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Contratto consensuale bilaterale o plurilaterale accessibile anche agli stranieri

Attraverso questo, due o più persone sulla base della buona fede, si obbligavano a effettuare una determinata attività o conferire in condominio determinati beni per raggiungere una finalità comune.

Secondo le finalità si distinguono:

  • società generali, quelle in cui i vari contraenti si obbligavano a dividere tra loro i profitti e le perdite della gestione del patrimonio comune senza individuare ulteriori scopi specifici. Una di queste era la societas omnium bonorum, che implicava la messa in comune dei patrimoni. Si costituiva per il solo consenso delle parti e rappresentava l'evoluzione storica del consortium.
  • società speciali, così chiamate in quanto si accordavano per realizzare una specifica finalità e si obbligavano a perseguirla. Si caratterizzano per essere mirate al lucro.

Secondo l'oggetto si distinguono...

in:
  • societas rerum, quando i conferimenti dei soci erano soltanto res
  • societas operarum, quando ad oggetto c'erano attività lavorative
  • societates mixtae, quando i conferimenti erano sia cose che opere
I soci, oltre ad avere l'obbligo di effettuare i conferimenti in comune, avevano l'obbligo di ripartire i guadagni e le eventuali perdite. Bisognava quindi determinare le quote di partecipazione. I soci erano responsabili, reciprocamente, per quanto riguardava l'evizione e i vizi occulti. Il contratto poteva sciogliersi per:
  • scadenza del termine stabilito o conseguimento dello scopo
  • impossibilità sopravvenuta o illiceità dello scopo
  • concorde volontà dei soci
Mandatum Contratto consensuale mediante il quale il mandante dava incarico al mandatario di effettuare gratuitamente una determinata attività nell'interesse del mandante o di altri. Affinché il contratto fosse valido era

Necessario il consenso delle parti, quindi l'accettazione del mandatario. Il prototipo più antico fu la mancipatio familiae relativo al testamento per aes et libram, con cui il Pater familia trasferiva e affidava ad una persona di fiducia il proprio patrimonio chiedendo di distribuirlo soltanto dopo la sua morte alle persone indicate. In un secondo momento, il mandato trovò applicazione anche nell'ambito del commercio. In questo caso il mandato fu l'evoluzione storica del negotium gestio (il gestor spontaneamente assumeva la rappresentanza indiretta di una persona che non poteva svolgere in prima persona i propri affari).

Il mandato poteva estinguersi per:

  • compimento dell'attività in oggetto
  • scadenza del termine SE le parti lo avevano previsto
  • morte del mandante o del mandatario o rinuncia da parte del mandatario

OBBLIGAZIONI NON CONTRATTE 81. Obbligazioni ex pacto. Il pactio consisteva nell'incontro tra le volontà di

Due opzioni persone. Inizialmente queste indicavano la pacificazione che consentiva di estinguere una lite già sorta, poi grazie all'intervento pretorio i contenuti dei pacta si accostarono allanozione di conventio. Le XII tavole ammettevano rilevanza giuridica dei pacta solo in tre casi:

  1. membrum ruptum, in cui si poteva evitare l'applicazione della legge del taglione sele due parti si accordavano rinunciando alla vendetta;
  2. durante un processo se le parti trovavano un accordo, potevano porre fine al processo;
  3. quando il debitore veniva condannato poteva evitare la procedura esecutiva se addiveniva ad un accordo.

Con il passare del tempo ci furono poi varie innovazioni pretorie, tra cui il pactum fiduciae (accordo con cui il fiduciario si impegnava nei confronti del fiduciante a ritrasferire la proprietà della res mancipatagli dall'altro soggetto, alle persone indicate una volta verificatesi determinate situazioni), patto di costituzione di dote.

pacto di donazione. Fu poi introdotto anche il constitutum debiti, patto con cui il debitore si impegnava a pagare entro il termine stabilito un preesistente debito proprio.

2. Contratti innominati. Nella compilazione giustinianea compaiono, accostati ai contratti reali, i contratti innominati. Questa denominazione non significa però che tali convenzioni non furono mai qualificate con un nome specifico. Infatti, anche se in ritardo, i principali contratti innominati finirono con il divenire contratti tipici. Queste convenzioni sine nomine consistevano in accordi sinallagmatici caratterizzati dal consenso tra le parti, sullo scambio reciproco di due prestazioni. L'obbligazione quindi non nasceva fino a che uno dei due contraenti non effettuasse la sua prestazione: solo con l'esecuzione della prima prestazione nasceva, a carico della controparte, l'obbligo di effettuare la propria. Queste convenzioni furono classificate in quattro "categorie", chiamate:

  • do
  • affinché tu dia• do affinché tu faccia• faccio affinché tu dia• faccio affinché tu faccia

    La tutela giurisdizionale veniva applicata nel momento in cui a fronte della prestazione eseguita, la controparte non eseguisse la propria. Con la specifica azione avveniva la risoluzione del contratto per inadempimento e comportava la restituzione della prestazione ricevuta.

    Se invece la prestazione non consisteva in un "dare" ma in un "fare", la giurisprudenza ritenne possibile il ricorso all'actio de dolo.

    Nella compilazione giustinianea infine risulta che colui che avesse adempiuto la propria prestazione relativa appunto ad un contratto innominato, a fronte della mancata esecuzione della prestazione della controparte poteva decidere se esercitare un'azione volta alla risoluzione del contratto o l'esercizio di un'azione diretta a conseguire l'adempimento della controparte.

    Le uniche figure di contratti

    innominati che si trasformarono in contratti tipici furono:
    • la permuta, che consisteva nello scambio di un bene con un altro bene ed era quindi differente dalla compravendita in cui si scambiava un bene contro pagamento di un prezzo;
    • il contratto estimatorio, accordo in forza del quale uno dei contraenti consegnava all'altro una cosa stimata in denaro affinché il consegnatario entro un dato termine la vendesse e consegnasse il suo valore al dante, o, se non la riuscisse a vendere, la restituisse alla controparte;
    • la transazione, convenzione con cui di fronte ad una situazione incerta o ad una lite incerta, le parti ponevano fine alla controversia facendosi reciproche concessioni. Aveva dunque lo scopo di evitare l'inizio o la continuazione di un processo.
    Quasi contratti: Gaio introdusse la categoria dei quasi contratti, formata da obbligazioni non catalogabili né come nascenti da un delitto, né come nascenti da un contratto. Fanno parte di questa

    Categoria il negotiorum gestor, la communio, i legati obbligatori, l'obbligazione alimentare e la pollicitatio (promessa unilaterale in cui, in vista dell'assunzione di una carica pubblica oppure all'atto stesso dell'assunzione, il soggetto si impegnava nei confronti di un ente pubblico al compimento di un'opera pubblica o al pagamento di una somma di denaro).

    OBBLIGAZIONI DA DELITTO

    Sono fonte di obbligazione non solo i contratti, ma anche i delitti, ovvero gli atti illeciti. Alla commissione di un delitto, nasceva un'obbligazione a carico del responsabile nei confronti dell'offeso. Originariamente l'obbligazione equivaleva alla vendetta illimitata, dopodiché si passò alla vendetta proporzionata alla lesione subita, per arrivare infine alla pena patrimoniale, cioè in denaro. L'offeso quindi esperiva un'azione penale mirata ad ottenere una somma di denaro. Quest'azione penale aveva delle caratteristiche

    • intrasmissibilità passiva, cioè non poteva essere intentata contro gli eredi del responsabile. Con la sua morte l'obbligazione si estingue. Era però trasmissibile dal lato attivo, quindi poteva essere esperita dall'erede della parte lesa;
    • nossalità, significa che se a compiere un delitto era un soggetto che ancora era sotto la potestà del Paterfamilia, era quest'ultimo che ne rispondeva;
    • cumulatività

    I delitti venivano distinti in quattro categorie:

    • Furtum - sottrazione di una cosa mobile altrui contro la volontà del proprietario

    La distinzione principale era tra:

    • furtum manifestum, ovvero il caso del ladro colto in flagrante che può essere legittimamente ucciso se il fatto avviene di notte, mentre di giorno solo se il ladro si difende a mano armata. Invece nel caso in cui non si fosse difeso con armi, i liberi sarebbero stati fustigati e poi addicti, ovvero cadevano in uno stato

    disoggezione- gli schiavi venivano uccisi• furtum nec manifestum, ovvero ogni furto non colto in flagrante. La sanzione in questo caso era il pagamento di una pena patrimoniale.

    Nelle XII tavole erano già previsti altri casi di furto come il furtum conceptum, obltatum e prohibitum, poi con il passare del tempo si formarono altre fattispecie, come:

    • Furtum possessionis = caso in cui il possessore decide senza giustificazione di cominciare a possedere in nome proprio un determinato bene. Riguardava anche il caso in cui il proprietario sottraeva la cosa al creditore pignoratizio.
    • Furtum usus = è l'uso non consentito della cosa da parte del possessore.

    Rapina

    Furto commesso con l'uso della violenza. Faceva quindi parte della categoria del furtum, ma poi alla fine della Repubblica diventò una fattispecie autonoma. Contro il rapinatore si concedeva l'actio vi bonorum raptorum con sanzione al quadruplo.

    Damnum

    Le XII tavole disciplinavano non

    L'ipotesi generale ma solo le specifiche fattispecie di danno. Lex Aquilia de damno.

    Solo intorno al 286 a.C., con la Lex Aquilia, venne proposta una disciplina completa per il danno. Questa legge si componeva di 3 articoli:

    1. Il primo articolo stabiliva che chi avesse ucciso ingiustamente uno schiavo o un animale rientrante nella categoria delle res mancipi, aveva l'obbligo di risarcire il proprietario nella somma corrispondente al maggior valore raggiunto dalla res danneggiata nell'ultimo anno.
    2. Il secondo riguardava invece il caso dell'adstipulator che avesse fatto acceptilatio dell'obbligazione (e quindi rimesso il debito) senza l'autorizzazione del creditore, arrecandogli quindi un danno.
    3. Il terzo integrava la previsione delle fattispecie di danno risarcibile.
Dettagli
Publisher
A.A. 2020-2021
14 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Vuelle di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Macerata o del prof Giurisprudenza Prof..