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Operazione conferimento

Al 2343 c.c. è disciplinato il conferimento: nel 2008 è entrato il 2343 ter, che disciplina il conferimento in beni e natura o crediti delle società per azioni; nel 2465 c.c. è disciplinato il conferimento per le srl. Nel 2343 bis il legislatore ha disciplinato la cessione, e anche per questa devono essere applicate le regole sul conferimento.

Conferimento come operazione di tipo equity

Il conferimento è una operazione di tipo equity, a differenza della cessione: necessita anche di una maggiore tutela da parte del legislatore ed è di tipo equity perché presuppone un aumento di capitale. Il conferente non è necessariamente una società, a differenza della fusione, e può essere anche un imprenditore. Questo soggetto effettua un conferimento di beni, a differenza di quello in denaro (che viene generalmente effettuato al momento della costituzione della società) viene conferito un ramo di azienda o un’azienda. Conferiamo quindi un insieme di attività e passività che devono avere una propria autonomia operativa. Quindi queste attività conferite, prese da sole devono essere in grado di lavorare da sole. Vengono conferite a un’altra società, che può essere di capitali o di persone. Viene effettuato un aumento di capitale al servizio del conferimento: quindi è equity per questo, perché c’è un aumento di capitale al servizio del conferimento.

Al fronte di questi beni che vengono conferiti vengono corrisposti l’aumento di capitale corrispondente, con esclusione del diritto di opzione (perché i vecchi soci della società già esistente non hanno la possibilità di acquistare le nuove emissioni a fronte del conferimento).

Scenari di conferimento

  • A. Può essere che abbiamo una società che viene costituita con questo conferimento (ad hoc), e quindi il conferente diventa socio della società di nuova costituzione.
  • B. Se invece la società è già preesistente, l’aumento di capitale è con esclusione di diritto di opzione nei confronti dei vecchi soci della società preesistente ed entra nella compagine societaria vecchia un nuovo soggetto conferente e quindi cambia la compagine societaria. I vecchi soci quindi, visto che hanno esclusione del diritto di opzione, vengono tutelati con il sovraprezzo azioni.

Tutela nel conferimento

La cessione non necessita di tutela perché vi è la corrispondenza di un prezzo come corrispettivo, invece nel conferimento vi è necessità di tutela, perché vi è un aumento di capitale. E questa tutela avviene con il sovraprezzo azioni.

Il conferimento viene regolato solo per le società di capitali, non per le persone, perché tanto vige la responsabilità illimitata dei soci. Nelle società di capitali invece sappiamo che questo non vale. Il legislatore ha quindi voluto regolamentare il conferimento solo per le società di capitali e in modo che ci sia corrispondenza tra il valore reale dei beni oggetto di conferimento e l’aumento di capitale sociale.

Garanzie e valutazione

Come si fa a garantirla? Chi lo deve garantire? Ce lo dice il 2343 c.c.: che sia società o persona fisica, deve presentare la relazione di un esperto designato dal tribunale contenente la descrizione dei beni o dei crediti conferiti, l’attestazione con una relazione giurata di stima che il loro valore dei beni conferiti è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale soprapprezzo, e i criteri di valutazione.

Non è necessario che indichi il valore specifico dei beni ma l’importante è che sia almeno pari. L’esperto risponde della sua perizia per i danni cagionati ai terzi. Questa stima ha una funzione di garanzia.

È il presidente del tribunale che deve procedere a nominare l’esperto: questo prevede che sia presentata istanza al presid...

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Scienze economiche e statistiche SECS-P/07 Economia aziendale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Verdefoglia di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Economia delle operazioni straordinarie di impresa e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università "Carlo Cattaneo" (LIUC) o del prof Fornara Elena.
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