F
ovvero il diritto del creditore di trattenere la prestazione eseguita, art. 2034);
retentio,
laddove un inadempimento non ha alcuna conseguenza sul piano giuridico ma po-
e
trebbero esserci conseguenze sul piano morale e sociale. La rappresenta
soluti retentio
l’unico effetto di un’obbligazione naturale in caso di adempimento, che però presup-
pone il concorso dei seguenti presupposti:
" 82 di 213
"
Appunti di Francesca Barbato e Pasquale Miele
spontaneità dell’esecuzione, ovvero la prestazione deve essere eseguita senza coazio-
- ne (incoercibilità dell’obbligazione naturale);
la che esegue la prestazione. Di fatti, a differenza di quanto avvie-
capacità del soggetto
- ne per le obbligazioni civili, che sostanzialmente sono atti dovuti e quindi si atten-
gono al principio all'articolo 1191 (pagamento le obbligazioni
eseguito da un incapace),
naturali sono dei negozi giuridici per i quali è richiesta espressamente la capacità di
intendere e di volere del soggetto che esegue la prestazione spontaneamente.
Un esempio tipico, previsto dalla legge, di obbligazione naturale è il debito di gioco.
Le fonti delle obbligazioni
1.2.
Ai sensi dell’articolo 1173, sono fonti delle obbligazioni:
il contratto.
- il poiché nel momento in cui un soggetto compie un fatto illecito questi è
fatto illecito,
- tenuto a risarcire il danno (obbligazione di carattere risarcitorio);
in conformità dell'ordinamento giuridi-
ogni altro atto o fatto idoneo a produrre obbligazione
- co (es. un testamento dal quale potrebbero derivare delle obbligazioni).
Tutte queste fattispecie sono dette fonti delle obbligazioni: il codice si limita a disci-
plinare la figura dell'obbligazione in generale e in seguito le singole fonti dalle quali po-
trebbe derivare il rapporto obbligatorio. o
i t
Gli elementi del rapporto obbligatorio
1.3. d rba
i
1.3.1. I soggetti dell'obbligazione t e
l
n a
Il rapporto obbligatorio nasce fra due parti che, a prescindere dal numero dei sog-
e
u i
B
getti fra cui nasce, possiamo distinguere in: p
ovvero il soggetto passivo che ha l’obbligo di eseguire una determinata
parte debitrice,
- M
a
p
prestazione; esc
A le
ossia il soggetto attivo del rapporto, titolare del diritto di credito.
parte creditrice,
- Affinché possa parlarsi di rapporto obbligatorio è necessaria la presenza di due sog-
a
c u
getti: il debitore e il creditore; è tuttavia possibile che l’obbligazione faccia capo ad una
n q
pluralità di soggetti: in questo caso ci troveremo dinanzi alle c.d. obbligazioni plurisog-
a s
gettive. r Pa
F
Possiamo distinguere le in obbligazioni (o di-
obbligazioni plurisoggettive solidali, parziarie
visibili) e indivisibili. e
È l’ipotesi nella quale più soggetti rappresentano le parti di un
Le obbligazioni solidali.
- rapporto obbligatorio. In presenza di più soggetti debitori si parlerà di obbligazioni
" 83 di 213
"
Appunti di Francesca Barbato e Pasquale Miele
solidali passive; se ci fossero più soggetti creditori saremmo difronte ad un’obbliga-
zione solidale attiva.
Nella ipotesi delle (art. 1292) siamo difronte a
obbligazioni solidali passive più debitori
1. obbligati ad effettuare una medesima prestazione a favore di Tutti i
un solo creditore.
debitori sono nel senso che il creditore può esigere da ciascun
obbligati in solido,
debitore l’intera prestazione; una volta adempiuta, anche da un solo debitore,
l’obbligazione si estingue. Il condebitore può opporre le eccezioni comuni al cre-
ditore. Non potrà invece opporre le eccezioni personali (art. 1297).
Per eccezioni comuni s’intendono quei mezzi di tutela del debitore nel caso in cui
la obbligazione presenti dei vizi (es. quelle relative alla sua invalidità o ineseguibi-
lità); da queste si differenziano le eccezioni personali personali, ovvero quelle che
attengono al rapporto tra solo un debitore ed il suo creditore (es. quella relativa al
vizio del consenso che grava sul titolo costitutivo di una obbligazione).
La conseguenza dell'adempimento dell'intera prestazione da parte di un solo
condebitore è che questi potrà contro gli altri coobbligati chiedendo
agire in regresso ).
1
a ciascuno la parte di sua spettanza (art. 1299
Notiamo quindi, che l’obbligazione solidale appare nei rapporti fra creditore e
debitori (rapporti esterni) come indivisibile, nel senso che il debitore al quale è
stato chiesto di adempiere dovrà eseguire la prestazione per l’intero e non per la
sola parte di sua spettanza; nei rapporti fra i diversi condebitori (rapporti interni)
o
i
l’obbligazione risulta divisa in più parti uguali, ciascuna spettante ad un debitore
t
d
). In presenza di più condebitori la legge presume che si tratti di
1 e 2
(art. 1298 rba
i
un’obbligazione solidale passiva, salvi i casi in cui non risulta diversamente (pre-
t e
art. 1294)
sunzione di solidarietà passiva, l
n a
La ipotesi della (art. 1292) opera solo nelle fattispecie
obbligazione solidale attiva
2. e
u i
B
espressamente previste dalla legge. In questo caso saremo difronte a più creditori
p
che hanno il medesimo diritto nei confronti di un solo debitore; ciascuno di essi
M
a
p esc
può pretendere l’adempimento dell'intera prestazione con la conseguenza che il
A le
debitore si libera dell’obbligazione anche verso tutti gli altri creditori.
a
Seguono a quanto sin ora detto, delle disposizioni che sia in caso di solidarietà
c u
passiva che in caso di solidarietà attiva, regolano le conseguenze sugli altri sogget-
n q
ti (condebitori o concreditori) delle vicende che riguardano un solo soggetto (de-
a s
bitore adempiente o creditore adempiuto).
r Pa
F
La (ovvero l’atto per mezzo del quale il creditore intima l’adempi-
costituzione in mora
mento al debitore che risulta in ritardo e fa scattare degli effetti giuridici favorevoli al
e
creditore) nella non si estende agli altri condebitori (art. 1308); nella
solidarietà passiva
invece, la costituzione in mora fatta da un creditore si estende anche
solidarietà attiva,
agli altri condebitori. Si ricorda che la costituzione in mora è una delle cause di in-
terruzione della prescrizione. Se la regola generale è quella secondo cui le vicende
" 84 di 213
"
Appunti di Francesca Barbato e Pasquale Miele
sfavorevoli ad un debitore non si estendono agli altri coobbligati, mentre si estendo-
no agli altri concreditori, nella fattispecie della solidarietà attiva notiamo che subisce
delle eccezioni; si pensi ad esempio alla o alla
prescrizione rinuncia alla solidarietà.
Quando la viene interrotta da un atto compiuto da un solo debitore o
prescrizione
creditore (rispettivamente nei casi della solidarietà passiva e della solidarietà attiva),
tale interruzione si estenderà a tutti gli altri condebitori o concreditori (art. 1310).
Nella nel caso sia il debitore a rinunciare, è necessario che il
rinuncia alla solidarietà,
creditore dia il suo consenso. Questo perché il creditore, nella sua posizione, è in un
certo senso tutelato dalla presenza della solidarietà, in quanto ha il beneficio di
chiedere a ciascun debitore di adempiere all'intera prestazione; se è invece un debi-
tore a rinunciare alla solidarietà, appare ovvio che il creditore perde parte del suo
beneficio: è per questo che è necessario un suo consenso. Se invece è il creditore a
rinunciare alla solidarietà a favore di un condebitore, tale rinuncia non si estende
agli altri debitori, ma egli conserva l’azione in solido nei confronti degli altri conde-
bitori (art. 1311).
In ipotesi di a favore di uno dei debitori da parte del creditore,
remissione del debito
questa libera anche gli altri, salvo il caso in cui il creditore non riservi il suo diritto
verso gli altri; se invece la remissione è fatta da un creditore in solido, questa libera il
creditore solo per la parte che spettava al primo (art. 1301).
Una deroga al principio della solidarietà, sia attiva che passiva, è la divisione del-
o
i
l'obbligazione fra più eredi (art. 1295): salvo patto contrario, in caso di morte di uno
t
d
dei soggetti dell'obbligazione, questa verrà divisa tra gli eredi del defunto proporzio-
rba
i
nalmente alle loro quote ereditarie. Ciò significa che ciascun erede, ad esempio in
t e
ipotesi di solidarietà passiva, sarà obbligato ad eseguire la prestazione solo per una l
n a
quota pari alla quota ereditaria. Tale deroga si ricollega ad un principio più genera-
e
u i
B
le che ritroviamo all'articolo 752. p M
a
Le obbligazioni divisibili, o anche dette parziarie,
Le obbligazioni divisibili o parziarie. p
- esc
sono l’esatto contrario delle obbligazioni solidali; anche in questo caso la caratteri-
A le
stica fondamentale è la presenza di più debitori o più creditori. Quindi anche in
a
questo caso vige la distinzione tra obbligazioni parziarie attive e passive.
c u
Nella fattispecie delle sono presenti più debitori obbliga-
obbligazioni parziarie passive
1. n q
ti solo per la parte di loro spettanza a compiere la prestazione nei confronti di un
a s
r
unico creditore. Ovviamente in questo caso il creditore potrà esigere da ciascun
Pa
F
debitore l’esecuzione della prestazione di sua spettanza (art. 1314, prima parte).
Nel caso delle ci saranno più creditori che hanno diritto,
obbligazioni parziarie attive
2. e
ciascuno per la sua parte, alla prestazione che dovrà eseguire un unico debitore
(art. 1314, seconda parte). " 85 di 213
"
Appunti di Francesca Barbato e Pasquale Miele
Le obbligazioni indivisibili sono, in generale, obbligazioni
Le obbligazioni indivisibili.
- che hanno ad oggetto una prestazione che non può essere divisa in più parti, o per
sua natura o per volontà delle parti (art. 1316). L'obbligazione plurisoggettiva indivi-
sibile è una poiché c’è un espresso rinvio normativo alla disciplina
obbligazione solidale,
di questa (art. 1317), anche se con qualche differenza:
l’indivisibilità della prestazione;
1. questo suo carattere permane anche in o di uno dei
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