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Le obbligazioni

Definizione e aspetti storici

L'unica definizione di obbligazione nella storia si trova nelle Istituzioni di Giustiniano: "Obbligazione è un vincolo giuridico in virtù del quale siamo costretti dalla necessità di pagare qualcosa secondo il diritto della nostra comunità politica".

Sulla base di questa definizione si deducono tre importanti aspetti:

  • Giuridicità del vincolo: Si può cioè azionare sul piano processuale rivolgendosi al pretore. Questo evidenzia la coercibilità del vincolo, poiché si può obbligare in caso di inadempimento il debitore a pagare. Se poi dopo l'accertamento dell'esecuzione della sentenza il debitore non paga, si può effettuare l'azione di esecuzione sul patrimonio del debitore.
  • Carattere patrimoniale della prestazione: Verbo solvere = necessità di pagare.
  • Art. 1173 c.c.: "Le obbligazioni derivano da contratto, fatto illecito e ogni altro fatto o atto idonei a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico". Corrisponde a "secondo il diritto della nostra comunità politica".

Diritto e azione

Per noi se c'è un diritto, si crea l'azione per tutelarlo, per i romani al contrario, se c'era un'azione c'era un diritto tutelato.

Meccanismi produttivi di obbligazioni

I giuristi inizialmente individuavano singoli atti leciti o illeciti che fanno sorgere un'obbligazione, successivamente invece cercarono di individuare il meccanismo che faceva sorgere l'obbligazione. Il primo tentativo di individuazione lo fece Cicerone, relativamente alla somma determinata di denaro individuando tre meccanismi produttivi di obbligazioni:

  • Versamento in contanti: L'obbligazione nasce re mediante la consegna della cosa.
  • Registri in uscita: L'obbligazione nasce litteris mediante la scrittura, infatti quando l'obbligazione sorge, il certum viene annotato in uscita nei libri contabili.
  • Promessa con stipulatio: L'obbligazione nasce a verbis mediante le parole, infatti nel caso delle formule si ha una domanda e una risposta.

NB: In questi tre meccanismi l'obbligazione nasce solo per una delle parti.

Obbligazioni nate litteris

Le obbligazioni nate litteris erano delle scritture contabili dette nomina transcripticia e appartenevano al negozio dell'expensilatio. Le famiglie abbienti romane tenevano un codex accepti et expensi, che aggiornavano mensilmente con due modi di trascrizione del credito:

  • A re in personam: Nel caso una somma di denaro non si possa registrare come acceptum (ricevuta), si registra la trascrizione del debito nella forma del nomen transcripticium, permettendo l'azione di conditio con la quale verrà dedotto dalle scritture contabili solo quel credito realizzando una novazione oggettiva con mutamento della causa.
  • A persona in personam: Nel caso un debitore delega a un'altra persona il pagamento del suo debito, diventando il nuovo debitore. Si realizzerà quindi una novazione soggettiva con mutamento del debitore. Contabilmente il creditore per fare questa mutazione deve segnare di aver ricevuto il pagamento del debitore originale, ma di non possedere la somma ricevuta poiché l'ha data al nuovo debitore senza doverglieli. Il creditore perde l'azione contro il debitore originario e l'acquista contro il nuovo.

NB: L'effetto si produce se l'effettuazione della scrittura corrisponde alla volontà delle parti:

  • La volontà del creditore si manifesta con l'effettuazione della scrittura acconsentita dal debitore nel suo codex.
  • La volontà del debitore si manifesta tramite uno iussus, ovvero il consenso espresso tramite un'autorizzazione del creditore ad effettuare la scrittura.

Documenti usati dai peregrini

I peregrini utilizzavano due tipi di documenti che producevano obbligazioni nate litteris, che si sostanziavano nel riconoscimento di un debito ed erano:

  • Sinagrafi: Redatto in terza persona in doppia copia per ciascuna parte.
  • Chirografo: Redatto in prima persona singolare dal debitore in un'unica copia per il creditore.

Obbligazioni nate verbis

Le obbligazioni nate verbis, nascono da una domanda e una risposta fatta dallo stipulator al promissor che rispondeva con lo stesso verbo usato per la domanda. Vi erano cinque condizioni formali da rispettare:

  • Oralità dell'atto
  • Atto continuo contestuale: Risposta immediata
  • Atto simmetrico: Stesso verbo della domanda
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Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

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