IL PARLAMENTO (organo più importante della nostra democrazia)
Il parlamento è l'organo costituzionale titolare della funzione legislativa. La costituzione italiana prevede un bicameralismo perfetto: Camera dei
deputati(630) e Senato della repubblica (315+senatori a vita), entrambe durano 5 anni e sono elette a suffragio universale e diretto, sono dotate
degli stessi poteri e svolgono identiche funzioni. Si pongono perciò su un piano di assoluta parità.
Vantaggi : Un maggior approfondimento nell'elaborazione delle leggi e un reciproco controllo.
Svantaggi: Eccessiva lentezza nell’approvazione delle leggi, inutili ripetizioni e scarsa efficienza; all'interno delle due camere si formano le stesse
maggioranze politiche.
In particolari casi possono essere chiamate a svolgere le loro funzioni in seduta comune, come indicato dalla Costituzione: elezione – giuramento –
messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica; elezione di 8 membri (un terzo) del Csm; elezione di un terzo dei giudici costituzionali;
compilazione dell’elenco per il sorteggio dei giudici aggregati alla corte costituzionale.
C dei Dep: Montecitorio, 630 / 12 all’estero, 18 – 25 anni
Senato: Palazzo Madama, 315 + 5, 6 all’estero, 25 – 40 anni
Commissioni giunte e gruppi parlamentari
Commissioni:Sono organi necessari di ciascuna camera costituiti dai parlamentari: possono essere speciali, permanenti o miste (formate da
senatori e deputati). Come indicato dalla Costituzione, le commissioni permanenti:
devono esaminare preventivamente ogni disegno di legge presentato alla Camere (sede referente);
possono, nei casi previsti dai regolamenti, procedere direttamente all’approvazione dei disegni di legge in luogo all’Assemblea plenaria (sede
deliberante).
Giunte: Sono formate dalle forze politiche in proporzione alla loro presenza in parlamento e hanno funzioni consultive, extralegislative e di controllo.
Gruppi parlamentari: Sono associazioni create da deputati o senatori volte a promuovere una più efficace azione parlamentare. Tutti i membri del
Parlamento devono dichiarare a quale gruppo intendono iscriversi, altrimenti saranno iscritti d’ufficio in un gruppo misto. Essi stabiliscono l’ordine
del giorno delle rispettive camere con il rispettivo presidente.
Le prerogative delle camere (no)
Le camere per poter esercitare correttamente le proprie funzioni godono di particolari situazioni di vantaggio: Autonomia regolamentare(regolamento
che disciplina l’organizzazione interna), autonomia finanziaria (le spese gravano su un fondo speciale gestito dalla camera), Autonomia
amministrativa, Giurisdizione domestica, Immunità della sede (vietato l'accesso alla polizia negli edifici delle camere), Verifica dei poteri
(ineleggibilità o incompatibilità dei parlamentari), tutela penale(è punito il tentativo di impedire alle camere l'esercizio delle loro funzioni). Vilipendio:
reato contro le camere, manifestazione di disprezzo attraverso parole, scritti, gesti o atti.
I parlamentari
Art. 67 cost: ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
Principio di rappresentanza nazionale è sancito per svincolare i singoli parlamentari dai collegi elettorali locali in cui sono stati eletti. Divieto di
mandato imperativo impedisce al parlamentare di accettare incarichi o istruzioni per lo svolgimento delle sue funzioni,e ne sancisce l'indipendenza
dai gruppi politici, economici o sociali.
Il divieto di mandato trova un forte ostacolo nei rapporti che legano i parlamentari ai partiti: in caso di voto contrario a quello del proprio partito il
parlamentare incorre in gravi sanzioni da parte dello stesso partito di appartenenza.
Prerogative dei parlamentari
Sono irrinunciabili e non sono privilegi personali ma strumenti per tutelare la regolarità e l’indipendenza del mandato parlamentare:
Immunità penale: in base alla quale è consentito sottoporre ad indagini ed arrestare i parlamentari in presenza di sentenza irrevocabile di condanna
o nel caso in cui siano colti in flagranza di reato. Non è consentito senza la preventiva autorizzazione della camera sottoporli a perquisizioni
personali, privarli della loro libertà personale, procedere ad intercettazioni o sequestro della corrispondenza. Insindacabilità, non possono essere
chiamati a rispondere delle opinioni e dei voti dati. Indennità: ricevono quote mensili di rimborso delle spese di segreteria e rappresentanza.
Cessazione dell'ufficio di parlamentare
Può cessare per fine della legislatura o scioglimento anticipato delle camere, dimissioni volontarie o decadenza (incompatibilità , ineleggibilità),
annullamento dell'elezione, morte.
Funzionamento delle camere e svolgimento dei lavori
L'arco di tempo entro il quale le camere svolgono la loro attività si chiama legislatura (5 anni salvo scioglimento anticipato). Si intende con il termine
sessione il periodo continuativo di lavoro compreso fra una convocazione e l’aggiornamento dei lavori. Ciascuna camera può essere convocata in
via straordinaria per iniziativa del suo Presidente, o del P della Rep, o di un terzo dei suoi componenti. Quando si riunisce in via straordinaria una
Camera, è convocata di diritto anche l’altra.
Onde evitare decisioni a sorpresa, è stabilito che non si può discutere né decidere su materie che non siano iscritte nell’ordine del giorno, a meno
che non vi sia una maggioranza qualificata.
Le deliberazioni di ciascuna Camera sono valide se è presente la maggioranza dei componenti e se sono adottate a maggioranza dei presenti. Le
votazioni delle due assemblee sono di regola effettuate a scrutinio palese, tranne per casi in cui vi sia l’obbligo dello scrutinio segreto.
Si ricorre frequentemente, da parte della minoranza di opposizione, all’ostruzionismo per rallentare i lavori, attraverso l’allungamento di interventi in
aula o di continui richiami all’attenzione.
Scioglimento delle camere
Le camere possono essere sciolte singolarmente o congiuntamente dal presidente della repubblica quando: esse non appaiano più rappresentative
delle forze politiche del paese; quando sia impossibile formare una maggioranza stabile nel Parlamento; quando vi è un insanabile contrasto politico
tra le due assemblee. Non possono essere sciolte nel semestre bianco, cioè nei sei mesi antecedenti la scadenza del mandato del PdR, salvo che
essi coincidano con gli ultimi sei della legislatura. L’Art 61 cost stabilisce che nonostante la cessazione del mandato di una legislatura, vi è la
sopravvivenza temporanea delle camere per assicurare la continuità di funzionamento (prorogatio). Nel solo caso di guerra si può ricorrere alla
proroga, ovvero al rinvio delle elezioni deciso dal Parlamento e dalla proroga dei propri poteri.
La funzione legislativa
Costituisce quella prevalente e tipica del Parlamento quale organo titolare del potere legislativo.
E' esercitata collettivamente dalle due camere e si compone di 4 fasi, iniziativa, discussione e approvazione, promulgazione, pubblicazione ed
entrata in vigore.
1° iniziativa legislativa si esercita con la presentazione di un progetto di legge ad una delle due camere. La proposta di legge può essere proposta
da 50.000 elettori, senatori e deputati, cnel, consigli comunali e regionali. L’iniziativa governativa è la più importante.
2° istruttoria, discussione: condotta dalle Commissioni legislative che hanno il compito di esaminare i progetti di legge e riferire su di essi con una
relazione all’Assemblea.
Approvazione: la fase costitutiva permetta l’approvazione del progetto di legge da parte della Camera. Essa può seguire tre procedimenti: ordinario,
abbreviato, deliberante (previsti dalla Cost), redigente (previsto dal regolamento interno alla Camera).
Affinché si perfezioni, è necessario che la legge sia approvata nello stesso testo da entrambe le Camere. Se il progetto approvato da una Camera è
approvato dall’altra con emendamenti, esso deve essere presentato alla prima Camera per la valutazione e l’approvazione di questi nuovi
emendamenti. Entrambe le Camere devono approvare il testo della legge per far si che essa sia perfetta.
3° Promulgazione: una volta approvata dalle due Camere, la legge è perfetta ma non ancora efficace; per diventarlo deve superare la fase di
integrazione ed efficacia.
Il P d R deve promulgare la legge entro un mese dall’approvazione; ad esso spetta il compito di un controllo di legittimità costituzionale formale e
sostanziale. Il Guardasigilli, ovvero il ministro della Giustizia, è tenuto a verificare che l’atto non presenti irregolarità formali; egli compie tale
accertamento apponendo in proprio visto sull’atto.
4° Pubblicazione sulla gazzetta ufficiale e dopo il periodo di vacatio legis (15 gg) entra in vigore. Non è possibile invocare l’ignoranza per giustificare
la sua inosservanza.
Procedimento di revisione costituzionale Art 138
La procedura è la stessa del procedimento ordinario, ma con le seguenti aggravanti:
in ogni ramo del parlamento devono avvenire due successive deliberazioni con un intervallo non inferiore ai 3 mesi;
per l’approvazione nella seconda deliberazione è necessaria la maggioranza dei due terzi dei membri di ciascuna camera;
se la seconda approvazione è avvenuta a maggioranza assoluta (50+1) si ha la pubblicazione anomala; entro tre mesi un quinto dei componenti
della camera, 500.000 elettori, 5 consigli regionali possono richiedere che la legge sia sottoposta a referendum popolare.
Se è avvenuta a maggioranza qualificata (due terzi) si procede con la promulgazione.
pubblicazione oppure annullamento di tutto il lavoro.
Altre funzioni del parlamento: Funzione di indirizzo e controllo politico: attraverso la quale si determinano i fini della politica nazionale e si
controlla l'attività del governo. Funzioni giurisdizionali o di accusa nei confronti del P della Rep.
GOVERNO
Il Governo è l’organo titolare del potere esecutivo; esercita una limitata funzione legislativa e può adottare provvedimenti legislativi provvisori
(decreti legge) o legiferare su delega del Parlamento (decreti legislativi). L’esecutivo è il vertice dell’amministrazione statale.
La composizione del governo
Il governo è un organo complesso perché costituito al suo interno da più organi; alcuni previsti dalla Costituzione, quindi necessari, altri non
necessari. Il Governo è composto da soli partiti della maggioranza; i membri del Governo possono essere anche ministri tecnici, professionisti
esterni rispetto al mondo della politica.
Presidente del consiglio dei ministri
Il presidente del consiglio dei ministri è nominato dal capo dello stato e dura in carica fino alla sfiducia del Parlamento. I requisiti per la nomina sono:
cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici. Il pdc dirige la politica generale del governo e ne è responsabile, redige il programma del
governo e ne fissa le direttive. Comunica alle camere la composizione del governo, la fiducia, e presenta i disegni di legge. Inoltre coordina l'attività
dei ministri, mantenendo l’unità di indirizzo politico e amministrativo.
I ministri
Sono nominati con decreto del PdR su proposta del PdC. Esercitano funzioni politiche (collaborano all’attuazione dell’indirizzo politico del Governo)
ed amministrative (sono a capo dei ministeri). Non sono previste incompatibilità in quanto non sono impiegati ma hanno una nomina presidenziale
che non costituisce la loro professione. Essi esercitano il diritto di iniziativa legislativa mediante la presentazione al Consiglio dei ministri dei disegni
di legge da sottoporre alle Camere.
Il numero dei ministri è superiore al numero dei dicasteri disponibili perché alcuni ministri sono senza portafoglio, non hanno perciò compiti
amministrativi ma solo politici.
Dicastero: complesso organizzativo dipendente dal ministro.
Consiglio dei ministri
E' un organo collegiale formato da tutti i ministri più il Presidente del Consiglio, a cui è attribuita la funzione di indirizzo politico ed amministrativo del
paese. Ciò significa che l’organo determina la politica generale del Governo.
Formazione del governo
Esistono due sole coalizioni che raggruppano stabilmente partiti legati da un programma comune: centro destra e centro sinistra. I due schieramenti
si presentano alle elezioni con un leader ben chiaro che riceverà l’incarico dal PdR di formare il Governo. PdC e ministri dovranno prestare
giuramento dinnanzi al Capo dello Stato. Prima di iniziare a svolgere i propri poteri il governo deve ottenere la fiducia dal Parlamento, atto scontato
perché il programma politico è già noto durante le elezioni.
Formazione: 1° Incarico al presidente del consiglio, 2° Presentazione della lista dei ministri al capo dello stato, 3° Giuramento del PdC e ministri, 4°
Voto di maggioranza e fiducia delle camere.
Le vicende del governo
Durante la permanenza in carica il Governo può subire delle variazioni della sua composizione interna nel momento in cui viene meno la fiducia
della maggioranza parlamentare, poiché si opporrebbe sistematicamente alle sue iniziative. La caduta del Governo avviene nel momento in cui il
PdC presenti le dimissioni e il PdR le accetti.
Crisi parlamentari si hanno in seguito alla sfiducia del parlamento che può essere espressa o tacita. Crisi extraparlamentari non sono legate
direttamente al rapporto fiduciario tra parlamento e governo ma il Governo prende atto di non poter più contare su una maggioranza parlamentare.
Funzioni del governo
Il Governo esercita funzioni politiche, nel senso che partecipa alla direzione politica del paese, funzioni legislative, pote