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Il principio della par condicio dei creditori nel fallimento
L'art. con ciò attuando il principio della par condicio il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito, - creditorum, in base al quale i creditori cosiddetti concorsuali che, si ricorda, sono tutti quelli - anteriori alla dichiarazione di fallimento per conseguire il soddisfacimento dei loro crediti, anche se con diritto di prelazione, devono di partecipare al concorso secondo le regole del diritto fallimentare, vale a dire tramite l'accertamento dello stato passivo dell'esdebitazione e la relativa disciplina.
L'istituto dell'esdebitazione è l'istituto giuridico, regolato dagli articoli 142 e seguenti che consente al fallito di liberarsi dei debiti non soddisfatti, una volta che la procedura fallimentare si è conclusa. Tale beneficio si sostanzia in una dichiarazione di inesigibilità dei crediti che non hanno trovato soddisfazione nell'ambito della procedura concorsuale ed è concesso solo agli
imprenditori individuali o ai soci illimitatamente responsabili delle società personali. I presupposti perché un imprenditore possa beneficiare dell'esdebitazione: deve aver collaborato con gli organi della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utile all'accertamento del passivo, al fine di agevolare lo svolgimento proficuo delle operazioni; non deve aver ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura; non deve aver violato le disposizioni di cui all'articolo 48 della legge fallimentare, relative agli obblighi di consegna al curatore della corrispondenza del fallito, riguardante i rapporti patrimoniali compresi nel fallimento; non deve avere già beneficiato dell'istituto dell'esdebitazione negli ultimi 10 anni; non deve aver distratto l'attivo o aver esposto passività insussistenti così come non deve aver cagionato o aggravato il dissesto finanziario rendendo gravemente difficoltosa la.La ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, ovvero il fatto di ricorrere abusivamente al credito, è vietato. Inoltre, non è possibile beneficiare dell'istituto dell'esdebitazione nel caso in cui non siano stati soddisfatti, almeno in parte, i creditori concorsuali.
Per poter beneficiare dell'esdebitazione, è necessario che il soggetto non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per altri delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio o compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività di impresa, a meno che non sia intervenuta la riabilitazione.
Inoltre, non tutti i debiti possono considerarsi estinti a seguito dell'esdebitazione. Restano fermi gli eventuali obblighi di versare l'assegno di mantenimento o di corrispondere gli alimenti e, in ogni caso, le obbligazioni derivanti da rapporti estranei all'esercizio dell'impresa.
Il procedimento per l'esdebitazione è regolato dall'articolo 143 della legge fallimentare.
La disciplina dell'azione revocatoria fallimentare. L'azione revocatoria fallimentare è lo strumento finalizzato a ricostituire il patrimonio del fallito, andando ad incidere, privandoli di effetto, sugli atti dallo stesso posti in essere nel periodo antecedente alla dichiarazione del fallimento, in violazione del principio della par condicio creditorum. Legittimato ad esercitare l'azione revocatoria è il curatore fallimentare, il quale deve proporla davanti al Tribunale che ha
nel fallimento è disciplinata dall'articolo 67 della legge fallimentare. Questa azione può essere promossa dal curatore fallimentare entro un anno dalla dichiarazione di fallimento. Attraverso l'azione revocatoria ordinaria, il curatore può chiedere l'annullamento degli atti di disposizione, dei pagamenti e delle garanzie posti in essere dal fallito nell'anno precedente alla dichiarazione di fallimento. Tuttavia, se l'atto è stato posto in essere nei sei mesi antecedenti al fallimento, l'azione revocatoria può essere esercitata solo se l'altra parte prova di non essere a conoscenza dello stato di insolvenza del debitore. Se il terzo, a seguito dell'azione revocatoria, restituisce quanto ricevuto dal fallito, può essere ammesso al passivo fallimentare per il suo eventuale credito. È importante sottolineare che l'azione revocatoria ordinaria richiede il requisito soggettivo della conoscenza dello stato di insolvenza da parte dei terzi creditori che hanno ricevuto i pagamenti, affinché si possa procedere alla loro revoca. Tuttavia, non tutti gli atti compiuti dal fallito possono essere colpiti dall'azione revocatoria. Vi sono infatti delle categorie di atti sottratti alla revoca, che sono disciplinate dall'articolo 68 della legge fallimentare.È un rimedio disciplinato dagli artt. 2901 e ss. c.c., per la quale i creditori in determinate condizioni possono domandare l'inefficacia nei loro confronti di atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore ha generato pregiudizio alle loro ragioni. La revocatoria ordinaria disciplinata dal codice civile agli artt. 2901 e seguenti, si differenzia in realtà dalla revocatoria fallimentare: in particolare, in quest'ultima, la dichiarazione di inefficacia vale per tutti i creditori che desiderano esercitare l'azione revocatoria. È necessario accertarsi del fatto che il debitore fosse consapevole di arrecare un danno mediante il compimento dell'atto dispositivo (la c.d. "scientia fraudis"). E la consapevolezza del terzo, di partecipare ad una "frode", in caso di atti a titolo oneroso. Quale ulteriore elemento che vincola l'esercizio dell'azione revocatoria, dobbiamo ricordare altresì.Il fatto che l'azione possa essere esercitata solamente nell'ipotesi in cui l'atto abbia comportato un effettivo pregiudizio per il creditore: in altre parole, il creditore proprio in seguito a quell'atto deve essere impossibilitato a soddisfarsi sul patrimonio residuo del debitore. - La nozione di stato di insolvenza di cui all'art. 5, l.f., commentandone sinteticamente gli aspetti principali. Lo stato di insolvenza, come indicato dall'art. 5 della Legge Fallimentare, è rappresentato dalla situazione patrimoniale del debitore che non è più in grado di soddisfare le proprie obbligazioni regolarmente. Lo stato di insolvenza va inteso, dunque, come "condizione" di insolvenza, come incapacità cioè non solo passata ma anche e soprattutto futura di pagare i propri debiti. Essa riguarda la persona dell'imprenditore ed è sganciata dall'analisi di meri dati contabili o di bilancio se singolarmente.Intesi: lo stato di insolvenza potrebbe benissimo non sussistere pure in presenza di una evidente crisi di liquidità qualora la figura centrale dell'imprenditore avesse, per esempio, ancora sufficiente credito presso le banche e fosse quindi in grado di ottenere in qualunque momento il denaro necessario per pagare i propri debiti. La manifestazione tipica dell'insolvenza sono sicuramente gli inadempimenti, che possono risultare da protesti di titoli che incorporano un'obbligazione (come gli assegni bancari), dalla pendenza di procedimenti esecutivi, dall'iscrizione di ipoteche giudiziali o ancora da sequestri di natura conservativa.
Le nozioni di insolvenza e di crisi come presupposti oggettivi per l'apertura delle procedure concorsuali attualmente previste dall'ordinamento. L'insolvenza costituisce il presupposto oggettivo di tutte le procedure concorsuali, anche se la sua intensità e le sue manifestazioni possono essere molto diverse. L'art.
5 della Legge Fallimentare (R.D. 16 marzo 1942 n. 267) prevede che “l’imprenditore che si trova in stato di insolvenza è dichiarato fallito. Lo stato di insolvenza si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.”. Lo stato di insolvenza deve essere inteso, dunque, come “condizione” di insolvenza, come incapacità cioè non solo passata ma anche e soprattutto futura di pagare i propri debiti. Essa afferisce tipicamente alla persona dell’imprenditore. Lo stato di crisi è invece un concetto più ampio, che può essere riferito ad una serie di situazioni che potrebbero far si che l’imprenditore non possa fare fronte alle proprie obbligazioni. Lo "stato di crisi" può essere il presupposto oggettivo per accedere alla procedura di concordato preventivo oppure avere come fine
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quello di stipulare coni creditori un accordo di ristrutturazione dei debiti.
Quali beni del fallito non sono ricompresi nel fallimento. Non sono compresi nel fallimento i beni espressamente indicati nell'art. 46 L.F.: ovvero quelli di natura strettamente personale, gli assegni alimentari, gli stipendi, le pensioni e i salari che il fallito guadagna con la sua attività e che sono necessari per il mantenimento suo e del nucleo familiare, i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale, le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.
Quali debiti e quali obbligazioni restano comunque esclusi dall'esdebitazione. Non tutti i debiti possono considerarsi estinti a seguito dell'esdebitazione restano fermi, infatti, gli eventuali obblighi di versare l'assegno di mantenimento oppure di corrispondere gli alimenti e in ogni caso le obbligazioni derivanti da rapporti estranei all'esercizio dell'impresa.
Restano esclusi dall'esdebitazione anche i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, nonché le sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti. Quali soggetti non possono essere nominati curatori di un fallimento. Non possono in nessun caso essere nominati curatori fallimentari i soggetti che hanno rapporti di affinità o parentela con l'imprenditore fallito, quindi il coniuge, i figli, i parenti e gli affini entro il quarto grado dell'imprenditore fallito, i suoi creditori e chi ha favorito il dissesto dell'impresa nei 2 anni precedenti alla dichiarazione del fallimento. In poche parole, non può svolgere il ruolo di curatore fallimentare chiunque abbia un motivo di conflitto d'interesse (che come vedremo è motivo di revoca). Quali sono i principali effetti della sentenza di fallimento. Il fallimento produce sul fallito una serie di effetti personali ed economici.economici. Innanzi tutto viene privato dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data della dichiarazione di fallimento, compresi quelli economici.