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Capitolo 5: GLI ORGANI AUSILIARI

Capitolo 6: LA CORTE COSTITUZIONALE

Capitolo 7: LA MAGISTRATURA

Capitolo 5: GLI ORGANI AUSILIARI

1) Gli organi ausiliari: Il Consiglio di Stato

Gli organi ausiliari sono:

1. Il Consiglio di Stato;

2. La Corte dei Conti;

3. Il Consiglio Nazionale dell’economia e del Lavoro;

4. L’Avvocatura dello Stato.

Questi organi si dicono ausiliari in quanto non svolgono una funzione amministrativa attiva, ma svolgono

una funzione di iniziativa, di controllo o consultiva.

Il Consiglio di Stato è un organo di consulenza giuridico-amministrativa del Governo. In particolare:

1. Da pareri sopra le proposte di legge;

2. Da pareri su affari di qualsiasi Natura su richiesta dei vari Ministri;

3. Formula i progetti di legge e regolamenti;

4. Da pareri sui regolamenti, sui contratti della Pubblica Amministrazione e sui ricorsi straordinari al

Capo dello Stato.

2) La Corte dei Conti

La Corte dei Conti effettua:

1. Il controllo sulla gestione del Bilancio dello Stato, cioè su tutti i decreti e provvedimenti che

prevedono una spesa;

2. Un controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria;

3. Funzioni giurisdizionali, in materia contabile e finanziaria ed in materia di pensioni.

N 1 F

3) Il Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro

Il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro è un organo di consulenza delle Camere e del Governo.

È composto da 111 membri più il presidente. I membri sono i rappresentanti delle categorie produttive

(99), ed in particolare da rappresentanti del lavoratori dipendenti (44), dei lavoratori autonomi (18), degli

imprenditori (37) e da 12 esperti.

Il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro svolge un’attività consultiva e di iniziativa legislativa e si

possono rivolgere ad esso il Governo, le Camere, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

4) L’avvocatura dello Stato

L’Avvocatura dello Stato è un organo che svolge il compito primario di assistere e difendere lo Stato e le

Pubbliche Amministrazioni nei giudizi.

Inoltre, l’Avvocatura svolge anche una funzione consultiva e ad essa possono chiedere pareri le Pubbliche

Amministrazioni.

I pareri richiesti sono principalmente rivolti a consigliare alle Pubbliche Amministrazioni l’opportunità o la

convenienza di promuovere un giudizio o di recedere da un giudizio instaurato.

Capitolo 6: LA CORTE COSTITUZIONALE

1) La Corte Costituzionale come organo di giustizia

La Corte Costituzionale è l’organo che garantisce l’osservanza della Costituzione da parte dei supremi

organi dello Stato, dei pubblici poteri e degli enti pubblici territoriali.

La Corte Costituzionale:

1. Giudica sulle controverse relative alla legittimità costituzionale delle leggi, dei decreti legislativi e

degli atti aventi forza di legge;

2. Giudica sui conflitti di attribuzione fra i poteri dello Stato, fra lo Stato e le Regioni e fra le Regioni;

3. Giudica sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica;

4. Giudica sull’ammissibilità del referendum abrogativo.

N 2 F

2) La composizione

La Corte Costituzionale è composta ordinariamente da 15 giudici. Vediamo che:

1. Un terzo dei giudici (5) viene scelto dal Presidente della Repubblica con decreto che deve essere

controfirmato dal Presidente del Consiglio;

2. Un terzo dei giudici (5) viene scelto dal Parlamento in seduta comune con scrutinio segreto;

3. Un terzo dei giudici (5) viene scelto dalle supreme magistrature, sia ordinaria che amministrativa.

In particolare:

- 3 dalla Corte di Cassazione;

- 1 dal Consiglio di Stato;

- 1 dalla Corte dei Conti.

Per quanto riguarda il decreto di nomina dei 5 giudici da parte del Presidente della Repubblica, questo

rientra tra gli atti formalmente e sostanzialmente presidenziali, cioè vengono scelti dal Capo dello Stato e

non è il Governo a proporli al Presidente (Questo perché il Parlamento elegge 5 membri, se il Governo

scegliesse altri 5 membri allora sarebbe la maggioranza a scegliere 10 membri su 15 della Corte

Costituzionale).

I giudici della Corte Costituzionale devono essere scelti:

1. Fra i magistrati, ance a riposo, delle giurisdizioni superiori, ordinaria e amministrativa;

2. Fra i professori ordinari di università in materie giuridiche;

3. Fra gli avvocati dopo venti anni di esercizio professionale.

Nei giudici sulle accuse contro il Presidente della Repubblica, ai 15 giudici ordinari vengono aggregati altri

16 membri, che prendono il nome di giudici aggregati.

I 16 giudici aggregati vengono scelti a sorte da una lista di persone che hanno i requisiti per essere eletti

senatori. Questa lista viene redatta ogni 9 anni dal Parlamento in seduta comune.

I giudici, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento di osservare la Costituzione e le leggi nelle

mani del Presidente della Repubblica, in presenza dei Presidenti delle due Camere.

Una volta eletti, il loro incarico dura 9 anni dal loro giuramento e non possono essere rieletti. I giudici

godono di un particolare status, in parte assimilato a quello di parlamentare. Ad esempio, sono

insindacabili, godono delle guarentigie accordate dall’art. 68 comma II ecc.

3) Il Presidente

Il presidente viene eletto tra i membri della Corte Costituzionale e deve ottenere la maggioranza assoluta.

Se per due votazioni consecutive non si riesce a ottenere la maggioranza assoluta, allora si va al ballottaggio

tra i due candidati che hanno preso più voti. Se ci sarà parità, allora verrà proclamato eletto il più anziano di

carica o, in sua assenza, il più anziano di età. N 3 F

Il Presidente rappresenta la Corte, la convoca, presiede le sedute ed esercita gli altri poteri che gli sono

attribuiti per legge e dai regolamenti.

In particolare, il Presidente:

1. Nomina, nei giudizi di legittimità costituzionale, un giudice per l’istruzione e la relazione e convoca

entro i 20 giorni successivi la Corte per la discussione;

2. Quando lo ritiene necessario, può ridurre a metà i termini dei procedimenti;

3. Fissa con decreto il giorno dell’udienza pubblica e la convoca;

4. Ecc.

Dal punto di vista formale, il Presidente della Corte può considerarsi in una posizione di primus inter pares

(primo tra pari). Dal punto di vista sostanziale, invece, il Presidente della Corte si trova in una posizione di

reale preminenza in quanto svolge un ruolo di coordinamento della Corte Costituzionale.

4) Il funzionamento

Per quanto riguarda le disposizioni sul funzionamento della Corte Costituzionale, sono contenute nella

legge dell’ 11 marzo del 1953. Vediamo:

1. Le udienze della Corte sono pubbliche ma il Presidente può disporre che si svolgano a porte chiuse;

2. I membri della Corte hanno l’obbligo di intervenire alle udienze, tranne nel caso in cui siano

legittimamente impediti;

3. La Corte funziona con l’intervento di almeno 11 membri;

4. Le decisioni vengono prese con la maggioranza assoluta dei votanti. In caso di parità di voto,

prevale il voto del Presidente;

5. La Corte giudica in via definitiva con sentenze, cioè esprime le proprie decisioni attraverso

sentenze;

6. La Corte può disporre l’audizione di testimoni.

Capitolo 7: LA MAGISTRATURA

1) Giudici ordinari e giudici speciali, le sezioni specializzate, il divieto di istituire giudici straordinari

La funzione giurisdizionale nelle materie civili e penali è amministrata dai magistrati ordinari, in particolare

dal giudice di pace, dal tribunale ordinario, dalla corte d’appello, dalla corte di cassazione, dal tribunale per

i minorenni, dal magistrato di sorveglianza e dal tribunale di sorveglianza.

Tuttavia, la Costituzione attribuisce l’esercizio della funzione giurisdizionale alla Corte Costituzionale, al

Parlamento in seduta comune, dai Tribunali Militari, dal Consiglio di Stato, dalla Corte dei Conti e dai

Tribunali Amministrativi Regionali (TAR). N 4 F

La Costituzione ha stabilito il divieto di istituire giudici ad hoc, cioè giudici speciali o straordinari per

giudicare determinati casi. Questo perché si deve garantire ad ogni singolo individuo di sapere da chi verrà

giudicato dopo aver commesso un determinato reato.

Di conseguenza, la Costituzione afferma che la funzione giurisdizionale può essere esercitata soltanto dai

magistrati ordinari, tranne nelle eccezioni espressamente previste dalla legge.

Il Consiglio di Stato (formato da 4 sezioni con funzioni consultive e da 3 sezioni con funzioni giurisdizionali)

svolge la funzione consultiva, giurisdizionale ed è diventato un organo di appello contro le sentenze dei

Tribunali Amministrativi Regionali (TAR).

La Corte dei Conti (formata da due sezioni giurisdizionali centrali più le sezioni giurisdizionali regionali) ha

giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e in altri casi previsti dalla legge, che sono:

1. Giudica sulla responsabilità e sui danni provocati dai funzionari pubblici all’erario;

2. Giudica sui ricorsi in materia di pensioni ordinarie (civili o militari) e di pensioni di guerra;

3. Deve bilanciare il rendiconto generale consultivo dell’amministrazione dello Stato ed i rendiconti

delle aziende autonome prima che siano presentati al Parlamento.

I Tribunali Militari di Pace (divisi in Tribunali Militari e Corte Militare d’appello) giudicano esclusivamente i

reati commessi da tutti coloro i quali appartengono alle forze armate.

Alle sentenze di questi tribunali, gli appartenenti alle forze armate possono presentare ricorso alla Corte

Militare d’appello.

I Tribunali Amministrativi Regionali (TAR) sono organi giurisdizionali statali (e non regionali!!!) che hanno

competenza a giudicare gli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, degli enti pubblici

ultraregionali, territoriali e non territoriali, lesivi di un diritto soggettivo o un interesse legittimo a causa di

incompetenza, eccesso di potere e di violazione di legge.

Il TAR, inoltre, ha competenza esclusiva:

1. Sui rapporti di pubblico impiego relativi a particolari categorie come magistrati, avvocato e

procuratori dello Stato, professori universitari, militari, dipendenti della Polizia di Stato ecc;

2. Nell’ambito del pubblico impiego ha competenza esclusiva sulle procedure concorsuali finalizzata

ad assunzione in posti di lavoro;

3. Sulle controversie in materia di pubblici servizi, sulle procedure di appalto ecc;

4. Sulle controversie relative alle espropriazioni per pubblica utilità;

5. Ecc.

2) Gli ausiliari del giudice

Nello svolgimento delle proprie funzioni, i giudici possono avvalersi della collaborazione di persone

appartenenti alla stessa amministrazione della giustizia o a persone estranee ad essa.

Le persone appartenenti alla stessa amministrazione della giustizia sono:

N 5 F

1. Il cancelliere, che ha il co

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A.A. 2014-2015
8 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Nico--91 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Messina o del prof Falzea Paolo.