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LEGIS ACTIO SACRAMENTI

L'unico tipo di legis actio che trovava applicazione in ogni caso e per ogni tipo di controversia. Era basata sul sacramentum ed era strutturata come un procedimento di rischio.

L'originaria funzione del sacramentum era sollecitare l'intervento divino al fine di colpire quello dei contendenti il cui giuramento era risultato falso ed era destinata al sacrificio, per placare l'ira divina, una certa quantità di bestiame bovino o ovino.

Nelle XII Tavole l'ammontare della summa sacramenti venne determinata in pecunia. Il sacramentum si svolgeva entro il tramonto del sole.

Successivamente i tempi si allungarono, la prima parte dell'attività doveva svolgersi nel procedimento formalizzato alla presenza del magistrato giudicante; la successiva fase si svolgeva sempre affidato ad un iudex privatus ma del tutto informalmente.

Nacque la distinzione tra ACTIONES IN REM ed ACTIONES IN PERSONAM.

Naturalmente l'agere si svolgeva sempre nei confronti di...

Unapersona.AGERE IN PERSONAM quando si pretendeva il compimento di una prestazione o attività da una determinata persona, nei confronti della quale soltanto poteva essere fatta valere tale pretesa.

AGERE IN REM una pretesa su una determinata res (oggetto della controversia). Egli affermava che quel bene era suo. Pretesa che poteva quindi essere fatta valere contro chiunque.

Per entrambe le applicazioni dell'agere sacramento erano analoghe le formalità, era uguale lo sbocco del ricorso al sacramento cui si collegava l'atto formale della congiunta dei rispettivi testimoni, che avrebbero poi dovuto riferire al iudex nella fase di iudicium.

Il IUDICIUM tendeva a stabilire quale dei due giuramenti fosse risultato iustum. Pertanto la sentenza del iudex si limitava a stabilire quale dei due contendenti avesse ragione o torto. Tale SENTENTIA legittimava il contendente di cui era stata riconosciuta la ragione all'autosoddisfazione, cui egli poteva procedere anche mediante

L'impiego della forza fisica, concretandosi nell'esercizio della manus iniectio e quindi in atti anche violenti sulla persona. Tra le diverse utilizzazioni dell'agere sacramentum in rem, Gaio descrive la rei vindicatio, avente ad oggetto un bene economico-patrimoniale sul quale si intendeva affermare il diritto di esclusiva spettanza proprietas o dominium ex iure quiritium. Con le parole iniziali del formulario, il vindicante affermava solennemente che il bene che egli afferrava era suo. In questa risalente affermazione di spettanza aveva significato il rito processuale, procedimento rituale. La specificazione ex iure quiritium stava ad indicare che il vindicante stava facendo la sua affermazione secondo le rigorose formalità. Il vindicante proseguiva toccando fortemente il bene con una particolare verghetta (festuca), l'avversario se voleva contrastare la vindicatio doveva a sua volta fare la vindicatio. I contendenti si trovavano sullo stesso piano, non vi era alcuna

La differenza tra attore e convenuto. Entrambi, in coerenza alla pronuncia, afferravano la cosa e vi imponevano al festuca, attuandoci ciascuno materialmente l'impossessamento della stessa.

Il seguito del procedimento si svolgeva dopo l'intervento del pretore, che ordinava ad entrambi di lasciare l'oggetto della controversia. Si snodava una serie di contrapposte solenni battute fino alla suprema sfida e controsfida al sacramentum.

Per quanto riguarda l'efficacia della sententia, il contendente il cui sacramentum era stato dichiarato iustus poteva autosoddisfarsi sulla res oggetto della controversia, così poteva definitivamente apprendere il bene.

Bastava che uno dei due contendenti omettesse di compiere la formalità, perché il processo si arrestasse per in iure cessio. Appena un contendente abbandonava la contesa, l'altro restava vittoriosamente nella piena disponibilità della res. Al magistrato giusdicente non restava che pronunciare la solenne ADDICTIO.

Riconoscendo formalmente la vittoria. La concordata utilizzazione della in iure cessio a scopi sostanzialmente negoziali, permise il sopravvivente ricorso a questo schema procedurale pur dopo la formale abolizione.

LA MANUS INECTIO per colui che lo subiva era previsto l'assoggettamento definitivo. (manus iniectio iudicati). Colui che la subiva non poteva più alcun modo reagire legittimamente, impossibilità giuridica di sollevare lege agere. Poteva soltanto offrire un vindex che lo liberasse, se ne mancava l'intervento la persona restava definitivamente assoggettata.

In epoca più avanzata colui contro il quale si agiva poteva contestare egli stesso la pretesa e quindi togliersi la mano da addosso (manus iniectio pura).

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A.A. 2005-2006
4 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher flaviael di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Catania o del prof La Rosa Renato.