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Estratto del documento

Atti giuridici: comportamenti consapevoli e volontari dell'uomo;

Negozi giuridici: atti consapevoli e volontari del soggetto rivolti a dettare

la disciplina dei propri interessi.

In taluni casi, previsti espressamente dalla legge, l'attività umana produce un

effetto tipico e prestabilito (atto giuridico), e, nella generalità dei casi, gli effetti

giuridici prodotti dall'attività consapevole e volontaria dell'uomo ( dichiarazioni

di volontà), sono commisurati al contenuto (al voluto) del soggetto giuridico

(negozio giuridico).

Le regole del rapporto sono stabilite dalla volontà delle parti, in quanto

commisurate ad essa. Il sistema giuridico non interviene se non nella ipotesi

che le obbligazioni vengano inadempiute. I potere normativo dei privati e,

cioè, l'attitudine dei soggetti a porre regole impegnative per la disciplina dei

rapporti sociali, risulta del duplice atteggiamento che assume la legge civile

come fonte di regolazione dei rapporti:

1. fonte autonoma di regolazione di rapporto non altrimenti disciplinati

dagli accorti tra privati (obbligazioni legali);

2. fonte concorrente con le manifestazioni di autonomia privata,

attraverso norme integrative, modificative, ordinative, proibitive, delle

norme poste dai privati.

Autonomia privata: generale facoltà o potere dei soggetti di porre essi stessi

– mediante dichiarazioni di volontà – le regole per la disciplina dei loro

rapporti. → le manifestazioni di autonomia privata hanno carattere normativo;

dal contratto derivano norma giuridiche, allo stesso modo che dalla legge.

Le obbligazioni sono null'altro che i riflessi soggettivi (diritti) che derivano

dalla posizione di norme giuridiche; e questi diritti derivano da contratto, il

quale è fonte primaria di essi. Non è vero che il fatto illecito è produttivo di

norme allo stesso modo del contratto. Il fatto illecito è una fattispecie

secondaria che si configura come sanzione per una trasgressione ad una

precedente situazione di dovere posta dalla legge.

Norme negoziali- norme legali.

Norme negoziali: regola un determinato rapporto oggetto dell'atto di

autonomia

Norme legali: generali ed astratte idonee a regolare un numero indefinito di

casi; la norma legislativa per fornire guida ai comportamenti in una

determinata situazione deve essere individualizzata → la legge come

strumenti operativo è regola del singolo rapporto: nel momento

dell'individualizzazione della legge, si attua la confluenza tra norme legislative

e norme negoziali → concorso.

Campo d'applicazione:

circa i rapporti specifici rispetto ai quali porre la regolamentazione,

l'autonomia privata è del tutto libera. Questa posizione di libertà è

costituzionalmente stabilita : art. 41 Cost. La legge regola autonomamente i

rapporti caratterizzati dalla mancanza di un preventivo contatto sociale.

L'autonomia privata diventa uno strumento essenziale per la giuridicizzazione

di settori della vita sociale e fatti e comportamenti che i soggetti provati

ritengono rilevanti. Attraverso l'autonomia privata, il sistema giuridico estende

la propria sfera di applicazione e si intromette nella regolazione dei rapporti

privati. È uno strumento per la riduzione dell'irrilevante giuridico e

l'estensione dell'ambito di applicazione della legge.

Precetto:

l'autonomia privata stabilisce precetti diretti alla costituzione di rapporti

giuridici o alla regolazione, modificazione ed estinzione di rapporti giuridici

esistenti. Rispetto all'elemento del precetto, comincia a delinearsi il concorso

tra la stessa autonomia privata e la legge a dare la norma regolatrice del

rapporto. La legge pone norme imperative, cogenti e dispositive. Queste

ultime costituiscono un'importante agevolazione per le manifestazioni di

autonomia privata, le quali possono limitarsi a porre il nucleo essenziale del

regolamento dei propri interessi. L'autonomia privata pone regole

essenziali, la legge prende atto di questo nucleo essenziale e lo

contorna di regole che, secondo un criterio di normalità, sono idonee a dare

una completa regolazione del rapporto. Frutto della manifestazione di

autonomia sono i c.d. effetti essenziali o voluti dell'atto di autonomia,

mentre le regole legali dispositive si fondano su una presunzione di volontà.

Sanzione:

rispetto alla sanzione, l'incidenza della legge sui precetti di autonomia privata

è molto forte. Sono rari gli strumenti attraverso i quali le determinazioni di

autonomia possono fissare la sanzione per l'inosservanza del precetto. È la

legge a determinare il tipo di sanzione che il privato può applicare.

Esistono forme tipiche a mezzo delle quali l'autonomia privata può

determinare la sanzione, ma anche queste determinazioni sono sottoposte a

controllo della legge a mezzo del giudice. Infatti, misure eccessive di sanzioni

possono comportare l'assoggettamento di una persona ad un'altra e, quindi,

ad una lesione del principio di libertà. La legge indica i casi e le situazioni

nelle quali può essere applicata la sanzione e la misura di questa

sanzione. Così, i concetti di inadempimento contrattuale o di fatto illecito

sono stabiliti dalla legge.

Coercibilità:

la coercibilità è sottratta totalmente all'autonomia privata. Lo stato detiene il

monopolio dell'applicazione della forza a mezzo dei suoi organi. Questa

applicazione è sollecitata dall'iniziativa privata, è richiesta dai privati, ma non

può essere disposta da loro. Il sistema giuridico presta i propri strumenti ( i

giudici, la forza) all'autonomia privata e mantiene il controllo esclusivo di

questi strumenti.

La legge vieta, stabilisce limiti, sostituisce a volte con proprie regole quelle

poste dai privati, pone modelli di comportamento tipici mediante norme

dispositive. Inoltre, opera un controllo delle manifestazioni di autonomia

privata, secondo i parametri della liceità e della possibilità. Ma, in linea di

principio, è la volontà dei privati che detta le regole essenziali. Questo

primato dell'autonomia privata è costituzionalmente asseverato (art. 41) →

poiché l'iniziativa economica privata si esprime a mezzo di atti di autonomia

negoziale, il significato del precetto costituzionale sta proprio nella

affermazione del potere normativo delle dichiarazioni di volontà dei privati.

Dichiarazioni di volontà negoziale:

la volontà deve essere dichiarata, deve esprimersi in una forma che sia

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Publisher
A.A. 2015-2016
5 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher silcaccia di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma Tor Vergata o del prof Lener Giorgio.