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INTERESSE PUBBLICO.
Disciplinato negli articoli dal 139 al 141. L'art. 137 introduce le commissioni regionali, e dice che
ciascuna Regione istituisce una o più commissione regionale aventi il compito di formulare
proposte per le dichiarazioni di notevole interesse pubblico di immobili o di aree. Queste
commissioni regionali hanno il compito di formulare proposte per la creazione di vincoli
paesaggistici. Queste commissioni sono organi collegiali. La legge ci da anche disposizioni sulla
composizione di questi organi, l'art. 137 dice che farà parte della commissione regionale:
• Il direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici,
• Il soprintendente per i beni architettonici e del paesaggio,
• Il soprintendente per i beni archeologici,
• Almeno due responsabili regionali che si occupino di tutela paesaggistica.
I primi tre sono organi statali del Ministero dei beni e attività culturali e del turismo. La
commissione potrà essere composta da altre figure di numero non maggiore di quattro ma di
comunque nomina regionale, scelti tra i soggetti di tecnici in materia di tutela del paesaggio.
Possono essere designate terne di soggette, richieste alle Università o associazioni che si occupano
di conservazione dei beni culturali o paesaggistici.
Ciascuna commissione verrà integrata da un rappresentante del corpo forestale dello Stato,
qualora la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico riguardi quella materia (alberi
ecc.), se così non dovesse essere l'eventuale provvedimento finale sarà viziato.
Come inizia il procedimento?
Tutto inizia con l'atto di iniziativa, ciascun soggetto componente la commissione ha una sorta di
potere di iniziativa, ossia sottopongono alla commissione stessa la proposta di sottoporre un
edificio o un'area ad un vincolo paesaggistico. Oppure altri soggetti pubblici potrebbero proporre
alla commissione di imporre un vincolo su un determinato bene, come ad esempio un comune. A
questo punto la commissione regionale deve deliberare riguardo la proposta di sottoscrizione del
vincolo paesaggistico, se questa dovesse riconoscere valori paesaggistici da tutelare tramite
vincolo si attuerà una proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico, in caso contrario il
procedimento si ferma qui. Questa proposta è fatta dalla commissione regionale alla Regione e
deve avere certi contenuti:
• Proposte per le prescrizioni d'uso dell'immobile o dell'area: non può essere una proposta
fine a se stessa. Deve dire cosa si può fare e cosa non si può fare.
In caso di inerzia della commissione il propositore può confezionare la proposta direttamente
alla Regione. Una volta formulata la proposta dalla commissione, questa viene fatta oggetto di
una qualche forma di pubblicazione, tramite il suo deposito tramite l'albo pretorio delle
amministrazioni comunali territorialmente interessate. Tutti i soggetti interessati potranno
prendere visione e partecipare al procedimento tramite le cosiddette osservazioni. La notizia di
proposta di vincolo deve essere pubblicata in almeno due quotidiani a diffusione regionale, uno a
diffusione nazionale e nei siti regionali. La finalità della pubblicità della proposta è legata
all'effetto giuridico del procedimento, ossia l'effetto del provvedimento paesaggistico viene
anticipato in via interinale dal momento della pubblicazione della proposta. Gli effetti giuridici
che vengono attivati sono quelli di un particolare regime giuridico, quello autorizzatorio, ossia la
modifica dell'area o dell'edificio sottoposto a vincolo paesaggistico è sottoposto al rilascio
dell'autorizzazione paesaggistica.
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PROCEDIMENTO REGIONALE DI DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE
INTERESSE PUBBLICO. Parte 2.
Ogni intervento su un'area paesaggisticamente vincolata senza previo rilascio dell'autorizzazione
paesaggistica costituisce un abuso edilizio e comporta sanzioni anche dal punto di vista penale
oltre che amministrativo. Questo perché si vuole evitare che uno o più soggetti venuti a
conoscenza della possibilità di applicazione di vincolo paesaggistico possano intervenire
sull'immobile o sull'area mettendo a repentaglio i valori paesaggistici che quella proposta di
vincolo vogliono salvaguardare. Tuttavia si tratta di una soluzione temporanea, se infatti la
Regione alla fine del procedimento non apporrà il vincolo paesaggistico questo regime
autorizzatorio decadrà, in caso contrario sarà confermato ed integrato. Il comma 2 dell'art. 139
dice che dal momento della pubblicazione decorrono gli effetti dell'art. 136, ossia il regime
autorizzatorio. Questo discorso vale solo per le proposte di vincolo che riguardano le lettere C e D
dell'art. 136, ossia le cosiddette bellezze d'insieme e le bellezze panoramiche. Per quanto riguarda
le bellezze individue il codice all'art. 139 richiede che la proposta di vincolo venga notificata anche
ai soggetti proprietari, possessori dell'immobile che la pubblica amministrazione propone di
vincolare. Solo dal momento della notifica della proposta scatta il regime autorizzatorio, tra gli
elementi che vanno obbligatoriamente notificati ci sono gli elementi identificativi catastali che
sono coinvolti nella proposta di vincolo.
Entro certi termini i soggetti interessati possono presentare osservazioni all'amministrazione
competente. Sono previsti dei tempi entro i quali si possono presentare queste osservazioni per
meglio determinarsi riguardo l'approvazione del vincolo paesaggistico.
Dopo questa trafila tutto l'incartamento viene inviato alla Regione, la quale secondo l'art. 140
delibererà dopo aver ricevuto:
• Tutte le osservazioni ed i documenti che sono stati presentati nella fase partecipativa.
• La proposta stessa.
In basa a tutto ciò la Regione dovrà assumersi la decisione finale, tuttavia se questa ritiene
insufficiente l'istruttoria presentata può sfruttare lo strumento dell'inchiesta pubblica, per valutare
o meno la proposta di applicazione del vincolo. Eventualmente espletata l'inchiesta pubblica,
entro 60 giorni dalla fine della fase partecipativa la Regione deve emanare il provvedimento
relativo alla dichiarazione di notevole interesse pubblico. Questo indica che la Regione è titolare
di un potere discrezionale riguardo l'emanazione o meno dell'apposizione di vincolo, ossia può
determinarsi sia in senso favorevole che in senso sfavorevole.
La dichiarazione di notevole interesse pubblico deve avere certi contenuti, meglio noti come
prescrizioni d'uso dell'immobile o dell'area.
Si prevedono anche forme di pubblicità dell'approvazione di un vincolo, la dichiarazione di
notevole interesse pubblico è notificata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, nel
Bollettino Ufficiale della Regione, inoltre il provvedimento che riguarda bellezze individue è
notificato al proprietario, possessore o detentore dell'area, oltre a ciò si deve aggiungere la
trascrizione del vincolo in particolari registri detti registri immobiliari (uffici dove ci si reca per
avere informazioni sulla vita giuridica di un immobile, tenuto dalla conservatoria dei registri
immobiliari, questo vale ance per filari, alberi monumentali ecc.).
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PRESCRIZIONI D'USO DELL'IMMOBILE O DELL'AREA.
Dovrà contenere la prescrizione volta alla conservazione dell'immobile o dell'area ma anche la
disciplina volta a garantire gli interessi privati. Dal 2004 il legislatore ha previsto che lo Stato o la
Regione rendano edotto il privato di ciò che potrà o non potrà realizzare dopo l'apposizione del
vincolo.
In che modo questo è una garanzia per il privato?
In questo modo il privato non intraprenderà iniziative che non sono permesse dal vincolo
paesaggistico. E così il privato saprà già in anticipo quali modifiche e quali iniziative potrà
proporre.
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PROCEDIMENTO STATALE DI DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE
INTERESSE PUBBLICO.
Non molto diverso dal procedimento regionale. La competenza ricade sul direttore regionale
della Regione interessata, che altro non è che un membro del Ministero per i beni culturali. Alla
fine del provvedimento questo viene notificato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
in caso di bellezze individue anche al proprietario, possessore o detentore dell'area. Per evitare
che nascano possibili contenziosi nella compravendita tra privati riguardo l'apposizione di vincoli
paesaggistici si è introdotto il registro immobiliare.
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ARTICOLO 141 BIS.
Con il decreto 66 del 2008 è stato modificato per cercare di integrare il contenuto dei vincoli con
la disciplina d'uso. Vincoli nudi (quelli sostanzialmente emanati dal 1939 al 2004), sono i vincoli
paesaggistici che sono stati emanati prima del codice, mentre i vincoli vestiti sono quelli emanati
con tanto di disciplina d'uso. Questo fa si che i provvedimenti emanati prima del 2004 anche
senza disciplina d'uso sono vigenti, questo crea disagi ai proprietari assoggettati a vincoli
precedenti al 2004. Il legislatore dice con l'art. 141 bis che ciascuna regione dovrà quindi emanare
provvedimenti integrativi di vecchi vincoli paesaggistici anteriori al 2004, ossia di quelli nati
senza destinazioni d'uso per ovviare al problema. In caso di inerzia delle regioni lo stato avrebbe
dovuto fare questo lavoro, ma in verità nessuno ha fatto nulla.
Questa prassi ha preso il nome di vestizione dei vincoli paesaggistici.
!
VINCOLI PAESAGGISTICI EX LEGE.
Sono quelli che oggi il legislatore indica all'art. 142 del codice come aree tutelate per legge. La
grande differenza è che gli immobili e le aree dell'art. 136 sono sottoponibili a vincoli, mentre le
aree e gli immobili dell'art. 142 sono sottoposti a vincolo. Non è necessaria l'intermediazione di un
provvedimento amministrativo di dichiarazione di notevole interesse. L'effetto giuridico della
sussistenza del vincolo è il medesimo, qualunque intervento di alterazione dello stato dei luoghi è
assoggettato al preventivo rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.
Il legislatore ha scritto l'art. 142 in base ad un articolo preesistente, ossia la cosiddetta "legge
Galasso", dal nome dell'allora sottosegretario del Ministero per i beni ambientali che nel 1985
promosse un decreto legge noto oggi come decreto Galasso. Il decreto legge in considerazione è il
312 del 1985. La legge di conversione fu la 431 del 1985, nota anch'essa come legge Galasso. Le
ragioni che condussero il governo ad emanare questa legge, fu l'emanazione della legge 47 del
1985 con il quale venne emanato il primo condono edilizio per ricondurre a legittimità tutto ciò
che illeg