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Una norma si caratterizza per:
- Generalità, ossia l’applicabilità nei confronti di destinatari indeterminati;
- Astrattezza, ossia l’applicabilità ad un numero indefinito di casi;
- Novità, ossia l’attitudine ad innovare l’ordinamento giuridico, introducendo o
modificando la disciplina giuridica delle situazioni considerate;
- Esteriorità, ossia la necessità che la norma disciplini comportamenti esteriori dei
consociati;
- Intersubiettività, ossia l’attitudine della norma a creare rapporti di
interdipendenza tra le situazioni giuridiche;
- Imperatività, ossia la capacità della norma di assicurare la sua attuazione anche
nella previsione di strumenti ordinamentali di applicazione coattiva (coercibilità).
Inoltre, si distinguono le seguenti tipologie di norme:
- Le norme permissive, che autorizzano a tenere determinate azioni e
comportamenti;
- Le norme attributive, che attribuiscono ai consociati situazioni giuridiche di
vantaggio, diritti, capacità, poteri;
- Le norme programmatiche, che pongono determinati obiettivi da raggiungere e fini
da perseguire;
- Le norme definitorie, che pongono la nozione giuridica di determinati istituti;
- Le norme di incentivazione, che attribuiscono vantaggi e agevolazioni o promettono
sussidi ai consociati;
- Le metanorme, ossia norme che consentono la produzione di ulteriori norme in un
determinato ordinamento;
- Le norme perfette o imperfetto, a seconda che, accanto al precetto, siano altresì
dotate o meno di sanzione. sistema,
Affinché un ordinamento possa essere considerato un è necessario che la sua
unità, coerenza e completezza siano assicurate da un insieme di valori e di principi
fondanti e da una catena di produzione di nuove norme, le quali sono destinate a
rinnovarlo nei rispetto di quei principi e quei valori. In altre parole, alla base di un
ordinamento vi è un progetto costituente, ma non sempre, consacrato in atti costituenti,
tavole di fondazione, statuti…Per quanto riguarda l’ordinamento statale, si parla di
costituzione. scritta non scritta
La costituzione può essere o e, se
rigida flessibile.
scritta, o Rigida si considera quella costituzione che si può modificare solo
con un procedimento di revisione aggravato (rispetto al modo di produzione della legge
ordinaria); flessibile si considera quella costituzione che può essere modificata o derogata con
costituzionalismo moderno,
legge ordinaria. Alla fine del XVIII secolo, con lo sviluppo del si
cominciarono ad avere costituzioni scritte, così espressamente denominate. Le prime furono
quelle delle colonie inglesi del Nord America, al momento di dichiararsi indipendenti nel 1776.
Undici anni dopo, il 17 settembre 1787, la Convenzione di Filadelfia varò la Costituzione degli
Stati Uniti d'America. Introdotta dal suo famoso preambolo («We the People... do ordain and
establish this Constitution»), è il più antico testo costituzionale tuttora in vigore. La prima in
Europa fu, a due anni dallo scoppio della Rivoluzione, la Costituzione francese approvata il 3
settembre 1791 dall'Assemblea nazionale costituente, ma ebbe durata breve. I sussulti
rivoluzionari produssero nuovi testi costituzionali (1793, dopo l'abolizione della monarchia, e
1795, dopo la fine del Terrore giacobino). Si trattò sia per quella americana sia per quelle
francesi di costituzioni rigide; dunque, modificabili solo secondo procedure aggravate (così da
rendere molto difficile la revisione: infatti, dal 1787 ad oggi, la Costituzione degli Stati Uniti è
stata oggetto soltanto di 27 modifiche). Molte costituzioni ottocentesche dopo la Restaurazione
(talvolta anche denominate «statuti» o «carte») furono ottriate (dal francese octroyée), cioè
concesse dalla corona, e flessibili (a partire dalla Carta costituzionale di Luigi XVIII re di
Francia del 1814). Tale fu anche lo Statuto concesso da Carlo Alberto nel Regno di Sardegna
(1848), poi esteso all'Italia unificata. Invece le costituzioni contemporanee sono quasi tutte
votate, cioè di origine rappresentativa, e rigide (lo è quella italiana del 1948). Le prime
costituzioni erano state sostanzialmente improntate ai principi del liberalismo del quale erano
figlie (dichiarazione dei diritti, separazione dei poteri, affermazione della costituzione come
legge superiore), sicché si affermò nel tempo una certa identificazione tra il costituzionalismo,
inteso come tecnica di limitazione del potere, e le costituzioni. In realtà, sono queste le
caratteristiche dello stato liberaldemocratico, improntato a quel costituzionalismo: ma vi sono
stati e vi sono ordinamenti statali che ad esso non si ispirano. Anche questi ultimi, tuttavia,
esprimono un progetto costituente, sia pure diverso. Ecco, dunque, un primo punto
ogni ordinamento statale ha un suo assetto costituzionale
importante: - una forma di
stato, un catalogo dei diritti, una forma di governo, un sistema delle fonti del diritto - ma non
c'è un solo tipo di costituzionalismo e di costituzioni. Anche se la forma scritta è di gran lunga
prevalente, vi sono paesi che un simile O documento non hanno. L'esempio più noto è quello
del Regno Unito - cui tanto deve il costituzionalismo moderno - che, appunto, non dispone di
una costituzione scritta. In quel paese non esistono leggi costituzionali in senso formale:
nessuno sosterrebbe, però, che non esistono norme costituzionali (quali ad es. quelle
riguardanti la monarchia ereditaria, la sovranità del parlamento, la garanzia dei diritti di
libertà, l'indipendenza dei giudici). Norme costituzionali, prevalentemente non scritte, quindi ci
sono e conferiscono identità all'ordinamento del Regno Unito, rendendolo del tutto differente,
ad esempio, da uno stato autoritario o da uno stato islamico. Ecco, dunque, un secondo
sono esistiti e tuttora esistono ordinamenti statali che,
punto altrettanto importante: pur
ugualmente dispongono di un assetto
non disponendo di una costituzione scritta,
riconoscibile caratterizzato dagli elementi fondamentali indicati sopra. Insomma: non
hanno un documento formale che contenga quegli elementi, ma possiedono un nucleo di
norme che costituiscono l'ordinamento costituzionale dello stato. Se non si può allora dire che
ogni ordinamento statale ha una costituzione, è invece vero che ogni ordinamento statale ha
un proprio diritto costituzionale: ha, in breve, un ordine costituzionale. L'ordinamento
costituzionale può dunque definirsi così: il complesso delle norme fondamentali, scritte e non
scritte, che danno forma all'ordinamento giuridico e rappresentano, per così dire, il codice
genetico che determina l'identità dell'ordinamento stesso, vale a dire il suo ordine
costituzionale. Il diritto costituzionale ha la funzione di definire l'identità dell'ordinamento
giuridico nel suo complesso e di assicurare il suo ulteriore sviluppo. Sono le «informazioni
genetiche» da esso trasmesse che danno senso e unità - «ordine», appunto - a tutto
l'ordinamento: è nel diritto costituzionale che si trovano le «têtes de chapitre» (l'espressione è di
Pellegrino Rossi - 1787-1848 - uno dei padri fondatori della scienza costituzionalistica) di tutti
gli altri settori del diritto. Del resto, anche delle persone fisiche si dice che hanno una loro
«costituzione» e questa indubbiamente dipende dal patrimonio genetico di ciascun individuo.
Il concetto di ordinamento costituzionale così inteso è utile per diversi motivi. Infatti, se è vero
che non tutti i paesi hanno una costituzione scritta e non tutti i paesi hanno un ordinamento
costituzionale liberaldemocratico, è altresì vero che:
1. la costituzione come documento scritto non esaurisce affatto tutto ciò che attiene agli
elementi di fondo dell’ordinamento. Tali elementi si possono ricavare anche al di fuori
di essa, ossia da fonti dello stesso rango (leggi costituzionali e consuetudini
costituzionali). Restano fuori, inoltre, quelle che la dottrina chiama norme
materialmente costituzionali (un richiamo c'è nella stessa Costituzione italiana, v. art.
72.4): si pensi, ad esempio, alle cosiddette preleggi anteposte al Codice civile, che
disciplinano la «legge in generale», o alle leggi elettorali, che sono in grado di incidere
sul sistema politico più di quanto non sia dato a talune norme formalmente
costituzionali;
2. la costituzione contiene norme che disciplinano, al contrario, aspetti che, per quanto
rilevanti, difficilmente potrebbero essere considerati tali da caratterizzare
l'ordinamento. In altri termini: non tutte le 7.591 parole della Costituzione degli Stati
Uniti (esempio di costituzione breve) e non tutti i 139 articoli della Costituzione italiana
(esempio di costituzione lunga) rappresentano le fondamenta su cui si reggono i
rispettivi ordina-menti. Perciò vi sono norme formalmente costituzionali la cui
eventuale abrogazione o modifica, ovviamente da farsi mediante il procedimento di
revisione della costituzione, non minerebbe in alcun modo l'ordine costituzionale. Ad
esempio, nel 1963 furono modificati gli artt. 56 e 57 Cost. introducendo un numero
fisso di parlamentari (prima era variabile in rapporto alle variazioni della popolazione),
senza con ciò intaccare l'identità del nostro ordinamento;
3. La costituzione può contenere norme non più effettivamente vigenti. Particolarmente
evidente è la situazione che si venne a determinare in Italia tra il 1922 e il 1943 quando
continuava a essere in vigore lo Statuto albertino quale costituzione del Regno, mentre
le leggi fasciste, in deroga allo Statuto, avevano dato vita a un ben diverso
ordinamento, addirittura a un regime (la dittatura fascista, appunto).
Un'altra riprova è data da quei casi in cui l'intera sostituzione del testo della costituzione non
dà luogo a un rivolgimento costituzionale: ad esempio, dal 1° gennaio 2000 è in vigore in
Svizzera una nuova costituzione che ha sostituito quella del 1874, più volte emendata.
Ebbene, dal 1874 l'ordinamento costituzionale di quel paese era già cambiato molto più di
quanto non sia cambiato con il testo del 2000. In tale data si è avuta quella che si chiama
revisione totale
tecnicamente una della costituzione, ma non si è verificato
mutamento dell'ordinamento costituzionale.
alcun
La distinzione tra norme costituzionali il cui contenuto conferisce identità all'ordinamento e
norme costituzionali che non hanno la medesima funzione, a sua volta, fa capire la distinzione
organi costituzionali organi di rilevanza costituzionale.
tra e Solo i p