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INTERESSE PUBBLICO.

Disciplinato negli articoli dal 139 al 141. L'art. 137 introduce le commissioni regionali, e dice che

ciascuna Regione istituisce una o più commissione regionale aventi il compito di formulare

proposte per le dichiarazioni di notevole interesse pubblico di immobili o di aree. Queste

commissioni regionali hanno il compito di formulare proposte per la creazione di vincoli

paesaggistici. Queste commissioni sono organi collegiali. La legge ci da anche disposizioni sulla

composizione di questi organi, l'art. 137 dice che farà parte della commissione regionale:

• Il direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici,

• Il soprintendente per i beni architettonici e del paesaggio,

• Il soprintendente per i beni archeologici,

• Almeno due responsabili regionali che si occupino di tutela paesaggistica.

I primi tre sono organi statali del Ministero dei beni e attività culturali e del turismo. La

commissione potrà essere composta da altre figure di numero non maggiore di quattro ma di

comunque nomina regionale, scelti tra i soggetti di tecnici in materia di tutela del paesaggio.

Possono essere designate terne di soggette, richieste alle Università o associazioni che si occupano

di conservazione dei beni culturali o paesaggistici.

Ciascuna commissione verrà integrata da un rappresentante del corpo forestale dello Stato,

qualora la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico riguardi quella materia (alberi

ecc.), se così non dovesse essere l'eventuale provvedimento finale sarà viziato.

Come inizia il procedimento?

Tutto inizia con l'atto di iniziativa, ciascun soggetto componente la commissione ha una sorta di

potere di iniziativa, ossia sottopongono alla commissione stessa la proposta di sottoporre un

edificio o un'area ad un vincolo paesaggistico. Oppure altri soggetti pubblici potrebbero proporre

alla commissione di imporre un vincolo su un determinato bene, come ad esempio un comune. A

questo punto la commissione regionale deve deliberare riguardo la proposta di sottoscrizione del

vincolo paesaggistico, se questa dovesse riconoscere valori paesaggistici da tutelare tramite

vincolo si attuerà una proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico, in caso contrario il

procedimento si ferma qui. Questa proposta è fatta dalla commissione regionale alla Regione e

deve avere certi contenuti:

• Proposte per le prescrizioni d'uso dell'immobile o dell'area: non può essere una proposta

fine a se stessa. Deve dire cosa si può fare e cosa non si può fare.

In caso di inerzia della commissione il propositore può confezionare la proposta direttamente

alla Regione. Una volta formulata la proposta dalla commissione, questa viene fatta oggetto di

una qualche forma di pubblicazione, tramite il suo deposito tramite l'albo pretorio delle

amministrazioni comunali territorialmente interessate. Tutti i soggetti interessati potranno

prendere visione e partecipare al procedimento tramite le cosiddette osservazioni. La notizia di

proposta di vincolo deve essere pubblicata in almeno due quotidiani a diffusione regionale, uno a

diffusione nazionale e nei siti regionali. La finalità della pubblicità della proposta è legata

all'effetto giuridico del procedimento, ossia l'effetto del provvedimento paesaggistico viene

anticipato in via interinale dal momento della pubblicazione della proposta. Gli effetti giuridici

che vengono attivati sono quelli di un particolare regime giuridico, quello autorizzatorio, ossia la

modifica dell'area o dell'edificio sottoposto a vincolo paesaggistico è sottoposto al rilascio

dell'autorizzazione paesaggistica.

!

PROCEDIMENTO REGIONALE DI DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE

INTERESSE PUBBLICO. Parte 2.

Ogni intervento su un'area paesaggisticamente vincolata senza previo rilascio dell'autorizzazione

paesaggistica costituisce un abuso edilizio e comporta sanzioni anche dal punto di vista penale

oltre che amministrativo. Questo perché si vuole evitare che uno o più soggetti venuti a

conoscenza della possibilità di applicazione di vincolo paesaggistico possano intervenire

sull'immobile o sull'area mettendo a repentaglio i valori paesaggistici che quella proposta di

vincolo vogliono salvaguardare. Tuttavia si tratta di una soluzione temporanea, se infatti la

Regione alla fine del procedimento non apporrà il vincolo paesaggistico questo regime

autorizzatorio decadrà, in caso contrario sarà confermato ed integrato. Il comma 2 dell'art. 139

dice che dal momento della pubblicazione decorrono gli effetti dell'art. 136, ossia il regime

autorizzatorio. Questo discorso vale solo per le proposte di vincolo che riguardano le lettere C e D

dell'art. 136, ossia le cosiddette bellezze d'insieme e le bellezze panoramiche. Per quanto riguarda

le bellezze individue il codice all'art. 139 richiede che la proposta di vincolo venga notificata anche

ai soggetti proprietari, possessori dell'immobile che la pubblica amministrazione propone di

vincolare. Solo dal momento della notifica della proposta scatta il regime autorizzatorio, tra gli

elementi che vanno obbligatoriamente notificati ci sono gli elementi identificativi catastali che

sono coinvolti nella proposta di vincolo.

Entro certi termini i soggetti interessati possono presentare osservazioni all'amministrazione

competente. Sono previsti dei tempi entro i quali si possono presentare queste osservazioni per

meglio determinarsi riguardo l'approvazione del vincolo paesaggistico.

Dopo questa trafila tutto l'incartamento viene inviato alla Regione, la quale secondo l'art. 140

delibererà dopo aver ricevuto:

• Tutte le osservazioni ed i documenti che sono stati presentati nella fase partecipativa.

• La proposta stessa.

In basa a tutto ciò la Regione dovrà assumersi la decisione finale, tuttavia se questa ritiene

insufficiente l'istruttoria presentata può sfruttare lo strumento dell'inchiesta pubblica, per valutare

o meno la proposta di applicazione del vincolo. Eventualmente espletata l'inchiesta pubblica,

entro 60 giorni dalla fine della fase partecipativa la Regione deve emanare il provvedimento

relativo alla dichiarazione di notevole interesse pubblico. Questo indica che la Regione è titolare

di un potere discrezionale riguardo l'emanazione o meno dell'apposizione di vincolo, ossia può

determinarsi sia in senso favorevole che in senso sfavorevole.

La dichiarazione di notevole interesse pubblico deve avere certi contenuti, meglio noti come

prescrizioni d'uso dell'immobile o dell'area.

Si prevedono anche forme di pubblicità dell'approvazione di un vincolo, la dichiarazione di

notevole interesse pubblico è notificata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, nel

Bollettino Ufficiale della Regione, inoltre il provvedimento che riguarda bellezze individue è

notificato al proprietario, possessore o detentore dell'area, oltre a ciò si deve aggiungere la

trascrizione del vincolo in particolari registri detti registri immobiliari (uffici dove ci si reca per

avere informazioni sulla vita giuridica di un immobile, tenuto dalla conservatoria dei registri

immobiliari, questo vale ance per filari, alberi monumentali ecc.).

!

PRESCRIZIONI D'USO DELL'IMMOBILE O DELL'AREA.

Dovrà contenere la prescrizione volta alla conservazione dell'immobile o dell'area ma anche la

disciplina volta a garantire gli interessi privati. Dal 2004 il legislatore ha previsto che lo Stato o la

Regione rendano edotto il privato di ciò che potrà o non potrà realizzare dopo l'apposizione del

vincolo.

In che modo questo è una garanzia per il privato?

In questo modo il privato non intraprenderà iniziative che non sono permesse dal vincolo

paesaggistico. E così il privato saprà già in anticipo quali modifiche e quali iniziative potrà

proporre.

!

PROCEDIMENTO STATALE DI DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE

INTERESSE PUBBLICO.

Non molto diverso dal procedimento regionale. La competenza ricade sul direttore regionale

della Regione interessata, che altro non è che un membro del Ministero per i beni culturali. Alla

fine del provvedimento questo viene notificato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e

in caso di bellezze individue anche al proprietario, possessore o detentore dell'area. Per evitare

che nascano possibili contenziosi nella compravendita tra privati riguardo l'apposizione di vincoli

paesaggistici si è introdotto il registro immobiliare.

!

ARTICOLO 141 BIS.

Con il decreto 66 del 2008 è stato modificato per cercare di integrare il contenuto dei vincoli con

la disciplina d'uso. Vincoli nudi (quelli sostanzialmente emanati dal 1939 al 2004), sono i vincoli

paesaggistici che sono stati emanati prima del codice, mentre i vincoli vestiti sono quelli emanati

con tanto di disciplina d'uso. Questo fa si che i provvedimenti emanati prima del 2004 anche

senza disciplina d'uso sono vigenti, questo crea disagi ai proprietari assoggettati a vincoli

precedenti al 2004. Il legislatore dice con l'art. 141 bis che ciascuna regione dovrà quindi emanare

provvedimenti integrativi di vecchi vincoli paesaggistici anteriori al 2004, ossia di quelli nati

senza destinazioni d'uso per ovviare al problema. In caso di inerzia delle regioni lo stato avrebbe

dovuto fare questo lavoro, ma in verità nessuno ha fatto nulla.

Questa prassi ha preso il nome di vestizione dei vincoli paesaggistici.

!

VINCOLI PAESAGGISTICI EX LEGE.

Sono quelli che oggi il legislatore indica all'art. 142 del codice come aree tutelate per legge. La

grande differenza è che gli immobili e le aree dell'art. 136 sono sottoponibili a vincoli, mentre le

aree e gli immobili dell'art. 142 sono sottoposti a vincolo. Non è necessaria l'intermediazione di un

provvedimento amministrativo di dichiarazione di notevole interesse. L'effetto giuridico della

sussistenza del vincolo è il medesimo, qualunque intervento di alterazione dello stato dei luoghi è

assoggettato al preventivo rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.

Il legislatore ha scritto l'art. 142 in base ad un articolo preesistente, ossia la cosiddetta "legge

Galasso", dal nome dell'allora sottosegretario del Ministero per i beni ambientali che nel 1985

promosse un decreto legge noto oggi come decreto Galasso. Il decreto legge in considerazione è il

312 del 1985. La legge di conversione fu la 431 del 1985, nota anch'essa come legge Galasso. Le

ragioni che condussero il governo ad emanare questa legge, fu l'emanazione della legge 47 del

1985 con il quale venne emanato il primo condono edilizio per ricondurre a legittimità tutto ciò

che illeg

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A.A. 2013-2014
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SSD Scienze giuridiche IUS/10 Diritto amministrativo

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Tex_ di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto amministrativo e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Padova o del prof Buoso Elena.