Anteprima
Vedrai una selezione di 20 pagine su 116
Famiglia e ordinamento giuridico. Profili evolutivi Pag. 1 Famiglia e ordinamento giuridico. Profili evolutivi Pag. 2
Anteprima di 20 pagg. su 116.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Famiglia e ordinamento giuridico. Profili evolutivi Pag. 6
Anteprima di 20 pagg. su 116.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Famiglia e ordinamento giuridico. Profili evolutivi Pag. 11
Anteprima di 20 pagg. su 116.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Famiglia e ordinamento giuridico. Profili evolutivi Pag. 16
Anteprima di 20 pagg. su 116.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Famiglia e ordinamento giuridico. Profili evolutivi Pag. 21
Anteprima di 20 pagg. su 116.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Famiglia e ordinamento giuridico. Profili evolutivi Pag. 26
Anteprima di 20 pagg. su 116.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Famiglia e ordinamento giuridico. Profili evolutivi Pag. 31
Anteprima di 20 pagg. su 116.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Famiglia e ordinamento giuridico. Profili evolutivi Pag. 36
Anteprima di 20 pagg. su 116.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Famiglia e ordinamento giuridico. Profili evolutivi Pag. 41
Anteprima di 20 pagg. su 116.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Famiglia e ordinamento giuridico. Profili evolutivi Pag. 46
Anteprima di 20 pagg. su 116.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Famiglia e ordinamento giuridico. Profili evolutivi Pag. 51
Anteprima di 20 pagg. su 116.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Famiglia e ordinamento giuridico. Profili evolutivi Pag. 56
Anteprima di 20 pagg. su 116.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Famiglia e ordinamento giuridico. Profili evolutivi Pag. 61
Anteprima di 20 pagg. su 116.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Famiglia e ordinamento giuridico. Profili evolutivi Pag. 66
Anteprima di 20 pagg. su 116.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Famiglia e ordinamento giuridico. Profili evolutivi Pag. 71
Anteprima di 20 pagg. su 116.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Famiglia e ordinamento giuridico. Profili evolutivi Pag. 76
Anteprima di 20 pagg. su 116.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Famiglia e ordinamento giuridico. Profili evolutivi Pag. 81
Anteprima di 20 pagg. su 116.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Famiglia e ordinamento giuridico. Profili evolutivi Pag. 86
Anteprima di 20 pagg. su 116.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Famiglia e ordinamento giuridico. Profili evolutivi Pag. 91
1 su 116
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

ESSONE LPA NGELO ERRANDO PALLAROSSA

ed. Bologna, 1995, 9: visti gli artt. 213 «protezione della moglie da parte del marito; obbedienza al marito da

parte della moglie» e 214 «obbligo della moglie di seguire il marito nella residenza da lui fissata; obbligo del

marito a tenere con sé la moglie» del Code civil.

56 La maggiore età si acquisiva al compimento dei 21 anni.

57 Il consenso paterno era necessario fino al compimento del 21esimo anno di età per la donna e fino al 25esimo

anno di età per l’uomo.

58 M. B , R , Il diritto di famiglia, 2ª ed. Genova, 1995, cit., 32: come definita da U .

ESSONE OPPO NGARI 15

3.2 L’influenza del nell’unità d’Italia

Code napoléon nelle legislazioni preunitarie e

Dopo la Restaurazione, i governi recepirono le direttive fissate dal Code civil, radicale

fu l’opposizione ai principi “laici e liberali” da esso posti in materia di famiglia. La politica

del diritto famigliare degli Stati preunitari, si mostrava comunque in similitudine con il

del 1804: fu escluso il matrimonio civile e l’istituto del divorzio 59

codice ; accentuazione

della posizione di inferiorità della donna nei rapporti personali, patrimoniali e nella potestà

. Raggiunta l’unità politica, il problema dell’unificazione legislativa, colpiva in

60

sui figli

modo drammatico proprio la materia del diritto familiare. Il 15 luglio del 1863 il Ministro

Guardasigilli Pisanelli, presentando al Senato del Regno il progetto del primo libro di quel

che sarà il codice civile del 1865, andò a sottolineare che il problema principale nella materia

del diritto famigliare erano proprio le norme diverse che si discostavano da Stato in Stato:

«il matrimonio che era la prima base della famiglia, in alcune province era soggetto alla

era completamente nelle mani dell’autorità ecclesiastica, in altre

potestà civile, in altre

ancora in entrambe ponendo il problema di due potestà, due legislazioni, due giurisdizioni;

la donna che in alcuni luoghi manteneva la capacità civile per l’amministrazione della

propria fortuna e in altri era sotto la piena dipendenza del marito; i figli soggetti in potestà

L’esigenza di una patria comune

sino alla maggiore età mentre in altri luoghi era perpetua.

si fece sempre più accentuata, considerando che dopo il codice del 1804 era passato mezzo

secolo e non si poteva far finta che la Francia stessa qualora ne avrebbe emanato un altro

61

se ne sarebbe discostata» . E così che raggiunta la maggioranza della Camera elettiva e del

Regio senato, vide la luce il Codice civile del 1865, che seguiva una direzione più liberale

rispetto al Code Napoléon «pur mantenendo un prudente compromesso fra i principi

rivoluzionari in esso mantenuti e lo spirito della tradizionale famiglia italiana delle classi

62

medie e agricole» .

59 In alcuni Stati preunitari, era escluso limitamene ai soli cittadini di religione cattolica.

D’A

60 Con conseguenza di una più pesante potestà paterna esercitata su di essi. Cfr. F. G. D

GOSTINO E ALLA

T , Per una storia del diritto di famiglia in Italia: modelli ideali di disciplina giuridica in Le stagioni della

ORRE 225: l’idea era quella dello Stato che si incarnava nel

famiglia di G. C (a cura di), Milano, 1994,

AMPANINI

monarca assoluto, visto come padre della patria in uno Stato visto come una grande famiglia. L’istituto

matrimoniale era modellato proprio sulla base di questa concezione di famiglia, alla stregua di elementi antichi

e recenti, il matrimonio e famiglia erano funzionali al bonus Principis cioè al bene dello Stato e non della

comunità.

61 Vedi, M. B , E R , Il diritto di famiglia, 2ª ed. Genova, Edizioni Culturali, Internazionali

ESSONE NZO OPPO

Genova (E.C.I.G.), 1995, cit., 54: dal discorso del Ministro Guardasigilli P .

ISANELLI

62 Ivi, cit., 55: così definito da U .

NGARI 16

l’introduzione

3.2.1 segue: la disciplina del codice Pisanelli e del matrimonio civile

Il Codice civile del Regno d’Italia basandosi sul principio Cavouriano «libera Chiesa

vide la nascita dell’istituto del matrimonio civile, nato dall’esigenza dello

in libero Stato»

Stato di poter regolare il matrimonio e le sue relazioni civili, a fianco a quello religioso di

. Il nuovo codice risentiva dell’influsso della precedente

63

competenza del diritto canonico

codificazione, soprattutto del principio “laico” che prevedeva l’istituto del matrimonio civile

64

di competenza dello Stato , che contratto secondo le forme previste dalla legge produceva

gli effetti civili volti alla formazione dei rapporti familiari; i contraenti poi erano liberi di

associarsi secondo le forme religiose ed invocare le benedizioni dal cielo su quello che

sarebbe stato l’atto più solenne della loro vita. Entrambi i due ordinamenti erano titolari degli

effetti che scaturivano dall’istituto del matrimonio celebrato secondo la loro forma, nessuno

65

dei due poteva in nessun modo invadere la competenza altrui ; il punto in comune era

l’indissolubilità del matrimonio secondo i principi cristiani che vietava in modo assoluto,

contrariamente a quanto avveniva nel codice napoleonico ma conformemente alle

l’istituto del divorzio 66

legislazioni preunitarie, . 67

I principi fondamentali del codice del 1865 erano:

a) la famiglia concepita come un gruppo di persone, riunite dal vincolo di sangue e

68

fondata su un matrimonio valido e indissolubile ;

b) l’unica famiglia regolata dall’ordinamento giuridico era quella legittima 69 ;

c) la famiglia legittima escludeva la prole adulterina e incestuosa;

d) il marito era il capo della famiglia, la moglie era tenuta a sottostare alla sua

supremazia morale ed economica;

63 Che per tanto tempo ebbe piena esclusività nella materia matrimoniale, V. Supra, 2.1.

dell’Europa e nell’Italia continentale, nonostante un clero avverso; infatti,

64 Diffuso in Francia, in molte parti

dal 1814 venne ben presto abolito in tutta Italia e riproposto nella codificazione del 1865, sulle basi del Codice

napoleonico.

65 Lo Stato non avrebbe mai potuto imporre ad un cittadino di celebrare un matrimonio religioso, né di imporre

alla Chiesa attraverso sanzioni penali di avvalorare queste prescrizioni.

D’A

66 M.B , G. A , A , G. F , M.R. S , La famiglia nel nuovo diritto, 10:

ESSONE LPA NGELO ERRANDO PALLAROSSA

era ammessa la separazione in caso di convivenza divenuta impossibile; si assicurava comunque una posizione

privilegiata al marito, era ammessa la separazione per adulterio solo in caso di grave pregiudizio per la moglie;

Vedi anche sull’indissolubilità del matrimonio, F. M , Scritti minori di Antonio Cicu in scritti di teoria

ESSINEO

generale del diritto di famiglia - tomo primo, Milano, 1965, 233 e ss.

67 Cfr. G.T , Lineamenti del Nuovo Diritto di Famiglia Italiano, 2a ed. Torino, 1978, pp. 18-19.

AMBURRINO

68 Art. 148 cod. civ. 1865: «Il matrimonio non si scioglie che con la morte di uno dei due coniugi»

69 Il riconoscimento del figlio naturale non costituiva una nuova famiglia, ma solo rapporti di ordine familiare.

17

70

e) permaneva la patria potestà esercitata dal padre sino alla maggiore età del figlio o

alla sua emancipazione;

f) in caso di tutela per gli incapaci, la competenza, spettava ad un apposito organo di

controllo, il consiglio di famiglia.

Ovviamente non si può negare che nonostante il riconoscimento del matrimonio civile,

questo non fosse visto come una violazione dell’art. 1 dello Statuto 71 che proclamava la

«Religione cattolica la sola Religione dello Stato»; ed era costume per la maggioranza degli

italiani di vedere il matrimonio se non come un atto religioso. Per questa motivazione il

venne considerato a lungo come facoltativo, fermo restando l’attribuzione

matrimonio civile del matrimonio religioso tramite la registrazione presso l’ufficiale dello

degli effetti civili 72

Stato Civile e le cause matrimoniali di competenza dei tribunali laici .

La via dell’emancipazione della donna all’interno della famiglia, era ancora lontana,

dovranno passare ancora molti anni dall’introduzione del codice del 1865 prima che una

73

nuova legislazione modificherà la sua situazione nella famiglia e nella società .

La maggioranza degli istituti di diritto familiare regolati dal codice del 1865 sono stati

trasfusi con miglioramenti e adattamenti nel Codice civile del 1942 ancora oggi in vigore.

il modello di famiglia nell’Italia fascista

4. Dal 1865 al 1942:

Dopo la promulgazione del codice del 1865 la società italiana continuò a trasformarsi

e a progredire a seguito dell’industrializzazione, il fenomeno dell’urbanesimo e della

immigrazione dalle campagne alle città, di rilievo:

70 E in caso di impossibilità di questo, dalla madre.

71 Lo Statuto Albertino della Monarchia di Savoia fu lo statuto costituzionale adottato dal Regno di Sardegna

il 4 marzo 1848 a Torino.

D’A

72 F. G. D T , Per una storia del diritto di famiglia in Italia: modelli ideali di disciplina

GOSTINO E ALLA ORRE

giuridica in Le stagioni della famiglia di G. C (a cura di), Milano, Edizioni San Paolo, 1994, pp. 226-

AMPANINI

227: prima dell’unità politica, vi erano due orientamenti, il primo quello della Costituzione Piemontese che

vedeva la legislazione matrimoniale competenza esclusiva del diritto canonico; il secondo quello del Regno

delle due Sicilie che lasciava comunque la competenza del matrimonio alla Chiesa, fermo restando che nel

riconoscimento degli effetti civili attribuiva la competenza allo Stato nella materia degli impedimenti.

73 I movimenti femministi come il Women Suffrage in Italia ebbero molta fortuna. 18

a) movimenti per l’emancipazione della donna e del suo inserimento nella vita sociale,

politica ed economica, la parificazione e l’abolizione della condizione di sottomissione della

74

moglie al marito . dell’istituto del

b) laicizzazione del diritto di famiglia e i tentativi di inserimento

divorzio.

il movimento sociale e assistenziale per poter portare la tutela dell’incapace fuori

c)

dall’ambito familiare e favorirne l’intervento dello Stato.

Nonostante i numerosi provvedimenti per l’inserimento della donna nella società, si

rivelarono inidonei a modificare la posizione di vicario all’interno della famiglia 75 . La

situazione non muta con l’avvento del fascismo nel 1919, si introdusse un modello di

famiglia nuovo, la famiglia intesa come istituzione, sottomessa allo Stato, un ente

indipendente dai singoli membri. Gli interessi de

Dettagli
Publisher
A.A. 2022-2023
116 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher immortal-88 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto di famiglia e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma Tor Vergata o del prof Sangermano Francesco.