Risposte aperte
Paniere diritto di famiglia
Servizi giuridici per l’impresa
Docente: Todini Paola
Generato: 24/01/2017
Domande aperte diritto di famiglia
Autonomia privata nel diritto di famiglia
L’autonomia privata, per il predetto invito normativo, assume una funzione particolare di fonte del regolamento dei rapporti, sullo stesso piano della legge e in concorso con essa. Con ciò non si afferma certo la inesistenza di limiti alla autonomia privata; limiti incisivi vengono posti e il problema della autonomia privata nel diritto di famiglia è soprattutto il problema della ricerca ed identificazione dei limiti alla autonomia operanti nel singolo settore. L’accordo diviene così lo strumento privilegiato per la disciplina dei rapporti familiari. In tal senso, l’art. 144 c.c. è da considerare forse la principale norma che estende la negozialità a zone un tempo caratterizzate da potere autoritario e sottomissione (Zatti 1982,74).
La famiglia come società naturale
L’appellativo “società naturale” evidenzia il carattere sociale, prima che giuridico, dell’istituto familiare, quale istituzione naturale di organizzazione della convivenza umana di soggetti legati tra loro da rapporti di consanguineità e/o affettivi, che esiste, a prescindere dalla sua qualificazione giuridica, dalla necessità dell’uomo che, individuo sociale, ha necessità di creare una “comunione di affetti”.
Il matrimonio concordatario
Il matrimonio concordatario è il matrimonio celebrato innanzi al ministro del culto cattolico che ha effetti civili ex articolo 82 del c.c. L’articolo 82 del c.c. sancisce che il matrimonio celebrato davanti ad un ministro del culto cattolico è regolato in conformità del Concordato con la Santa Sede e delle leggi speciali in materia. Il concordato è contenuto nei Patti Lateranensi intervenuti tra Stato e Chiesa Cattolica l’11.02.1929 aggiornato attraverso i c.d. Patti Lateranensi di Villa Madama del 1984. Perché si possa parlare di matrimonio concordatario i nubendi devono prestare il loro consenso innanzi ad un ministro del culto cattolico e ai testimoni e l’atto deve essere trascritto nei registri dello stato civile. Perché il matrimonio religioso possa avere effetti civili devono essere compiute le seguenti attività:
- Pubblicazioni
- Celebrazione
- Trascrizione
Il riconoscimento del figlio naturale
Il riconoscimento è l’atto formale con il quale il dichiarante assume di essere genitore del proprio figlio nato al di fuori del matrimonio. Può essere effettuato o nell’atto di nascita o in apposita dichiarazione.
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