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Risposte aperte paniere di

DIRITTO FALLIMENTARE

SERVIZI GIURIDICI PER L’IMPRESA

Prof: Bertacchini Elisabetta

Generato il: 09/07/2018

-A quali soggetti la legge fallimentare attribuisce l'iniziativa per la dichiarazione di

fallimento?

In merito all'iniziativa per la dichiarazione di fallimento, secondo quanto previsto dall'art. 6 L.F.,

successivamente riformato, il fallimento è dichiarato su ricorso del debitore, di uno o più creditori o

su richiesta del pubblico ministero.

-Alcune norme di collegamento tra diritto fallimentare e diritto societario.

Si possono individuare numerosi ed interessanti punti di contatto tra la riforma della legge

fallimentare intervenuta tra il 2005 e il 2007, e la riforma delle società di capitali intervenuta nel

2003 (con il d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 e successive modifiche). Tra gli aspetti più significativi si

ricordano le disposizioni in tema di disciplina di finanziamenti dei soci (art. 2467 e 2497-

quinquies) Patrimoni destinati (artt. 67 bis, 72-ter, 155 e 156) Responsabilità degli organi sociali

Responsabilità nell’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento (art.2497).

(art. 146)

-Che cosa significa che tra i principali effetti del fallimento per i creditori vi è "il divieto di

iniziare, o anche solo proseguire azioni esecutive o cautelari sui beni compresi nel fallimento".

L’art 51 l.f. pone un divieto per i creditori a decorrere dal giorno della dichiarazione di fallimento di

iniziare o proseguire, sui beni compresi nel fallimento, le azioni individuali esecutive o cautelari

anche per i crediti maturati durante fallimento, tutto questo per fare in modo che possa realizzarsi la

par condicio creditorum dalla quale deriva che tutti i creditori sono sottoposti ad un concorso

carattere esecutivo, Il curatore è l’unico

sostanziale. Nel divieto sono ricomprese tutte le azioni di

legittimato a proporre le azioni a tutela della massa dei creditori e, nel caso in cui siano pendenti

azioni dirette alla reintegrazione della garanzia patrimoniale del fallito, promossa da singoli

creditori, questi ultimi perdono la legittimazione a proseguire, con la possibilità per il curatore di

iniziare ex novo le stesse azioni, qualora non siano ancora prescritte, oppure di riassumere i giudizi

interrotti per la dichiarazione di fallimento del debitore.

-Gli effetti della sentenza di fallimento sui beni del fallito.

Il fallimento produce sul fallito una serie di effetti personali ed economici L’effetto più importante è

i beni dello stesso infatti con la sentenza egli viene privato dell’amministrazione

quello che riguarda

e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data della dichiarazione di fallimento, compresi

quelli che pervengano allo stesso durante il fallimento. Al contrario non sono compresi nel

fallimento i beni espressamente indicati nell'art. 46 L.F.: ovvero quelli di natura strettamente

personale, gli assegni alimentari, gli stipendi, le pensioni e i salari che il fallito guadagna con la sua

attività e che sono necessari per il mantenimento suo e del nucleo familiare, i frutti derivanti

dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale, le cose che non

possono essere pignorate per disposizione di legge.

-I casi di esenzione dall'azione revocatoria fallimentare.

Non tutti gli atti compiuti dal fallito possono essere colpiti dall'azione revocatoria, nello specifico

sono sottratti alla revoca domandata dal curatore: i pagamenti di beni e servizi effettuati

nell'esercizio dell'attività di impresa nei termini d'uso; rimesse effettuate su un conto corrente

bancario, purché non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria del

fallito nei confronti della banca; vendite e preliminari di vendita a giusto prezzo aventi ad oggetto

immobili ad uso abitativo, che costituiscono l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti

e affini entro il terzo grado, o la sede principale dell'impresa dell'acquirente; atti, pagamenti e

garanzie concesse su beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un piano, che avevano

lo scopo di risanare l’esposizione debitoria dello stessa e ad assicurarne il riequilibrio finanziario;

atti, pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del concordato preventivo,

dell'amministrazione controllata, ; pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da

dipendenti ed collaboratori del fallito; pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti alla scadenza

per ottenere la prestazione di servizi strumentali all'accesso alle procedure concorsuali di

amministrazione controllata e di concordato preventivo.

-I punti di forza e i punti di debolezza delle soluzioni stragiudiziali per la crisi dell'impresa.

Nonostante la previsione di soluzioni espressamente regolate dal legislatore con la riforma della

legge fallimentare, le parti (l’impresa debitrice ed i suoi creditori) restano comunque libere di

ricorrere alle c. d. soluzioni stragiudiziali della crisi. Esse possono prevedere un impegno da parte

del creditore a non richiedere l’adempimento delle obbligazioni (pactum de non petendo), oltre ad

una dilazione dei pagamenti, piuttosto che un soddisfacimento a saldo e stralcio. In ogni caso tali

soluzioni, di natura squisitamente convenzionale, senza alcun intervento da parte dell’autorità

giudiziaria e senza la previsione di una relazione da parte di un professionista esperto, in quanto

si è già delineatala crisi dell’imprenditore, presentano numerosi

utilizzata in una situazione in cui

profili di rischio. In primo luogo è necessaria l’adesione alla proposta transattiva da parte di tutti i

creditori, al fine di non ledere la parità di trattamento (par condicio creditorum). Il rispetto di tale

condizione, soprattutto in presenza di numerosi creditori, rende difficoltoso il perfezionamento

dell’accordo e spesso molto oneroso per le pretese dei creditori marginali. Inoltre non è consentito

di suddividere i creditori in classi, proponendo trattamenti differenziati alle singole classi. Infine

non è applicabile la transazione fiscale. Nell’ipotesi in cui l’accordo stragiudiziale non vada a buon

fine e l’imprenditore venga successivamente dichiarato fallito, possono configurarsi profili di

agli amministratori e a gli

responsabilità sia civile che penale in capo ai responsabili dell’impresa,

organi di controllo, per avere procrastinato, con colpa o con dolo, lo stato di insolvenza dell’impresa

stessa.

-Il contenuto del decreto con il quale il tribunale dichiara aperta la procedura di concordato

preventivo.

Il concordato preventivo è uno strumento che la legge mette a disposizione dell'imprenditore, in

crisi o in stato di insolvenza, per evitare la dichiarazione di fallimento attraverso un accordo

destinato a portare ad una soddisfazione anche parziale delle ragioni creditorie. Se il tribunale

ritiene ammissibile la proposta con decreto, dichiara aperta la procedura. Il decreto è pubblicato (ex

art. 166 l.f.) nelle stesse forme previste per la sentenza dichiarativa di fallimento ex art. 17 l.f.

decreto ha

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Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher rafgio00 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto fallimentare e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università telematica "e-Campus" di Novedrate (CO) o del prof Bertacchini Elisabetta.
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