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Struttura del fatto illecito
1. La struttura dell'illecito:
- Include esclusivamente un profilo soggettivo
- Include esclusivamente un profilo oggettivo
- Include due fondamentali profili, uno oggettivo ed uno soggettivo
- Include un principio dinamico ed uno statico
2. Il nesso di causalità del fatto dannoso consente di:
- Ricollegare il danno al comportamento dell'autore del fatto dannoso
- Ricollegare il fatto ad una norma del codice civile
- Ricollegare il danno ad una norma del codice civile
- Risalire al nome dell'autore del fatto dannoso
3. Il risarcimento del danno:
- Non può mai tener conto del mancato guadagno, trattandosi di una stima impossibile
- Deve comprendere la perdita subita ed il mancato guadagno in quanto conseguenza immediata e diretta
- Deve comprendere soltanto la perdita subita
- Deve comprendere la perdita subita ed il mancato guadagno anche se conseguenza non immediata e del tutto indiretta
4. L'art. 2043 c.c.:
Disciplina l'illecito
contrattuale
Disciplina l'illecito extracontrattuale
Detta una disciplina organica sia disciplina l'illecito contrattuale che dell'illecito extracontrattuale
Disciplina le modalità di quantificazione del danno
L'evento dannoso ingiusto:
Implica una valutazione esclusiva dell'interesse del soggetto agente
Implica una valutazione esclusiva dell'interesse del soggetto danneggiato
Implica una valutazione comparativa degli interessi del soggetto agente e del soggetto danneggiato
È una valutazione che si astrae dagli interessi coinvolti
I concetti di imputabilità e colpevolezza:
Rientrano nel profilo oggettivo dell'illecito
Rientrano nel profilo soggettivo dell'illecito
Rientrano sia nel profilo oggettivo che nel profilo soggettivo dell'illecito
Rilevano solo nell'ipotesi di illecito extracontrattuale
Normalmente, l'imputabilità:
Va valutata con riferimento al momento del compimento del fatto
danno e Rappresenta un criterio di valutazione della responsabilità dell'autore del dannodanno10 Negligenza, imprudenza ed imperizia sono: a) Differenti vesti assunte dalla colpa b) Categorie specifiche dell'imputabilità c) Ipotesi di esclusione della colpa d) Ipotesi di esclusione dell'imputabilità 5. CRITERI DI RESPONSABILITÀ 1) In merito alla responsabilità civile il nostro ordinamento riconosce generalmente: a) Un favor per il creditore b) Un favor per il debitore c) Una posizione di responsabilità totalmente paritaria tra creditore e debitore d) Un favor per i terzi 2) L'ordinamento giuridico ha delineato determinati criteri per l'individuazione della responsabilità da inadempimento che è modulata in ragione degli interessi coinvolti; i modelli di criteri sono la responsabilità: a) Oggettiva e la responsabilità legata alla colpevolezza b) Legata strettamente alla colpevolezza, la responsabilità aggravata e la responsabilità oggettiva c) Aggravata e la responsabilità oggettivaresponsabilità legata alla colpevolezza e la responsabilità legata a reati esclusivamente penali. 3. Per la diligenza generica del buon padre di famiglia, ovvero quella qualificata per le obbligazioni, accertare le responsabilità legate alla colpevolezza si utilizza come criterio soggettivo tipizzato: a) Connesse all'esercizio di un'attività professionale b) Il verificarsi del danno ingiusto e il nesso eziologico di esso con la condotta illecita c) L'esistenza dell'elemento psicologico del dolo d) L'esistenza di un diritto soggettivo assoluto che viene leso dalla condotta illecita 4. Le ipotesi di responsabilità oggettiva si hanno nei casi in cui: a) Il debitore è liberato dall'obbligazione solo per impossibilità della prestazione a lui non imputabile b) Il debitore risponde per il fatto in sé della mancata o inesatta esecuzione della prestazione dovuta, indipendentemente dalla diligenza adoperata e dal ricorrere del danno.responsabilità previste dal codice civileb Previste solo le clausole di responsabilità contrattualic Previste solo le clausole di responsabilità extracontrattualid Previste solo le clausole di responsabilità penaledebitore a dover provare di aver adempiuto correttamente agli obblighi contrattualib In base al principio dell'onere della prova dinamico, l'onere della prova si distribuiscein modo equo tra le parti in base alle circostanze del caso concreto, tenendo conto dellefacilità di accesso alle provec In base al principio dell'onere della prova statico, l'onere della prova spetta sempre alcreditore, che deve dimostrare l'inadempimento del debitored In base al principio dell'onere della prova dinamico, l'onere della prova spetta sempreal debitore, che deve dimostrare di aver adempiuto correttamente agli obblighi contrattualidebitore a dovere provare l'assenza di responsabilità
In ragione degli accordi presi tra creditore e debitore, i quali hanno facoltà di decidere chi dovrà fornire la prova dell'inadempimento in caso di controversia
In ragione della causa del contratto stipulato
Attraverso una ricerca operata dal giudice il quale valuta caso per caso l'interesse prevalente nella fattispecie concreta
10 Il termine di prescrizione dell'azione di responsabilità è:
Di cinque anni
Di due anni
Di venti anni
In genere quello ordinario di dieci anni
6. IL RISARCIMENTO DEL DANNO
1 L'art. 1218 del codice civile dispone la:
Sanzione di carattere penale a carico dell'autore dell'illecito al fine di ristorare il danno subito dal soggetto danneggiato dall'inadempimento
Tutela di chi non aveva la capacità d'intendere o di volere al momento in cui lo ha commesso il fatto, a meno che lo stato d'incapacità derivi da sua
colpac Sanzione civilistica a carico dell'autore dell'illecito al fine di ristorare il danno subito dal soggetto danneggiato dall'inadempimento
Realizzazione coattiva del credito da parte del terzo soggetto del rapporto obbligatorio
Lo strumento primario di tutela del creditore volto a soddisfare coattivamente l'interesse perseguito con il rapporto obbligatorio è il:
a) C.d. adempimento attivo che consente al creditore la realizzazione coattiva del credito
b) C.d. adempimento coattivo che consente al debitore la realizzazione del credito
c) C.d. adempimento coattivo che consente al soggetto terzo del rapporto obbligatorio la realizzazione del proprio credito
d) C.d. adempimento coattivo che consente al creditore la realizzazione coattiva del credito
3) Con l'esecuzione forzata in forma specifica il creditore consegue:
a) Il bene oggetto dell'obbligazione stipulata precedentemente all'obbligazione principale
b) Assolutamente niente
c) Il medesimo bene
causalità tra il fatto dell'inadempimento o del ritardo e la conseguenza dannosa Un nesso di volontà Un nesso di colpa Un nesso di pregiudizio subito Un nesso di danno effettivocausalità tra l'adempimento e la conseguenza dannosa. Un nesso di causalità adeguata e spontanea. Ai sensi dell'art. 1223 c.c., il risarcimento del danno per inadempimento o per ritardo deve coprire l'integrale danno sofferto dal creditore, pertanto comprenderà la perdita subita (c.d. danno emergente) come il mancato guadagno (c.d. lucro cessante), in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta. Esclusivamente il mancato guadagno (c.d. lucro cessante) è il c.d. lucro cessante, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta. Esclusivamente la perdita subita (c.d. danno emergente) dal creditore è il c.d. danno emergente, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta.