Strumenti giuridici nelle relazioni intersoggettive
Gli strumenti giuridici regolano le relazioni intersoggettive, ovvero i rapporti giuridicamente rilevanti tra soggetti dell'ordinamento giuridico. Non tutte le modalità deontiche sono disciplinate dalla legge, ma la più importante è l'obbligazione.
Diritti soggettivi patrimoniali
Il rapporto obbligatorio presuppone che la norma sia stata individualizzata e abbia attribuito a un soggetto, il creditore, una posizione di supremazia, corrispondente al contenuto della prestazione cui è tenuto nei suoi confronti un altro soggetto, il debitore. La prestazione del debitore deve avere carattere patrimoniale, ovvero essere suscettibile di valutazione economica (art. 1174).
Fonti dell'obbligazione
Secondo l'art. 1173, le fonti dell'obbligazione sono il contratto e il fatto illecito. Esistono obbligazioni che derivano dalla legge, legali, e obbligazioni che derivano da contratto, contrattuali o convenzionali.
Obbligazioni legali
Dalla legge non derivano direttamente obbligazioni, ma situazioni di dovere che si trasformano in obbligazione con il verificarsi di una specifica situazione che opera la concretizzazione o individualizzazione della norma legale (es. commissione di un fatto illecito); l'obbligazione nasce da fatti identificati e descritti dalla legge, la cui validità è condizionata alla capacità dei soggetti del rapporto obbligatorio.
Obbligazioni contrattuali
Il contratto è esso stesso fonte diretta di obbligazioni e dipende dalla volontà dei soggetti privati. La loro validità dipende dalla volontà priva di vizi, espressa da persona capace, dichiarata nelle forme indicate dalla legge. Le manifestazioni di autonomia sono produttive di norme non solo nella forma contrattuale, ma anche nella più ampia forma definita negoziale.
Vanno quindi presi in considerazione gli atti o fatti, considerati dall'art. 1173, idonei a produrre obbligazioni. Gli atti comprendono anche dichiarazioni di volontà negoziali non contrattuali (unilaterali e non bilaterali). I fatti produttivi di obbligazione diversi dai fatti illeciti sono disseminati nel sistema e sono molteplici; si tratta di una serie di situazioni alla cui verificazione si collega la nascita di un rapporto obbligatorio.
Fatti e atti giuridici
Il campo di applicazione della norma è costituito da una vicenda o una situazione, formata da una miriade di fatti concatenati e complicati. Il fatto di per sé è neutro e amorfo; la valenza del fatto dipende dal rapporto tra il fatto e gli interessi umani. La legge serve a risolvere controversie – conflitti di interessi – non a stabilire astratte correlazioni tra fatti ed effetti giuridici.
Fatti giuridici in senso stretto: accadimenti presi in considerazione dalla legge nel loro oggettivo verificarsi.
Atti giuridici: comportamenti consapevoli e volontari dell'uomo.
Negozi giuridici: atti consapevoli e volontari del soggetto rivolti a dettare la disciplina dei propri interessi.
In taluni casi, previsti espressamente dalla legge, l'attività umana produce un effetto tipico e prestabilito (atto giuridico), e, nella generalità dei casi, gli effetti giuridici prodotti dall'attività consapevole e volontaria dell'uomo (dichiarazioni di volontà) sono commisurati al contenuto (al voluto) del soggetto giuridico (negozio giuridico).
Il potere normativo dei privati
Le regole del rapporto sono stabilite dalla volontà delle parti, in quanto commisurate ad essa. Il sistema giuridico non interviene se non nell'ipotesi in cui le obbligazioni vengano inadempiute. Il potere normativo dei privati, cioè l'attitudine dei soggetti a porre regole impegnative per la disciplina dei rapporti sociali, risulta dal duplice atteggiamento che assume la legge civile come fonte di regolazione dei rapporti.