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ESSONE LPA NGELO ERRANDO PALLAROSSA
ed. Bologna, 1995, 9: visti gli artt. 213 «protezione della moglie da parte del marito; obbedienza al marito da
parte della moglie» e 214 «obbligo della moglie di seguire il marito nella residenza da lui fissata; obbligo del
marito a tenere con sé la moglie» del Code civil.
56 La maggiore età si acquisiva al compimento dei 21 anni.
57 Il consenso paterno era necessario fino al compimento del 21esimo anno di età per la donna e fino al 25esimo
anno di età per l’uomo.
58 M. B , R , Il diritto di famiglia, 2ª ed. Genova, 1995, cit., 32: come definita da U .
ESSONE OPPO NGARI 15
3.2 L’influenza del nell’unità d’Italia
Code napoléon nelle legislazioni preunitarie e
Dopo la Restaurazione, i governi recepirono le direttive fissate dal Code civil, radicale
fu l’opposizione ai principi “laici e liberali” da esso posti in materia di famiglia. La politica
del diritto famigliare degli Stati preunitari, si mostrava comunque in similitudine con il
del 1804: fu escluso il matrimonio civile e l’istituto del divorzio 59
codice ; accentuazione
della posizione di inferiorità della donna nei rapporti personali, patrimoniali e nella potestà
. Raggiunta l’unità politica, il problema dell’unificazione legislativa, colpiva in
60
sui figli
modo drammatico proprio la materia del diritto familiare. Il 15 luglio del 1863 il Ministro
Guardasigilli Pisanelli, presentando al Senato del Regno il progetto del primo libro di quel
che sarà il codice civile del 1865, andò a sottolineare che il problema principale nella materia
del diritto famigliare erano proprio le norme diverse che si discostavano da Stato in Stato:
«il matrimonio che era la prima base della famiglia, in alcune province era soggetto alla
era completamente nelle mani dell’autorità ecclesiastica, in altre
potestà civile, in altre
ancora in entrambe ponendo il problema di due potestà, due legislazioni, due giurisdizioni;
la donna che in alcuni luoghi manteneva la capacità civile per l’amministrazione della
propria fortuna e in altri era sotto la piena dipendenza del marito; i figli soggetti in potestà
L’esigenza di una patria comune
sino alla maggiore età mentre in altri luoghi era perpetua.
si fece sempre più accentuata, considerando che dopo il codice del 1804 era passato mezzo
secolo e non si poteva far finta che la Francia stessa qualora ne avrebbe emanato un altro
61
se ne sarebbe discostata» . E così che raggiunta la maggioranza della Camera elettiva e del
Regio senato, vide la luce il Codice civile del 1865, che seguiva una direzione più liberale
rispetto al Code Napoléon «pur mantenendo un prudente compromesso fra i principi
rivoluzionari in esso mantenuti e lo spirito della tradizionale famiglia italiana delle classi
62
medie e agricole» .
59 In alcuni Stati preunitari, era escluso limitamene ai soli cittadini di religione cattolica.
D’A
60 Con conseguenza di una più pesante potestà paterna esercitata su di essi. Cfr. F. G. D
GOSTINO E ALLA
T , Per una storia del diritto di famiglia in Italia: modelli ideali di disciplina giuridica in Le stagioni della
ORRE 225: l’idea era quella dello Stato che si incarnava nel
famiglia di G. C (a cura di), Milano, 1994,
AMPANINI
monarca assoluto, visto come padre della patria in uno Stato visto come una grande famiglia. L’istituto
matrimoniale era modellato proprio sulla base di questa concezione di famiglia, alla stregua di elementi antichi
e recenti, il matrimonio e famiglia erano funzionali al bonus Principis cioè al bene dello Stato e non della
comunità.
61 Vedi, M. B , E R , Il diritto di famiglia, 2ª ed. Genova, Edizioni Culturali, Internazionali
ESSONE NZO OPPO
Genova (E.C.I.G.), 1995, cit., 54: dal discorso del Ministro Guardasigilli P .
ISANELLI
62 Ivi, cit., 55: così definito da U .
NGARI 16
l’introduzione
3.2.1 segue: la disciplina del codice Pisanelli e del matrimonio civile
Il Codice civile del Regno d’Italia basandosi sul principio Cavouriano «libera Chiesa
vide la nascita dell’istituto del matrimonio civile, nato dall’esigenza dello
in libero Stato»
Stato di poter regolare il matrimonio e le sue relazioni civili, a fianco a quello religioso di
. Il nuovo codice risentiva dell’influsso della precedente
63
competenza del diritto canonico
codificazione, soprattutto del principio “laico” che prevedeva l’istituto del matrimonio civile
64
di competenza dello Stato , che contratto secondo le forme previste dalla legge produceva
gli effetti civili volti alla formazione dei rapporti familiari; i contraenti poi erano liberi di
associarsi secondo le forme religiose ed invocare le benedizioni dal cielo su quello che
sarebbe stato l’atto più solenne della loro vita. Entrambi i due ordinamenti erano titolari degli
effetti che scaturivano dall’istituto del matrimonio celebrato secondo la loro forma, nessuno
65
dei due poteva in nessun modo invadere la competenza altrui ; il punto in comune era
l’indissolubilità del matrimonio secondo i principi cristiani che vietava in modo assoluto,
contrariamente a quanto avveniva nel codice napoleonico ma conformemente alle
l’istituto del divorzio 66
legislazioni preunitarie, . 67
I principi fondamentali del codice del 1865 erano:
a) la famiglia concepita come un gruppo di persone, riunite dal vincolo di sangue e
68
fondata su un matrimonio valido e indissolubile ;
b) l’unica famiglia regolata dall’ordinamento giuridico era quella legittima 69 ;
c) la famiglia legittima escludeva la prole adulterina e incestuosa;
d) il marito era il capo della famiglia, la moglie era tenuta a sottostare alla sua
supremazia morale ed economica;
63 Che per tanto tempo ebbe piena esclusività nella materia matrimoniale, V. Supra, 2.1.
dell’Europa e nell’Italia continentale, nonostante un clero avverso; infatti,
64 Diffuso in Francia, in molte parti
dal 1814 venne ben presto abolito in tutta Italia e riproposto nella codificazione del 1865, sulle basi del Codice
napoleonico.
65 Lo Stato non avrebbe mai potuto imporre ad un cittadino di celebrare un matrimonio religioso, né di imporre
alla Chiesa attraverso sanzioni penali di avvalorare queste prescrizioni.
D’A
66 M.B , G. A , A , G. F , M.R. S , La famiglia nel nuovo diritto, 10:
ESSONE LPA NGELO ERRANDO PALLAROSSA
era ammessa la separazione in caso di convivenza divenuta impossibile; si assicurava comunque una posizione
privilegiata al marito, era ammessa la separazione per adulterio solo in caso di grave pregiudizio per la moglie;
Vedi anche sull’indissolubilità del matrimonio, F. M , Scritti minori di Antonio Cicu in scritti di teoria
ESSINEO
generale del diritto di famiglia - tomo primo, Milano, 1965, 233 e ss.
67 Cfr. G.T , Lineamenti del Nuovo Diritto di Famiglia Italiano, 2a ed. Torino, 1978, pp. 18-19.
AMBURRINO
68 Art. 148 cod. civ. 1865: «Il matrimonio non si scioglie che con la morte di uno dei due coniugi»
69 Il riconoscimento del figlio naturale non costituiva una nuova famiglia, ma solo rapporti di ordine familiare.
17
70
e) permaneva la patria potestà esercitata dal padre sino alla maggiore età del figlio o
alla sua emancipazione;
f) in caso di tutela per gli incapaci, la competenza, spettava ad un apposito organo di
controllo, il consiglio di famiglia.
Ovviamente non si può negare che nonostante il riconoscimento del matrimonio civile,
questo non fosse visto come una violazione dell’art. 1 dello Statuto 71 che proclamava la
«Religione cattolica la sola Religione dello Stato»; ed era costume per la maggioranza degli
italiani di vedere il matrimonio se non come un atto religioso. Per questa motivazione il
venne considerato a lungo come facoltativo, fermo restando l’attribuzione
matrimonio civile del matrimonio religioso tramite la registrazione presso l’ufficiale dello
degli effetti civili 72
Stato Civile e le cause matrimoniali di competenza dei tribunali laici .
La via dell’emancipazione della donna all’interno della famiglia, era ancora lontana,
dovranno passare ancora molti anni dall’introduzione del codice del 1865 prima che una
73
nuova legislazione modificherà la sua situazione nella famiglia e nella società .
La maggioranza degli istituti di diritto familiare regolati dal codice del 1865 sono stati
trasfusi con miglioramenti e adattamenti nel Codice civile del 1942 ancora oggi in vigore.
il modello di famiglia nell’Italia fascista
4. Dal 1865 al 1942:
Dopo la promulgazione del codice del 1865 la società italiana continuò a trasformarsi
e a progredire a seguito dell’industrializzazione, il fenomeno dell’urbanesimo e della
immigrazione dalle campagne alle città, di rilievo:
70 E in caso di impossibilità di questo, dalla madre.
71 Lo Statuto Albertino della Monarchia di Savoia fu lo statuto costituzionale adottato dal Regno di Sardegna
il 4 marzo 1848 a Torino.
D’A
72 F. G. D T , Per una storia del diritto di famiglia in Italia: modelli ideali di disciplina
GOSTINO E ALLA ORRE
giuridica in Le stagioni della famiglia di G. C (a cura di), Milano, Edizioni San Paolo, 1994, pp. 226-
AMPANINI
227: prima dell’unità politica, vi erano due orientamenti, il primo quello della Costituzione Piemontese che
vedeva la legislazione matrimoniale competenza esclusiva del diritto canonico; il secondo quello del Regno
delle due Sicilie che lasciava comunque la competenza del matrimonio alla Chiesa, fermo restando che nel
riconoscimento degli effetti civili attribuiva la competenza allo Stato nella materia degli impedimenti.
73 I movimenti femministi come il Women Suffrage in Italia ebbero molta fortuna. 18
a) movimenti per l’emancipazione della donna e del suo inserimento nella vita sociale,
politica ed economica, la parificazione e l’abolizione della condizione di sottomissione della
74
moglie al marito . dell’istituto del
b) laicizzazione del diritto di famiglia e i tentativi di inserimento
divorzio.
il movimento sociale e assistenziale per poter portare la tutela dell’incapace fuori
c)
dall’ambito familiare e favorirne l’intervento dello Stato.
Nonostante i numerosi provvedimenti per l’inserimento della donna nella società, si
rivelarono inidonei a modificare la posizione di vicario all’interno della famiglia 75 . La
situazione non muta con l’avvento del fascismo nel 1919, si introdusse un modello di
famiglia nuovo, la famiglia intesa come istituzione, sottomessa allo Stato, un ente
indipendente dai singoli membri. Gli interessi de