Istituzioni di diritto pubblico A.A. 2018/2019 I semestre
Ordinamenti giuridici generali e derivativi
Vacatio legis: dopo 15 giorni, il decreto legge entra in vigore ed è reso obbligatorio verso i consociati (art. 70 Cost).
Art. 76 Cost: il potere del Parlamento non può dismettere la sua funzione e trasferirla al governo; la funzione legislativa può essere delegata al governo, ma deve essere adottata una legge per procedere a ciò. Il potere legislativo rimarrà comunque in capo alle Camere. Se si viola ciò il governo sarà viziato.
Il governo e il Parlamento sono organi costituzionali: fare riferimento a organi autonomi nell’esercizio del potere, l’uno rispetto all’altro.
Art. 117 Cost: anche le regioni sono un organo legislativo, sono organi giuridici derivati, non sono caratterizzati dalla sovranità, ma sono dotati di autonomia.
Art. 131 Cost: vengono individuate le regioni italiane, di cui 5 a statuto speciale (Sardegna, Sicilia, Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta). In assemblea costituente, per evitare spinte di autonomia, pensarono di assicurare un’autonomia più forte delle altre.
Art. 5 Cost: viene riconosciuta una sovranità indivisibile, viene riconosciuto l’esistente (comuni, province), istituisce un nuovo ente (regioni). Si sviluppa il principio dell’autonomia e del decentramento. Viene assegnato il potere legislativo alle regioni; gli altri enti non possiedono tale incarico.
Art. 114 Cost: non si trova nei principi fondamentali, può essere oggetto di modifica. Nel 2001 tale disposizione è stata cambiata, nasce un altro ente, la città metropolitana.
Esiste quindi il criterio della territorialità; l’operatività di una legge su un determinato territorio può avere delle eccezioni (sedi diplomatiche, ambasciate). Nelle ambasciate si applicano le regole dello stato rappresentato (extraterritorialità).
L’elemento temporale è un elemento che può rendere inefficace una legge precedentemente promulgata. La legge trova applicazione per l’avvenire, non ha effetto retroattivo, pertanto l’efficacia della legge non può avvenire per fatti avvenuti precedentemente alla promulgazione della stessa. In questo caso non c’è vizio, in quanto il legislatore ha deciso diversamente in due casi diversi; la legge precedentemente promulgata non produce più effetto.
L’irretroattività fa eccezione solo in casi penali, in quel caso fa fede la retroattività dei reati. Nei casi in cui la legge ordinaria non dovesse rispettare la legge costituzionale, si presenta un vizio e la legge viene annullata. Viene avanti la gerarchia, cioè la forza di
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