ORGANIZZAZIONE POLITICA EUROPEA
A PPUNTI DELLE LEZIONI
Indice
Le istituzioni dell’UE
• La politica degli interessi
• Gli approcci teorici
• LE ISTITUZIONI DELL’UE
LA COMMISSIONE
Esecutivo sui generis dell’UE. Secondo Nugent:
la Commissione, presentata come la “struttura amministrativa” dell’UE, è in
realtà “qualcosa di più” (per i poteri deliberativi e propositivi più ampi di un
esecutivo nazionale) e allo stesso tempo “qualcosa di meno” di questo (forti
limitazioni al suo ruolo esecutivo determinate dal fatto che gli Stati membri
detengono ancora la maggior parte delle responsabilità amministrative
ordinarie, fatta eccezione per ambiti come la Concorrenza). A differenziarla da
un esecutivo nazionale è anche la legittimità, che è chiaramente inferiore.
la Commissione è “a metà strada tra organismo politico e apparato
amministrativo”
“costituisce il fulcro del sistema politico dell’UE”
Sicuramente la Commissione è l’istituzione in sé più innovativa dell’UE.
Rispetto all’Alta Autorità (sua antenata) è meno autonoma e meno forte; rispetto al
Segretariato di una OIG (Es. ONU) è invece senz’altro più forte.
Come un esecutivo nazionale (e come altre istituzioni dell’UE), anche la Commissione
ha due livelli:
• livello politico: collegio dei Commissari + Presidente (27 membri in tutto), con i
rispettivi gabinetti
• livello burocratico/amministrativo: Direzioni Generali, Segretariato Generale e
altri organi
A fare da ponte tra i due livelli sono i Gabinetti dei Commissari.
Il livello politico
Nomina e composizione del Collegio dei Commissari
La composizione della Commissione: il numero dei membri
Nell’Europa dei Sei, la Commissione era composta da nove membri, di cui due per gli
Stati grandi (Germania, Francia, Italia) e una per gli Stati piccoli (Belgio, Lussemburgo,
Olanda).
La regola che attribuiva due Commissari agli Stati più grandi si mantenne fino al 2004
(all’elenco degli Stati grandi si aggiunsero anche Gran Bretagna e Spagna), poiché nel
gennaio 2005 entrò in vigore la riforma introdotta con il trattato di Nizza con cui si
attribuiva un Commissario (Presidente compreso) a ciascuno Stato membro,
indipendentemente dalla sua dimensione.
In vista di ulteriori allargamenti, si era resa necessaria una riforma della Commissione:
come garantire, al contempo, rappresentanza ed efficacia?
Trattato di Nizza (2000):
• dal gennaio 2005 un solo Commissario per Stato membro
• nel momento in cui il numero degli Stati membri sarà superiore a 27, sarà
necessario trovare una soluzione al problema della Commissione: si prefigura un
numero di Commissari inferiore al numero di Stati membri
Trattato Costituzionale (2004): prevedeva una Commissione ristretta, composta da
Commissari provenienti da 2/3 degli Stati membri. Un meccanismo di rotazione
puntava ad assicurare che la Commissione fosse sempre bilanciata in termini
demografici e geopolitici. La riduzione del numero di Commissari fu certamente uno
degli aspetti più controversi del “trattato costituzionale”.
Trattato di Lisbona (2009): inizialmente riconferma la soluzione prevista nel trattato
costituzionale, tuttavia, in seguito all’esito negativo del referendum di ratifica in
Irlanda, il Consiglio Europeo rimosse la clausola, e tuttora il trattato prevede la
formula “un Commissario per ciascuno Stato membro”.
Questioni aperte
• Il tratto di Lisbona non ha risolto il problema della dimensione della
Commissione, che rischia di mettere in discussione la sua efficacia
• Si assiste ad un trend di nazionalizzazione della Commissione, che potrebbe
metterne a rischio l’indipendenza
• Manca un rapporto di tipo demografico
L’insediamento della Commissione
Analizzando l’evoluzione della procedura di nomina della Commissione, si assiste alla
progressiva affermazione di due trend:
• Parlamentarizzazione dell’insediamento della Commissione: il ruolo del
Parlamento Europeo nella procedura di nomina è andato crescendo a partire dal
1979. Questo si deve a due processi, interdipendenti l’uno dall’altro:
da una parte: l’attribuzione di maggiori poteri al PE da
o parte dei trattati
dall’altra: la rivendicazione, da parte del PE stesso, di
o maggiori poteri, anche solo sul piano della prassi,
attraverso una strategia massimalista o
incrementalista messa in atto nel contesto fluido
dell’UE (quello che Nugent chiama “processo
costituente continuo”). Di fatto, molte delle conquiste
del PE sono state acquisite prima tramite questa
strategia e solo in seguito formalizzate nei trattati.
• Presidenzializzazione della Commissione: il Presidente va acquisendo un ruolo
sempre più forte, soprattutto perché più legittimato, laddove in passato la forza
del Presidente dipendeva più dal suo carisma e dalle sue capacità strategiche
che dalle prerogative della carica. Particolarmente incisivo il fatto che il
Presidente, unico tra i Commissari, riceva un voto individuale di approvazione
da parte del PE: questo lo legittima, accrescendone il prestigio.
L’evoluzione della procedura di nomina
Fino al 1993: la Commissione viene scelta ogni quattro anni diplomaticamente dagli
Stati membri (l’istituzione in seno a cui avviene la nomina è, dagli anni ’70, il Consiglio
Europeo). Dagli anni ’80 vige la prassi di consultare il PE per la nomina del Presidente.
Trattato di Maastricht (1993): introduce una nuova procedura in cui si cerca di
rafforzare il legame tra PE e Commissione
• Allineamento della durata del mandato di Commissione e Parlamento Europeo:
entrambi restano in carica per 5 anni, la Commissione entrerà in servizio sei
mesi dopo le elezioni europee (per realizzare l’allineamento venne realizzato un
Collegio di transizione tra gennaio 1993 e gennaio 1995).
• Obbligo di consultazione del PE sul candidato alla Presidenza (parere non
vincolante)
• Il PE deve esprimere un voto di approvazione sulla Commissione in blocco
affinché si possa insediare
In occasione della prima applicazione delle nuove norme, ovvero nel caso della nomina
della Commissione Santer (gennaio 1995), il Parlamento mise in pratica la strategia
massimalista:
• il PE chiese che il parere non vincolante sul Presidente venisse considerato
come un veto de facto Kohl, all’epoca Presidente del Consiglio Europeo,
confermò.
• Il PE inaugurò la prassi delle audizioni: i Commissari, prima del voto plenario di
approvazione del Collegio, devono comparire di fronte alle Commissioni
parlamentari corrispondenti per il portafogli per cui sono stati designati. Non si
tratta di meri rituali, ma di banchi di prova veri e propri per i futuri Commissari,
le cui competenze e conoscenze vengono duramente testate. Dal 1994, le
audizioni vennero formalizzate nel Regolamento del PE.
Trattato di Amsterdam (1997):
• conferma il potere di veto sul Presidente rivendicato dal PE durante
l’insediamento della Commissione Santer
• accorda al Presidente un potenziale veto sui designati nazionali per il ruolo di
Commissari
Trattato di Nizza (2000)
Ulteriore modifica attraverso l’introduzione del voto a MQ nel Consiglio Europeo per la
nomina del presidente e dei Commissari (di fatto, però, la votazione avviene sempre
all’unanimità).
Trattato di Lisbona (2009)
Le ultime modifiche sono state introdotte dal trattato di Lisbona e prevedono:
• obbligo di tenere in considerazione gli esiti delle elezioni al PE nella nomina del
Presidente
• “elezione” e non semplice “approvazione” del Presidente dal PE
• Uno dei Commissari deve ricoprire la carica di Alto Rappresentante per gli affari
esteri e la sicurezza
L’attuale procedura di nomina
Fase 1
Il Consiglio Europeo, tenendo conto degli esiti delle elezioni europee e sentito il PE,
presenta la candidatura alla presidenza.
Fase 2
Il candidato presidente deve essere “eletto” dal PE. Con la Commissione Barroso I è
stata introdotta la prassi secondo cui il candidato Presidente tiene un discorso
programmatico al PE prima del voto.
Fase 3
Gli Stati avanzano le candidature per i Commissari, che devono essere approvate dal
Presidente (ha il veto teorico). Viene negoziata l’assegnazione dei portafogli. Una volta
ultimata la fase di candidatura e assegnazione, ciascun Commissario si presenta alle
Commissioni del PE per l’audizione: un atto attraverso cui il PE può esercitare un
controllo informale sulla scelta dei candidati, l’assegnazione dei portafogli e anche la
linea politica (ad es. ottenendo impegni politici precisi da parte dei Commissari). Si
sono verificati casi in cui l’esito negativo delle audizioni ha portato a ritirare una
candidatura (Buttiglione, candidata bulgara per la Commissione Barroso II nel 2009 …)
Fase 4
La Commissione nel suo insieme si presenta al PE per il voto di approvazione. In
seguito, anche il Consiglio Europeo vota (a maggioranza qualificata).
Il Presidente
La figura del Presidente ha subito uno sviluppo istituzionale importante: s’è già
accennato al processo di presidenzializzazione della Commissione.
Fino alla fine degli anni ’90:il Presidente è, de iure, solo un primus inter pares, la
cui forza dipende dal suo prestigio o dalle sue capacità strategiche
Cfr. capacità di costruire legami di collaborazione costruttivi e saldi con leader
europei forti, come fece Delors con Kohl e Mitterrand.
Cfr. capacità di circondarsi di persone capaci, come fece Delors con il suo capo
di Gabinetto Lamy
La svolta viene impressa a fine secolo con il trattato di Amsterdam: il Presidente
acquisisce maggiore influenza sulla scelta dei Commissari (veto)
maggiore legittimità (approvazione, da Lisbona “elezione”, da
parte del PE).
Poco dopo, con l’ affaire Santer, la figura del Presidente si rafforza ulteriormente.
Il caso: la Commissione Santer, successiva al lungo decennio di Delors, era
volutamente low profile. Il lussemburghese Santer aveva promesso una
Commissione dalle attività meno numerose e più efficaci, ma la sua
performance fu piuttosto deludente. Nel 1998, in particolare, la Corte dei Conti
denunciò delle irregolarità nella gestione dei fondi ed emerse inoltre anche una
certa disinvoltura nell’assegnazione degli incarichi, in particolare da parte della
commissaria francese Cresson. Il PE chiese e ottenne l’avvio di un’inchiesta e
paventa il voto di censura (richiede un voto di 2/3 espresso dalla maggioranza
degli Stati membri). Per evitare la censura, Santer cerca di ottenere le
dimissioni di Cresson. Fallito il tentativo, la Commissione Santer si dimise.
Sulla scia degli eventi legati alla crisi della Commissione Santer, il trattato di
Nizza attribuisce al Presidente:
il potere di effettuare rimpasti nella Commissione
il potere di obbligare alle dimissioni un Commissario previa
approvazione del Collegio
il compito di distribuire i portafogli (formalmente, di fatto ci sono
pressioni e accordi)
NOTA BENE – le crisi che si sono verificate successivamente, in particolar modo il caso
del maltese John Dalli nell’ottobre 2012, vennero gestite in modo più efficace e meno
distruttivo proprio grazie alle nuove prerogative attribuite al Presidente.
Compiti del Presidente
Funge da principale rappresentante della Commissione nei suoi rapporti con
altre istituzioni UE o organi esterni
“Definisce gli ordinamenti nel cui quadro la Commissione esercita i suoi
compiti”, ovvero imprime una direzione all’azione della Commissione tutta
Assegna i portafogli ai Commissari e partecipa alla loro nomina
È direttamente responsabile di alcuni dei più importanti servizi amministrativi
della Commissione, come il Segretariato generale
I vicepresidenti
Le vicepresidenze erano in passato un incarico “onorifico”, solitamente conferito a uno
dei due Commissari degli Stati grandi.
Con la seconda Commissione Barroso sono diventate veri e propri incarichi in alcuni
ambiti di policy di cui si vuole sottolineare l’importanza: Affari Esteri, Giustizia-Diritti
fondamentali, trasporti, industria, concorrenza, agenda digitale, affari istituzionali (7 in
totale).
I Commissari: profilo, indipendenza, collegialità
[Profilo] In origine i Commissari erano soprattutto tecnici o ambasciatori, con il tempo
– e l’ampliamento delle funzioni dell’UE – iniziano ad essere nominati sempre più
frequentemente figure di primo piano come ex Ministri o ex capi di Governo, quindi
personalità più politicizzate (sempre evitando, però, euroscettici ed estremisti). La
Commissione è comunque un organo molto eterogeneo dal punto di vista politico, in
cui coesistono ideologie e stili di governante diversi.
[ Indipendenza] I Commissari vengono nominati dallo Stato membro, ma devono
essere approvati individualmente dal Presidente e poi, collegialmente, dal PE. Uno dei
requisiti richiesti è l’indipendenza, che la procedura di nomina cerca di assicurare: la
Commissione è un organo di individui, pertanto i Commissari devono sedervi non in
rappresentanza del loro Stato bensì nell’interesse comune.
Nonostante le precauzioni e le strategie di nomina, gli Stati tentano sempre di
attribuire ai propri Commissari i portafogli strategicamente più utili: di fatto, vi sono
tuttora intromissioni o equilibri nella procedura di assegnazione dei portafogli.
cfr. quando Frattini lasciò la Commissione (portafogli GAI), l’Italia nominò Taiani e cercò
di ottenere un cambio di portafogli puntando a quello dei Trasporti, strategico durante
la vicenda Alitalia.
[Collegialità] La Commissione è un organo collegiale: ciò significa che, anche se a
ciascun Commissario è attribuito un portafogli su una specifica area, le proposte sono
sempre presentate e sostenute come collegiali. Anche la responsabilità è,
conseguentemente, collettiva. Naturalmente, data la struttura sostanzialmente
“verticale” della Commissione, questa collegialità formale va costruita, non senza
difficoltà:
dalla Presidenza
da alcuni organismi di coordinamento su più livelli, a partire dai Gabinetti dei
Commissari
Il problema della cooperazione orizzontale è sia politico che amministrativo. Ha
conseguenze importanti anche nell’iter decisionale che porta alla produzione
legislativa (vedi dopo)
I Gabinetti dei Commissari
I Gabinetti sono un’equipe di burocrati il cui ruolo è quello di assistere i Commissari
nell’adempimento dei loro compiti. Si tratta di gruppi ristretti, di circa 6 membri più il
personale di supporto (eccetto il gabinetto presidenziale, composto da nove membri). I
gabinetti hanno funzioni di coordinamento:
verticale: collegano il livello burocratico a quello politico
orizzontale: comunicazione tra i diversi gabinetti
La composizione
Sono i Commissari stessi a nominare i membri del loro Gabinetto e a nominare il capo
di Gabinetto.
In passato esistevano sostanzialmente due modalità attraverso cui i Commissari
creavano il propri team:
• parachutage: si trascinavano tecnici di fiducia dai ministeri nazionali ai gabinetti
• Si chiamavano individui vicini al commissario anche nella Direzione Generale
del Commissario ????
Durante la Commissione Prodi è stato fatto un grande sforzo di rinnovamento in merito
alle procedure di nomina, nell’abito delle riforme Prodi-Kinnock. Si è cercato di
rendere più trasparenti, più sovranazionali e più meritocratiche le procedure di
selezione dei membri dei gabinetti introducendo alcune regole:
ciascun gabinetto deve includere almeno tre nazionalità
il capo di gabinetto o il suo vice devono preferibilmente essere di nazionalità
diversa rispetto al Commissario
La Commissione Barroso I ha introdotto inoltre una terza norma: almeno 3
membri del gabinetto devono essere nominati tra i funzionari della
Commissione, anche per motivi di “collegamento”
L’obiettivo è quello di creare gabinetti sovranazionali, formando una sorta di “classe di
burocrati specializzati”.
L’Alto Rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza
Pre-Lisbona: la politica estera europea faceva capo all’Alto Rappresentante della
politica estera e di sicurezza comune, figura introdotta con il trattato di
Amsterdam, e alla Presidenza di turno dell’UE.
Con il trattato di Lisbona si è pensato di fare un unico rappresentante di politica
estera: l’Alto Rappresentante agli affari esteri e la politica di sicurezza, un vero
e proprio Ministro degli Esteri della UE.
Attività: Siede nella Commissione, di cui è uno dei Vice Presidenti, e presiede il
Consiglio dei Ministri degli Affari Esteri.
L’attuale A.R. è Lady Ashton, laburista inglese con una lunga esperienza in UE (ex
commissario al Commercio), sponsorizzata da Tony Blair.
La struttura di servizio è fornita dal Servizio Europeo per le Azioni Esterne, una
sorta di servizio diplomatico dell’UE, ancora in fase di costruzione, che dipende
dall’Alto Rappresentante.
2. Il livello burocratico
L’apparato burocratico della Commissione è quello numericamente più consistente di
tutta l’UE, sebbene sia comunque ridotto rispetto alle amministrazioni degli Stati
nazionali. Ciononostante, non mancano le polemiche da parte degli euroscettici, che
considerano la burocrazia europea come un apparato costoso e inutilmente
ingombrante.
Le unit
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