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Origini e sviluppo dell’ integrazione europea.

Il processo volto all’ organizzazione di forme di cooperazione tra gli Stati europei inizia dopo la

campo economico, nacque l’ Organizzazione Europea per la

seconda guerra mondiale (nel

Cooperazione Economica, oggi OCSE; nel campo della difesa, nacque la NATO; nel campo

nacque il Consiglio d’ Europa).

politico, d’ integrazione europea si fa risalire al 9 maggio 1950, quando il ministro

In particolare, il processo

degli esteri francese Schuman propose di mettere in comune la produzione franco-tedesca del

carbone e dell’ acciaio in un’ organizzazione aperta alla partecipazione di altri Stati europei. I

negoziati, aperti tra 6 Stati (Belgio; Olanda; Lussemburgo; Francia; Germania; Italia), portarono

alla firma del Trattato di Parigi del 18 aprile 1951, istitutivo della Comunità Europea del Carbone

e dell’ Acciaio (CECA).

L’ elemento di novità maggiore era l’ istituzione di un’ istituzione, l’ Alta Autorità, dotata di poteri

decisionali autonomi dal consenso unanime degli Stati membri. Inoltre, erano previsti un Consiglio

dei Ministri (con poteri di controllo), un’ Assemblea parlamentare e una Corte di giustizia.

 Il processo d’ integrazione subì poi un arresto per il fallimento di un’ iniziativa volta alla

creazione di una Comunità europea di difesa (CED).

 Il rilancio dell’ idea europeista si ebbe con la conferenza di Messina dei ministri degli esteri

della CECA, ove fu dato incarico a una commissione di esperti di studiare le iniziative opportune

per proseguire il percorso dell’ integrazione. La commissione elaborò 2 progetti: 1)il primo, più

ambizioso, prevedeva la creazione di un mercato comune; 2)il secondo, più circoscritto, riguardava

la creazione di una Comunità per l’ energia atomica. Entrambi furono approvati e portarono alla

firma, da parte degli Stati già membri della CECA, dei Trattati di Roma del 25 marzo 1957,

per l’ energia atomica (EURATOM) e della Comunità economica europea

istitutivi della Comunità

(CEE), quest’ ultima col compito di “promuovere, mediante l’ instaurazione di un mercato comune

e il graduale riavvicinamento delle politiche economiche degli Stati membri, uno sviluppo

armonioso delle attività economiche nell’ insieme della Comunità”.

Il Trattato di Roma prevedeva che il mercato comune si instaurasse progressivamente nel corso di

un periodo transitorio di 12 anni, diviso in 3 tappe, che si è concluso nel 1968.

particolare, da un’ iniziale di “integrazione negativa”,

In fase caratterizzata dalla abolizione di tutti

gli ostacoli che potevano frapporsi agli scambi commerciali fra gli Stati e quindi alla creazione di

un mercato comune all’ interno del quale consentire la libera circolazione di merci, persone, servizi

e capitali … comporta: a) l’ abolizione fra gli Stati membri dei dazi

[1) La libera circolazione delle merci

doganali e delle restrizioni quantitative all’ importazione e all’ esportazione; b) l’ instaurazione di

una tariffa doganale comune nei rapporti coi Paesi terzi di modo che i prodotti di questi, adempiute

le formalità d’ importazione, possano considerarsi “in libera pratica”, ossia liberi di circolare all’

interno del mercato comune .

NB: alla realizzazione di questa libertà ha molto contribuito la giurisprudenza della Corte di

Giustizia, la quale, nel celebre sentenza Cassis de Dijon, del 10 febbraio 1979, ha affermato il

principio del mutuo riconoscimento, in virtù del quale la disciplina di uno Stato membro in matera

di produzione e commercializzazione di un dato bene dev’ essere riconosciuta in tutti gli altri Stati

membri; si afferma, cioè, una presunzione di equivalenza delle legislazioni nazionali.

2) La libera circolazione delle persone riguarda principalmente: a) la libera circolazione dei

lavoratori dipendenti; b) il diritto di stabilimento dei lavoratori autonomi.

Il principio generale applicabile in materia è quello del divieto di qualsiasi discriminazione

effettuata sulla base della nazionalità, di modo che sono vietate tutte le restrizioni alla libertà di

stabilimento (= facoltà per i cittadini degli Stati membri di costruire e gestire imprese e società o di

esercitare una qualsiasi attività economica, anche non salariata, alle stesse condizioni stabilite dalla

legislazione del Paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini), salvo che si tratti di attività

1

riguardanti l’ esercizio di pubblici poteri ovvero ricorrano motivi di ordine pubblico, pubblica

sicurezza e sanità pubblica (art 52 CEE, ora 49 TFUE).

Parimenti, sono vietate le discriminazioni retributive tra lavoratori di sesso maschile e di sesso

femminile (art 119 CEE, ora 157 TFUE).

libera prestazione dei “servizi”

3) La (= prestazioni fornite normalmente dietro retribuzione,di

per l’ esercizio

carattere industriale, commerciale, artigianale, libero-professionale) comporta che,

della sua prestazione, il cittadino di uno Stato membro può, temporaneamente, svolgere la sua

attività nel Paese ove la prestazione è fornita, alle stesse condizioni ivi previste per i propri cittadini

(art 59 CEE, ora 56 TFUE).

4) La libera circolazione dei capitali era inizialmente sottoposta ad un obbligo di liberalizzazione

meno assoluto rispetto alle altre libertà in quanto l’ art 67 CEE imponeva agli Stati di sopprimere le

restrizioni ai movimenti di capitali appartenenti a persone residenti negli Stati membri gradualmente

e solo nella misura necessaria ad assicurare il buon funzionamento del mercato comune; tale

limitazione impediva quindi di attribuire alla norma il carattere della diretta applicabilità.

In realtà, la Corte di giustizia, operando una distinzione tra pagamenti correnti e movimenti di

capitale, aveva concluso che la disposizione sulla liberalizzazione dei pagamenti concorrenti fosse

direttamente applicabile; successivamente, poi, il Trattato di Maastrich, che ha abrogato gli art. 67-

73 CEE, ha previsto la completa liberalizzazione dei movimenti di capitali (art. 56 CE, ora 63

TFUE) con una norma che deve ritenersi sicuramente dotata di effetti diretti dato il suo tenore

preciso e incondizionato.].

…si fase di “integrazione positiva” prevedeva l’

è passati ad una seconda e più importante la quale

attuazione di alcune politiche comuni “strategiche” e di una serie di misure tendenti a riavvicinare

le legislazioni degli Stati membri al fine di realizzare un regime di libera concorrenza (art 3 CEE,

par. f): l’ azione della Comunità comporta “la creazione di un regime inteso a garantire che la

concorrenza non sia falsata nel mercato comune”).

[A tal fine, sono previste una serie di disposizioni:

L’ art 85 CEE (ora 101 TFUE) stabilisce che sono vietati (e sanzionati da nullità di pieno diritto)

-

tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni d’ imprese e tutte le pratiche

concordate che possono pregiudicare il commercio tra Stati membri impedendo, restringendo o

falsificando la concorrenza all’ interno del mercato conune; possono tuttavia essere esentate da tale

divieto quelle intese che contribuiscono a migliorare la produzione o la distribuzione di prodotti o a

promuovere il progresso tecnico o economico).

L’ art 86 CEE (ora 102 TFUE) vieta ugualmente lo sfruttamento abusivo, da parte di una o più

-

imprese, di una posizione dominante nel mercato comune o su una parte sostanziale di questo

attraverso pratiche abusive come l’ imposizione di prezzi, la limitazione della produzione, l’

applicazione di condizioni dissimili per prestazioni equivalenti.

L’ art 92 CEE (ora 107 TFUE), infine, dichiara incompatibili col mercato interno, nella misura in

-

cui incidano sugli scambi degli Stati membri, gli aiuti di stato sotto qualsiasi forma concessi, che

favorendo talune imprese o produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

Sono ritenuti tuttavia compatibili gli aiuti: a) a carattere sociale, concessi ai singoli consumatori

(purché non discriminatori); b) concessi in occasione di calamità naturali; c) dichiarati compatibili

dalla Commissione (es: aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni meno

sviluppate).].

Le 3 Comunità (CEE; CECA; EURATOM) risultanti dal Trattato di Roma del 1957, presentavano

una struttura istituzionale in parte separata: comuni erano solo la Corte di giustizia e l’ Assemblea

parlamentare; mentre Consiglio e Commissione (Alta Autorità CECA) erano autonome e distinte

per ciascuna Comunità.

 Per razionalizzare l’ apparato organizzativo, si giunse alla conclusione del Trattato di Bruxelles

dell’ 8 aprile 1965 sulla “fusione degli esecutivi”, il quale realizzò una unificazione degli organi 2

(ma non delle competenze) in modo da avere una sola Commissione e un solo Consiglio dei

Ministri per le 3 Comunità.

 Il cammino dell’ integrazione fu ostacolato dalla politica del generale De Gaulle, cd politica

“della sedia vuota” (così chiamata perché in pratica la Francia non partecipava alle sedute del

culminata nel 1965 con l’

Consiglio, così da rendere impossibile la mozione di alcune delibere),

opposizione della Francia ad utilizzare il voto a maggioranza in seno al Consiglio e che portò al cd

con cui venne generalizzata la prassi della votazione all’

compromesso di Lussemburgo

unanimità.

 Con l’ avvento di Pompidou alla presidenza della Repubblica francese si dette nuovo impulso al

processo d’ integrazione, di modo che, negli anni ’70:

- Fu introdotto un meccanismo finanziario (cd serpente monetario) volto a limitare i margini di

fluttuazione tra le monete nazionali al fine di eliminare gli ostacoli alla libera circolazione delle

merci, il quale fu poi, nel 1978, sostituito dal sistema monetario europeo (SME).

- Ebbe inizio il progressivo ampliamento delle Comunità ad altri Stati mediante adesione di nuovi

Stati ai 3 Trattati istitutivi, ossia quello di Parigi del 1951 e i due di Roma del 1957 (nel 1973 hanno

aderito il Regno Unito, Irlanda e Danimarca; nel 1981 la Grecia; nel 1986 la Spagna e il Portogallo;

nel 1995 l’ Austria, la Finlandia e la Svezia; nel 2003, altri 10 Stati e nel 2007 hanno aderito all’ UE

e Romania), portando l’ UE all’ attuale numero di 27 Stati membri.

anche Bulgaria

 Negli anni ’80, si dà avvio ad un’ integrazione sostanziale, nel senso che si estendono le

competenze dell’ Unione modificando i Trattati istitutivi:

- Nel 1984, il Parlamento europeo, su iniziativa di Altiero Spinelli, già elaborò un progetto di

trattato d’ Unione europea, che sostituisse le 3 Comunità; esso però incontrò l’ opposizione di

alcuni Stati (Regno Unito e Danimarca) e non ebbe seguito.

primo vero Trattato modificativo fu l’

- Il Atto unico europeo, furmato il 17 febbraio 1986 da 9

Stati ed entrato in vigore il 1° luglio 1987, dopo la revisione costituzionale operata dall’ Irlanda.

Esso introduce significative modifiche di carattere istituzionale, tra cui:

a) La formalizzazione del Consiglio europeo;

b) Il ristabilimento della votazione a maggioranza qualificata del Consiglio per le misure di

armonizzazione relative al mercato interno; decisionale, con l’

c) Il rafforzamento del ruolo del Palamento europeo nel procedimento

introduzione delle procedure di cooperazione e del parere conforme;

d) La previsione di una giurisdizione di primo grado per affiancare la Corte di giustizia;

L’ ampliamento delle competenze della Comunità a nuovi settori, come la ricerca

e) scientifica, la tutela dell’ ambiente e la tutela dei consumatori;

Ciò nonostante, l’ AUE è stato definito un “trattato in tono minore” in quanto le modifiche

apportate si sono rivelate inadeguate a perseguire gli sviluppi indispensabili per realizzare una

unione europea.

 Nel 1990 il Consiglio europeo decise di convocare delle conferenze intergovernative sull’ unione

politica e sull’ unione economica e monetaria, al fine di trasformare la Comunità in un’ Unione

europea e di estenderne le competenze. I testi elaborati da tali conferenze furono approvati dal

Trattato sull’ Unione

Consiglio europeo di Maastricht il 9 dicembre 1991e vennero consolidati nel

europea (TUE) firmato il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993.

Con questo trattato si realizza una svolta importante per la struttura della Comunità europea la quale

viene immersa in un progetto più ampio: l’ UE, la quale è intesa come una struttura che da un lato,

dall’ altro, aggiunge a queste

si fonda sulle 3 Comunità originarie ricomprendendole al suo interno e

il sistema della cooperazione intergovernativa costituito dalla cooperazione in materia di politica

estera (PESC) e in materia di giustizia e affari interni (GAI).

Secondo un’ immagine figurata, l’ Unione può definirsi come una costruzione a 3 “pilastri”

collegati da un architrave e dalla base: il primo pilastro è costituito dall’ ordinamento comunitario

(CEE+CECA+ EURATOM); il secondo dalla PESC e il terzo dalla GAI; la base è costituita dalle

disposizioni comuni. 3

In particolare:

Per quanto riguarda la PESC (politica estera e di sicurezza comune), il Titolo V del Trattato sull’

-

Unione europea, prevede l’ istituzione di una “politica comune” estesa a tutti i settori della politica

estera e della sicurezza sia instaurando una cooperazione sistematica tra gli Stati membri sia

ponendo in essere azioni comuni nei settori di comune interesse o definendo posizioni comuni in

conformità delle quali gli Stati membri si impegnano a condurre le loro politiche nazionali (compiti

che spettano al Consiglio).

- Per quanto riguarda la GAI (cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni), essa è

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Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

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