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QUADRO NORMATIVO

Il quadro normativo per la redazione del bilancio consolidato cambia se il soggetto è quotato o

meno, i soggetti quotati devono rispettare i principi contabili nazionali. In Italia l’obbligo di seguire i

principi contabili internazionali è stato esteso alle banche e assicurazioni, ed è stata aggiunta la

facoltà di adozione da parte delle società non obbligate. La disciplina italiana si ispira alla teoria

della capogruppo, mentre quella internazionale alla teoria modificata della capogruppo. Entrambe

prescrivono il consolidamento con il metodo integrale per le imprese controllate dalla capogruppo, e

il metodo proporzionale per le società sottoposte a controllo congiunto con altre società. Il

legislatore nazionale ha disciplinato tutti gli aspetti riferiti alla redazione del bilancio consolidato

come: le imprese obbligate alla sua redazione e quelle esonerate, i casi di esclusione dal

consolidamento, principi di redazione, principi di consolidamento, documenti e pubblicazione del

bilancio consolidato. Direttive europee hanno richiesto la valutazione al fair value di determinate

attività e passività; un’altra ha ammesso il controllo delle società veicolo.

Le normative di riferimento per i principi internazionali sono l’IFRS 10 che ha sostituito lo IAS27 (sul

consolidamento delle partecipazioni in società controllate), ma ne riprende i contenuti aggiungendo

una definizione del concetto di controllo, che nello IAS27 mancava. L’IFRS10 introduce 3 elementi

che definiscono il controllo ai confini della definizione di area di consolidamento secondo i principi

contabili internazionali:

1) Power: l’esercizio di un potere/controllo

2) Return: l’esistenza di un beneficio che ottiene la capogruppo

3) Link: l’esistenza di un collegamento tra potere e beneficio, cioè che quel beneficio ottenuto

dalla capogruppo sia diretta conseguenza del potere che essa sta esercitando.

I PRINCIPI DI REDAZIONE

Disciplina nazionale: anche il bilancio consolidato deve rispettare la clausola generale, cioè deve

essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione

patrimoniale e finanziaria e il risultato economico del complesso delle imprese costituito dalla

controllante e dalle controllate. La chiarezza viene raggiunta attraverso l’utilizzo degli schemi di

bilancio. Invece i principi di verità e correttezza vengono raggiunti quando i dati provenienti dai

bilanci separati rispettano queste caratteristiche. Questo implica che essi rispettino i postulati di

bilancio, le disposizioni sull’area di consolidamento, i principi e le tecniche ecc..

Disciplina internazionale: anche nella redazione del bilancio consolidato secondo il principi

internazionali devono essere rispettati i postulati di bilancio. I principi generali vengono divisi in due

raggruppamenti, gi assunti di base (continuità della gestione e competenza) e caratteristiche

qualitative (comprensibilità, significatività, attendibilità). Altri principi di redazione che devono essere

seguiti sono la costanza di presentazione degli schemi e il divieto di compenso di partite.

IL PROCESSO DI REDAZIONE

La redazione di un bilancio consolidato richiede il verificarsi di operazioni contabili e di operazioni

organizzative. Infatti, il processo per la sua redazione non si completa solamente con delle scritture

contabili, ma è necessario un adeguamento del gruppo dal punto di vista organizzativo. Un sistema

organizzativo di gruppo adeguato garantisce la correttezza, la tempestività, l’attendibilità delle

operazioni contabili. L’insieme degli strumenti e delle regole predisposte a tal fine costituisce il

“sistema di reporting di gruppo” e l’insieme organizzato delle informazioni prodotte da tale sistema

costituisce il cosiddetto “reporting package”.

L’organizzazione del processo di consolidamento presenta una complessità più o meno elevata in

base alle caratteristiche tipiche del gruppo come la struttura, la dimensione, l’internazionalizzazione,

gli obiettivi del bilancio consolidato. I principali aspetti organizzativi sono:

1) L’acquisizione di adeguati strumenti informativi: il gruppo si deve dotare di sistemi

informativi che consentano la tenuta di una contabilità di gruppo. Per questo motivo i gruppi

si dotano di specifici software per la redazione del consolidato. L’adeguamento informatico è

indispensabile per garantire la certezza, la precisione e la correttezza delle informazioni.

2) Definizione del grado di accertamento: è necessario definire in capo a quali soggetti

debbano essere eseguite le operazioni di consolidamento. Si può optare per una soluzione

accentrata dove la capogruppo svolge tutte le attività come raccolta bilanci ed informazioni.

Tale soluzione prevede uno sforzo notevole della capogruppo e generalmente si usa per

gruppi di piccole dimensioni. Un’altra soluzione è quella decentrata dove le singole imprese

controllate forniscono alla capogruppo bilanci già in linea con i principi di gruppo. È

necessaria una preventiva definizione dei principi di gruppo, ai quali le controllate devono

uniformarsi nella redazione dei propri bilanci. In tal caso lo sforzo è antecedente e ad

esempio può essere la costituzione di un piano dei conti comune, definizione di principi

contabili di gruppo ecc..Tali aspetti sono formalizzati nel cosiddetto “manuale di

consolidamento”, che rappresenta una vera e propria guida dei lavori di consolidamento.

Vengono contenute tutte le informazioni riguardanti la definizione del bilancio consolidato, gli

obiettivi del manuale, la definizione dell’area di consolidamento, la responsabilità delle varie

fasi, il calendario delle scadenze, i principi contabili di gruppo ecc…

3) Documenti di consolidato: la redazione del bilancio consolidato è supportata da alcuni

documenti tipici della fase organizzativa come, appunto, il manuale di consolidamento; lo

schedario delle società consolidate, si tratta di un dossier su ciascuna società che contiene

la sua schede identificativa, lo statuto, i verbali di assemblea, scheda analisi di capitale

ecc…

Le operazioni contabili da eseguire sono le seguenti:

1) Individuazione dell’area di consolidamento: è una fase preliminare della redazione del

consolidato, bisogna individuare quali aziende vanno consolidate e per ciascuna il metodo di

consolidamento.

2) Operazioni pre-consolidamento: hanno lo scopo di allineare tutti i bilanci separati da

sottoporre a consolidamento per quanto riguarda la forma, gli schemi, il contenuto, principi di

redazione, criterei di valutazione ecc…

3) Operazioni di consolidamento: sono l’aggregazione dei bilanci, l’eliminazione della voce

“partecipazioni” e l’eliminazione delle operazioni intercompany. Tali operazioni possono

essere effettuate attraverso la partita doppia o con un prospetto di consolidamento. Se si

opta per le scritture in partita doppia, queste vengono effettuate dalla capogruppo al

momento del consolidamento, e non incidono sul sistema di contabilità generale. Il prospetto

di consolidamento invece è una tabella che aggrega le voci dei bilanci separati e apporta le

rettifiche necessarie per raggiungere al consolidato).

4) Redazione del bilancio consolidato.

CAPITOLO 3 L’AREA DI CONSOLIDAMENTIO

Definire l’area di consolidamento significa individuare l’insieme delle unità economiche i cui valori

parziali dovranno concorrere alla formazione del sistema di valori complessivo espresso dal bilancio

consolidato. L’area di consolidamento è quindi composta dalle aziende i cui risultati parziali

concorrono alla formazione del bilancio consolidato. In dottrina è stata individuata un’area di

consolidamento in senso stretto e una in senso ampio. Nell’area di consolidamento in senso ampio

vi rientrano tutte le unità nella sfera di influenza della casa madre. Ad ogni categoria di impresa

corrisponde l’applicazione di un preciso metodo di consolidamento: controllate con il metodo

integrale; sottoposte a controllo congiunto metodo proporzionale o del patrimonio netto;

collegate metodo del patrimonio netto.

All’area di consolidamento in senso stretto, invece, vi rientrano solo quelle unità in cui vi è un potere

di controllo da parte da parte della casa madre, e che quindi verranno consolidate con il metodo

integrale.

La definizione di area di consolidamento adottata nella normativa sia nazionale sia internazionale è

quella in senso stretto, quindi verrà considerato il perimetro specifico del gruppo formato dalle unità

economico-giuridiche sulle quali vi è poter di controllo. Queste saranno consolidate con il metodo

integrale.

L’area di consolidamento varia in funzione del concetto di controllo accolto, potrebbe coincidere con

il gruppo nell’ipotesi in cui si riferisse ad controllo sia formale che sostanziale. L’area di

consolidamento è il perimetro del gruppo formato dalle aziende i cui bilanci vengono attratti a

consolidamento. È prima necessario individuare il soggetto in capo al quale redigere il bilancio

consolidato, la casa madre. È quindi necessario individuare i soggetti attivi e quelli passivi. I primi

sono le imprese obbligate alla redazione del consolidato, i secondi le imprese da consolidare.

Principi nazionali

I soggetti ai quali è posto l’obbligo di redazione sono:

1) Le società di capitali che controllano direttamente o indirettamente un’impresa a prescindere

dalla sua forma giuridica. La controllata deve comunque esercitare un’attività commerciale e

deve tenere le scritture contabili e redigere il bilancio d’esercizio.

2) Gli enti pubblici che hanno per oggetto principale un’attività commerciale, e le società

cooperative che controllano una società di capitali. Se si verifica tale ipotesi, il

consolidamento andrà poi realizzato su tutte le società controllate dalla casa madre,

indipendentemente dalla loro forma giuridica.

3) Le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice i cui soci illimitatamente

responsabili rivestono tutti la forma di società di capitale.

L’obbligo di redazione del bilancio scatta quindi ogni volta che si verificano due condizioni

fondamentali, cioè il rispetto della forma giuridica di società di capitali (per la controllante o

controllata, a seconda dei casi) e l’esistenza in un controllo di un soggetto su un altro.

Gli esoneri impliciti sono:

1) Gli enti pubblici che non esercitano in maniera principale un’attività commerciale

2) Gli enti pubblici e società cooperative che controllano soggetti diversi da società di capitale

3) Socie

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Publisher
A.A. 2014-2015
18 pagine
2 download
SSD Scienze economiche e statistiche SECS-P/07 Economia aziendale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher 19mirko91 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Bilancio consolidato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Siboni Benedetta.