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GOVERNO

Il Governo è l’organo titolare del potere esecutivo; esercita una limitata funzione legislativa e può adottare provvedimenti legislativi provvisori

(decreti legge) o legiferare su delega del Parlamento (decreti legislativi). L’esecutivo è il vertice dell’amministrazione statale.

La composizione del governo

Il governo è un organo complesso perché costituito al suo interno da più organi; alcuni previsti dalla Costituzione, quindi necessari, altri non

necessari. Il Governo è composto da soli partiti della maggioranza; i membri del Governo possono essere anche ministri tecnici, professionisti

esterni rispetto al mondo della politica.

Presidente del consiglio dei ministri

Il presidente del consiglio dei ministri è nominato dal capo dello stato e dura in carica fino alla sfiducia del Parlamento. I requisiti per la nomina sono:

cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici. Il pdc dirige la politica generale del governo e ne è responsabile, redige il programma del

governo e ne fissa le direttive. Comunica alle camere la composizione del governo, la fiducia, e presenta i disegni di legge. Inoltre coordina l'attività

dei ministri, mantenendo l’unità di indirizzo politico e amministrativo.

I ministri

Sono nominati con decreto del PdR su proposta del PdC. Esercitano funzioni politiche (collaborano all’attuazione dell’indirizzo politico del Governo)

ed amministrative (sono a capo dei ministeri). Non sono previste incompatibilità in quanto non sono impiegati ma hanno una nomina presidenziale

che non costituisce la loro professione. Essi esercitano il diritto di iniziativa legislativa mediante la presentazione al Consiglio dei ministri dei disegni

di legge da sottoporre alle Camere.

Il numero dei ministri è superiore al numero dei dicasteri disponibili perché alcuni ministri sono senza portafoglio, non hanno perciò compiti

amministrativi ma solo politici.

Dicastero: complesso organizzativo dipendente dal ministro.

Consiglio dei ministri

E' un organo collegiale formato da tutti i ministri più il Presidente del Consiglio, a cui è attribuita la funzione di indirizzo politico ed amministrativo del

paese. Ciò significa che l’organo determina la politica generale del Governo.

Formazione del governo

Esistono due sole coalizioni che raggruppano stabilmente partiti legati da un programma comune: centro destra e centro sinistra. I due schieramenti

si presentano alle elezioni con un leader ben chiaro che riceverà l’incarico dal PdR di formare il Governo. PdC e ministri dovranno prestare

giuramento dinnanzi al Capo dello Stato. Prima di iniziare a svolgere i propri poteri il governo deve ottenere la fiducia dal Parlamento, atto scontato

perché il programma politico è già noto durante le elezioni.

Formazione: 1° Incarico al presidente del consiglio, 2° Presentazione della lista dei ministri al capo dello stato, 3° Giuramento del PdC e ministri, 4°

Voto di maggioranza e fiducia delle camere.

Le vicende del governo

Durante la permanenza in carica il Governo può subire delle variazioni della sua composizione interna nel momento in cui viene meno la fiducia

della maggioranza parlamentare, poiché si opporrebbe sistematicamente alle sue iniziative. La caduta del Governo avviene nel momento in cui il

PdC presenti le dimissioni e il PdR le accetti.

Crisi parlamentari si hanno in seguito alla sfiducia del parlamento che può essere espressa o tacita. Crisi extraparlamentari non sono legate

direttamente al rapporto fiduciario tra parlamento e governo ma il Governo prende atto di non poter più contare su una maggioranza parlamentare.

Funzioni del governo

Il Governo esercita funzioni politiche, nel senso che partecipa alla direzione politica del paese, funzioni legislative, potendo emanare norme

giuridiche e atti aventi forza di legge, decreti legislativi e decreti legge, funzioni esecutive, in quanto a capo del potere esecutivo su tutti i settori

amministrativi dello stato. Inoltre ha la funzione di controllo sulle attività di tutti gli organi amministrativi.

Indirizzo politico: consiste nella scelta politica dei modi e degli strumenti attraverso cui si dovrà svolgere l’attività di governo. Gli atti attraverso cui si

esercita tale funzione sono gli atti politici, ad esempio l’approvazione del bilancio o la presentazione dei decreti legge.

Indirizzo politico economico finanziario: consiste nella determinazione delle linee fondamentali dell’intervento statale in campo economico (art 41 e

43 riservano al legislatore la programmazione ed il controllo sull’economia).

Funzione legislativa: anche il Governo può esercitare tale funzione come previsto dalla Costituzione:

­ decreti legislativi: legge delega con il quale il Parlamento delega l'esercizio della funzione legislativa al Governo ( deve contenere principi e criteri

direttivi, il termine temporale entro il quale il governo può esercitare tale potere, l'oggetto della delega)

1 approvazione da parte del Parl della legge di delega – promulgazione – pubblicazione – entrata in vigore della legge di delega;

2 deliberazione da parte del Consiglio dei Ministri del decreto legislativo – emanazione da parte del PdR – pubblicazione – entrata in vigore.

­ decreto legge: atti aventi forza di legge che entrano in vigore immediatamente, utilizzati in casi di straordinaria necessità e urgenza e in massimo

60 giorni devono essere convertiti in legge oppure decadono.

La conversione ha una duplice funzione:

­ sotto il profilo politico svincola il Governo dalla responsabilità che si è assunto in ambito legislativo;

­ sotto profilo giuridico, conferma l’operato del Governo riaffermando la superiorità del Parlamento in materia legislativa.

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

I compiti del capo dello stato sono due:

­ garantire l’applicazione dalla Costituzione ed il buon funzionamento del sistema costituzionale;

­ rappresentare l’unità nazionale.

Il Presidente della Repubblica non è titolare di nessuna delle tre fondamentali funzioni dello Stato, ma la Costituzione gli riserva la limitata possibilità

di intervenire in ciascuna di esse (art 87).

La carica dura 7 anni; tale periodo è superiore alla durata delle camere della maggioranza politica che lo ha eletto e garantisce continuità tra una

legislatura e l’altra. Prima di assumere le sue funzioni deve prestare giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della costituzione dinanzi

al Parlamento in seduta comune.

Elezione

Viene eletto dal Parlamento in seduta comune integrato da tre delegati per ogni Regione, uno per la Valle d’Aosta. I delegati sottolineano che il capo

dello stato rappresenta l’unità nazionale e non soltanto lo Stato centrale. Si tratta di un’elezione di secondo grado.

Art 84: qualunque cittadino può essere eletto, purché abbia compiuto 50 anni e goda dei diritti civili e politici. Tale ufficio è incompatibile con

qualsiasi altra carica.

L’elezione avviene a scrutinio segreto. Risulta eletto chi ottiene la maggioranza dei due terzi dei voti. Se dopo la terza votazione nessuno ha

raggiunto la soglia, viene eletto chi ottiene la maggioranza assoluta.

Vicende della carica

La Costituzione non prevede la carica di vicepresidenza ma solo l’istituto di supplenza, ovvero l’assunzione dei potere e delle funzioni da parte del

presidente del Senato a causa di impedimenti, permanente o temporaneo. La cessazione dall’ufficio può avvenire per morte, scadenza di mandato,

dimissioni, impedimento permanente, decadenza, destituzione in seguito alla condanna per tradimento o attentato alla Costituzione. Alla cessazione

della carica si diventa automaticamente senatore a vita, salvo rinuncia.

Responsabilità

L’art 90 stabilisce che il P d R non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, tranne che per altro tradimento o attentato alla

Costituzione. Può considerarsi alto tradimento ogni comportamento doloso che costituisca una violazione del dovere di fedeltà alla Repubblica

(intesa con potenze straniere per pregiudicare interessi nazionali oppure per sovvertire l’ordinamento costituzionale). Relativamente ai reati compiuti

al di fuori dell’esercizio delle sue funzioni, risponde al pari di qualsiasi altro cittadino: è perciò imputabile.

L’art 89 stabilisce che nessun atto del Presidente è valido se non controfirmato dai ministri proponenti, che se ne assumono la responsabilità. Atti

con valore legislativo ed atti indicati dalla legge sono firmati anche dal Presidente del Consiglio.

Poteri e attribuzioni

Attribuzioni relative alla funzione legislativa:

­ indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione entro 20 gg

­ può inviare messaggi alle Camere per richiamare l’attenzione del Parlamento su esigenze Nazionali

­ può sciogliere le camere o anche una sola di esse, con il parere del Presidente della Camera interessata.

­ promulga le leggi ed emana i decreti avente valore di legge e i regolamenti. Attribuisce efficacia con la promulgazione.

­ qualora riscontri vizi può rinviare una legge a un riesame da parte delle Camere

­ indice il referendum popolare

­ nomina i cinque senatori a vita nei confronti di cittadini che abbaino illustrato la Patria per altissimi meriti in campo sociale, scientifico, artistico o

letterario.

Attribuzioni relative alla funzione esecutiva:

­ nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e, su proposta, i ministri

­ controfirma gli atti ministeriali che sono emanati con suo decreto

­ dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere

­ ha il comando delle forze armate e presiede il Consiglio supremo di difesa

­ ratifica i trattati internazionali e riceve i rappresentanti diplomatici.

Attribuzioni relative alla funzione giurisdizionale:

­ nomina 5 giudici della Corte costituzionale

­ presiede il Csm

­ può concedere la grazia e commutare le pene

CORTE COSTITUZIONALE: organo collegiale svincolato dagli interessi dei partiti e dagli altri organi costituzionali.

Per conferire un carattere rigido alla nostra Costituzione fu deciso di:

­ prevedere un procedimento di modifica costituzionale complesso come da articolo 138;

­ creare un nuovo organo, la Corte Costituzionale, il cui compito principale è quello di esercitare un sindacato di legittimità costituzionale, verificando

se una legge o un atto sia conforme alle norme della Costituzione.

Accanto al controllo sulla legittimità costituzionale si trovano altre funzioni:

­ giudicare i conflitti di attribuzione fra i poteri dello Stato e su quelli tra Stato e Regioni e tra le Regioni;

­ giudicare sulle accuse contro il PdR;

­ giudicare sull’ammissibilità delle richieste d

Dettagli
Publisher
A.A. 2013-2014
10 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher turry di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di istituzioni di diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Verona o del prof Guiglia Giovanni.