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Una norma si caratterizza per:

- Generalità, ossia l’applicabilità nei confronti di destinatari indeterminati;

- Astrattezza, ossia l’applicabilità ad un numero indefinito di casi;

- Novità, ossia l’attitudine ad innovare l’ordinamento giuridico, introducendo o

modificando la disciplina giuridica delle situazioni considerate;

- Esteriorità, ossia la necessità che la norma disciplini comportamenti esteriori dei

consociati;

- Intersubiettività, ossia l’attitudine della norma a creare rapporti di

interdipendenza tra le situazioni giuridiche;

- Imperatività, ossia la capacità della norma di assicurare la sua attuazione anche

nella previsione di strumenti ordinamentali di applicazione coattiva (coercibilità).

Inoltre, si distinguono le seguenti tipologie di norme:

- Le norme permissive, che autorizzano a tenere determinate azioni e

comportamenti;

- Le norme attributive, che attribuiscono ai consociati situazioni giuridiche di

vantaggio, diritti, capacità, poteri;

- Le norme programmatiche, che pongono determinati obiettivi da raggiungere e fini

da perseguire;

- Le norme definitorie, che pongono la nozione giuridica di determinati istituti;

- Le norme di incentivazione, che attribuiscono vantaggi e agevolazioni o promettono

sussidi ai consociati;

- Le metanorme, ossia norme che consentono la produzione di ulteriori norme in un

determinato ordinamento;

- Le norme perfette o imperfetto, a seconda che, accanto al precetto, siano altresì

dotate o meno di sanzione. sistema,

Affinché un ordinamento possa essere considerato un è necessario che la sua

unità, coerenza e completezza siano assicurate da un insieme di valori e di principi

fondanti e da una catena di produzione di nuove norme, le quali sono destinate a

rinnovarlo nei rispetto di quei principi e quei valori. In altre parole, alla base di un

ordinamento vi è un progetto costituente, ma non sempre, consacrato in atti costituenti,

tavole di fondazione, statuti…Per quanto riguarda l’ordinamento statale, si parla di

costituzione. scritta non scritta

La costituzione può essere o e, se

rigida flessibile.

scritta, o Rigida si considera quella costituzione che si può modificare solo

con un procedimento di revisione aggravato (rispetto al modo di produzione della legge

ordinaria); flessibile si considera quella costituzione che può essere modificata o derogata con

costituzionalismo moderno,

legge ordinaria. Alla fine del XVIII secolo, con lo sviluppo del si

cominciarono ad avere costituzioni scritte, così espressamente denominate. Le prime furono

quelle delle colonie inglesi del Nord America, al momento di dichiararsi indipendenti nel 1776.

Undici anni dopo, il 17 settembre 1787, la Convenzione di Filadelfia varò la Costituzione degli

Stati Uniti d'America. Introdotta dal suo famoso preambolo («We the People... do ordain and

establish this Constitution»), è il più antico testo costituzionale tuttora in vigore. La prima in

Europa fu, a due anni dallo scoppio della Rivoluzione, la Costituzione francese approvata il 3

settembre 1791 dall'Assemblea nazionale costituente, ma ebbe durata breve. I sussulti

rivoluzionari produssero nuovi testi costituzionali (1793, dopo l'abolizione della monarchia, e

1795, dopo la fine del Terrore giacobino). Si trattò sia per quella americana sia per quelle

francesi di costituzioni rigide; dunque, modificabili solo secondo procedure aggravate (così da

rendere molto difficile la revisione: infatti, dal 1787 ad oggi, la Costituzione degli Stati Uniti è

stata oggetto soltanto di 27 modifiche). Molte costituzioni ottocentesche dopo la Restaurazione

(talvolta anche denominate «statuti» o «carte») furono ottriate (dal francese octroyée), cioè

concesse dalla corona, e flessibili (a partire dalla Carta costituzionale di Luigi XVIII re di

Francia del 1814). Tale fu anche lo Statuto concesso da Carlo Alberto nel Regno di Sardegna

(1848), poi esteso all'Italia unificata. Invece le costituzioni contemporanee sono quasi tutte

votate, cioè di origine rappresentativa, e rigide (lo è quella italiana del 1948). Le prime

costituzioni erano state sostanzialmente improntate ai principi del liberalismo del quale erano

figlie (dichiarazione dei diritti, separazione dei poteri, affermazione della costituzione come

legge superiore), sicché si affermò nel tempo una certa identificazione tra il costituzionalismo,

inteso come tecnica di limitazione del potere, e le costituzioni. In realtà, sono queste le

caratteristiche dello stato liberaldemocratico, improntato a quel costituzionalismo: ma vi sono

stati e vi sono ordinamenti statali che ad esso non si ispirano. Anche questi ultimi, tuttavia,

esprimono un progetto costituente, sia pure diverso. Ecco, dunque, un primo punto

ogni ordinamento statale ha un suo assetto costituzionale

importante: - una forma di

stato, un catalogo dei diritti, una forma di governo, un sistema delle fonti del diritto - ma non

c'è un solo tipo di costituzionalismo e di costituzioni. Anche se la forma scritta è di gran lunga

prevalente, vi sono paesi che un simile O documento non hanno. L'esempio più noto è quello

del Regno Unito - cui tanto deve il costituzionalismo moderno - che, appunto, non dispone di

una costituzione scritta. In quel paese non esistono leggi costituzionali in senso formale:

nessuno sosterrebbe, però, che non esistono norme costituzionali (quali ad es. quelle

riguardanti la monarchia ereditaria, la sovranità del parlamento, la garanzia dei diritti di

libertà, l'indipendenza dei giudici). Norme costituzionali, prevalentemente non scritte, quindi ci

sono e conferiscono identità all'ordinamento del Regno Unito, rendendolo del tutto differente,

ad esempio, da uno stato autoritario o da uno stato islamico. Ecco, dunque, un secondo

sono esistiti e tuttora esistono ordinamenti statali che,

punto altrettanto importante: pur

ugualmente dispongono di un assetto

non disponendo di una costituzione scritta,

riconoscibile caratterizzato dagli elementi fondamentali indicati sopra. Insomma: non

hanno un documento formale che contenga quegli elementi, ma possiedono un nucleo di

norme che costituiscono l'ordinamento costituzionale dello stato. Se non si può allora dire che

ogni ordinamento statale ha una costituzione, è invece vero che ogni ordinamento statale ha

un proprio diritto costituzionale: ha, in breve, un ordine costituzionale. L'ordinamento

costituzionale può dunque definirsi così: il complesso delle norme fondamentali, scritte e non

scritte, che danno forma all'ordinamento giuridico e rappresentano, per così dire, il codice

genetico che determina l'identità dell'ordinamento stesso, vale a dire il suo ordine

costituzionale. Il diritto costituzionale ha la funzione di definire l'identità dell'ordinamento

giuridico nel suo complesso e di assicurare il suo ulteriore sviluppo. Sono le «informazioni

genetiche» da esso trasmesse che danno senso e unità - «ordine», appunto - a tutto

l'ordinamento: è nel diritto costituzionale che si trovano le «têtes de chapitre» (l'espressione è di

Pellegrino Rossi - 1787-1848 - uno dei padri fondatori della scienza costituzionalistica) di tutti

gli altri settori del diritto. Del resto, anche delle persone fisiche si dice che hanno una loro

«costituzione» e questa indubbiamente dipende dal patrimonio genetico di ciascun individuo.

Il concetto di ordinamento costituzionale così inteso è utile per diversi motivi. Infatti, se è vero

che non tutti i paesi hanno una costituzione scritta e non tutti i paesi hanno un ordinamento

costituzionale liberaldemocratico, è altresì vero che:

1. la costituzione come documento scritto non esaurisce affatto tutto ciò che attiene agli

elementi di fondo dell’ordinamento. Tali elementi si possono ricavare anche al di fuori

di essa, ossia da fonti dello stesso rango (leggi costituzionali e consuetudini

costituzionali). Restano fuori, inoltre, quelle che la dottrina chiama norme

materialmente costituzionali (un richiamo c'è nella stessa Costituzione italiana, v. art.

72.4): si pensi, ad esempio, alle cosiddette preleggi anteposte al Codice civile, che

disciplinano la «legge in generale», o alle leggi elettorali, che sono in grado di incidere

sul sistema politico più di quanto non sia dato a talune norme formalmente

costituzionali;

2. la costituzione contiene norme che disciplinano, al contrario, aspetti che, per quanto

rilevanti, difficilmente potrebbero essere considerati tali da caratterizzare

l'ordinamento. In altri termini: non tutte le 7.591 parole della Costituzione degli Stati

Uniti (esempio di costituzione breve) e non tutti i 139 articoli della Costituzione italiana

(esempio di costituzione lunga) rappresentano le fondamenta su cui si reggono i

rispettivi ordina-menti. Perciò vi sono norme formalmente costituzionali la cui

eventuale abrogazione o modifica, ovviamente da farsi mediante il procedimento di

revisione della costituzione, non minerebbe in alcun modo l'ordine costituzionale. Ad

esempio, nel 1963 furono modificati gli artt. 56 e 57 Cost. introducendo un numero

fisso di parlamentari (prima era variabile in rapporto alle variazioni della popolazione),

senza con ciò intaccare l'identità del nostro ordinamento;

3. La costituzione può contenere norme non più effettivamente vigenti. Particolarmente

evidente è la situazione che si venne a determinare in Italia tra il 1922 e il 1943 quando

continuava a essere in vigore lo Statuto albertino quale costituzione del Regno, mentre

le leggi fasciste, in deroga allo Statuto, avevano dato vita a un ben diverso

ordinamento, addirittura a un regime (la dittatura fascista, appunto).

Un'altra riprova è data da quei casi in cui l'intera sostituzione del testo della costituzione non

dà luogo a un rivolgimento costituzionale: ad esempio, dal 1° gennaio 2000 è in vigore in

Svizzera una nuova costituzione che ha sostituito quella del 1874, più volte emendata.

Ebbene, dal 1874 l'ordinamento costituzionale di quel paese era già cambiato molto più di

quanto non sia cambiato con il testo del 2000. In tale data si è avuta quella che si chiama

revisione totale

tecnicamente una della costituzione, ma non si è verificato

mutamento dell'ordinamento costituzionale.

alcun

La distinzione tra norme costituzionali il cui contenuto conferisce identità all'ordinamento e

norme costituzionali che non hanno la medesima funzione, a sua volta, fa capire la distinzione

organi costituzionali organi di rilevanza costituzionale.

tra e Solo i p

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A.A. 2024-2025
7 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Maria161097 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi della Campania "Luigi Vanvitelli" o del prof De Luca Antonio.