7, L’INTEGRAZIONE EUROPEA IN TEMPO DI CRISI
La crisi del debito sovrano
a) (2009-2010)
La crisi del 2008 ha colpito principalmente paesi dell’Europa meridionale come Grecia, Portogallo,
Irlanda, Spagna e Italia, che hanno avuto di coltà a gestire il loro alto livello di debito pubblico.
L’Unione Europea ha risposto con misure di austerità, ma ciò ha diviso gli Stati membri in due gruppi:
- quelli più indebitati, che chiedevano maggiore solidarietà e collettivizzazione del debito;
- quelli più rigoristi, che insistevano sulla responsabilità individuale e sul controllo rigoroso dei bilanci
nazionali. politiche economiche dell’Unione,
La crisi ha avuto un forte impatto sulle in quanto ha imposto
pesanti restrizioni sulle competenze economiche nazionali e ha creato di coltà nell’attuazione di una
politica scale comune. Tuttavia, la Banca Centrale Europea ha preso provvedimenti per alleviare la
pressione sui debiti, lanciando programmi di acquisto dei titoli sovrani.
Un elemento nuovo è emerso durante la pandemia del Covid-19, quando, in risposta alla crisi
economica, l’Unione ha preso in considerazione l’emissione di titoli di debito per nanziare misure di
sostegno. Sebbene il Trattato dell’Unione non preveda esplicitamente questa possibilità, è stato fatto
ricorso ad una reinterpretazione di alcune regole esistenti.
La crisi migratoria
b) del 2015-2017
La crisi migratoria, causata principalmente dai con itti in Siria, Afghanistan, Iraq e Libia, ha portato a un
massiccio usso di migranti verso l’Europa. L’Unione Europea, in particolare i Paesi del Sud come Italia
e Grecia, ha dovuto far fronte all’arrivo di centinaia di migliaia di migranti.
- La risposta dell’UE si è concentrata sul ra orzamento delle politiche di asilo, ma ha evidenziato le
di coltà di coordinamento tra gli Stati membri. La gestione della crisi è stata frammentata, con alcuni
Stati membri che hanno ri utato di attuare decisioni europee sulla redistribuzione dei migranti.
- L’Unione Europea ha cercato di limitare l’a usso di migranti, con un esempio emblematico della
dichiarazione congiunta con la Turchia del 2016, che ha impegnato Ankara a fermare i ussi migratori
in cambio di incentivi economici. Tuttavia, questa risposta ha sollevato problematiche legate ai diritti
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umani e alla legalità degli accordi, come dimostra il ricorso contro la dichiarazione da parte di alcuni
Stati membri.
la Brexit
c)
La Brexit è stato un evento chiave che ha rivelato una crisi interna all’Unione Europea. Nel 2016, il
Regno Unito ha deciso di uscire dall’Unione Europea attraverso un referendum, scatenando un lungo
processo di negoziazione.
La decisione del Regno Unito di uscire ha avuto una grande risonanza, poiché ha sollevato questioni
sulla tenuta dell’Unione e sul futuro della sua integrazione. Il processo di recesso è stato complesso,
con forti divisioni interne nel Regno Unito e tra gli Stati membri, culminando nell’accordo di recesso del
2019, che è stato attuato nel gennaio 2020.
Questo evento ha simbolicamente messo in luce le di coltà dell’Unione nell’a rontare le spinte
euroscettiche all’interno dei suoi Stati membri.
Tutti e tre questi eventi hanno messo in evidenza l’incompiutezza del progetto di integrazione europea.
Da un lato, la crisi del debito sovrano ha evidenziato la di coltà di separare la gestione della moneta e
quella delle politiche scali. Dall’altro, la crisi migratoria ha mostrato la di coltà dell’Unione nel gestire
in modo comune le sue politiche esterne, specialmente in una zona così strategica come il Medio
Oriente. In ne, la Brexit ha messo in luce una frattura interna all’Unione e la possibilità che gli Stati
membri possano decidere di abbandonarla.
In tutte e tre le crisi, l’Unione Europea ha dovuto adottare misure straordinarie, spesso bypassando le
normali procedure decisionali, e ciò ha comportato un allontanamento dai principi di solidarietà e
integrazione che avevano caratterizzato la sua evoluzione.
Solo quando viene adita da qualcuno mentre la commissione può fare un controllo a tappeto la corte di
giustizia deve essere interpellata.
Ma anche un'altra istituzione il tribunale e insieme vengono dal trattato anche talvolta denominate la
corte di giustizia, distinguere questo sistema di punta il vertice del sistema giurisdizionale dell'Unione
Europea gli altri sistemi giudiziari degli stati membri e per questo c’è bisogno di un collegamento tra
questi sistemi.
PROFILI COSTITUZIONALI DELL’ORDINAMENTO EUROPEO
1, LA CITTADINANZA EUROPEA
cittadinanza europea Trattato di Maastricht del 1993
La è stata introdotta con il e non è un concetto
identitario, ma giuridico. Essa si aggiunge alla cittadinanza nazionale senza sostituirla, come stabilito
dall’art. 9 TUE: è cittadino dell'Unione chi possiede la cittadinanza di uno Stato membro.
L'Unione Europea non ha il potere di armonizzare i criteri di acquisizione o perdita della cittadinanza,
lasciandoli alla discrezione degli Stati membri.
Gli Stati membri seguono criteri di acquisto della cittadinanza di erenti, principalmente tramite:
- Ius sanguinis: la cittadinanza è trasmessa dai genitori ai gli;
- Ius soli: la cittadinanza è concessa a chi nasce sul territorio dello Stato o vi risiede stabilmente.
Poiché la cittadinanza europea dipende da quella nazionale, ne derivano incongruenze:
- una persona può acquisire la cittadinanza europea grazie a norme di uno Stato membro che non
sarebbero valide in altri Stati;
- la perdita della cittadinanza nazionale comporta automaticamente la perdita di quella europea, con
possibili e etti sproporzionati.
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE) ha stabilito che, pur essendo di competenza statale,
l'attribuzione della cittadinanza deve rispettare il diritto europeo.
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- Caso Chen (C-200/02, 2004): una bambina nata in Irlanda da genitori cinesi acquisì la cittadinanza
irlandese (ius soli) e, quindi, quella europea. Il Regno Unito, dove la famiglia voleva risiedere, negò il
soggiorno, ritenendo che la cittadinanza fosse stata ottenuta in modo abusivo. La Corte stabilì che
uno Stato membro non può sindacare la cittadinanza concessa da un altro Stato membro.
- Caso Rottmann (C-135/08, 2010): un cittadino tedesco, naturalizzato austriaco, perse la cittadinanza
tedesca e poi quella austriaca per dichiarazioni mendaci. La Corte impose che la revoca della
cittadinanza nazionale (e quindi di quella europea) rispetti il principio di proporzionalità, secondo cui
qualsiasi misura adottata da un'autorità pubblica deve essere adeguata, necessaria e non eccessiva
rispetto all'obiettivo che si vuole raggiungere.
- Caso Tjebbes (C-221/17, 2019): la Corte ha valutato la compatibilità di una legge olandese che
revocava la cittadinanza ai cittadini con doppia cittadinanza residenti fuori dall’UE per 10 anni,
ritenendo che il provvedimento non dovesse violare il principio di non discriminazione (art. 18 TFUE).
diritti
L’art. 20 TFUE elenca i principali collegati alla cittadinanza EU:
- libertà di circolazione e soggiorno negli Stati membr;
- diritto di voto e candidabilità alle elezioni comunali e del Parlamento europeo nel paese di residenza;
- protezione diplomatica e consolare da parte di altri Stati membri se lo Stato di appartenenza non è
rappresentato in un paese terzo;
- diritto di petizione e ricorso al Parlamento europeo e al Mediatore europeo.
libertà di circolazione e soggiorno
La (art. 21 TFUE) è il diritto più rilevante e si è evoluto nel tempo:
inizialmente riservato a lavoratori e operatori economici, oggi spetta a tutti i cittadini UE,
indipendentemente dall'attività lavorativa.
Limiti:
- soggiorno no a 3 mesi: libero senza condizioni, salvo il possesso di un documento di identità valido;
- soggiorno oltre 3 mesi: possibile solo con risorse economiche su cienti e assicurazione sanitaria,
per evitare oneri sul sistema sociale dello Stato ospitante.
Giurisprudenza sui limiti ai diritti sociali dei cittadini UE
- Caso Ruiz Zambrano: un cittadino colombiano con gli belgi si vide negare il soggiorno in Belgio. La
Corte stabilì che i minori, in quanto cittadini UE, non potevano essere costretti a lasciare l’UE, quindi i
genitori avevano diritto al soggiorno per garantire l’e ettività dei loro diritti di cittadinanza.
- Caso Dano: una cittadina rumena in Germania chiese prestazioni sociali senza aver mai lavorato. La
Corte negò il bene cio, stabilendo che il diritto alla libertà di circolazione non può diventare un onere
eccessivo per lo Stato ospitante.
Dibattito sul signi cato della cittadinanza europea: alcuni studiosi sostengono che la cittadinanza
europea abbia creato una nuova comunità transnazionale, distinta dalle identità nazionali. Tuttavia,
questa visione è contestata per due ragioni:
- giuridicamente, la cittadinanza europea ha e etti limitati e non modi ca sostanzialmente i diritti
garantiti dai Trattati;
- sociologicamente, non esiste una contrapposizione tra "cittadini mobili" (che bene ciano della libertà
di circolazione) e "cittadini immobili" (che restano nei propri Stati). La cittadinanza europea è solo uno
strumento di integrazione.
2, I VALORI FONDAMENTALI DEI TRATTATI
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L'art. del Trattato sull'Unione Europea (TUE) stabilisce i valori fondamentali su cui si fonda l'Unione:
- dignità umana;
- libertà;
- democrazia;
- uguaglianza;
- stato di diritto;
- rispetto dei diritti umani, inclusi quelli delle minoranze.
Questi valori sono condivisi dagli Stati membri in un contesto sociale caratterizzato da pluralismo, non
discriminazione, tolleranza, giustizia, solidarietà e parità di genere.
L'inclusione di questi valori nei Trattati dell'UE ha prodotto alcuni e etti sul piano giuridico, che
possono essere analizzati secondo tre prospettive:
1. e etti sui rapporti con le altre norme del diritto dell’Unione;
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2. e etti sul piano della competenza dell’Unione;
3. e etti nei confronti degli Stati membri.
Uno dei quesiti principali è se i valori dell’Unione possano essere utilizzati come criterio di validità per le
norme secondarie dell’UE (ossia regolamenti, direttive, decisioni).
- La giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) ha più volte fatto riferimento
all’art. 2 TUE nel valutare la legittimità di atti secondari, questo articolo stabilisce
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