Risposte multiple paniere di
DIRITTO FALLIMENTARE
SERVIZI GIURIDICI PER L'IMPRESA
Docente: Bertacchini Elisabetta
Generato il: 09/07/2018
Set Domande: DIRITTO FALLIMENTARE
SERVIZI GIURIDICI PER L'IMPRESA (D.M. 270/04)
Docente: Bertacchini Elisabetta
Lezione 001
01. Un ente pubblico può fallire?
Sì, se si trova in stato di insolvenza;
Sì, ma gli organi della procedura devono sottostare alle disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa;
No, al più può essere sottoposto a liquidazione coatta amministrativaa condizione che la legge che lo regola lo preveda;
No, in quanto è in ogni caso sottoposto a liquidazione coatta amministrativa.
02. Può essere dichiarato il fallimento di imprenditori individuali o collettivi già cancellati dal registro delle imprese?
No, in quanto non sussiste più il requisito di imprenditore commerciale;
Sì, ma entro un anno dalla cancellazione ed a condizione che l'insolvenza sisia manifestata anteriormente alla cancellazione o entro l'anno successivo.
No, in quanto verrebbe meno la certezza del diritto;
Sì purche non siano ancora trascorsi sei mesi dalla cancellazione; © 2016 - 2018 Università Telematica eCampus - Data Stampa 09/07/2018 19:53:25 - 3/36
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SERVIZI GIURIDICI PER L'IMPRESA (D.M. 270/04)
Docente: Bertacchini Elisabetta
Lezione 002
01. Lo stato di insolvenza si manifesta:
Anche solo con un singolo inadempimento.
Con inadempimenti od altri fatti esteriori i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni.
Anche con fatti privi di rilevanza esterna;
Con una pluralità di inadempimenti;
02. Per non essere assoggettato a fallimento è sufficiente che l'imprenditore commerciale insolvente:
Abbia avuto in ciascuno degli anni antecedenti al deposito dell'istanza di fallimento ricavi lordi inferior ad euro 200.000
Abbia avuto in ciascuno degli anni antecedenti al deposito dell'istanza di fallimento un attivo patrimoniale inferiore ad euro 300.000
Dimostri il possesso congiunto di tutti i requisiti di cui all'art. 1, comma 2, l.f.
Abbia un passivo inferiore ad euro 500.000
03. L'imprenditore artigiano, se insolvente, può essere dichiarato fallito?
No, in quanto la legge speciale lo sottrae al fallimento;
sì, in ogni caso.
Sì, ma solo se ha superato almeno uno dei limiti dimensionali di cui all'art. 1, comma 2, l.f.
No, in quanto è considerato piccolo imprenditore;
04. Il candidato illustri sinteticamente le nozioni di insolvenza e di crisi come presupposti oggettivi per l'apertura delle procedure concorsuali attualmente
previste dall'ordinamento.
05. Il candidato definisca la nozione di stato di insolvenza di cui all'art. 5, l.f., commentandone sinteticamente gli aspetti principali.
06. Il candidato elenchi quali sono le soglie dimensionali di fallibilità. © 2016 - 2018 Università Telematica eCampus - Data Stampa 09/07/2018 19:53:25 - 4/36
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Docente: Bertacchini Elisabetta
Lezione 003
01. Ai fini dell'individuazione del tribunale competente per la dichiarazione di fallimento:
Il trasferimento della sede dell'impresa intervenuto nell'anno antecedente all'esercizio dell'iniziativa per la dichiarazione di fallimento rileva ai fini dell'individuazione della
competenza;
Non rileva il trasferimento della sede dell'impresa intervenuto nell'anno antecedente all'esercizio dell'iniziativa per la dichiarazione di fallimento.
Non rileva il trasferimento della sede dell'impresa intervenuto due anni prima dell'esercizio dell'iniziativa per la dichiarazione di fallimento;
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Docente: Bertacchini Elisabetta
Non rileva il trasferimento della sede dell'impresa intervenuto tre anni prima dell'esercizio dell'iniziativa per la dichiarazione di fallimento;
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Docente: Bertacchini Elisabetta
02. Il tribunale competente a dichiarare il fallimento di un imprenditore è:
Quello del luogo in cui l'imprenditore ha il proprio domicilio fiscale.
Quello del luogo in cui l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa;
Quello del luogo in cui l'imprenditore ha la propria residenza;
Quello del luogo in cui sono conservate le scritture contabili;
03. Il candidato illustri quali sono i criteri per individuare la giurisdizione e la competenza ai fini della dichiarazione di fallimento.
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Docente: Bertacchini Elisabetta
Lezione 004
01. Al giudice delegato competono poteri di vigilanza e controllo in maniera continuativa:
Esclusivamente sull'operato del curatore.
Sull'operato del tribunale fallimentare;
Sull'operato del curatore, del comitato dei creditori e di tutti coloro che prestano la propria opera nell'interesse del fallimento;
Esclusivamente sull'operato del comitato dei creditori;
02. A quali soggetti è riconosciuta l'iniziativa per chiedere la dichiarazione di fallimento di un debitore?
Solo allo stesso debitore;
Ai creditori, al debitore e al Pubblico Ministero.
Solo al Pubblico Ministero;
Solo ai creditori;
03. Il tribunale che respinge il ricorso per la dichiarazione di fallimento:
Provvede con ordinanza.
Provvede con sentenza;
Provvede con decreto non motivato;
Provvede con decreto motivato, comunicato a cura del cancelliere alle parti;
04. Proposto il reclamo contro la sentenza di fallimento, qual'è la sorte della liquidazione dell'attivo?
Se il curatore lo chiede, la Corte d'Appello deve in ogni caso sospendere la liquidazione;
La Corte d'Appello, su richiesta di parte ovvero del curatore, può, quando ricorrono gravi motivi, sospendere in tutto o in parte ovvero temporaneamente la liquidazione
dell'attivo;
La liquidazione non si sospende;
La liquidazione si sospende automaticamente.
05. Contro la sentenza che dichiara il fallimento:
Può essere proposta opposizione davanti al Tribunale da parte di qualunque interessato.
Può essere proposto reclamo da parte del debitore e di qualunque interessato con ricorso da depsitarsi nella cancelleria della Corte d'Appello nel termine perentorio di 30
giorni;
Può essere proposto reclamo in Corte d'Appello, ma solo da parte del debiore;
Non può essere presentato nè reclamo nè opposizione;
06. Il procedimento per la dichiaraizone di fallimento si svolge:
Davanti al giudice dell'esecuzione;
Davanti al tribunale in composizione collegiale, con le modalità del rpocedimento in camera di conisglio;
Davanti al giudice delegato.
Davanti al giudice istruttore;
07. Il candidato indichi a quali soggetti la legge fallimentare attribuisce l'iniziativa per la dichiarazione di fallimento.
08. Il candidato descriva con analiticità il contenuto della sentenza dichiarativa di fallimento.
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Docente: Bertacchini Elisabetta
Lezione 005
01. I provvedimenti del Tribunale fallimentare nelle materie previste dall'art. 23 l.f.:
Sono pronunciati con ordinanza;
Sono pronunciati con sentenza;
Sono pronunciati con decreto, salvo che non sia diversamente disposto.
Sono sempre pronunciati con decreto, senza alcuna possibilità di deroga;
02. Il tribunale che ha dichiarato il fallimento:
E' competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano di valore superiore a 100.000 euro;
E' competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano di valore superiore a 50.000 euro;
E' competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano di valore superiore a 30.000 euro.
E' competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano qualunque ne sia il valore; © 2016 - 2018 Università Telematica eCampus - Data Stampa 09/07/2018 19:53:25 - 13/36
Set Domande: DIRITTO FALLIMENTARE
SERVIZI GIURIDICI PER L'IMPRESA (D.M. 270/04)
Docente: Bertacchini Elisabetta
Lezione 006
01. I provvedimenti del giudice delegato sono pronunciati:
Con decreto in camera di consiglio;
Con decreto motivato.
Con sentenza;
Con ordinanza; © 2016 - 2018 Università Telematica eCampus - Data Stampa 09/07/2018 19:53:25 - 14/36
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SERVIZI GIURIDICI PER L'IMPRESA (D.M. 270/04)
Docente: Bertacchini Elisabetta
Lezione 007
01. Per poter effettuare una transazione inferiore a 50.000 euro, il curatore:
Deve ottenere l'autorizzazione del comitato dei creditori e deve inoltre informarne preventivamente il gudice, salvo che la transazione sia già stata autorizzata dal
medesimo con il piano di liquidazione;
Non necessita di alcuna autorizzazione;
Deve solo darne preventiva informazione al giudice delegato;
Deve solo ottenere il parere del comitato dei creditori.
02. Per effettuare ua transazione superiore a 50.000 euro, il curatore deve:
Ottenere l'autorizzazione del tribunale;
Ottenere unicamente l'autorizzazione del comitato dei creditori.
Ottenere
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