Locatio-conductio
Quando il locator, per finalità varie, intende collocare la res o operae, per attuare lo scopo voluto con il conductor, esso era un contratto a titolo oneroso, che faceva nascere obbligazioni reciproche. Nel caso della locatio rei, cioè di una res locata al fine di trarne utilizzo e sfruttamento, il conductor aveva l’obbligo di pagare una mercede. La locatio poteva anche riguardare la conduzione di un giovane schiavo, presso il conductor, affinché egli lo addestrasse lavorativamente, nell’interesse del locator. In questo caso, era il locator a dover pagare una mercede al conductor.
Il conductor poteva essere chiamato, inoltre, anche semplicemente a trasportare la res in cambio di un corrispettivo. Nel caso della locazione delle proprie energie fisiche, il conductor doveva pagare una mercede al locator. Le rispettive actio erano: actio locati ed actio conducti, appartenenti alla categoria dei iudicia bonae fidei. Inoltre, questo contratto, per sua natura, mostrava sempre una durata temporanea.
Societas
Due o più parti si impegnavano a mettere insieme beni ed opere allo scopo di raggiungere determinate finalità.
Tipologie di societas
- Societas tototrum bonorum, che si estendeva ai beni dei soci contraenti.
- Societas unius alicuius negotii, che riguardava un settore limitato di attività.
La società romana non aveva un autonomo rilievo giuridico, bensì ne rispondevano i soci. I debiti assunti dai singoli soci venivano ripartiti tra tutti i soci. L’actio pro socio serviva ad attuare la partizione delle perdite e degli utili tra i soci. In via generale, erano ripartiti in misura eguale, ma nulla vietava una differenziata partizione tra i soci, concordata preventivamente.
Era possibile che un socio partecipasse agli utili in maniera diversa rispetto alle perdite, ma fu ritenuta leonina e quindi illegale una società in cui un socio partecipasse solo agli utili e l’altro solo alle perdite. Colui che apportava opere, non rischiando alcun capitale, poteva essere tenuto esente dalle perdite pur partecipando ai guadagni. Per il perdurare della societas, non era sufficiente una manifestazione di volontà iniziale; bensì tale volontà, basata sulla fiducia tra i soci, doveva perdurare nel tempo.
A sciogliere la societas era sufficiente il recesso o la morte anche di un solo socio. Il rendiconto finale si attuava sempre attraverso la actio pro socio.
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