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Il principio contabile della competenza finanziaria potenziata

Il d.lgs. n. 118/2011 ha introdotto le disposizioni in materia di armonizzazione contabile e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, secondo la L. n. 42/2009. L'allegato 1 al predetto testo normativo disciplina 18 principi contabili. Tra questi rientra la competenza finanziaria potenziata che prevede che le obbligazioni siano registrate quando l'obbligazione sorge, con imputazione alle scritture contabili negli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile o scade. Tale principio rafforza la programmazione di bilancio. Dalla sua applicazione deriva innanzitutto la conoscenza dei debiti effettivi degli Enti, in secondo luogo viene evitata l'imputazione contabile di entrate future e di impegni inesistenti.

I principi generali del bilancio degli enti locali

I principi generali o postulati del bilancio degli enti locali, sono (d.lgs. n. 118/2011):

Universalità: tutte le entrate e tutte le spese devono essere iscritte in bilancio integralmente, non sono ammissibili debiti e gestione di fondi fuori bilancio. Le contabilità separate, se ammesse dalla normativa, devono essere ricondotte al sistema di bilancio dell'amministrazione entro i termini dell'esercizio;

Integrità: le entrate devono essere iscritte al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse e le spese devono essere iscritte al lordo delle correlate entrate, senza compensazione di partite;

Unità: il bilancio di previsione, il rendiconto e il bilancio di esercizio deve essere unico e unitario.

Annualità: i documenti del bilancio - previsione e rendiconto - devono essere predisposti con cadenza annuale e si riferiscono ad un periodo annuale di gestione, che coincide con l'anno solare.

Veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità:

la rappresentazione dei dati contabili deve essere coerente nel tempo e rispettare le norme e i principi contabili stabiliti.occorre assicurare un nesso logico e conseguente fra la programmazione, la previsione, gli atti di gestione e la rendicontazione generale; Significatività e rilevanza: per essere utile, un'informazione deve essere significativa per le esigenze informative connesse al processo decisionale degli utilizzatori; Flessibilità: è diretto ad individuare nell'ambito dei documenti contabili di programmazione e previsione di bilancio la possibilità di far fronte agli effetti derivanti dalle circostanze imprevedibili e straordinarie, che si possono manifestare durante la gestione, modificando i valori a suo tempo approvati dagli organi di governo; Continuità e costanza: la valutazione delle poste contabili di bilancio deve essere fatta nella prospettiva della continuazione delle attività istituzionali per le quali l'amministrazione pubblica è costituita. Il principio della continuità si fonda sulla considerazione che ogni

sistema aziendale, sia pubblico sia privato, deve rispondere alla preliminare caratteristica di essere atto a perdurare nel tempo;

Comparabilità e verificabilità: gli utilizzatori delle informazioni di bilancio devono essere in grado di comparare nel tempo le informazioni, analitiche e sintetiche di singole o complessive poste economiche, finanziarie e patrimoniali del sistema di bilancio, al fine di identificarne gli andamenti tendenziali. Gli utilizzatori, inoltre, devono poter comparare le informazioni di bilancio anche tra enti pubblici diversi, e dello stesso settore, al fine di valutarne le diverse potenzialità gestionali, gli orientamenti strategici e le qualità di una sana e buona amministrazione;

Neutralità o imparzialità: deve essere presente in tutto il procedimento formativo del sistema di bilancio, sia di programmazione e previsione, sia di gestione e di rendicontazione. La redazione dei documenti contabili deve fondarsi su principi

contabili indipendenti ed imparziali verso tutti idestinatari, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi;

Equilibrio di bilancio: il principio dell'equilibrio di bilancio quindi è più ampio del normato principiodel pareggio finanziario di competenza nel bilancio di previsione autorizzatorio. Nel sistema dibilancio di un'amministrazione pubblica, gli equilibri stabiliti in bilancio devono essere rispettaticonsiderando non solo la fase di previsione, ma anche la fase di rendicontazione come prima formadel controllo interno, concernente tutti i flussi finanziari generati dalla produzione, diretta oindiretta e quindi effettuata anche attraverso le altre forme di gestione dei servizi erogati e di altreattività svolte;

Competenza finanziaria: costituisce il criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazionigiuridicamente perfezionate attive e passive (accertamenti e impegni). Tutte le

obbligazionigiuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. È in ogni caso, fatta salva la piena copertura finanziaria degli impegni di spesa giuridicamente assunti a prescindere dall'esercizio finanziario in cui gli stessi sono imputati; Competenza economica: l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari. È riferibile ai soli prospetti di natura economica e patrimoniale facenti parte di ogni sistema di bilancio; in particolare si fa riferimento al budget economico e/o preventivo economico, al conto economico ed al conto del patrimonio.

nel rendiconto della gestione;

 Prevalenza della sostanza sulla forma: se l'informazione contabile deve rappresentare fedelmente ed in modo veritiero le operazioni ed i fatti che sono accaduti durante l'esercizio, è necessario che essi siano rilevati contabilmente secondo la loro natura finanziaria, economica e patrimoniale in conformità alla loro sostanza effettiva e quindi alla realtà economica che li ha generati e ai contenuti della stessa, e non solamente secondo le regole e le norme vigenti che ne disciplinano la contabilizzazione formale.

62) L'ORGANIZZAZIONE DEI MINISTERI

Ministeri costituiscono la struttura organizzativa fondamentale dello Stato. L'art. 95, comma 4, Cost. stabilisce che la legge determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei Ministeri. Questi ultimi sono disciplinati dal d. lgs. n. 300/1999 e l'organizzazione di ciascuno di essi è disciplinata, a sua volta, da un regolamento governativo.

Presidente della Repubblica, è responsabile dell'attività del dipartimento. Le direzioni generali, invece,sono strutture organizzative che svolgono compiti di indirizzo, coordinamento e controllo delle attività dei dipartimenti e delle agenzie. Il segretario generale, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è responsabile dell'attività della direzione generale. Inoltre, il testo fa riferimento alla legge delega n. 124/2015, che ha introdotto ulteriori modifiche all'organizzazione dei Ministeri, al fine di semplificarne la struttura e migliorarne l'efficienza.Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri e proposta del Ministro competente, svolge i seguenti compiti:
  1. determina i programmi per dare attuazione agli indirizzi del ministro;
  2. alloca le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili per l'attuazione dei programmi secondo principi di economicità, efficacia ed efficienza, nonché di rispondenza del servizio al pubblico interesse;
  3. promuove e mantiene relazioni con gli organi competenti dell'Unione europea per la trattazione di questioni e problemi attinenti al proprio dipartimento; ecc.
Il capo del dipartimento svolge compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento stesso, al fine di assicurare la continuità delle funzioni dell'amministrazione ed è responsabile dei risultati complessivamente raggiunti dagli uffici da esso dipendenti, in attuazione degli indirizzi del ministro. Il segretario

Il generale svolge funzioni di raccordo tra ilMinistro e i dirigenti preposti alle direzioni generali, nonché compiti di coordinamento e di vigilanza sull'efficienza degli uffici. Nell'ambito dei Ministeri articolati in direzioni generali opera la distinzione tra funzioni finali e funzioni strumentali. Ciascun Ministero prevede gli uffici di staff di diretta collaborazione con l'organo politico, ossia unità che non rientrano nell'organizzazione gerarchica ministeriale, che non svolgono compiti amministrativi, bensì consulenza e assistenza agli organi politici. Sono uffici di staff:

  • Ufficio di Gabinetto;
  • Ufficio legislativo;
  • Ufficio studi;
  • Segreteria tecnica.

63) LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
L'ordinamento non prevede una nozione unitaria di pubblica amministrazione. La definizione di ente pubblico è stata demandata alla ricostruzione della dottrina e della giurisprudenza. Una prima nozione può essere riscontrata nel d.lgs. n. 165/2001,

che all'art. 1, comma 2, indica un elenco che include le amministrazioni e le agenzie dello Stato, gli enti territoriali, gli enti pubblici, quali le Università, le Aziende eg
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Publisher
A.A. 2020-2021
52 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/05 Diritto dell'economia

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher rafgio00 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'economia e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università telematica "e-Campus" di Novedrate (CO) o del prof Crucitti Amelia Laura.