Titolo IV – Capo II – Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e sui lavori in quota
Art. 111 Obblighi del datore di lavoro nei lavori in quota
Il DL, nei casi in cui i lavori temporanei in quota (lavori con rischio di caduta oltre i 2m) non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche, sceglie le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure. Sceglie il tipo più idoneo di sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei in quota in rapporto alla frequenza di circolazione al dislivello e alla durata dell’impiego. Il sistema di accesso adottato deve consentire l’evacuazione in caso di pericolo imminente. Il passaggio da un sistema di accesso a piattaforme, impalcati, passerelle e viceversa non deve comportare rischi ulteriori di caduta.
Il DL dispone affinché sia utilizzata una scala a pioli quale posto di lavoro in quota solo nel caso in cui l’uso di altre attrezzature di lavoro considerate più sicure non è giustificato a causa del limitato livello di rischio e dalla breve durata di impiego e dalle caratteristiche del sito.
Il DL dispone affinché siano impiegati sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi alle quali il lavoratore è direttamente sostenuto, soltanto in circostanze in cui, a seguito di lavori di breve durata.
Il DL in relazione al tipo di attrezzature utilizzate e in base ai commi precedenti individua se è necessario installare dispositivi di protezione collettiva, che possono essere interrotti solo se presente scala a pioli o a gradini.
Il DL effettua lavori in quota soltanto se le condizioni meteorologiche non mettono in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori.
Il DL dispone affinché sia vietato assumere o somministrare bevande alcoliche ai lavoratori.
Art. 113 Scale – norma UNI EN 131
- Le scale fisse a gradini destinate al normale accesso agli ambienti di lavoro, devono essere costruite in modo da resistere ai carichi massimi in caso di emergenza. I gradini devono avere alzata compresa tra i 15 e i 20 cm e pedata derivante dalla formula di Blondel 2A + P = 62 ÷ 64 cm.
- Le scale e i pianerottoli devono avere sui lati aperti parapetti o difese equivalenti. Le rampe delimitate da due pareti devono essere munite di almeno un corrimano.
- Le scale a pioli di altezza superiore a 5 m, fissate su pareti o incastellature verticali o aventi inclinazione superiore a 75°, devono essere provviste, a partire da 2,5 m dal pavimento, di una gabbia metallica per impedire cadute verso l’esterno.
- Le scale semplici portatili devono essere costruite con materiale idoneo e devono essere sufficientemente resistenti. Se di legno, non devono avere difetti come ad esempio nodi e non possono essere riparate con chiodi. Tali scale devono essere provviste di sistemi antisdrucciolevoli alle estremità dei montanti e ganci di trattenuta o appoggi antisdrucciolevoli alle estremità superiori.
- Se si tratta di scale con dispositivi di trattenuta, ad esempio scale scorrevoli su guide, non serve quanto detto alle estremità.
- Le scale che servono a collegare due ponti non devono essere messe una di seguito all’altra. Le scale che collegano due ponti se esterne devono avere corrimano e parapetto.
- Se nell’utilizzo di scale si prevede il possibile sbandamento esse devono essere assicurate o trattenute da un altro operaio.
Obblighi del datore di lavoro
Il datore di lavoro deve assicurare che le scale siano sistemate in modo da garantire la loro stabilità:
- Devono poggiare su un supporto stabile, resistente.
- Se sospese devono essere agganciate in modo sicuro.
- Deve essere messa una superficie antiscivolo sui pioli.
- Devono sporgere a sufficienza oltre il livello di accesso.
- Le scale composte da più elementi devono essere utilizzate in modo da assicurare il fermo reciproco dei vari elementi.
- Le scale a pioli mobili vanno assicurate stabilmente.
- Le scale a più elementi non devono superare i 15 m, quelle superiori agli 8 m devono essere munite di rompitratta per ridurre l’inflessione.
Art. 130 Andatoie e passerelle
Le andatoie devono avere larghezza non minore di 0,50 m quando siano destinate soltanto al passaggio di lavoratori e di 1,20 m se destinate al trasporto di materiale. La loro pendenza non deve essere maggiore del 50%.
Le andatoie lunghe devono essere interrotte da pianerottoli di riposo ad opportuni intervalli (4-5 m), devono essere fissati listelli trasversali a distanza non maggiore del passo di un uomo carico. Inoltre, se è inclinata devo mettere dei listelli antiscivolamento ogni 40 cm.
Art. 139 Ponte su cavalletto
Costituito da un impalcato in assi di legno sostenuto a distanze prefissate da cavalletti metallici, non devono avere altezza superiore ai 2 metri (non vi è il parapetto) conformi all’allegato XVII. I piedi dei cavalletti, oltre a poggiare su piano stabile, devono essere irrigiditi mediante tiranti normali e diagonali. La distanza massima tra due cavalletti è di 3,6 m se si usano tavole 30X5X400 altrimenti almeno 3 cavalletti. L’impalcato deve avere larghezza non inferiore a 90 cm, con tavole ben accostate e senza sbalzi superiori a 20 cm.
Ponteggi
È una struttura reticolare dotata di impalcati, utilizzata per il sostegno ed il transito di persone nei lavori edili e di ingegneria civile. Vanno realizzati secondo determinate regole e norme, infatti chi li monta deve fare un aggiornamento ogni 4 anni. I ponteggi comportano rischi di collasso improvviso che accade al raggiungimento del carico critico (carico massimo sul Libretto ministeriale).
Autorizzazione alla costruzione e impiego Art. 131
Per l’utilizzo di un ponteggio è necessaria l’autorizzazione ministeriale che vale 10 anni, la validità decennale va considerata dal 15/05/2008 al 15/05/2018. L’autorizzazione è necessaria: la struttura segue le norme UNI EN 12810 e UNI EN 128...
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