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Ad essi si aggiungono la Carta dei diritti fondamentali che, grazie al richiamo espresso contenuto
nell’ art 6 TUE, assume valore giuridicamente vincolante e una serie di protocolli e di dichiarazioni.
Contenuto del Trattato di Lisbona: obiettivi per cui esiste l’ Unione europea:
- I primi articoli espongono quali sono gli
art 1, co 2 chiarisce che questo Trattato è solo una “nuova tappa” nel processo
1.L’ TUE
d’integrazione europea e mette subito in risalto due principi fondamentali che devono
presiedere l’ attività dell’ Unione, ossia quello di trasparenza (delle decisioni) e di
inoltre, l’ art 1, co 3, chiarisce (ma questo già era in qualche modo affermato
sussidiarietà; “ l’ Unione sostituisce e succede alla Comunità europea”.
dal Trattato costituzionale) che
art 2 elenca i valori su cui si fonda l’ Unione (rispetto della dignità umana, della libertà,
2.L’ dell’ uguaglianza, ecc).
della democrazia,
art 3 offre un ordine gerarchico degli obiettivi dell’ Unione:
3.L’ 1° promuovere la pace; 2°
“uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia
(obiettivo più recente) offrire ai cittadini europei
senza frontiere interne, in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone…”; 3°
(obiettivo originario) instaurare un mercato interno (con maggiore attenzione alle esigenze
sociali rispetto al passato).
NB: la libertà di concorrenza non viene più vista come obiettivo autonomo dell’ Unione ma
come una disciplina funzionale alla realizzazione del mercato comune.
art 4, co1 ribadisce che le competenze dell’ Unione sono di “attribuzione”, ossia che l’
4.L’
UE non può andare oltre le competenze ad essa attribuite dagli Stati membri; al co 2 poi
sottolinea che “l’ Unione rispetta l’ uguaglianza degli Stati membri davanti ai trattati e la
loro identità nazionale insita nella loro struttura fondamentale, politica e costituzionale…”; e
al co 3 chiarisce che i rapporti tra gli Stati membri sono improntati alla leale collaborazione.
- Per quanto riguarda il problema del riparto delle competenze tra Unione e Stati membri, il
Trattato di Lisbona introduce finalmente delle regole precise (prima infatti, la mancanza di
una chiara ripartizione delle competenze aveva comportato dei fenomeni di espansione
implicita dei poteri dell’ Unione grazie soprattutto all’ interpretazione data ai trattati dalla
Corte di giustizia). 3 categorie di competenze dell’ Unione:
In particolare, individua in cui l’ Unione può adottare atti vincolanti
I) Competenza esclusiva, ossia settori per gli
Stati membri. Prima del Trattato di Lisbona, la Corte di giustizia ne aveva individuati alcuni
l’ art 3 TFUE aggiunge
(politica commerciale comune e politica della pesca); a questi
ulteriori materie (unione doganale, definizione delle regole di concorrenza necessarie al
funzionamento del mercato interno, politica monetaria per gli Stati membri la cui moneta è
l’ euro); trattasi di elenco esaustivo. 7
ossia settori in cui sia l’ Unione che i singoli Stati membri sono
II) Competenza concorrente,
potenzialmente abilitati ad intervenire con atti giuridicamente vincolanti; tuttavia, se
interviene l’ Unione, lo Stato non può intervenire a meno che l’ Unione non abbia deciso di
rinunciare ad una disciplina comune. Rientrano in questa competenza le materie indicate
dall’ art 4 TFUE (mercato interno; coesione economica, sociale e territoriale; agricoltura e
pesca; ambiente; protezione dei consumatori; trasporti; energia) ma si tratta di un elenco
puramente indicativo e non tassativo.
III) Competenza di sostegno e coordinamento (novità del Trattato di Lisbona), ossia settori
in cui l’Unione offre semplicemente un aiuto di tipo logistico, completando e coordinando l’
attività degli Stati membri. Le materie rientranti in questa competenza sono quelle elencate
dall’ art 6 TFUE (tutela e miglioramento della salute umana; industria;cultura; turismo;
istruzione, formazione professionale, gioventù e sport; protezione civile; cooperazione
amministrativa).
Inoltre, prevede 3 principi su cui si fonda l’ esercizio delle competenze dell’ Unione:
1. Attribuzione = l’ Unione si occupa di tutto ciò le sia stato attribuito dagli Stati membri nei
L’ e l’ art 5, co 2 TUE infatti precisano che “… qualsiasi competenza non
trattati. art 4, co 1
attribuita all’ Unione nei trattati appartiene agli Stati membri”.
2. Sussidiarietà = “ nei settori che non sono di sua competenza esclusiva l’ Unione
se e in quanto gli obiettivi dell’ azione prevista non possono essere
interviene soltanto
conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello
regionale e locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell’ azione in
essere conseguiti meglio a livello di Unione” (art 5, co 3 TUE).
questione,
3. Proporzionalità = “ il contenuto e la forma dell’ azione dell’ Unione si limitano a quanto
necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati” (art 5, co 4 TUE).
Ma l’ aspetto più significativo da evidenziare sta nel fatto che il Protocollo n. 25 prevede
che, quando l’ Unione agisce in un determinato settore rientrante nell’ ambito della
competenza concorrente, il campo di applicazione di questo esercizio di competenza copre
solo gli elementi disciplinati dall’ atto dell’ Unione e non l’ intero settore (= il resto della
materia rimane nella competenza degli Stati membri). Ciò rappresenta una significativa
deviazione rispetto all’ impostazione precedentemente seguita dalla Corte di giustizia,
secondo cui, quando la Comunità esercita la sua competenza concorrente in una determinata
materia, questa viene interamente assorbita dalla competenza comunitaria e viene sottratta
alla competenza degli Stati membri.
l’ adesione di nuovi Stati e il recesso,
- Per quanto riguarda la materia viene espressamente
regolata dagli artt. 49 e 50 TUE.
per quanto riguarda l’
In particolare, adesione:
-Sono previsti 2 criteri di ammissibilità (ed è attribuito al Consiglio europeo il potere di
ulteriori): 1) lo Stato deve rientrare nel territorio “europeo” (si tratta però di un
prevederne
criterio sì oggettivo ma che può essere integrato da valutazioni di ordine storico-culturale:
per esempio, si è dibattuto se la Turchia potesse considerarsi Stato europeo non per la
collocazione geografica ma per le tradizioni culturali, religiose, sociali); 2) lo Stato
interessato all’ adesione deve dimostrare di rispettare e promuovere i valori fondamentali
enunciati dall’ art 2 TUE e posti a fondamento dell’ UE.
- Il procedimento è così articolato: la domanda di adesione va rivolta al Consiglio e
Il Consiglio delibera all’
comunicata al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali
unanimità previa consultazione della Commissione, che si pronuncia all’ unanimità (parere
che non ha alcun effetto obbligatorio) e previa approvazione del Parlamento europeo, che si
pronuncia a maggioranza (approvazione che può bloccare la procedura): occorre, quindi, sia
l’ accordo di tutti gli Stati membri sia l’ assenso del Parlamento Normalmente, l’
adesione è preceduta da una fase di pre-adesione in cui, sotto il controllo della 8
Commissione, si verifica se lo Stato candidato sia in grado di rispettare i valori fondanti
dell’ UE Una volta deliberata l’ ammissione, viene concluso un accordo di adesione
(ossia un vero e proprio trattato internazionale) tra gli Stati membri e lo Stato richiedente, in
cui vengono precisate le condizioni per l’ ammissione Tale accordo viene poi sottoposto
a ratifica da parte di tutti gli Stati contraenti secondo le regole interne (es: in Italia, la legge
di autorizzazione viene fatta dal Parlamento e l’ atto di ratifica è di competenza del Capo
L’ ingresso dello Stato nell’ Unione avviene dalla data di entrata in vigore
dello Stato)
dell’ accordo.
Per assicurare la permanenza del rispetto dei valori fondanti anche dopo la ratifica, l’ art 7
-
TUE prevede una procedura di controllo (che ha carattere più politico che giuridico in
quanto è affidata non alla Corte di giustizia ma al Consiglio): su proposta motivata di 1/3
degli Stati membri, del PE o della Commissione, il Consiglio, deliberando a maggioranza
dei 4/5 dei suoi membri, previa approvazione del PE, può constatare che esiste un evidente
cui all’ art 2 TUE e attivare una procedura
rischio di violazione grave dei valori di
sanzionatoria; prima di procedere a tale constatazione si svolge una fase interlocutoria
durante la quale il Consiglio ascolta le ragioni dello Stato membro e può rivolgergli
raccomandazioni A questo punto interviene il Consiglio europeo, il quale, dopo aver
sentito lo Stato interessato, deliberando all’ unanimità e previa approvazione del
Parlamento, a sua volta può confermare l’ esistenza di una grave e persistente violazione dei
principi di cui all’ art 2 TUE Dopo tale ulteriore constatazione, il Consiglio europeo,
deliberando questa volta a maggioranza qualificata, può decidere di sospendere alcuni dei
diritti derivanti allo Stato membro in questione dai Trattati (es: diritto di voto del
rappresentante in Consiglio). Le misure sanzionatorie possono essere modificate o revocate
dal Consiglio, a seconda dell’ evolversi della situazione.
NB: tale procedura è stata attivata per la prima volta contro l’ Austria nel 2000 a causa della
governativa di un partito di estrema destra d’ ispirazione
partecipazione alla compagine
xenofoba. v’ è da precisare che: l’
Per quanto riguarda invece il recesso fino al Trattato di Lisbona ,
aspetto del recesso non era considerato dai Trattati ( tuttavia, già in base al diritto
internazionale, la facoltà di recesso unilaterale di uno Stato da un obbligo internazionale
assunto era ritenuta possibile, anche in assenza di una sua espressa previsione nel testo, al
ricorrere di determinate condizioni, come il mutamento fondamentale delle circostanze o il
consenso degli altri Stati). Il Trattato di Lisbona, invece, introduce espressamente la
possibilità per gli Stati membri di recedere dall’ Unione europea, conformemente alle
tal caso, l’
proprie norme costituzionali, notificando tale intenzione al Consiglio europeo. In
Unione negozia con tale Stato un accordo ( concluso dal Consiglio a maggioranza<