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Ad essi si aggiungono la Carta dei diritti fondamentali che, grazie al richiamo espresso contenuto

nell’ art 6 TUE, assume valore giuridicamente vincolante e una serie di protocolli e di dichiarazioni.

Contenuto del Trattato di Lisbona: obiettivi per cui esiste l’ Unione europea:

- I primi articoli espongono quali sono gli

art 1, co 2 chiarisce che questo Trattato è solo una “nuova tappa” nel processo

1.L’ TUE

d’integrazione europea e mette subito in risalto due principi fondamentali che devono

presiedere l’ attività dell’ Unione, ossia quello di trasparenza (delle decisioni) e di

inoltre, l’ art 1, co 3, chiarisce (ma questo già era in qualche modo affermato

sussidiarietà; “ l’ Unione sostituisce e succede alla Comunità europea”.

dal Trattato costituzionale) che

art 2 elenca i valori su cui si fonda l’ Unione (rispetto della dignità umana, della libertà,

2.L’ dell’ uguaglianza, ecc).

della democrazia,

art 3 offre un ordine gerarchico degli obiettivi dell’ Unione:

3.L’ 1° promuovere la pace; 2°

“uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia

(obiettivo più recente) offrire ai cittadini europei

senza frontiere interne, in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone…”; 3°

(obiettivo originario) instaurare un mercato interno (con maggiore attenzione alle esigenze

sociali rispetto al passato).

NB: la libertà di concorrenza non viene più vista come obiettivo autonomo dell’ Unione ma

come una disciplina funzionale alla realizzazione del mercato comune.

art 4, co1 ribadisce che le competenze dell’ Unione sono di “attribuzione”, ossia che l’

4.L’

UE non può andare oltre le competenze ad essa attribuite dagli Stati membri; al co 2 poi

sottolinea che “l’ Unione rispetta l’ uguaglianza degli Stati membri davanti ai trattati e la

loro identità nazionale insita nella loro struttura fondamentale, politica e costituzionale…”; e

al co 3 chiarisce che i rapporti tra gli Stati membri sono improntati alla leale collaborazione.

- Per quanto riguarda il problema del riparto delle competenze tra Unione e Stati membri, il

Trattato di Lisbona introduce finalmente delle regole precise (prima infatti, la mancanza di

una chiara ripartizione delle competenze aveva comportato dei fenomeni di espansione

implicita dei poteri dell’ Unione grazie soprattutto all’ interpretazione data ai trattati dalla

Corte di giustizia). 3 categorie di competenze dell’ Unione:

In particolare, individua in cui l’ Unione può adottare atti vincolanti

I) Competenza esclusiva, ossia settori per gli

Stati membri. Prima del Trattato di Lisbona, la Corte di giustizia ne aveva individuati alcuni

l’ art 3 TFUE aggiunge

(politica commerciale comune e politica della pesca); a questi

ulteriori materie (unione doganale, definizione delle regole di concorrenza necessarie al

funzionamento del mercato interno, politica monetaria per gli Stati membri la cui moneta è

l’ euro); trattasi di elenco esaustivo. 7

ossia settori in cui sia l’ Unione che i singoli Stati membri sono

II) Competenza concorrente,

potenzialmente abilitati ad intervenire con atti giuridicamente vincolanti; tuttavia, se

interviene l’ Unione, lo Stato non può intervenire a meno che l’ Unione non abbia deciso di

rinunciare ad una disciplina comune. Rientrano in questa competenza le materie indicate

dall’ art 4 TFUE (mercato interno; coesione economica, sociale e territoriale; agricoltura e

pesca; ambiente; protezione dei consumatori; trasporti; energia) ma si tratta di un elenco

puramente indicativo e non tassativo.

III) Competenza di sostegno e coordinamento (novità del Trattato di Lisbona), ossia settori

in cui l’Unione offre semplicemente un aiuto di tipo logistico, completando e coordinando l’

attività degli Stati membri. Le materie rientranti in questa competenza sono quelle elencate

dall’ art 6 TFUE (tutela e miglioramento della salute umana; industria;cultura; turismo;

istruzione, formazione professionale, gioventù e sport; protezione civile; cooperazione

amministrativa).

Inoltre, prevede 3 principi su cui si fonda l’ esercizio delle competenze dell’ Unione:

1. Attribuzione = l’ Unione si occupa di tutto ciò le sia stato attribuito dagli Stati membri nei

L’ e l’ art 5, co 2 TUE infatti precisano che “… qualsiasi competenza non

trattati. art 4, co 1

attribuita all’ Unione nei trattati appartiene agli Stati membri”.

2. Sussidiarietà = “ nei settori che non sono di sua competenza esclusiva l’ Unione

se e in quanto gli obiettivi dell’ azione prevista non possono essere

interviene soltanto

conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello

regionale e locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell’ azione in

essere conseguiti meglio a livello di Unione” (art 5, co 3 TUE).

questione,

3. Proporzionalità = “ il contenuto e la forma dell’ azione dell’ Unione si limitano a quanto

necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati” (art 5, co 4 TUE).

Ma l’ aspetto più significativo da evidenziare sta nel fatto che il Protocollo n. 25 prevede

che, quando l’ Unione agisce in un determinato settore rientrante nell’ ambito della

competenza concorrente, il campo di applicazione di questo esercizio di competenza copre

solo gli elementi disciplinati dall’ atto dell’ Unione e non l’ intero settore (= il resto della

materia rimane nella competenza degli Stati membri). Ciò rappresenta una significativa

deviazione rispetto all’ impostazione precedentemente seguita dalla Corte di giustizia,

secondo cui, quando la Comunità esercita la sua competenza concorrente in una determinata

materia, questa viene interamente assorbita dalla competenza comunitaria e viene sottratta

alla competenza degli Stati membri.

l’ adesione di nuovi Stati e il recesso,

- Per quanto riguarda la materia viene espressamente

regolata dagli artt. 49 e 50 TUE.

per quanto riguarda l’

In particolare, adesione:

-Sono previsti 2 criteri di ammissibilità (ed è attribuito al Consiglio europeo il potere di

ulteriori): 1) lo Stato deve rientrare nel territorio “europeo” (si tratta però di un

prevederne

criterio sì oggettivo ma che può essere integrato da valutazioni di ordine storico-culturale:

per esempio, si è dibattuto se la Turchia potesse considerarsi Stato europeo non per la

collocazione geografica ma per le tradizioni culturali, religiose, sociali); 2) lo Stato

interessato all’ adesione deve dimostrare di rispettare e promuovere i valori fondamentali

enunciati dall’ art 2 TUE e posti a fondamento dell’ UE.

- Il procedimento è così articolato: la domanda di adesione va rivolta al Consiglio e

 Il Consiglio delibera all’

comunicata al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali

unanimità previa consultazione della Commissione, che si pronuncia all’ unanimità (parere

che non ha alcun effetto obbligatorio) e previa approvazione del Parlamento europeo, che si

pronuncia a maggioranza (approvazione che può bloccare la procedura): occorre, quindi, sia

l’ accordo di tutti gli Stati membri sia l’ assenso del Parlamento Normalmente, l’

adesione è preceduta da una fase di pre-adesione in cui, sotto il controllo della 8

Commissione, si verifica se lo Stato candidato sia in grado di rispettare i valori fondanti

dell’ UE Una volta deliberata l’ ammissione, viene concluso un accordo di adesione

(ossia un vero e proprio trattato internazionale) tra gli Stati membri e lo Stato richiedente, in

cui vengono precisate le condizioni per l’ ammissione Tale accordo viene poi sottoposto

a ratifica da parte di tutti gli Stati contraenti secondo le regole interne (es: in Italia, la legge

di autorizzazione viene fatta dal Parlamento e l’ atto di ratifica è di competenza del Capo

 L’ ingresso dello Stato nell’ Unione avviene dalla data di entrata in vigore

dello Stato)

dell’ accordo.

Per assicurare la permanenza del rispetto dei valori fondanti anche dopo la ratifica, l’ art 7

-

TUE prevede una procedura di controllo (che ha carattere più politico che giuridico in

quanto è affidata non alla Corte di giustizia ma al Consiglio): su proposta motivata di 1/3

degli Stati membri, del PE o della Commissione, il Consiglio, deliberando a maggioranza

dei 4/5 dei suoi membri, previa approvazione del PE, può constatare che esiste un evidente

cui all’ art 2 TUE e attivare una procedura

rischio di violazione grave dei valori di

sanzionatoria; prima di procedere a tale constatazione si svolge una fase interlocutoria

durante la quale il Consiglio ascolta le ragioni dello Stato membro e può rivolgergli

raccomandazioni A questo punto interviene il Consiglio europeo, il quale, dopo aver

sentito lo Stato interessato, deliberando all’ unanimità e previa approvazione del

Parlamento, a sua volta può confermare l’ esistenza di una grave e persistente violazione dei

principi di cui all’ art 2 TUE Dopo tale ulteriore constatazione, il Consiglio europeo,

deliberando questa volta a maggioranza qualificata, può decidere di sospendere alcuni dei

diritti derivanti allo Stato membro in questione dai Trattati (es: diritto di voto del

rappresentante in Consiglio). Le misure sanzionatorie possono essere modificate o revocate

dal Consiglio, a seconda dell’ evolversi della situazione.

NB: tale procedura è stata attivata per la prima volta contro l’ Austria nel 2000 a causa della

governativa di un partito di estrema destra d’ ispirazione

partecipazione alla compagine

xenofoba. v’ è da precisare che: l’

Per quanto riguarda invece il recesso fino al Trattato di Lisbona ,

aspetto del recesso non era considerato dai Trattati ( tuttavia, già in base al diritto

internazionale, la facoltà di recesso unilaterale di uno Stato da un obbligo internazionale

assunto era ritenuta possibile, anche in assenza di una sua espressa previsione nel testo, al

ricorrere di determinate condizioni, come il mutamento fondamentale delle circostanze o il

consenso degli altri Stati). Il Trattato di Lisbona, invece, introduce espressamente la

possibilità per gli Stati membri di recedere dall’ Unione europea, conformemente alle

tal caso, l’

proprie norme costituzionali, notificando tale intenzione al Consiglio europeo. In

Unione negozia con tale Stato un accordo ( concluso dal Consiglio a maggioranza<

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Publisher
A.A. 2013-2014
13 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher giusyci di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'Unione Europea e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Napoli Federico II o del prof Mastroianni Roberto.