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Le obbligazioni

Le obbligazioni fanno parte delle res incorporales. Erano un vincolo giuridico imposto al debitore, avente ad oggetto una prestazione da eseguire in favore del creditore. Le fonti delle obbligazioni sono i “fatti” dai quali nasce un vincolo, ed erano:

  • Contratti
  • Delitti
  • Quasi contratti
  • Quasi delitti

In età antica l’obbligazione consisteva in un assoggettamento fisico, solo successivamente l’oggetto divenne una prestazione. Quest’ultima poteva consistere in un dare, fare o prestare. Inoltre, la prestazione doveva essere:

  • Lecita
  • Possibile al momento della costituzione del vincolo. Se l’impossibilità sopravveniva in un momento successivo, il rapporto si estingueva
  • Suscettibile di valutazione in denaro

Mora = impedimento alla normale esecuzione del rapporto obbligatorio. Può essere del creditore (ipotesi rara) o del debitore (inadempimento di una prestazione di cui è ancora possibile l’esecuzione).

Non sempre veniva stabilito dalle parti il momento in cui si doveva adempiere. A questo scopo c’era la mora ex persona, attraverso la quale si interpellava il debitore al fine di accertare la volontà di adempiere o no; in altri casi invece c’era la mora ex re, quindi non c’era bisogno dell’interpellatio e la mora si produceva automaticamente. Questo avveniva quando:

  • L’obbligazione aveva previsto una data precisa
  • L’obbligo derivava da un atto illecito

Obbligazioni contratte e non contratte

Le obbligazioni si distinguevano in:

  • Obbligazioni contratte (che si dividevano a loro volta in 4 categorie)
  • Obbligazioni non contratte

Obbligazioni contratte

Erano quelle espressamente previste dallo ius civile e altre dallo ius honorarium. Si distinguevano in obbligazioni (contratti) verbali, letterali, reali, consensuali.

1. Obbligazioni verbali

Furono quelle più antiche e avevano la caratteristica di essere valide solo se costituite con la pronuncia di frasi solenni. Facevano parte di questa categoria:

  • Sponsio e stipulatio

Originariamente si ricorreva alla sponsio per assumersi la responsabilità per un fatto oggettivo oppure per la prestazione che doveva fare un terzo. Era riservata solo ai cittadini romani e aveva una struttura formale, costituita da una domanda a cui il promittente doveva subito dare una risposta. Con il passare del tempo assunse anche altri ambiti di applicazione per poi essere estesa anche ai rapporti commerciali con e tra stranieri: si considerò quindi valida anche la sponsio fatta in greco.

Negli ultimi due secoli della Repubblica era ormai denominata comunemente stipulatio. Era un contratto unilaterale in quanto l’obbligazione nasceva solo a carico del promittente. L’obbligo nasceva nel momento in cui il debitore rispondeva alla domanda.

NB: Siccome il promittente doveva rispondere solo con il verbo richiesto, poteva capitare che non avesse compreso realmente l’oggetto dell’obbligazione. Così si iniziarono a pensare delle soluzioni per tutelare il promittente e con il passare del tempo si arrivò nel 531 d.C. con Giustiniano che sancì la validità delle stipulazioni solo mediante scrittura.

Le principali applicazioni della stipulatio furono:

  • Promessa di dote, con cui la donna o il suo Pater si impegnavano a costituire una dote in favore del futuro marito
  • Stipulatio penale, clausola aggiuntiva prevista soprattutto quando l’oggetto era un fare. Con questa si prevedeva che in caso di inadempimento dell’obbligazione, si convertiva nell’obbligo di pagare una somma di denaro a titolo di penale
  • Stipulatio aggiuntiva, ovvero quando si aggiungeva un creditore accessorio a quello principale e uno dei due (qualunque) poteva esigere il pagamento
  • Adpromissio, era una stipulazione aggiuntiva ma dal lato passivo. Quindi si aggiungeva un debitore a quello principale

Datis dictio e la promissio iurata liberti

Era un modo di costituzione della dote, diverso dalla promessa di dote mediante stipulatio in quanto non era uno scambio di domanda e risposta, ma consisteva in una donazione verbale unilaterale fatta al marito. Poteva essere effettuata sia prima che dopo il matrimonio.

Il giuramento del liberto invece, era una promessa solenne unilaterale fatta al patrono del liberto. Con questo giuramento lo schiavo manomesso si impegnava a compiere una serie di prestazioni e, se non effettuava ciò che doveva fare, poteva essere convenuto in giudizio.

2. Obbligazioni letterali

Nascono dalla scrittura effettuata da entrambe le parti negoziali o da una sola di esse. Oggetto di queste obbligazioni fu solo un “dare”. Facevano parte di questa categoria:

  • Acceptilatio, expensilatio

In questa categoria Gaio annovera i crediti trascritti. Il pater familia infatti usava registrare quotidianamente, nel registro di cassa, ogni movimento patrimoniale. Queste operazioni dovevano poi essere copiate in un libro contabile ogni mese. Ciascun libro contabile era diviso in due colonne: quella delle entrate e quelle delle uscite.

L’expensilatio integrava l’atto costitutivo di un credito in favore dello scrivente, mentre l’acceptilatio costituiva l’atto estintivo del debito.

Sinigrafe e chirografo

Erano contratti letterali astratti in quanto con entrambe le scritture l’autore riconosceva di dover dare qualcosa nei confronti di una specifica persona, senza però menzionare la causa dell’obbligazione.

  • La sinigrafe era una scrittura effettuata da due persone e riproducevano per iscritto le dichiarazioni delle parti negoziali affinché sorgesse tra loro un rapporto obbligatorio
  • Il chirografo era invece una dichiarazione unilaterale scritta relativa a negozi realmente intercorsi tra le parti.

3. Obbligazioni reali

Obblighi che nascevano dalla dazione di una cosa. Facevano parte di questa categoria:

Fiducia

Si distingue in:

  • Fiducia cum amico, costituì il precedente storico del deposito e comodato. Quindi consisteva nel fatto che una persona (l’amico) usasse o custodisse per un periodo di tempo una cosa e poi ritrasferisse il dominio al proprietario originale. Il fiduciante vendeva il bene attraverso mancipatio, riscuotendo un prezzo simbolico
  • Fiducia cum creditore

Mutuo

Contratto unilaterale a titolo gratuito in virtù del quale il mutuante trasferiva la proprietà di denaro o altre cose fungibili e consumabili, al mutuatario con l’accordo che questo le restituisse la stessa quantità di cose ricevute, alla scadenza fissata. Se non veniva fissato un termine, la restituzione era immediatamente esigibile dal mutuante. Oggetto del mutuo potevano essere solo beni consumabili e l’obbligo gravava solo sul mutuatario, perciò era un contratto unilaterale.

Nacque come contratto gratuito, ma poi realizzato il passaggio da un’economia pastorale ad un’economia monetaria, individuarono degli espedienti per il pagamento degli interessi, chiamati usurae. Già le XII tavole fissarono un limite legale per gli interessi dell’8,33 %.

Per aggirare legalmente questo limite iniziò a diffondersi l’uso di farsi promettere tramite un’unica sponsio la restituzione della somma nel suo complesso, così da non rendere evidente l’esatto ammontare degli interessi. Giustiniano poi, a favore dei mutuatari, introdusse la regola secondo cui le usure pagate illecitamente andavano a scomputo del capitale e, in caso di eccedenza, dovevano essere restituite al debitore.

Deposito

Contratto reale a titolo gratuito che consisteva nella consegna di una cosa mobile dal deponente al depositario affinché questo la conservasse gratuitamente per poi restituirla intatta alla scadenza del termine, oppure in qualunque momento il deponente la richiedesse.

Gli obblighi del depositario erano:

  • Restituire la cosa con gli eventuali frutti
  • Conservarla SENZA utilizzare la cosa, altrimenti avrebbe commesso un “furto d’uso”.

NB: Quindi la consegna della cosa non comportava la trasmissione del diritto di proprietà ma solo della sua mera detenzione.

Il deponente invece aveva l’obbligo di:

  • Rimborsare il depositario per le eventuali spese per la conservazione della cosa
  • Risarcire i danni eventualmente fatti dalla cosa

Il depositario non era responsabile per il perimento della cosa dovuto a causa di forza maggiore o a caso fortuito, ma solo se aveva avuto condotta volutamente intesa al perimento della cosa o un comportamento sleale nei confronti del depositante.

Accanto al deposito ordinario c’erano tre figure speciali:

  1. Deposito necessario, a cui si ricorreva in situazioni di emergenza e pericolo, come incendi o naufragi. Proprio per questa urgenza il deponente affidava la sua cosa senza nemmeno conoscere il depositario, perciò si ritenne partic... (testo interrotto).
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Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

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