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Capitolo 5: Gli organi ausiliari

1) Gli organi ausiliari: il Consiglio di Stato

Gli organi ausiliari sono:

  • Il Consiglio di Stato;
  • La Corte dei Conti;
  • Il Consiglio Nazionale dell’economia e del Lavoro;
  • L’Avvocatura dello Stato.

Questi organi si dicono ausiliari in quanto non svolgono una funzione amministrativa attiva, ma svolgono una funzione di iniziativa, di controllo o consultiva.

Il Consiglio di Stato è un organo di consulenza giuridico-amministrativa del Governo. In particolare:

  • Da pareri sopra le proposte di legge;
  • Da pareri su affari di qualsiasi natura su richiesta dei vari Ministri;
  • Formula i progetti di legge e regolamenti;
  • Da pareri sui regolamenti, sui contratti della Pubblica Amministrazione e sui ricorsi straordinari al Capo dello Stato.

2) La Corte dei Conti

La Corte dei Conti effettua:

  • Il controllo sulla gestione del Bilancio dello Stato, cioè su tutti i decreti e provvedimenti che prevedono una spesa;
  • Un controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria;
  • Funzioni giurisdizionali, in materia contabile e finanziaria ed in materia di pensioni.

3) Il Consiglio Nazionale dell’economia e del lavoro

Il Consiglio Nazionale dell’economia e del lavoro è un organo di consulenza delle Camere e del Governo. È composto da 111 membri più il presidente. I membri sono i rappresentanti delle categorie produttive (99), ed in particolare da rappresentanti del lavoratori dipendenti (44), dei lavoratori autonomi (18), degli imprenditori (37) e da 12 esperti.

Il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro svolge un’attività consultiva e di iniziativa legislativa e si possono rivolgere ad esso il Governo, le Camere, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

4) L’avvocatura dello Stato

L’Avvocatura dello Stato è un organo che svolge il compito primario di assistere e difendere lo Stato e le Pubbliche Amministrazioni nei giudizi. Inoltre, l’Avvocatura svolge anche una funzione consultiva e ad essa possono chiedere pareri le Pubbliche Amministrazioni.

I pareri richiesti sono principalmente rivolti a consigliare alle Pubbliche Amministrazioni l’opportunità o la convenienza di promuovere un giudizio o di recedere da un giudizio instaurato.

Capitolo 6: La Corte Costituzionale

1) La Corte Costituzionale come organo di giustizia

La Corte Costituzionale è l’organo che garantisce l’osservanza della Costituzione da parte dei supremi organi dello Stato, dei pubblici poteri e degli enti pubblici territoriali. La Corte Costituzionale:

  • Giudica sulle controverse relative alla legittimità costituzionale delle leggi, dei decreti legislativi e degli atti aventi forza di legge;
  • Giudica sui conflitti di attribuzione fra i poteri dello Stato, fra lo Stato e le Regioni e fra le Regioni;
  • Giudica sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica;
  • Giudica sull’ammissibilità del referendum abrogativo.

2) La composizione

La Corte Costituzionale è composta ordinariamente da 15 giudici. Vediamo che:

  • Un terzo dei giudici (5) viene scelto dal Presidente della Repubblica con decreto che deve essere controfirmato dal Presidente del Consiglio;
  • Un terzo dei giudici (5) viene scelto dal Parlamento in seduta comune con scrutinio segreto;
  • Un terzo dei giudici (5) viene scelto dalle supreme magistrature, sia ordinaria che amministrativa.

In particolare:

  • 3 dalla Corte di Cassazione;
  • 1 dal Consiglio di Stato;
  • 1 dalla Corte dei Conti.

Per quanto riguarda il decreto di nomina dei 5 giudici da parte del Presidente della Repubblica, questo rientra tra gli atti formalmente e sostanzialmente presidenziali, cioè vengono scelti dal Capo dello Stato e non è il Governo a proporli al Presidente (Questo perché il Parlamento elegge 5 membri, se il Governo scegliesse altri 5 membri allora sarebbe la maggioranza a scegliere 10 membri su 15 della Corte Costituzionale).

I giudici della Corte Costituzionale devono essere scelti fra i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni più alte.

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Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

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