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Operazione conferimento:
Al 2343 c.c. è disciplinato il conferimento: nel 2008 è entrato il 2343 ter, che disciplina il
conferimento in beni e natura o crediti delle società per azioni; nel 2465 c.c è disciplinato il
conferimento per le srl.
Nel 2343 bis il legislatore ha disciplinato la cessione, e anche per questa devono essere
applicate le regole sul conferimento.
Il conferimento è una operazione di tipo equity, a differenza della cessione: necessita
anche di una maggiore tutela da parte del legislatore ed è di tipo equity perché
presuppone un aumento di capitale. Il conferente non è necessariamente una società, a
differenza della fusione, e può essere anche un imprenditore.
Questo soggetto effettua un conferimento di beni, a differenza di quello in denaro (che
viene generalmente effettuato al momento della costituzione della società) viene
conferito un ramo di azienda o un’ azienda. Conferiamo quindi un insieme di attività e
passività che devono avere una propria autonomia operativa. Quindi queste attività
conferite, prese da sole devono essere in grado di lavorare da sole. Vengono
conferite a un’ altra società, che può essere di capitali o di persone. Viene effettuato
un aumento di capitale al servizio del conferimento: quindi è equity per questo, perché c’è
un aumento di capitale al servizio del conferimento. Al fronte di questi beni che
vengono conferiti vengono corrisposti l’ aumento di capitale corrispondente, con
esclusione del diritto di opzione (perché i vecchi soci della società già esistente non
hanno la possibilità di acquistare le nuove emissioni a fronte del conferimento).
A. Può essere che abbiamo una società che viene costituita con questo
conferimento (ad hoc), e quindi il conferente diventa socio della società di
nuova costituzione.
B. Se invece la società è già preesistente, l’ aumento di capitale è con
esclusione di diritto di opzione nei confronti dei vecchi soci della società
preesistente ed entra nella compagine societaria vecchia un nuovo soggetto
conferente e quindi cambio la compagine societaria. I vecchi soci quindi, visto che
hanno esclusione del diritto di opzione, vengono tutelati con il sovraprezzo azioni.
La cessione non necessita di tutela perché vi è la corrispondenza di un prezzo come
corrispettivo, invece nel conferimento vi è necessità di tutela, perché vi è un
aumento di capitale. E questa tutela avviene con il sovraprezzo azioni.
Il conferimento viene regolato solo per le società di capitali, non per le persone, perché
tanto vige la responsabilità illimitata dei soci. Nelle società di capitali invece sappiamo che
questo non vale. Il legislatore ha quindi voluto regolamentare il conferimento solo
per le società di capitali e in modo che ci sia corrispondenza tra il valore reale dei
beni oggetto di conferimento e l’ aumento di capitale sociale.
Come si fa a garantirla? Chi lo deve garantire? Ce lo dice il 2343 c.c.: che sia società o
persona fisica, deve presentare la relazione di un esperto designato dal tribunale
contenente la descrizione dei beni o dei crediti conferiti, l’ attestazione con una
relazione giurata di stima che il loro valore dei beni conferiti è almeno pari a quello
ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale
soprapprezzo, e i criteri di valutazione.
Non è necessario che indichi il valore specifico dei beni ma l’ importante è che sia almeno
pari. L’ esperto risponde della sua perizia per i danni cagionati ai terzi.
Questa stima ha una funzione di garanzia.
E’ il presidente del tribunale che deve procedere a nominare l’ esperto: questo prevede
che sia presentata istanza al presidente del tribunale e che poi lui incarichi il perito. Quindi
bisogna aspettare i tempi e poi non si aveva la sicurezza che il perito fosse competente.
Per evitare ciò, fino all’ introduzione del 2343 ter nel 2008, la società di nuova emissione
veniva costituita nella srl e quindi si rientrava nel 2465 c.c. L’ unica differenza rispetto al
2343 ter per le spa è che il perito viene nominato direttamente dalla società. Questo
consentiva di evitare i tempi e di avere un perito scelto che sia competente. Questo perché
comunque il 2465 richiama il 2343 e quindi la perizia deve essere svolta esattamente
come nel 2343. La deve giurare comunque e lui è responsabile ugualmente. Se comunque
giura il falso, risponde penalmente ugualmente.
L’ unica differenza tra i due articoli è rappresentata solo da chi nomina l’ esperto.
Il perito deve andare in tutti i casi a indicare quali sono i beni precisi che devono essere
conferiti. La situazione patrimoniale di conferimento non deve essere più vecchia di 6
mesi. La prima attività che deve essere svolta dal perito è un’ attività di revisione, e il perito
deve accertare che quei beni abbiano un valore determinato correttamente.
Se la situazione contabile di riferimento è estrapolata da un bilancio, poco deve fare l’
esperto. L’ esperto in questo caso prende i valori di conferimento e si rifà a questi del
bilancio.
Nel caso di conferimento, la valutazione dell’ esperto deve essere sempre e comunque
ispirata alla prudenza.
Consiglio di amministrazione ha 180 giorni di tempo per verificare che non ci siano
differenze notevoli tra il valore dato dal perito e l’ operazione conferimento. In questa terza
fase della notifica dei valori.
Il sovrapprezzo azioni consente di tutelare il valore patrimoniale dei vecchi soci che non
vedono ridotto il valore reale delle loro azioni. Così le azioni di nuove emissione vengono
emesse non a un valore nominale ma reale. Viene istituita una riserva sovrapprezzo
azioni, che è una sacca di valore per i vecchi soci che vedono integro il valore economico
della loro partecipazione. 2441 6° comma sono i criteri che si devono tenere conto per il
sovrapprezzo azioni.
Quindi il 2343 c.c. disciplina i conferimenti nelle SPA, il 2465 nelle SRL. In più con il 2343
bis introdotto, è l’ unico caso di cessione in cui il legislatore ha rimandato alla disciplina del
conferimento la cessione. Questa cessione non è equità perché c’è un semplice
passaggio di denaro, anche se in questo bis viene indicato l’ unico caso di cessione in cui
dobbiamo fare una relazione di stima. E questo quando? Quando c’è una cessione di beni
o di crediti (come il conferimento), che avviene nei due anni della costituzione della società
e se la cessione avviene per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale
sociale. Perché è come se depauperassimo la ccasa dalla società, che gli servirebbe per
svolgere la sua attività. Quindi si è pensato di farla rientrare in questo caso nel
conferimento, in modo tale che ci sia una relazione giurata, perché appunto c’è un’ uscita
di cassa che deve essere parametrata al reale valore dei beni oggetto di quella cessione.
Questo per evitare appunto un depauperamento della cassa della società.
Analisi 2343 c.c.:
Prima della introduzione del 2343 ter, quando si effettuava un’ operazione di conferimento,
la tendeza era quella di costituire delle SRL, e ovviare al problema della nomina dell’
esperto così che la società nominasse il proprio esperto. Però siccome non sempre il
conferimento riguarda le società di nuove costituzione, non si poteva fare sempre.
Poi c’è stato il 2343 ter, che consente di semplificare la procedura del conferimento,
perché nei casi di questo art. si possono effettuare operazioni di conferimento senza
avere una perizia giurata di stima. Nel caso di conferimento di valori mobiliari o
strumenti del mercato monetario (ovvero azioni) se il valore a essi attribuito è pari o
inferiore al prezzo medio ponderato al quale sono stati negoziati su uno o più
mercati regolamentati nei sei mesi precedenti il conferimento. Con queste
condizioni, si può non redigere la relazione di stima. Il valore è calcolato con il
criterio dei prezzi di borsa.
Se oggetto di conferimento non sono azioni o valori mobiliari, ci sono comunque altri casi
in cui non è richiesta la relazione di stima: se la determinazione del capitale sociale
e dell’ eventuale sovrapprezzo è pari o inferiore al fair value iscritto al bilancio nell’
esercizio precedente a quello a cui è stato effettuato il conferimento.
Modifiche al 2343 ter:
1. Fair value è diverso dal valore equo (che appariva prima della mofica
del 2343 ter). Il valore equo dava problemi interpretativi, perché non si capiva cosa
significava valore equo: in realtà era un fair value si diceva, e quindi il valore che viene
espresso nei bilanci redatti secondi i principi contabili internazionali. Così da valore
equo si passò a fair value. Quindi se c’è il fair value, si può evitare la relazione di stima
(perché il valore è redatto secondi i principi contabili internazionali).
2. Altra modifica: Prima si faceva riferimento all’ ultimo bilancio
approvato, oggi si parla del bilancio precedente all’ esercizio del conferimento. Anche
qui, prima ultimo bilancio approvato dava problemi: perché c’è una sfasatura temporale
tra la data di chiusura del bilancio e l’ approvazione e tra l’ altro se è concessa la
deroga, l’ approvazione del bilancio può essere spostato di 180 giorni (es: galbani
apporva tutti gli anni i bilanci usando la deroga). Quindi il problema stava nell’ usare un
fair value che poteva risultare datato (perché si parla di bilancio approvato di due
esercizi precedenti fa, perché l’ approvazione è stata in ritardo). Quindi c’è stata la
modifica introdotta nel 2009.
Quindi sicuramente nelle società quotate possiamo applicare l’ art. perché sono obbligati a
usare i principi contabili internazionali, o le società non quotate che liberamente usano i
principi internazionali.
In più, il bilancio scritto con fair value, deve essere sottoposto a revisione legale,
che normalmente viene affidata al collegio sindacale (quindi anche in assenza di
una società di revisione). La relazione del revisore non deve esprimere rilievi in
ordine alla valutazione dei beni oggetto di conferimento.
Lettera b del 2343 ter:
La maggior parte dei conferimenti è effettuata secondo la lettera b: puoi effettuare il
conferimento senza avere la relazione giurata di stima se l’ aumento del capitale è pari o
inferiore a un v