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Istituzioni di diritto pubblico A.A. 2018/2019 I semestre

Lo stato: ordinamenti giuridici

Forma di stato: tipo di rapporto tra autorità e libertà.

Monarchia: venivano determinati diritti (proprietà), ma non è tutela. Vi è il pluralismo; il diritto inviolabile (diritti non del singolo, ma di una collettività). La proprietà, seppur libera, deve svolgere una funzione sociale; può essere limitata. Il nostro è uno stato sociale, oltre che di diritto. Le finalità variano a seconda della forma di stato.

L'ordinamento giuridico pone in essere norme giuridiche, è connesso con un sistema di regole che prevede specifici soggetti pronti a dare esecuzione alle norme giuridiche, esso si compone anche da un sistema di regole che prevede soggetti atti a far osservare le regole.

  • Potere legislativo: Individui di soggetti abilitati a porre in essere norme giuridiche.
  • Potere esecutivo: Soggetti abilitati a dare esecuzione alle norme.
  • Potere giurisdizionale: Soggetti che devono far osservare le leggi.

Questa divisione è generata dallo stato liberale (dallo Spirito delle Leggi di Montesquieu).

Esistono anche altri ordinamenti giuridici particolari, in cui la finalità non è generale, ma è delimitata ad un settore: in quel determinato settore, bisogna dare osservanza all'interno dello stesso. I rapporti tra questi ordinamenti sono diversi. La pluralità di questi ordinamenti giuridici si può distinguere dalla finalità e dal modo in cui si intende la produzione delle norme.

Ordinamenti giuridici generali

  • Common law: Fa riferimento non ad un potere legislativo, ma si basa su un sistema normativo composto da fatti, comportamenti, questi sono individuati come fonti fatto (comportamento ripetuto nel tempo, avente carattere della giuridicità), rendendolo giuridicamente doveroso (elemento soggettivo). Da qui nasce la consuetudine (fonte fatti scaturita da un comportamento). Le fonti non sono scritte; il sistema si basa su precedenti giurisdizioni (il giudice deve ricercare caso analogo).
  • Civil law: Si fa riferimento a fonti atto.

La fonte del diritto è qualsiasi atto o fatto abilitato dall'ordinamento giuridico ad innovare l'ordinamento giuridico stesso.

28/09/2018

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Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

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