Origini e sviluppo dell’ integrazione europea.
Il processo volto all’ organizzazione di forme di cooperazione tra gli Stati europei inizia dopo la
campo economico, nacque l’ Organizzazione Europea per la
seconda guerra mondiale (nel
Cooperazione Economica, oggi OCSE; nel campo della difesa, nacque la NATO; nel campo
nacque il Consiglio d’ Europa).
politico, d’ integrazione europea si fa risalire al 9 maggio 1950, quando il ministro
In particolare, il processo
degli esteri francese Schuman propose di mettere in comune la produzione franco-tedesca del
carbone e dell’ acciaio in un’ organizzazione aperta alla partecipazione di altri Stati europei. I
negoziati, aperti tra 6 Stati (Belgio; Olanda; Lussemburgo; Francia; Germania; Italia), portarono
alla firma del Trattato di Parigi del 18 aprile 1951, istitutivo della Comunità Europea del Carbone
e dell’ Acciaio (CECA).
L’ elemento di novità maggiore era l’ istituzione di un’ istituzione, l’ Alta Autorità, dotata di poteri
decisionali autonomi dal consenso unanime degli Stati membri. Inoltre, erano previsti un Consiglio
dei Ministri (con poteri di controllo), un’ Assemblea parlamentare e una Corte di giustizia.
Il processo d’ integrazione subì poi un arresto per il fallimento di un’ iniziativa volta alla
creazione di una Comunità europea di difesa (CED).
Il rilancio dell’ idea europeista si ebbe con la conferenza di Messina dei ministri degli esteri
della CECA, ove fu dato incarico a una commissione di esperti di studiare le iniziative opportune
per proseguire il percorso dell’ integrazione. La commissione elaborò 2 progetti: 1)il primo, più
ambizioso, prevedeva la creazione di un mercato comune; 2)il secondo, più circoscritto, riguardava
la creazione di una Comunità per l’ energia atomica. Entrambi furono approvati e portarono alla
firma, da parte degli Stati già membri della CECA, dei Trattati di Roma del 25 marzo 1957,
per l’ energia atomica (EURATOM) e della Comunità economica europea
istitutivi della Comunità
(CEE), quest’ ultima col compito di “promuovere, mediante l’ instaurazione di un mercato comune
e il graduale riavvicinamento delle politiche economiche degli Stati membri, uno sviluppo
armonioso delle attività economiche nell’ insieme della Comunità”.
Il Trattato di Roma prevedeva che il mercato comune si instaurasse progressivamente nel corso di
un periodo transitorio di 12 anni, diviso in 3 tappe, che si è concluso nel 1968.
particolare, da un’ iniziale di “integrazione negativa”,
In fase caratterizzata dalla abolizione di tutti
gli ostacoli che potevano frapporsi agli scambi commerciali fra gli Stati e quindi alla creazione di
un mercato comune all’ interno del quale consentire la libera circolazione di merci, persone, servizi
e capitali … comporta: a) l’ abolizione fra gli Stati membri dei dazi
[1) La libera circolazione delle merci
doganali e delle restrizioni quantitative all’ importazione e all’ esportazione; b) l’ instaurazione di
una tariffa doganale comune nei rapporti coi Paesi terzi di modo che i prodotti di questi, adempiute
le formalità d’ importazione, possano considerarsi “in libera pratica”, ossia liberi di circolare all’
interno del mercato comune .
NB: alla realizzazione di questa libertà ha molto contribuito la giurisprudenza della Corte di
Giustizia, la quale, nel celebre sentenza Cassis de Dijon, del 10 febbraio 1979, ha affermato il
principio del mutuo riconoscimento, in virtù del quale la disciplina di uno Stato membro in matera
di produzione e commercializzazione di un dato bene dev’ essere riconosciuta in tutti gli altri Stati
membri; si afferma, cioè, una presunzione di equivalenza delle legislazioni nazionali.
2) La libera circolazione delle persone riguarda principalmente: a) la libera circolazione dei
lavoratori dipendenti; b) il diritto di stabilimento dei lavoratori autonomi.
Il principio generale applicabile in materia è quello del divieto di qualsiasi discriminazione
effettuata sulla base della nazionalità, di modo che sono vietate tutte le restrizioni alla libertà di
stabilimento (= facoltà per i cittadini degli Stati membri di costruire e gestire imprese e società o di
esercitare una qualsiasi attività economica, anche non salariata, alle stesse condizioni stabilite dalla
legislazione del Paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini), salvo che si tratti di attività
1
riguardanti l’ esercizio di pubblici poteri ovvero ricorrano motivi di ordine pubblico, pubblica
sicurezza e sanità pubblica (art 52 CEE, ora 49 TFUE).
Parimenti, sono vietate le discriminazioni retributive tra lavoratori di sesso maschile e di sesso
femminile (art 119 CEE, ora 157 TFUE).
libera prestazione dei “servizi”
3) La (= prestazioni fornite normalmente dietro retribuzione,di
per l’ esercizio
carattere industriale, commerciale, artigianale, libero-professionale) comporta che,
della sua prestazione, il cittadino di uno Stato membro può, temporaneamente, svolgere la sua
attività nel Paese ove la prestazione è fornita, alle stesse condizioni ivi previste per i propri cittadini
(art 59 CEE, ora 56 TFUE).
4) La libera circolazione dei capitali era inizialmente sottoposta ad un obbligo di liberalizzazione
meno assoluto rispetto alle altre libertà in quanto l’ art 67 CEE imponeva agli Stati di sopprimere le
restrizioni ai movimenti di capitali appartenenti a persone residenti negli Stati membri gradualmente
e solo nella misura necessaria ad assicurare il buon funzionamento del mercato comune; tale
limitazione impediva quindi di attribuire alla norma il carattere della diretta applicabilità.
In realtà, la Corte di giustizia, operando una distinzione tra pagamenti correnti e movimenti di
capitale, aveva concluso che la disposizione sulla liberalizzazione dei pagamenti concorrenti fosse
direttamente applicabile; successivamente, poi, il Trattato di Maastrich, che ha abrogato gli art. 67-
73 CEE, ha previsto la completa liberalizzazione dei movimenti di capitali (art. 56 CE, ora 63
TFUE) con una norma che deve ritenersi sicuramente dotata di effetti diretti dato il suo tenore
preciso e incondizionato.].
…si fase di “integrazione positiva” prevedeva l’
è passati ad una seconda e più importante la quale
attuazione di alcune politiche comuni “strategiche” e di una serie di misure tendenti a riavvicinare
le legislazioni degli Stati membri al fine di realizzare un regime di libera concorrenza (art 3 CEE,
par. f): l’ azione della Comunità comporta “la creazione di un regime inteso a garantire che la
concorrenza non sia falsata nel mercato comune”).
[A tal fine, sono previste una serie di disposizioni:
L’ art 85 CEE (ora 101 TFUE) stabilisce che sono vietati (e sanzionati da nullità di pieno diritto)
-
tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni d’ imprese e tutte le pratiche
concordate che possono pregiudicare il commercio tra Stati membri impedendo, restringendo o
falsificando la concorrenza all’ interno del mercato conune; possono tuttavia essere esentate da tale
divieto quelle intese che contribuiscono a migliorare la produzione o la distribuzione di prodotti o a
promuovere il progresso tecnico o economico).
L’ art 86 CEE (ora 102 TFUE) vieta ugualmente lo sfruttamento abusivo, da parte di una o più
-
imprese, di una posizione dominante nel mercato comune o su una parte sostanziale di questo
attraverso pratiche abusive come l’ imposizione di prezzi, la limitazione della produzione, l’
applicazione di condizioni dissimili per prestazioni equivalenti.
L’ art 92 CEE (ora 107 TFUE), infine, dichiara incompatibili col mercato interno, nella misura in
-
cui incidano sugli scambi degli Stati membri, gli aiuti di stato sotto qualsiasi forma concessi, che
favorendo talune imprese o produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
Sono ritenuti tuttavia compatibili gli aiuti: a) a carattere sociale, concessi ai singoli consumatori
(purché non discriminatori); b) concessi in occasione di calamità naturali; c) dichiarati compatibili
dalla Commissione (es: aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni meno
sviluppate).].
Le 3 Comunità (CEE; CECA; EURATOM) risultanti dal Trattato di Roma del 1957, presentavano
una struttura istituzionale in parte separata: comuni erano solo la Corte di giustizia e l’ Assemblea
parlamentare; mentre Consiglio e Commissione (Alta Autorità CECA) erano autonome e distinte
per ciascuna Comunità.
Per razionalizzare l’ apparato organizzativo, si giunse alla conclusione del Trattato di Bruxelles
dell’ 8 aprile 1965 sulla “fusione degli esecutivi”, il quale realizzò una unificazione degli organi 2
(ma non delle competenze) in modo da avere una sola Commissione e un solo Consiglio dei
Ministri per le 3 Comunità.
Il cammino dell’ integrazione fu ostacolato dalla politica del generale De Gaulle, cd politica
“della sedia vuota” (così chiamata perché in pratica la Francia non partecipava alle sedute del
culminata nel 1965 con l’
Consiglio, così da rendere impossibile la mozione di alcune delibere),
opposizione della Francia ad utilizzare il voto a maggioranza in seno al Consiglio e che portò al cd
con cui venne generalizzata la prassi della votazione all’
compromesso di Lussemburgo
unanimità.
Con l’ avvento di Pompidou alla presidenza della Repubblica francese si dette nuovo impulso al
processo d’ integrazione, di modo che, negli anni ’70:
- Fu introdotto un meccanismo finanziario (cd serpente monetario) volto a limitare i margini di
fluttuazione tra le monete nazionali al fine di eliminare gli ostacoli alla libera circolazione delle
merci, il quale fu poi, nel 1978, sostituito dal sistema monetario europeo (SME).
- Ebbe inizio il progressivo ampliamento delle Comunità ad altri Stati mediante adesione di nuovi
Stati ai 3 Trattati istitutivi, ossia quello di Parigi del 1951 e i due di Roma del 1957 (nel 1973 hanno
aderito il Regno Unito, Irlanda e Danimarca; nel 1981 la Grecia; nel 1986 la Spagna e il Portogallo;
nel 1995 l’ Austria, la Finlandia e la Svezia; nel 2003, altri 10 Stati e nel 2007 hanno aderito all’ UE
e Romania), portando l’ UE all’ attuale numero di 27 Stati membri.
anche Bulgaria
Negli anni ’80, si dà avvio ad un’ integrazione sostanziale, nel senso che si estendono le
competenze dell’ Unione modificando i Trattati istitutivi:
- Nel 1984, il Parlamento europeo, su iniziativa di Altiero Spinelli, già elaborò un progetto di
trattato d’ Unione europea, che sostituisse le 3 Comunità; esso però incontrò l’ opposizione di
alcuni Stati (Regno Unito e Danimarca) e non ebbe seguito.
primo vero Trattato modificativo fu l’
- Il Atto unico europeo, furmato il 17 febbraio 1986 da 9
Stati ed entrato in vigore il 1° luglio 1987, dopo la revisione costituzionale operata dall’ Irlanda.
Esso introduce significative modifiche di carattere istituzionale, tra cui:
a) La formalizzazione del Consiglio europeo;
b) Il ristabilimento della votazione a maggioranza qualificata del Consiglio per le misure di
armonizzazione relative al mercato interno; decisionale, con l’
c) Il rafforzamento del ruolo del Palamento europeo nel procedimento
introduzione delle procedure di cooperazione e del parere conforme;
d) La previsione di una giurisdizione di primo grado per affiancare la Corte di giustizia;
L’ ampliamento delle competenze della Comunità a nuovi settori, come la ricerca
e) scientifica, la tutela dell’ ambiente e la tutela dei consumatori;
Ciò nonostante, l’ AUE è stato definito un “trattato in tono minore” in quanto le modifiche
apportate si sono rivelate inadeguate a perseguire gli sviluppi indispensabili per realizzare una
unione europea.
Nel 1990 il Consiglio europeo decise di convocare delle conferenze intergovernative sull’ unione
politica e sull’ unione economica e monetaria, al fine di trasformare la Comunità in un’ Unione
europea e di estenderne le competenze. I testi elaborati da tali conferenze furono approvati dal
Trattato sull’ Unione
Consiglio europeo di Maastricht il 9 dicembre 1991e vennero consolidati nel
europea (TUE) firmato il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993.
Con questo trattato si realizza una svolta importante per la struttura della Comunità europea la quale
viene immersa in un progetto più ampio: l’ UE, la quale è intesa come una struttura che da un lato,
dall’ altro, aggiunge a queste
si fonda sulle 3 Comunità originarie ricomprendendole al suo interno e
il sistema della cooperazione intergovernativa costituito dalla cooperazione in materia di politica
estera (PESC) e in materia di giustizia e affari interni (GAI).
Secondo un’ immagine figurata, l’ Unione può definirsi come una costruzione a 3 “pilastri”
collegati da un architrave e dalla base: il primo pilastro è costituito dall’ ordinamento comunitario
(CEE+CECA+ EURATOM); il secondo dalla PESC e il terzo dalla GAI; la base è costituita dalle
disposizioni comuni. 3
In particolare:
Per quanto riguarda la PESC (politica estera e di sicurezza comune), il Titolo V del Trattato sull’
-
Unione europea, prevede l’ istituzione di una “politica comune” estesa a tutti i settori della politica
estera e della sicurezza sia instaurando una cooperazione sistematica tra gli Stati membri sia
ponendo in essere azioni comuni nei settori di comune interesse o definendo posizioni comuni in
conformità delle quali gli Stati membri si impegnano a condurre le loro politiche nazionali (compiti
che spettano al Consiglio).
- Per quanto riguarda la GAI (cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni), essa è
-
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