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A.S.P.P.
Il ruolo di A.S.P.P. prevede il superamento di un apposito corso di formazione della durata 76 < d < 92h. Il corso è articolato in 2 moduli:
- A (28h) - Corso di base (anche in e-learning)
- B (48h) - Comune a tutti i settori (+ 16h per l'edilizia)
Aggiornamento - 20h/5y
Art. 33 - COMPITI
- Individuare i fattori di rischio, e le misure di sicurezza ai fini della stesura del D.V.R., nel rispetto delle normative vigenti
- Elaborare le misure preventive e protettive
- Elaborare le procedure di sicurezza
- Proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori
- Partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza
- Fornire ai lavoratori le informazioni
Art. 34 - L'incarico di Responsabile può anche essere assunto dal D.d.L., previo superamento di un apposito corso di formazione (16 h < d < 48 h).
Il ruolo del R.S.P.P. risulta consultivo. Quindi, non possedendo potere decisionale e di spesa, non
èdirettamente responsabile/sanzionabile per la propria attività.➢ MEDICO COMPETENTE
- La figura viene introdotta per la prima volta col D.P.R. 303/56 parlando di “medicod’azienda” e trova maggiore spiegazione negli Artt. 25, 38, 39, 40, 41 del D.Lgs. 81/08
- Art. 2, comma 1.h – DEFINIZIONE“Medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cuiall’articolo 38, che collabora […] con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi edè nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti dicui al presente decreto.”
- Art. 25 - OBBLIGHIa) COLLABORARE con il D.d.L. e con il S.P.P. alla valutazione dei rischi, anche ai finidella programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, allapredisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e dellaintegrità psico-fisica dei lavoratori,
all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione e esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro
EFFETTUARE gli Accertamenti Sanitari e le Visite Mediche anche a richiesta dei lavoratori, purché correlate a rischi professionali
REDIGERE una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente
ESPRIMERE giudizi di idoneità o inidoneità a specifiche mansioni
CONSEGNARE al D.d.L., alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso
con la salvaguardia del segreto professionale f) CONSEGNARE al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, fornendo le informazioni necessarie alla conservazione della medesima; l'originale delle cartelle va conservato, da parte del datore di lavoro per almeno 10 anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto g) FORNIRE informazioni sul significato generale degli accertamenti medici ai lavoratori e ai R.L.S. h) INFORMARE ogni dipendente sui risultati degli accertamenti eseguiti i) COMUNICARE ai R.L.S. partecipanti alla Riunione periodica di sicurezza i risultati degli accertamenti medici in forma anonima e collettiva j) VISITARE, congiuntamente al R.S.P.P., gli ambienti di lavoro almeno 1 volta/anno k) COLLABORARE con il D.d.L. alla predisposizione del Servizio di Pronto Soccorso l) COOPERARE all'attività di informazione e formazione m) Sorveglianza Sanitaria a cura del M.C. ACCERTAMENTI preventiviIntesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro da svolgere in relazione alle mansioni specifiche.
ACCERTAMENTI periodici per controllare lo stato di salute del lavoratore ai fini dell'idoneità delle mansioni specifiche:
- Art. 38 - REQUISITI: Essenzialmente il Medico dev'essere iscritto in un ordine previsto dal Ministero della Salute
- Art. 39 - RAPPORTI TRA D.d.L. e M.C.: Il rapporto può essere di 3 tipi: Dipendente; Consulente/L.P.; Consulente Organizz. Esterna
- Art. 40 - RAPPORTI TRA M.C. e S.S.N.: Il Medico ha l'obbligo di comunicare all'A.S.L. l'attività annuale svolta nell'area di competenza dell'azienda sanitaria.
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (R.L.S.):
- Art. 2, comma 1.i - DEFINIZIONE: "Persona/e eletta o designata dai lavoratori per rappresentarli in merito agli aspetti di tutela della salute e sicurezza durante il lavoro."
- Art. 37, comma 11 e 12 -
FORMAZIONE e AGGIORNAMENTO
La formazione del R.L.S. consiste in un corso della durata d=32h e un aggiornamento periodico di 4 o 8 h/y variabile in base al n. di dipendenti dell'azienda.
Art. 47
La scelta del Rappresentante può avvenire in 3 modi:
- Eletto all'interno dei lavoratori (n. lav. 1-15)
- Designato all'interno delle rappresentanze sindacali (RSU) [n. lav. > 15]
- Se non si candida nessuno, l'Organismo Paritetico individua un R.L.S.
Territoriale
Il N. di R.L.S. presenti in un'azienda varia a seconda della grandezza della stessa:
- n. dipendenti ≤ 200 = 1 R.L.S.
- 201 ≤ n. dipendenti ≤ 1000 = 3 R.L.S.
- n. dipendenti > 1000 = 6 R.L.S.
Art. 50 - ATTRIBUZIONI
Le attribuzioni del R.L.S. sono:
- ACCEDE ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni
- È CONSULTATO preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità
a) È CONSULTATO sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente
b) È CONSULTATO in merito all’organizzazione della formazione di cui all’art. 37
c) RICEVE le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze e alle miscele pericolose, alle macchine, agli impianti, all’organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali
d) RICEVE le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza
e) RICEVE una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall’art. 37
f) PROMUOVE l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori
Lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e comunque di gestione delle emergenze.
PRESCRIZIONI
- Non possono rifiutare l'incarico salvo giustificato motivo
- Devono ricevere adeguata formazione
- Formazione alla prevenzione incendi secondo il DM 10/03/98
- Formazione al primo soccorso secondo il DM 388/2003 (in base al tipo di azienda)
- Devono essere rinnovati ogni 3 anni
2.1.2 LA FORMAZIONE DELLE FIGURE COINVOLTE
Occorre sottolineare e definire alcuni aspetti della formazione dei Soggetti Coinvolti del Titolo I già accennata al Sottoparagrafo 2.1.1.
La formazione si articola in 3 fasi: INFORMAZIONE (Art. 36), FORMAZIONE (Art. 37) e ADDESTRAMENTO (formazione pratica).
- I corsi di formazione devono fornire ai Soggetti sopradescritti i concetti base riguardanti rischio, danno, prevenzione, ecc...
- L'Addestramento dev'essere effettuato da una persona esperta e/o presso gli Organismi
paritetici.o Il D.d.L. deve accertarsi che il lavoratore riceva formazione sufficiente e adeguata per i rischi specifici da affrontare.o In caso di immigrati, va accertata la conoscenza della lingua utilizzata per il percorso formativo.
2.1.3 LA VALUTAZIONE DEI RISCHI
Nel nostro campo di applicazione, la V.R. riguarda la salute e sicurezza dei lavoratori ed è finalizzata a individuare le adeguate misure di prevenzione e protezione ed elaborare il programma delle misure per il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza. 13→PERICOLO è RISCHIO Il Pericolo è la proprietà intrinseca di un oggetto di arrecare danno. Il Rischio è dato dal prodotto R = P x D, si misura in magnitudo e non può mai essere pari a 0. La logica per mitigare i rischi appena valutati prevede PRIMA l'introduzione di misure Preventive (collettive) E POI l'uso di quelle Protettive (individuale). In quest'ottica è possibile ridurre rispettivamente
probabilità e danni dei rischi riscontrati.
- Art. 15 - MISURE GENERALI DI TUTELA - principi generali
- Eliminazione (o riduzione) dei rischi
- Valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza
- Rispetto dei principi ergonomici (organizzazione del lavoro, concezione dei posti di lavoro e scelta delle attrezzature)
- Misure collettive > Misure individuali (meglio incidere sulla prob. che sul danno)
- Controllo sanitario dei lavoratori
- Art. 28 - OGGETTO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI
- Art. 29 - MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLA VALUTAZIONE
“La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o delle miscele chimiche impiegate, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori […].”