, con la possibilità per il curatore di
iniziare ex novo le stesse azioni, qualora non siano ancora prescritte, oppure di riassumere i giudizi
interrotti per la dichiarazione di fallimento del debitore.
-Gli effetti della sentenza di fallimento sui beni del fallito.
Il fallimento produce sul fallito una serie di effetti personali ed economici L’effetto più importante è
i beni dello stesso infatti con la sentenza egli viene privato dell’amministrazione
quello che riguarda
e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data della dichiarazione di fallimento, compresi
quelli che pervengano allo stesso durante il fallimento. Al contrario non sono compresi nel
fallimento i beni espressamente indicati nell'art. 46 L.F.: ovvero quelli di natura strettamente
personale, gli assegni alimentari, gli stipendi, le pensioni e i salari che il fallito guadagna con la sua
attività e che sono necessari per il mantenimento suo e del nucleo familiare, i frutti derivanti
dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale, le cose che non
possono essere pignorate per disposizione di legge.
-I casi di esenzione dall'azione revocatoria fallimentare.
Non tutti gli atti compiuti dal fallito possono essere colpiti dall'azione revocatoria, nello specifico
sono sottratti alla revoca domandata dal curatore: i pagamenti di beni e servizi effettuati
nell'esercizio dell'attività di impresa nei termini d'uso; rimesse effettuate su un conto corrente
bancario, purché non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria del
fallito nei confronti della banca; vendite e preliminari di vendita a giusto prezzo aventi ad oggetto
immobili ad uso abitativo, che costituiscono l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti
e affini entro il terzo grado, o la sede principale dell'impresa dell'acquirente; atti, pagamenti e
garanzie concesse su beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un piano, che avevano
lo scopo di risanare l’esposizione debitoria dello stessa e ad assicurarne il riequilibrio finanziario;
atti, pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del concordato preventivo,
dell'amministrazione controllata, ; pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da
dipendenti ed collaboratori del fallito; pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti alla scadenza
per ottenere la prestazione di servizi strumentali all'accesso alle procedure concorsuali di
amministrazione controllata e di concordato preventivo.
-I punti di forza e i punti di debolezza delle soluzioni stragiudiziali per la crisi dell'impresa.
Nonostante la previsione di soluzioni espressamente regolate dal legislatore con la riforma della
legge fallimentare, le parti (l’impresa debitrice ed i suoi creditori) restano comunque libere di
ricorrere alle c. d. soluzioni stragiudiziali della crisi. Esse possono prevedere un impegno da parte
del creditore a non richiedere l’adempimento delle obbligazioni (pactum de non petendo), oltre ad
una dilazione dei pagamenti, piuttosto che un soddisfacimento a saldo e stralcio. In ogni caso tali
soluzioni, di natura squisitamente convenzionale, senza alcun intervento da parte dell’autorità
giudiziaria e senza la previsione di una relazione da parte di un professionista esperto, in quanto
si è già delineatala crisi dell’imprenditore, presentano numerosi
utilizzata in una situazione in cui
profili di rischio. In primo luogo è necessaria l’adesione alla proposta transattiva da parte di tutti i
creditori, al fine di non ledere la parità di trattamento (par condicio creditorum). Il rispetto di tale
condizione, soprattutto in presenza di numerosi creditori, rende difficoltoso il perfezionamento
dell’accordo e spesso molto oneroso per le pretese dei creditori marginali. Inoltre non è consentito
di suddividere i creditori in classi, proponendo trattamenti differenziati alle singole classi. Infine
non è applicabile la transazione fiscale. Nell’ipotesi in cui l’accordo stragiudiziale non vada a buon
fine e l’imprenditore venga successivamente dichiarato fallito, possono configurarsi profili di
agli amministratori e a gli
responsabilità sia civile che penale in capo ai responsabili dell’impresa,
organi di controllo, per avere procrastinato, con colpa o con dolo, lo stato di insolvenza dell’impresa
stessa.
-Il contenuto del decreto con il quale il tribunale dichiara aperta la procedura di concordato
preventivo.
Il concordato preventivo è uno strumento che la legge mette a disposizione dell'imprenditore, in
crisi o in stato di insolvenza, per evitare la dichiarazione di fallimento attraverso un accordo
destinato a portare ad una soddisfazione anche parziale delle ragioni creditorie. Se il tribunale
ritiene ammissibile la proposta con decreto, dichiara aperta la procedura. Il decreto è pubblicato (ex
art. 166 l.f.) nelle stesse forme previste per la sentenza dichiarativa di fallimento ex art. 17 l.f.
decreto ha
-
Paniere esame Diritto fallimentare
-
Paniere esame Diritto fallimentare
-
Paniere diritto fallimentare - risposte multiple
-
Paniere nuovo (2026) di Diritto fallimentare