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QUADRO NORMATIVO
Il quadro normativo per la redazione del bilancio consolidato cambia se il soggetto è quotato o
meno, i soggetti quotati devono rispettare i principi contabili nazionali. In Italia l’obbligo di seguire i
principi contabili internazionali è stato esteso alle banche e assicurazioni, ed è stata aggiunta la
facoltà di adozione da parte delle società non obbligate. La disciplina italiana si ispira alla teoria
della capogruppo, mentre quella internazionale alla teoria modificata della capogruppo. Entrambe
prescrivono il consolidamento con il metodo integrale per le imprese controllate dalla capogruppo, e
il metodo proporzionale per le società sottoposte a controllo congiunto con altre società. Il
legislatore nazionale ha disciplinato tutti gli aspetti riferiti alla redazione del bilancio consolidato
come: le imprese obbligate alla sua redazione e quelle esonerate, i casi di esclusione dal
consolidamento, principi di redazione, principi di consolidamento, documenti e pubblicazione del
bilancio consolidato. Direttive europee hanno richiesto la valutazione al fair value di determinate
attività e passività; un’altra ha ammesso il controllo delle società veicolo.
Le normative di riferimento per i principi internazionali sono l’IFRS 10 che ha sostituito lo IAS27 (sul
consolidamento delle partecipazioni in società controllate), ma ne riprende i contenuti aggiungendo
una definizione del concetto di controllo, che nello IAS27 mancava. L’IFRS10 introduce 3 elementi
che definiscono il controllo ai confini della definizione di area di consolidamento secondo i principi
contabili internazionali:
1) Power: l’esercizio di un potere/controllo
2) Return: l’esistenza di un beneficio che ottiene la capogruppo
3) Link: l’esistenza di un collegamento tra potere e beneficio, cioè che quel beneficio ottenuto
dalla capogruppo sia diretta conseguenza del potere che essa sta esercitando.
I PRINCIPI DI REDAZIONE
Disciplina nazionale: anche il bilancio consolidato deve rispettare la clausola generale, cioè deve
essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale e finanziaria e il risultato economico del complesso delle imprese costituito dalla
controllante e dalle controllate. La chiarezza viene raggiunta attraverso l’utilizzo degli schemi di
bilancio. Invece i principi di verità e correttezza vengono raggiunti quando i dati provenienti dai
bilanci separati rispettano queste caratteristiche. Questo implica che essi rispettino i postulati di
bilancio, le disposizioni sull’area di consolidamento, i principi e le tecniche ecc..
Disciplina internazionale: anche nella redazione del bilancio consolidato secondo il principi
internazionali devono essere rispettati i postulati di bilancio. I principi generali vengono divisi in due
raggruppamenti, gi assunti di base (continuità della gestione e competenza) e caratteristiche
qualitative (comprensibilità, significatività, attendibilità). Altri principi di redazione che devono essere
seguiti sono la costanza di presentazione degli schemi e il divieto di compenso di partite.
IL PROCESSO DI REDAZIONE
La redazione di un bilancio consolidato richiede il verificarsi di operazioni contabili e di operazioni
organizzative. Infatti, il processo per la sua redazione non si completa solamente con delle scritture
contabili, ma è necessario un adeguamento del gruppo dal punto di vista organizzativo. Un sistema
organizzativo di gruppo adeguato garantisce la correttezza, la tempestività, l’attendibilità delle
operazioni contabili. L’insieme degli strumenti e delle regole predisposte a tal fine costituisce il
“sistema di reporting di gruppo” e l’insieme organizzato delle informazioni prodotte da tale sistema
costituisce il cosiddetto “reporting package”.
L’organizzazione del processo di consolidamento presenta una complessità più o meno elevata in
base alle caratteristiche tipiche del gruppo come la struttura, la dimensione, l’internazionalizzazione,
gli obiettivi del bilancio consolidato. I principali aspetti organizzativi sono:
1) L’acquisizione di adeguati strumenti informativi: il gruppo si deve dotare di sistemi
informativi che consentano la tenuta di una contabilità di gruppo. Per questo motivo i gruppi
si dotano di specifici software per la redazione del consolidato. L’adeguamento informatico è
indispensabile per garantire la certezza, la precisione e la correttezza delle informazioni.
2) Definizione del grado di accertamento: è necessario definire in capo a quali soggetti
debbano essere eseguite le operazioni di consolidamento. Si può optare per una soluzione
accentrata dove la capogruppo svolge tutte le attività come raccolta bilanci ed informazioni.
Tale soluzione prevede uno sforzo notevole della capogruppo e generalmente si usa per
gruppi di piccole dimensioni. Un’altra soluzione è quella decentrata dove le singole imprese
controllate forniscono alla capogruppo bilanci già in linea con i principi di gruppo. È
necessaria una preventiva definizione dei principi di gruppo, ai quali le controllate devono
uniformarsi nella redazione dei propri bilanci. In tal caso lo sforzo è antecedente e ad
esempio può essere la costituzione di un piano dei conti comune, definizione di principi
contabili di gruppo ecc..Tali aspetti sono formalizzati nel cosiddetto “manuale di
consolidamento”, che rappresenta una vera e propria guida dei lavori di consolidamento.
Vengono contenute tutte le informazioni riguardanti la definizione del bilancio consolidato, gli
obiettivi del manuale, la definizione dell’area di consolidamento, la responsabilità delle varie
fasi, il calendario delle scadenze, i principi contabili di gruppo ecc…
3) Documenti di consolidato: la redazione del bilancio consolidato è supportata da alcuni
documenti tipici della fase organizzativa come, appunto, il manuale di consolidamento; lo
schedario delle società consolidate, si tratta di un dossier su ciascuna società che contiene
la sua schede identificativa, lo statuto, i verbali di assemblea, scheda analisi di capitale
ecc…
Le operazioni contabili da eseguire sono le seguenti:
1) Individuazione dell’area di consolidamento: è una fase preliminare della redazione del
consolidato, bisogna individuare quali aziende vanno consolidate e per ciascuna il metodo di
consolidamento.
2) Operazioni pre-consolidamento: hanno lo scopo di allineare tutti i bilanci separati da
sottoporre a consolidamento per quanto riguarda la forma, gli schemi, il contenuto, principi di
redazione, criterei di valutazione ecc…
3) Operazioni di consolidamento: sono l’aggregazione dei bilanci, l’eliminazione della voce
“partecipazioni” e l’eliminazione delle operazioni intercompany. Tali operazioni possono
essere effettuate attraverso la partita doppia o con un prospetto di consolidamento. Se si
opta per le scritture in partita doppia, queste vengono effettuate dalla capogruppo al
momento del consolidamento, e non incidono sul sistema di contabilità generale. Il prospetto
di consolidamento invece è una tabella che aggrega le voci dei bilanci separati e apporta le
rettifiche necessarie per raggiungere al consolidato).
4) Redazione del bilancio consolidato.
CAPITOLO 3 L’AREA DI CONSOLIDAMENTIO
Definire l’area di consolidamento significa individuare l’insieme delle unità economiche i cui valori
parziali dovranno concorrere alla formazione del sistema di valori complessivo espresso dal bilancio
consolidato. L’area di consolidamento è quindi composta dalle aziende i cui risultati parziali
concorrono alla formazione del bilancio consolidato. In dottrina è stata individuata un’area di
consolidamento in senso stretto e una in senso ampio. Nell’area di consolidamento in senso ampio
vi rientrano tutte le unità nella sfera di influenza della casa madre. Ad ogni categoria di impresa
corrisponde l’applicazione di un preciso metodo di consolidamento: controllate con il metodo
integrale; sottoposte a controllo congiunto metodo proporzionale o del patrimonio netto;
collegate metodo del patrimonio netto.
All’area di consolidamento in senso stretto, invece, vi rientrano solo quelle unità in cui vi è un potere
di controllo da parte da parte della casa madre, e che quindi verranno consolidate con il metodo
integrale.
La definizione di area di consolidamento adottata nella normativa sia nazionale sia internazionale è
quella in senso stretto, quindi verrà considerato il perimetro specifico del gruppo formato dalle unità
economico-giuridiche sulle quali vi è poter di controllo. Queste saranno consolidate con il metodo
integrale.
L’area di consolidamento varia in funzione del concetto di controllo accolto, potrebbe coincidere con
il gruppo nell’ipotesi in cui si riferisse ad controllo sia formale che sostanziale. L’area di
consolidamento è il perimetro del gruppo formato dalle aziende i cui bilanci vengono attratti a
consolidamento. È prima necessario individuare il soggetto in capo al quale redigere il bilancio
consolidato, la casa madre. È quindi necessario individuare i soggetti attivi e quelli passivi. I primi
sono le imprese obbligate alla redazione del consolidato, i secondi le imprese da consolidare.
Principi nazionali
I soggetti ai quali è posto l’obbligo di redazione sono:
1) Le società di capitali che controllano direttamente o indirettamente un’impresa a prescindere
dalla sua forma giuridica. La controllata deve comunque esercitare un’attività commerciale e
deve tenere le scritture contabili e redigere il bilancio d’esercizio.
2) Gli enti pubblici che hanno per oggetto principale un’attività commerciale, e le società
cooperative che controllano una società di capitali. Se si verifica tale ipotesi, il
consolidamento andrà poi realizzato su tutte le società controllate dalla casa madre,
indipendentemente dalla loro forma giuridica.
3) Le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice i cui soci illimitatamente
responsabili rivestono tutti la forma di società di capitale.
L’obbligo di redazione del bilancio scatta quindi ogni volta che si verificano due condizioni
fondamentali, cioè il rispetto della forma giuridica di società di capitali (per la controllante o
controllata, a seconda dei casi) e l’esistenza in un controllo di un soggetto su un altro.
Gli esoneri impliciti sono:
1) Gli enti pubblici che non esercitano in maniera principale un’attività commerciale
2) Gli enti pubblici e società cooperative che controllano soggetti diversi da società di capitale
3) Socie