Istituzioni di diritto pubblico A.A. 2018/2019 I semestre
Organi sovranazionali
Lo stato sovrano ammette delle limitazioni a cospetto di altri ordinamenti se quella limitazione è motivata al “raggiungimento della pace, della sicurezza tra le nazioni” (art.11 Cost). Il legislatore deve rispettare gli organi comunitari: l’art. 11 Cost parte dai principi fondamentali, l’Italia partecipa alla costruzione degli organi sovranazionali.
Sulle macerie della Seconda guerra mondiale trovano realizzazione queste organizzazioni sovranazionali. L’America ha contribuito all’assetto delle costituzioni: si è preteso un assetto unitario in quanto i problemi di ordine economico erano frequenti nelle due guerre. La potenza nazista si fonda su quei bacini (Reno, Rhur) e la Francia pretende quella parte di territorio come risarcimento per i danni di guerra.
Da ciò nasce la CECA (comunità europea del carbone e dell’acciaio) nel 1951, per ovvie ragioni politiche ed economiche. L’Italia aveva un rilievo internazionale, ma era povera, pertanto partecipò alla fondazione della CECA. Nel 1957 vengono istituiti altri due organi: CEA (comunità economica europea) e la CEEA (comunità europea per l’energia atomica). La CEA si pose con l’obiettivo primario di addivenire ad un’unione doganale, cioè annullare tutte le barriere presenti da un paese all’altro.
Il circolo di prodotti oltre la dogana potrebbe non rispettare la disciplina di uno stato: ci si trovò a dover regolare il mercato, la CEA ha dovuto sancire le caratteristiche principali del prodotto. Viene disciplinato l’ambiente: doveva trovarsi una soluzione in quanto la trasformazione di determinati prodotti avveniva anche attraverso discariche nei fiumi. La trasformazione di un prodotto finale comporta un obbligato processo di produzione, generando l’aumento dei costi.
Tali contrasti hanno generato altre conseguenze oltre all’unione doganale: si è dovuti regolare dei rapporti. Il mercato deve essere regolato: la CEA ha dovuto farlo e ha indicato delle caratteristiche proprie dei prodotti. All’interno del trattato vengono adottate delle politiche, degli obiettivi da raggiungere: essi si fondano su due principi cardine sul modo di funzionare.
La Commissione europea ha una funzione di impulso, non governativa, si ha un Parlamento europeo inizialmente formato dai rappresentanti degli stati costitutivi. Le scelte sono state effettuate con l’accordo di questi paesi.
Principio di attribuzione: all’interno del trattato sono individuate le politiche comunitarie, cioè quegli assetti economici disciplinati dalla comunità europea. Il Parlamento europeo, che al Consiglio produce le fonti.