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Ordinamento giuridico

Si chiama ordinamento giuridico un gruppo organizzato di soggetti che è regolato da norme e istituzioni (Stato, sindacati, ordinamento sportivo). Alcuni ordinamenti sono più sviluppati di altri, ma essi convivono dando univocità al sistema di norme. Questa pluralità di ordinamenti si sovrappone e si tollera a vicenda, anche se spesso, per la loro complessità, portano a conflitti. Ad esempio, un lavoratore è membro sia dell’ordinamento statale (in quanto cittadino), sia di quello sindacale (perché lavoratore).

Lo Stato è sia un ordinamento giuridico a sé stante, sia parte di un ordinamento giuridico più ampio, quello internazionale. Lo Stato, infatti, è l’ordinamento più sviluppato, composto da un’amministrazione pubblica e da un sistema di norme molto complesso, tanto che oggi si è arrivati a creare un organo che le semplifichi.

Unione Europea

Il diritto internazionale (articolo 10), insieme di regole che disciplinano i rapporti tra Stati sovrani, ha fonte:

  • Consuetudinaria, ovvero trae origine dalla prassi delle relazioni tra gli Stati;
  • Pattizia, ossia nasce da accordi bilaterali o plurilaterali.

Il processo di “integrazione europea” è partito da:

  • CECA;
  • CEE (Trattato di Roma nel 1957);
  • EURATOM;
  • Trattato di Maastricht, nel 1992 che ha fatto nascere la CE e posto le basi per l’unione economica e monetaria;
  • Trattato di Amsterdam, nel 1997;
  • Trattato di Nizza, nel 2001, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea;
  • Trattato di Lisbona, nel 2009 (Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea).

Norma giuridica

Insieme di regole che assicurano l’ordine in una società, rappresentandone il diritto. È una regola generale ed astratta emanata dallo Stato che concorre a disciplinare l’organizzazione della vita della collettività. La giuridicità della norma deriva dall’inserimento di questa nell’ordinamento che contribuisce a formare (Giuridico), infatti, la forza vincolante di una norma giuridica non risiede nel suo contenuto ma nel fatto che questa è inserita in un documento dotato di autorità (ordinamento).

Quando si parla di norme, queste vengono associate erroneamente alle leggi; la legge è il documento o l’atto che contiene il testo, mentre la norma è il precetto o la regola che deriva dall’interpretazione del testo. Il complesso delle norme da cui è costituito un ordinamento giuridico è chiamato Diritto positivo. Mentre il diritto naturale è inteso come matrice dei singoli diritti positivi. Le norme giuridiche sono caratterizzate dal fatto di essere suscettibili di attuazione forzata o sono comunque garantite dalla predisposizione di una sanzione, la cui minaccia favorirebbe l’osservazione spontanea della norma.

Caratteristiche della norma giuridica

La norma giuridica ha due caratteristiche fondamentali:

  • Generalità: non è dettata per singoli individui ma per tutti i consociati;
  • Astrattezza: si riferisce a situazioni ipotetiche (fattispecie astratte) e non a situazioni concrete.

In base alla loro applicazione le norme giuridiche si distinguono in:

  • Derogabili: Norme la cui applicazione è rimessa all’arbitrio dei singoli interessati. La loro applicazione può essere evitata mediante un accordo degli interessati.
  • Suppletive: Disciplinano un rapporto in mancanza di volontà delle parti;
  • Inderogabili: La loro applicazione è imposta dall’ordinamento.

Il controllo del rispetto del principio di eguaglianza è affidato alla Corte Costituzionale.

Fonte del diritto

Ogni atto o fatto abilitato dall’ordinamento giuridico a produrre diritto. Ci sono due tipi di fonte:

  • Di produzione: esse indicano come devono essere prodotte le fonti, chi è competente ad adottarle e i modi di azione. La fonte sulla produzione per eccellenza è la Costituzione, infatti è proprio essa che indica gli atti che possono produrre le fonti;
  • Di cognizione: è il risultato della fonte di produzione successivo a una complessa fase di confronto, è il testo della norma. Strumenti con cui le fonti sono portate a conoscenza dei destinatari. In Italia esse sono:
    • Ufficiali (pubblicazione dopo 15 giorni sulla Gazzetta Ufficiale);
    • Non ufficiali (fornite da soggetti pubblici, come regioni, o da privati ed essere cartacee o informatiche, non hanno valore legale).

Gerarchia delle fonti

Nel nostro ordinamento vige il Principio della Gerarchia delle Fonti, che può essere rappresentato con una piramide al cui vertice è posta la Costituzione, più in basso vi sono le leggi ordinarie ed ancora sotto vi sono posti i regolamenti e gli usi.

Nello specifico, il diritto privato si basa sulle norme, e appunto l'art 1 delle disposizioni sulla legge in generale, indica come scala gerarchica delle fonti la seguente:

  • Costituzione: documento scritto, rigido e votato; è la legge fondamentale dello Stato, definita come "la legge delle leggi" nel senso che tutte le norme di rango inferiore traggono da essa forza e legittimazione e, al tempo stesso, devono uniformarsi.
  • Leggi costituzionali: atti che permettono di modificare la costituzione e la cui produzione è affidata al Parlamento. Tutte le altre leggi e gli altri atti aventi forza di legge non devono essere in contrasto con le norme costituzionali, pena l’annullamento. Il controllo di conformità delle norme legislative con la Costituzione è svolto dalla Corte Costituzionale.
  • Legge ordinaria: provvedimenti approvati dal Parlamento in base ad una procedura prevista dalla costituzione (ad essa sono equiparati i decreti legge e decreti legislativi). Esse non possono modificare la costituzione le leggi di rango costituzionale, ma possono modificare o abrogare le norme che non hanno valore di legge, e possono essere modificate o abrogate solo da leggi successive.
  • Leggi regionali: caratterizzate dal principio della competenza: la l.3/2001 attribuisce alle regioni competenze in tutte le materie non riservate alla legislazione dello stato;
  • Regolamenti: sono fonti di 2° grado emanate dal potere esecutivo nell'esercizio di autonomia normativa. Hanno la funzione di specificare la legge, per renderla più facilmente applicabile alle situazioni concrete.
  • Usi normativi: definiti anche consuetudine che nasce da un comportamento sociale ripetuto nel tempo sino a che è sentito come obbligatorio e giuridicamente vincolante per tutti.

Con l'ingresso delle fonti comunitarie il tradizionale criterio gerarchico deve essere rivisto, per il loro rapporto con le fonti italiane. Il primato resta alla Costituzione. Il 1. Regolamento comunitario è direttamente applicabile negli Stati membri. La legge ordinaria, affiancata dalla 2. Direttiva comunitaria poiché quest'ultima entra, di regola, nel nostro ordinamento attraverso una legge ordinaria.

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher gaiotta1998 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi "Carlo Bo" di Urbino o del prof Muraloni Matteo.
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