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Marx e il rapporto fra stato e società
Marx capovolse il rapporto fra stato e società costruito da Hegel. Secondo Marx il principale fattorevalore all'individuodi civilizzazione non era lo stato ma la società civile. Egli negava al di fuori deirapporti sociali e, soprattutto, al di fuori della sua collocazione di classe, perché la storia dell'uomo, nella sua concezione, altro non sarebbe che storia delle lotte fra classi sociali.
Secondo l'impostazione marxista, lo stato era solo uno strumento, una "macchina", attraverso cui una classe (quella che nella società aveva vinto) esercitava il proprio dominio sulle altre classi.
Queste diverse impostazioni filosofico-politiche influenzarono i costituenti italiani. Da poco superato il fascismo, vennero decisamente rifiutate le dottrine statolatre e netta fu l'influenza delle dottrine liberalcontrattualistiche: si pensi all'art. 2 Cost., che costituisce una delle architravi dell'intero edificio costituzionale italiano.
Nel quale il costituente volle affermare che "la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo". Dell'impostazione marxista, che la Repubblica rifiuta di astrarre il cittadino dalla condizione sociale in cui concretamente versa, vi è significativa traccia nell'art. 3.2 Cost., il quale assegna allo Stato il compito di promuovere l'eguaglianza eliminando "gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese".
Le forme di stato moderno e il costituzionalismo liberaldemocratico
Mentre le forme di governo riguardano il modo come si distribuisce il potere politico fra i vari organi dello stato, le forme di stato riguardano il modo in cui si atteggia il rapporto fra i cittadini e il potere politico, vale a dire il rapporto fra "governanti e governati".
Si possono individuare le seguenti forme di stato:
lo stato assoluto;
lo stato liberale;
lo stato liberaldemocratico (che in diversi paesi europei si caratterizza come stato sociale);
lo stato fascista;
lo stato socialista;
lo stato confessionale.
Lo stato assoluto si caratterizza per:
- legittimazione del sovrano direttamente da Dio;
- accentramento in capo al sovrano, e ai suoi delegati, di tutto il potere pubblico senza distinzione fra le diverse funzioni;
- della borghesia contro l'aristocrazia e l'alto clero.
Lo stato liberale è il frutto della lotta vittoriosa della borghesia contro l'aristocrazia e l'alto clero. Esso è contrassegnato da una base sociale ristretta poiché il diritto di voto è riservato a coloro i quali possiedono un determinato censo o determinate capacità (perciò è stato chiamato anche stato monoclasse), ma riconosce a tutti i cittadini i diritti di proprietà e di libertà, che vengono garantiti da regole di diritto generali e astratte, vincolanti anche per la pubblica amministrazione.
Tutelate dagli giudici indipendenti (per queste ragioni viene definito stato di diritto). Dallo stato liberale si sviluppa lo stato liberaldemocratico che si comincia a delineare agli inizi dell'estensione del suffragio ai ceti esclusi, in Italia il suffragio universaleNovecento si afferma (maschile) si raggiunge nel 1912, porta non solo al riconoscimento dei diritti politici a tutti i cittadini maggiorenni, ma favorisce l'organizzazione dei cittadini in partiti politici e in sindacati al fine di meglio rappresentare e tutelare i ceti più deboli: quindi diventa stato pluriclasse. Dopo il crollo di Wall Street (il principale mercato azionario americano) del 1929, portano a un intervento dello stato nell'economia e al riconoscimento giuridico, accanto ai sempre più accentuato tradizionali diritti civili e ai conquistati diritti politici, anche di specifici diritti sociali: da qui l'espressione stato sociale per definire quelle varianti della forma di stato.
liberaldemocratica, affermatesi soprattutto in Europa. La disomogeneità della base sociale di questi ordinamenti e la ricerca di forme di coesione e di integrazione sociale meglio garantite inducono, nello stesso periodo, a fissare in costituzioni rigide la tutela dei diritti civili e sociali. Da qui la definizione di tale forma di stato come stato costituzionale.
La Repubblica italiana, costruita sulla base della Costituzione del 1948, può definirsi uno stato sociale che ispira al costituzionalismo liberaldemocratico ed ha tutte le caratteristiche dello stato costituzionale.
Lo stato fascista si ispirava alla concezione autoritaria dello stato propria della destra hegeliana.
Lo stato socialista si ispirava alla concezione della lotta di classe propria delle teorie marxiste (direzione dello stato affidata al partito espressione della classe operaia, collettivizzazione dei mezzi di produzione, libertà riconosciute solo in quanto funzionali alla costruzione di una
società socialista). Lo stato confessionale si tratta di ordinamenti che non accettano la separazione della sfera religiosa da quella civile: per questo da un lato tendono a legittimare su basi religiose il potere statale, dall'altro ad assicurare efficacia giuridica ai precetti religiosi.
LO STATO E GLI ALTRI ORDINAMENTI
Il diritto internazionale è l'ordinamento della "comunità degli stati".
Il diritto internazionale. Caratteristica dell'ordinamento internazionale è quella di avere una base sociale costituita non da persone fisiche, ma esclusivamente da stati, cioè entità collettive. Questa diversità di base sociale ha determinato la profonda diversità dell'ordinamento internazionale rispetto agli ordinamenti statuali: non c'è un ente che si ponga, rispetto ai consociati, in posizione sovraordinata, cioè in posizione simile a quella dello stato rispetto ai singoli; non è un
- organo legislativo che produca norme che abbiano come destinatari tutti i soggetti che ne fanno parte;
- le norme di diritto internazionale generale sono perciò prodotto di fonti fatto ed obbligano tutti i soggetti dell'ordinamento; altra cosa sono i trattati e gli accordi: questi danno luogo a norme di diritto internazionale particolare o pattizio (che vincolano solo gli stati che vi prendono parte: perciò si parla di "natura pattizia");
- manca un meccanismo organizzato di soluzione delle controversie; la tutela degli interessi dei soggetti dell'ordinamento è in larga misura affidata all'istituto dell'autotutela.
Ordinamento internazionale e ordinamenti statali
Sotto il profilo dell'ordinamento interno, la questione dei rapporti con l'ordinamento internazionale riguarda principalmente l'adattamento del diritto interno al diritto internazionale: ovvero il procedimento di adeguamento dell'ordinamento interno agli
Obblighi di diritto internazionale. Questi obblighi possono avere natura pattizia ovvero consuetudinaria. Gli obblighi di natura pattizia possono derivare da veri e propri trattati o da accordi di natura diversa, meno solenni. L'istituto giuridico mediante il quale un soggetto (lo stato) fa propri gli effetti di un negozio concluso con terzi dal proprio rappresentante.
Nel caso dell'ordinamento italiano la ratifica è atto presidenziale che in alcuni casi deve essere autorizzato con legge del Parlamento, come previsto dall'art. 80 della Costituzione.
Questi casi sono specificati quando la ratifica riguarda un trattato la cui esecuzione comporta: a) variazioni al territorio; b) oneri finanziari a carico dello Stato; c) modificazioni di leggi; d) trattati che hanno natura politica (nel senso che vincolano la politica estera della Repubblica); e) che prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari internazionali (ovvero una limitazione della sovranità).
Lo Stato è un soggetto di diritto internazionale che si obbliga ad accettare una qualche forma di giurisdizione in caso di controversie con un altro stato, ad esempio attraverso un trattato istitutivo di una corte internazionale di giustizia. Tuttavia, i trattati di natura politica sono considerati accordi semplificati e non richiedono ratifica o legge di autorizzazione. A partire dal 1984, devono comunque essere pubblicati integralmente sulla Gazzetta Ufficiale insieme all'elenco di tutti gli altri atti internazionali ai quali la Repubblica si obbliga. Lo Stato opera quindi su due piani separati e distinti: come soggetto di diritto internazionale si impegna nei confronti degli altri stati a introdurre una certa normativa interna, mentre come soggetto di diritto pubblico opera all'interno del proprio ordinamento.
Resta padrone di farlo introducendole disposizioni necessarie a conformarsi al trattato oppure no. L'adattamento dell'ordinamento italiano può aver luogo in forme diverse:
- Con il ricorso a ordinari procedimenti di produzione giuridica;
- Con il ricorso ad una legge ad hoc:
- Autorizza la ratifica del trattato;
- Dell'ordinamento interno;
- Ordina il conseguenziale adattamento.
- Con il ricorso ad un meccanismo peculiare in base al quale non vi è necessità di alcun atto statale per adattare l'ordinamento alle apposite norme internazionali, in quanto l'adattamento è previsto in forma automatica.
Questo automatismo ha come effetto l'adattamento immediato e diretto, completo e continuo. Affinché un meccanismo del genere possa operare è indispensabile che l'ordinamento interno lo preveda.
Così fa, espressamente, la nostra Costituzione, la quale dispone che "l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute" (art. 10.1 Cost.), cioè, come ha chiarito inequivocabilmente la Corte costituzionale, le sole norme consuetudinarie. Questa dell'art. 10 non è che una norma sulla produzione giuridica, la quale contempla le sole norme di diritto internazionale generalmente riconosciute come fonti fatti idonee a creare, modificare o estinguere norme giuridiche interne. Questo particolare tipo di fonte, nel sistema delle fonti del diritto, si colloca in posizione intermedia fra la Costituzione e legge. L'adattamento automatico non sempre può risultare immediatamente efficace: infatti vi può essere necessità di una qualche misura organizzativa da parte dello Stato. Nelle more non c'è dubbio però che il cittadino possa far dichiarare.incostituzionali le norme di legge che sono in contrasto con l'articolo 10.1 della Costituzione,