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Lo stato

Lo stato come comunità politica

Lo stato moderno è caratterizzato dalla politicità e la sovranità. La politicità indica le proprie finalità: la cura di tutti gli interessi generali che riguardano una determinata collettività stanziata su un determinato territorio. La sovranità è la supremazia dello stato rispetto ad ogni altro potere costitutivo al proprio interno e la sua indipendenza rispetto a poteri esterni.

Uno stato può definirsi tale se riesce a conseguire il monopolio della forza: se è in grado di reagire tendenzialmente senza resistenze al proprio interno e senza interferenze dall'esterno. Tale monopolio si esercita sia in forma diretta, grazie all'uso della cosiddetta forza legale (organizzazione di tribunali e forze di polizia, coazione fisica nei confronti di chi trasgredisce la legge, organizzazione di forze armate per la difesa esterna e così via), sia in forma indiretta, legittimando altri soggetti all'uso della forza (per esempio, autorizzando la costituzione di forze di polizia locali con compiti delimitati).

Si può parlare di stato quando una popolazione, sottoponendosi a un potere politico, dà vita a un ordinamento in grado di soddisfare i suoi interessi generali. Per aversi uno stato devono essere presenti tutti gli elementi:

  • Un popolo;
  • Un territorio;
  • Un governo sovrano.

Non costituisce uno stato, invece, un popolo privo di territorio (ad esempio i rom o i berberi) o un popolo pur stanziato su un determinato territorio, ma privo di un governo in grado di controllarlo (i curdi, ad esempio, divisi tra Turchia, Iraq, Iran, Siria e altri paesi del Caucaso; ma anche alla situazione in Somalia dagli anni Novanta). Né costituisce stato una popolazione insediata su un territorio disputato fra più di un governo in conflitto (come nella Bosnia-Erzegovina, prima degli accordi di Dayton del 1995); neppure quando, pur essendo insediato un governo, esso non sia in grado di assicurare la sicurezza esterna in quanto la forza armata è monopolio di un altro stato.

Solo gli stati sovrani possono darsi (o comunque possedere) una costituzione. Altri ordinamenti possono avere documenti fondamentali che assolvono ad analoghe funzioni, ma in tali casi non può parlarsi in senso proprio di costituzione.

La sovranità nell'ordinamento italiano

Nell'ordinamento italiano la sovranità appartiene al popolo (art. 1.2 Cost.). Tale solenne affermazione induce a sottolineare due aspetti:

  • È il popolo la fonte di legittimazione di ogni potere statale;
  • È il corpo elettorale il titolare dei poteri sovrani (esso determina gli organi dello stato, delle regioni, delle province e dei comuni, decide attraverso istituti di democrazia diretta).

L'esercizio di poteri sovrani sul proprio territorio incontra due limiti:

  • Limiti di fatto derivanti dallo sviluppo delle tecnologie informatiche e dai processi di globalizzazione, che rendono difficile il controllo degli stati sovrani;
  • Limiti giuridici derivanti dall'ordinamento internazionale, che dalla fine del Secondo conflitto mondiale in poi è andato perdendo le caratteristiche di ordinamento che mira solo ad assicurare la coesistenza fra gli stati e considera sempre più fra i propri soggetti, oltre agli statali e alle organizzazioni, anche i popoli e i singoli individui, da proteggere in nome dei diritti umani.

Il caso dello stato federale

Sembra contraddire lo schema classico della sovranità lo stato federale (Stati Uniti, Svizzera, Germania, ecc.). Esso realizza un'organizzazione complessa in cui la sovranità è distribuita a due livelli, quello dello stato federale e quello degli stati federati, ciascuno con una propria costituzione. In realtà, il processo di unificazione federale porta a individuare nella sola costituzione federale la fonte prima di legittimazione di tutti i poteri pubblici, federali e statali. Seppure dal punto di vista formale ci sono più stati e più costituzioni, anche nello stato federale vi è un solo stato, un solo potere costituente, una sola costituzione.

Diverso è il caso della confederazione di stati. Qui più stati non danno vita a un nuovo stato, ma a comuni strutture di cooperazione, disciplinate dal diritto internazionale e prive di una costituzione.

La giustificazione dello stato

Le funzioni della comunità statale, e quindi il modo come in concreto si atteggiano gli elementi della politicità e sovranità, stanno alla base delle diverse dottrine dello stato, le quali hanno influenzato le moderne forme di stato fin qui succedutesi, compresa quella italiana.

Secondo il costituzionalismo di materie liberali, gli uomini possiedono tre diritti: alla vita, alla libertà e alla proprietà. Allo scopo di salvaguardare tali diritti hanno anche il diritto a difendersi e a offendere. Per farlo in modo più efficace essi trasferiscono per contratto tali diritti a un'autorità sovrana: ecco perché si parla di dottrine contrattualistiche per disegnare la scuola di pensiero di cui Locke fu uno dei capostipiti. Tale trasferimento può essere sempre revocato. Lo stato cui i cittadini danno vita, ha quindi compiti delimitati e una funzione strumentale alla tutela dei diritti dei cittadini.

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Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

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