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Atti giuridici: comportamenti consapevoli e volontari dell'uomo;
Negozi giuridici: atti consapevoli e volontari del soggetto rivolti a dettare
la disciplina dei propri interessi.
In taluni casi, previsti espressamente dalla legge, l'attività umana produce un
effetto tipico e prestabilito (atto giuridico), e, nella generalità dei casi, gli effetti
giuridici prodotti dall'attività consapevole e volontaria dell'uomo ( dichiarazioni
di volontà), sono commisurati al contenuto (al voluto) del soggetto giuridico
(negozio giuridico).
Le regole del rapporto sono stabilite dalla volontà delle parti, in quanto
commisurate ad essa. Il sistema giuridico non interviene se non nella ipotesi
che le obbligazioni vengano inadempiute. I potere normativo dei privati e,
cioè, l'attitudine dei soggetti a porre regole impegnative per la disciplina dei
rapporti sociali, risulta del duplice atteggiamento che assume la legge civile
come fonte di regolazione dei rapporti:
1. fonte autonoma di regolazione di rapporto non altrimenti disciplinati
dagli accorti tra privati (obbligazioni legali);
2. fonte concorrente con le manifestazioni di autonomia privata,
attraverso norme integrative, modificative, ordinative, proibitive, delle
norme poste dai privati.
Autonomia privata: generale facoltà o potere dei soggetti di porre essi stessi
– mediante dichiarazioni di volontà – le regole per la disciplina dei loro
rapporti. → le manifestazioni di autonomia privata hanno carattere normativo;
dal contratto derivano norma giuridiche, allo stesso modo che dalla legge.
Le obbligazioni sono null'altro che i riflessi soggettivi (diritti) che derivano
dalla posizione di norme giuridiche; e questi diritti derivano da contratto, il
quale è fonte primaria di essi. Non è vero che il fatto illecito è produttivo di
norme allo stesso modo del contratto. Il fatto illecito è una fattispecie
secondaria che si configura come sanzione per una trasgressione ad una
precedente situazione di dovere posta dalla legge.
Norme negoziali- norme legali.
Norme negoziali: regola un determinato rapporto oggetto dell'atto di
autonomia
Norme legali: generali ed astratte idonee a regolare un numero indefinito di
casi; la norma legislativa per fornire guida ai comportamenti in una
determinata situazione deve essere individualizzata → la legge come
strumenti operativo è regola del singolo rapporto: nel momento
dell'individualizzazione della legge, si attua la confluenza tra norme legislative
e norme negoziali → concorso.
Campo d'applicazione:
circa i rapporti specifici rispetto ai quali porre la regolamentazione,
l'autonomia privata è del tutto libera. Questa posizione di libertà è
costituzionalmente stabilita : art. 41 Cost. La legge regola autonomamente i
rapporti caratterizzati dalla mancanza di un preventivo contatto sociale.
L'autonomia privata diventa uno strumento essenziale per la giuridicizzazione
di settori della vita sociale e fatti e comportamenti che i soggetti provati
ritengono rilevanti. Attraverso l'autonomia privata, il sistema giuridico estende
la propria sfera di applicazione e si intromette nella regolazione dei rapporti
privati. È uno strumento per la riduzione dell'irrilevante giuridico e
l'estensione dell'ambito di applicazione della legge.
Precetto:
l'autonomia privata stabilisce precetti diretti alla costituzione di rapporti
giuridici o alla regolazione, modificazione ed estinzione di rapporti giuridici
esistenti. Rispetto all'elemento del precetto, comincia a delinearsi il concorso
tra la stessa autonomia privata e la legge a dare la norma regolatrice del
rapporto. La legge pone norme imperative, cogenti e dispositive. Queste
ultime costituiscono un'importante agevolazione per le manifestazioni di
autonomia privata, le quali possono limitarsi a porre il nucleo essenziale del
regolamento dei propri interessi. L'autonomia privata pone regole
essenziali, la legge prende atto di questo nucleo essenziale e lo
contorna di regole che, secondo un criterio di normalità, sono idonee a dare
una completa regolazione del rapporto. Frutto della manifestazione di
autonomia sono i c.d. effetti essenziali o voluti dell'atto di autonomia,
mentre le regole legali dispositive si fondano su una presunzione di volontà.
Sanzione:
rispetto alla sanzione, l'incidenza della legge sui precetti di autonomia privata
è molto forte. Sono rari gli strumenti attraverso i quali le determinazioni di
autonomia possono fissare la sanzione per l'inosservanza del precetto. È la
legge a determinare il tipo di sanzione che il privato può applicare.
Esistono forme tipiche a mezzo delle quali l'autonomia privata può
determinare la sanzione, ma anche queste determinazioni sono sottoposte a
controllo della legge a mezzo del giudice. Infatti, misure eccessive di sanzioni
possono comportare l'assoggettamento di una persona ad un'altra e, quindi,
ad una lesione del principio di libertà. La legge indica i casi e le situazioni
nelle quali può essere applicata la sanzione e la misura di questa
sanzione. Così, i concetti di inadempimento contrattuale o di fatto illecito
sono stabiliti dalla legge.
Coercibilità:
la coercibilità è sottratta totalmente all'autonomia privata. Lo stato detiene il
monopolio dell'applicazione della forza a mezzo dei suoi organi. Questa
applicazione è sollecitata dall'iniziativa privata, è richiesta dai privati, ma non
può essere disposta da loro. Il sistema giuridico presta i propri strumenti ( i
giudici, la forza) all'autonomia privata e mantiene il controllo esclusivo di
questi strumenti.
La legge vieta, stabilisce limiti, sostituisce a volte con proprie regole quelle
poste dai privati, pone modelli di comportamento tipici mediante norme
dispositive. Inoltre, opera un controllo delle manifestazioni di autonomia
privata, secondo i parametri della liceità e della possibilità. Ma, in linea di
principio, è la volontà dei privati che detta le regole essenziali. Questo
primato dell'autonomia privata è costituzionalmente asseverato (art. 41) →
poiché l'iniziativa economica privata si esprime a mezzo di atti di autonomia
negoziale, il significato del precetto costituzionale sta proprio nella
affermazione del potere normativo delle dichiarazioni di volontà dei privati.
Dichiarazioni di volontà negoziale:
la volontà deve essere dichiarata, deve esprimersi in una forma che sia