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Capitolo 5: GLI ORGANI AUSILIARI
Capitolo 6: LA CORTE COSTITUZIONALE
Capitolo 7: LA MAGISTRATURA
Capitolo 5: GLI ORGANI AUSILIARI
1) Gli organi ausiliari: Il Consiglio di Stato
Gli organi ausiliari sono:
1. Il Consiglio di Stato;
2. La Corte dei Conti;
3. Il Consiglio Nazionale dell’economia e del Lavoro;
4. L’Avvocatura dello Stato.
Questi organi si dicono ausiliari in quanto non svolgono una funzione amministrativa attiva, ma svolgono
una funzione di iniziativa, di controllo o consultiva.
Il Consiglio di Stato è un organo di consulenza giuridico-amministrativa del Governo. In particolare:
1. Da pareri sopra le proposte di legge;
2. Da pareri su affari di qualsiasi Natura su richiesta dei vari Ministri;
3. Formula i progetti di legge e regolamenti;
4. Da pareri sui regolamenti, sui contratti della Pubblica Amministrazione e sui ricorsi straordinari al
Capo dello Stato.
2) La Corte dei Conti
La Corte dei Conti effettua:
1. Il controllo sulla gestione del Bilancio dello Stato, cioè su tutti i decreti e provvedimenti che
prevedono una spesa;
2. Un controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria;
3. Funzioni giurisdizionali, in materia contabile e finanziaria ed in materia di pensioni.
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3) Il Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro
Il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro è un organo di consulenza delle Camere e del Governo.
È composto da 111 membri più il presidente. I membri sono i rappresentanti delle categorie produttive
(99), ed in particolare da rappresentanti del lavoratori dipendenti (44), dei lavoratori autonomi (18), degli
imprenditori (37) e da 12 esperti.
Il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro svolge un’attività consultiva e di iniziativa legislativa e si
possono rivolgere ad esso il Governo, le Camere, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
4) L’avvocatura dello Stato
L’Avvocatura dello Stato è un organo che svolge il compito primario di assistere e difendere lo Stato e le
Pubbliche Amministrazioni nei giudizi.
Inoltre, l’Avvocatura svolge anche una funzione consultiva e ad essa possono chiedere pareri le Pubbliche
Amministrazioni.
I pareri richiesti sono principalmente rivolti a consigliare alle Pubbliche Amministrazioni l’opportunità o la
convenienza di promuovere un giudizio o di recedere da un giudizio instaurato.
Capitolo 6: LA CORTE COSTITUZIONALE
1) La Corte Costituzionale come organo di giustizia
La Corte Costituzionale è l’organo che garantisce l’osservanza della Costituzione da parte dei supremi
organi dello Stato, dei pubblici poteri e degli enti pubblici territoriali.
La Corte Costituzionale:
1. Giudica sulle controverse relative alla legittimità costituzionale delle leggi, dei decreti legislativi e
degli atti aventi forza di legge;
2. Giudica sui conflitti di attribuzione fra i poteri dello Stato, fra lo Stato e le Regioni e fra le Regioni;
3. Giudica sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica;
4. Giudica sull’ammissibilità del referendum abrogativo.
N 2 F
2) La composizione
La Corte Costituzionale è composta ordinariamente da 15 giudici. Vediamo che:
1. Un terzo dei giudici (5) viene scelto dal Presidente della Repubblica con decreto che deve essere
controfirmato dal Presidente del Consiglio;
2. Un terzo dei giudici (5) viene scelto dal Parlamento in seduta comune con scrutinio segreto;
3. Un terzo dei giudici (5) viene scelto dalle supreme magistrature, sia ordinaria che amministrativa.
In particolare:
- 3 dalla Corte di Cassazione;
- 1 dal Consiglio di Stato;
- 1 dalla Corte dei Conti.
Per quanto riguarda il decreto di nomina dei 5 giudici da parte del Presidente della Repubblica, questo
rientra tra gli atti formalmente e sostanzialmente presidenziali, cioè vengono scelti dal Capo dello Stato e
non è il Governo a proporli al Presidente (Questo perché il Parlamento elegge 5 membri, se il Governo
scegliesse altri 5 membri allora sarebbe la maggioranza a scegliere 10 membri su 15 della Corte
Costituzionale).
I giudici della Corte Costituzionale devono essere scelti:
1. Fra i magistrati, ance a riposo, delle giurisdizioni superiori, ordinaria e amministrativa;
2. Fra i professori ordinari di università in materie giuridiche;
3. Fra gli avvocati dopo venti anni di esercizio professionale.
Nei giudici sulle accuse contro il Presidente della Repubblica, ai 15 giudici ordinari vengono aggregati altri
16 membri, che prendono il nome di giudici aggregati.
I 16 giudici aggregati vengono scelti a sorte da una lista di persone che hanno i requisiti per essere eletti
senatori. Questa lista viene redatta ogni 9 anni dal Parlamento in seduta comune.
I giudici, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento di osservare la Costituzione e le leggi nelle
mani del Presidente della Repubblica, in presenza dei Presidenti delle due Camere.
Una volta eletti, il loro incarico dura 9 anni dal loro giuramento e non possono essere rieletti. I giudici
godono di un particolare status, in parte assimilato a quello di parlamentare. Ad esempio, sono
insindacabili, godono delle guarentigie accordate dall’art. 68 comma II ecc.
3) Il Presidente
Il presidente viene eletto tra i membri della Corte Costituzionale e deve ottenere la maggioranza assoluta.
Se per due votazioni consecutive non si riesce a ottenere la maggioranza assoluta, allora si va al ballottaggio
tra i due candidati che hanno preso più voti. Se ci sarà parità, allora verrà proclamato eletto il più anziano di
carica o, in sua assenza, il più anziano di età. N 3 F
Il Presidente rappresenta la Corte, la convoca, presiede le sedute ed esercita gli altri poteri che gli sono
attribuiti per legge e dai regolamenti.
In particolare, il Presidente:
1. Nomina, nei giudizi di legittimità costituzionale, un giudice per l’istruzione e la relazione e convoca
entro i 20 giorni successivi la Corte per la discussione;
2. Quando lo ritiene necessario, può ridurre a metà i termini dei procedimenti;
3. Fissa con decreto il giorno dell’udienza pubblica e la convoca;
4. Ecc.
Dal punto di vista formale, il Presidente della Corte può considerarsi in una posizione di primus inter pares
(primo tra pari). Dal punto di vista sostanziale, invece, il Presidente della Corte si trova in una posizione di
reale preminenza in quanto svolge un ruolo di coordinamento della Corte Costituzionale.
4) Il funzionamento
Per quanto riguarda le disposizioni sul funzionamento della Corte Costituzionale, sono contenute nella
legge dell’ 11 marzo del 1953. Vediamo:
1. Le udienze della Corte sono pubbliche ma il Presidente può disporre che si svolgano a porte chiuse;
2. I membri della Corte hanno l’obbligo di intervenire alle udienze, tranne nel caso in cui siano
legittimamente impediti;
3. La Corte funziona con l’intervento di almeno 11 membri;
4. Le decisioni vengono prese con la maggioranza assoluta dei votanti. In caso di parità di voto,
prevale il voto del Presidente;
5. La Corte giudica in via definitiva con sentenze, cioè esprime le proprie decisioni attraverso
sentenze;
6. La Corte può disporre l’audizione di testimoni.
Capitolo 7: LA MAGISTRATURA
1) Giudici ordinari e giudici speciali, le sezioni specializzate, il divieto di istituire giudici straordinari
La funzione giurisdizionale nelle materie civili e penali è amministrata dai magistrati ordinari, in particolare
dal giudice di pace, dal tribunale ordinario, dalla corte d’appello, dalla corte di cassazione, dal tribunale per
i minorenni, dal magistrato di sorveglianza e dal tribunale di sorveglianza.
Tuttavia, la Costituzione attribuisce l’esercizio della funzione giurisdizionale alla Corte Costituzionale, al
Parlamento in seduta comune, dai Tribunali Militari, dal Consiglio di Stato, dalla Corte dei Conti e dai
Tribunali Amministrativi Regionali (TAR). N 4 F
La Costituzione ha stabilito il divieto di istituire giudici ad hoc, cioè giudici speciali o straordinari per
giudicare determinati casi. Questo perché si deve garantire ad ogni singolo individuo di sapere da chi verrà
giudicato dopo aver commesso un determinato reato.
Di conseguenza, la Costituzione afferma che la funzione giurisdizionale può essere esercitata soltanto dai
magistrati ordinari, tranne nelle eccezioni espressamente previste dalla legge.
Il Consiglio di Stato (formato da 4 sezioni con funzioni consultive e da 3 sezioni con funzioni giurisdizionali)
svolge la funzione consultiva, giurisdizionale ed è diventato un organo di appello contro le sentenze dei
Tribunali Amministrativi Regionali (TAR).
La Corte dei Conti (formata da due sezioni giurisdizionali centrali più le sezioni giurisdizionali regionali) ha
giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e in altri casi previsti dalla legge, che sono:
1. Giudica sulla responsabilità e sui danni provocati dai funzionari pubblici all’erario;
2. Giudica sui ricorsi in materia di pensioni ordinarie (civili o militari) e di pensioni di guerra;
3. Deve bilanciare il rendiconto generale consultivo dell’amministrazione dello Stato ed i rendiconti
delle aziende autonome prima che siano presentati al Parlamento.
I Tribunali Militari di Pace (divisi in Tribunali Militari e Corte Militare d’appello) giudicano esclusivamente i
reati commessi da tutti coloro i quali appartengono alle forze armate.
Alle sentenze di questi tribunali, gli appartenenti alle forze armate possono presentare ricorso alla Corte
Militare d’appello.
I Tribunali Amministrativi Regionali (TAR) sono organi giurisdizionali statali (e non regionali!!!) che hanno
competenza a giudicare gli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, degli enti pubblici
ultraregionali, territoriali e non territoriali, lesivi di un diritto soggettivo o un interesse legittimo a causa di
incompetenza, eccesso di potere e di violazione di legge.
Il TAR, inoltre, ha competenza esclusiva:
1. Sui rapporti di pubblico impiego relativi a particolari categorie come magistrati, avvocato e
procuratori dello Stato, professori universitari, militari, dipendenti della Polizia di Stato ecc;
2. Nell’ambito del pubblico impiego ha competenza esclusiva sulle procedure concorsuali finalizzata
ad assunzione in posti di lavoro;
3. Sulle controversie in materia di pubblici servizi, sulle procedure di appalto ecc;
4. Sulle controversie relative alle espropriazioni per pubblica utilità;
5. Ecc.
2) Gli ausiliari del giudice
Nello svolgimento delle proprie funzioni, i giudici possono avvalersi della collaborazione di persone
appartenenti alla stessa amministrazione della giustizia o a persone estranee ad essa.
Le persone appartenenti alla stessa amministrazione della giustizia sono:
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1. Il cancelliere, che ha il co