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Caratteristiche di una norma

Una norma si caratterizza per:

  • Generalità, ossia l’applicabilità nei confronti di destinatari indeterminati;
  • Astrattezza, ossia l’applicabilità ad un numero indefinito di casi;
  • Novità, ossia l’attitudine ad innovare l’ordinamento giuridico, introducendo o modificando la disciplina giuridica delle situazioni considerate;
  • Esteriorità, ossia la necessità che la norma disciplini comportamenti esteriori dei consociati;
  • Intersubiettività, ossia l’attitudine della norma a creare rapporti di interdipendenza tra le situazioni giuridiche;
  • Imperatività, ossia la capacità della norma di assicurare la sua attuazione anche nella previsione di strumenti ordinamentali di applicazione coattiva (coercibilità).

Tipologie di norme

Inoltre, si distinguono le seguenti tipologie di norme:

  • Le norme permissive, che autorizzano a tenere determinate azioni e comportamenti;
  • Le norme attributive, che attribuiscono ai consociati situazioni giuridiche di vantaggio, diritti, capacità, poteri;
  • Le norme programmatiche, che pongono determinati obiettivi da raggiungere e fini da perseguire;
  • Le norme definitorie, che pongono la nozione giuridica di determinati istituti;
  • Le norme di incentivazione, che attribuiscono vantaggi e agevolazioni o promettono sussidi ai consociati;
  • Le metanorme, ossia norme che consentono la produzione di ulteriori norme in un determinato ordinamento;
  • Le norme perfette o imperfette, a seconda che, accanto al precetto, siano altresì dotate o meno di sanzione.

Ordinamenti e costituzioni

Affinché un ordinamento possa essere considerato un sistema, è necessario che la sua unità, coerenza e completezza siano assicurate da un insieme di valori e di principi fondanti e da una catena di produzione di nuove norme, le quali sono destinate a rinnovarlo nel rispetto di quei principi e quei valori. In altre parole, alla base di un ordinamento vi è un progetto costituente, ma non sempre, consacrato in atti costituenti, tavole di fondazione, statuti.

Per quanto riguarda l’ordinamento statale, si parla di costituzione. La costituzione può essere scritta o non scritta e, se scritta, rigida o flessibile. Si considera rigida quella costituzione che si può modificare solo con un procedimento di revisione aggravato (rispetto al modo di produzione della legge ordinaria); flessibile si considera quella costituzione che può essere modificata o derogata con legge ordinaria.

Costituzioni storiche

Alla fine del XVIII secolo, con lo sviluppo del costituzionalismo moderno, si cominciarono ad avere costituzioni scritte, così espressamente denominate. Le prime furono quelle delle colonie inglesi del Nord America, al momento di dichiararsi indipendenti nel 1776. Undici anni dopo, il 17 settembre 1787, la Convenzione di Filadelfia varò la Costituzione degli Stati Uniti d'America. Introdotta dal suo famoso preambolo («We the People... do ordain and establish this Constitution»), è il più antico testo costituzionale tuttora in vigore.

La prima in Europa fu, a due anni dallo scoppio della Rivoluzione, la Costituzione francese approvata il 3 settembre 1791 dall'Assemblea nazionale costituente, ma ebbe durata breve. I sussulti rivoluzionari produssero nuovi testi costituzionali (1793, dopo l'abolizione della monarchia, e 1795, dopo la fine del Terrore giacobino). Si trattò sia per quella americana sia per quelle francesi di costituzioni rigide; dunque, modificabili solo secondo procedure aggravate (così da rendere molto difficile la revisione: infatti, dal 1787 ad oggi, la Costituzione degli Stati Uniti è stata oggetto soltanto di 27 modifiche).

Molte costituzioni ottocentesche dopo la Restaurazione (talvolta anche denominate «statuti» o «carte») furono ottriate (dal francese octroyée), cioè concesse dalla corona, e flessibili (a partire dalla Carta costituzionale di Luigi XVIII re di Francia del 1814). Tale fu anche lo Statuto concesso da Carlo Alberto nel Regno di Sardegna (1848), poi esteso all'Italia unificata.

Invece le costituzioni contemporanee sono quasi tutte votate, cioè di origine rappresentativa, e rigide (lo è quella italiana del 1948). Le prime costituzioni erano state sostanzialmente improntate ai principi del liberalismo del quale erano figlie (dichiarazione dei diritti, separazione dei poteri, affermazione della costituzione come legge superiore), sicché si affermò nel tempo una certa identificazione tra il costituzionalismo, inteso come tecnica di limitazione del potere, e le costituzioni. In realtà, sono queste le caratteristiche dello stato liberaldemocratico, improntato a quel costituzionalismo: ma vi sono stati e vi sono ordinamenti statali che ad esso non si ispirano. Anche questi ultimi, tuttavia, esprimono un progetto costituente, sia pure diverso.

Costituzioni non scritte

Ecco, dunque, un primo punto importante: ogni ordinamento statale ha un suo assetto costituzionale - una forma di stato, un catalogo dei diritti, una forma di governo, un sistema delle fonti del diritto - ma non c'è un solo tipo di costituzionalismo e di costituzioni. Anche se la forma scritta è di gran lunga prevalente, vi sono paesi che un simile documento non hanno. L'esempio più noto è quello del Regno Unito - cui tanto deve il costituzionalismo moderno - che, appunto, non dispone di una costituzione scritta. In quel paese non esistono leggi costituzionali in senso formale: nessuno sosterrebbe, però, che non esistono norme costituzionali (quali ad es. quelle riguardanti la monarchia ereditaria, la sovranità del parlamento, la garanzia dei diritti di libertà, l'indipendenza dei giudici).

Norme costituzionali, prevalentemente non scritte, quindi ci sono e conferiscono identità all'ordinamento del Regno Unito, rendendolo del tutto differente, ad esempio, da uno stato autoritario o da uno stato islamico. Ecco, dunque, un secondo punto altrettanto importante: sono esistiti e tuttora esistono ordinamenti statali che, pur non disponendo di una costituzione scritta, ugualmente dispongono di un assetto riconoscibile caratterizzato dagli elementi fondamentali indicati sopra. Insomma: non hanno un documento formale che contenga quegli elementi, ma possiedono un nucleo di norme che costituiscono l'ordinamento costituzionale dello stato.

Se non si può allora dire che ogni ordinamento statale ha una costituzione, è invece vero che ogni ordinamento statale ha un proprio diritto costituzionale: ha, in breve, un ordine costituzionale. L'ordinamento costituzionale può dunque definirsi così: il complesso delle norme fondamentali, scritte e non scritte, che danno forma all'ordinamento giuridico e rappresentano, per così dire, il codice genetico che determina l'identità dell'ordinamento stesso, vale a dire il suo ordine costituzionale. Il diritto costituzionale ha la funzione di definire l'identità dell'ordinamento giuridico nel suo complesso e di assicurare il suo ulteriore sviluppo. Sono le «informazioni genetiche» da esso trasmesse che danno senso e unità - «ordine», appunto - a tutto l'ordinamento: è nel diritto costituzionale che si trovano le «têtes de chapitre» (l'espressione è di Pellegrino Rossi - 1787-1848 - uno dei padri fondatori della scienza costituzionalistica) di tutti gli altri settori del diritto. Del resto, anche delle persone fisiche si dice che hanno una loro «costituzione» e questa indubbiamente dipende dal patrimonio genetico di ciascun individuo.

Utilità del concetto di ordinamento costituzionale

Il concetto di ordinamento costituzionale così inteso è utile per diversi motivi. Infatti, se è vero che non tutti i paesi hanno una costituzione scritta e non tutti i paesi hanno un ordinamento costituzionale liberaldemocratico, è altresì vero che:

  • La costituzione come documento scritto non esaurisce affatto tutto ciò che attiene agli elementi di fondo dell’ordinamento. Tali elementi si possono ricavare anche al di fuori di essa, ossia da fonti dello stesso rango (leggi costituzionali e consuetudini costituzionali). Restano fuori, inoltre, quelle che la dottrina chiama norme materialmente costituzionali (un richiamo c'è nella stessa Costituzione italiana, v. art. 72.4): si pensi, ad esempio, alle cosiddette preleggi anteposte al Codice civile, che disciplinano la «legge in generale», o alle leggi elettorali, che sono in grado di incidere sul sistema politico più di quanto non sia dato a talune norme formalmente costituzionali;
  • La costituzione contiene norme che disciplinano, al contrario, aspetti che, per quanto rilevanti, difficilmente potrebbero essere considerati tali da caratterizzare l'ordinamento. In altri termini: non tutte le 7.591 parole della Costituzione degli Stati Uniti (esempio di costituzione breve) e non tutti i 139 articoli della Costituzione italiana (esempio di costituzione lunga) rappresentano le fondamenta su cui si reggono i rispettivi ordinamenti. Perciò vi sono norme formalmente costituzionali la cui eventuale abrogazione o modifica, ovviamente da farsi mediante il procedimento di revisione della costituzione, non minerebbe in alcun modo l'ordine costituzionale.
  • La costituzione può contenere norme non più effettivamente vigenti. Particolarmente evidente è la situazione che si venne a determinare in Italia tra il 1922 e il 1943 quando continuava a essere in vigore lo Statuto albertino quale costituzione del Regno, mentre le leggi fasciste, in deroga allo Statuto, avevano dato vita a un ben diverso ordinamento, addirittura a un regime (la dittatura fascista, appunto).

Un'altra riprova è data da quei casi in cui l'intera sostituzione del testo della costituzione non dà luogo a un rivolgimento costituzionale: ad esempio, dal 1º gennaio 2000 è in vigore in Svizzera una nuova costituzione che ha sostituito quella del 1874, più volte emendata. Ebbene, dal 1874 l'ordinamento costituzionale di quel paese era già cambiato molto più di quanto non sia cambiato con il testo del 2000. In tale data si è avuta tecnicamente una revisione totale della costituzione, ma non si è verificato alcun mutamento dell'ordinamento costituzionale.

La distinzione tra norme costituzionali il cui contenuto conferisce identità all'ordinamento e norme costituzionali che non hanno la medesima funzione, a sua volta, fa capire la distinzione tra organi costituzionali e organi di rilevanza costituzionale.

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Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Maria161097 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi della Campania "Luigi Vanvitelli" o del prof De Luca Antonio.
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