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I RACCORDI TRA I DIVERSI LIVELLI TERRITORIALI DI GOVERNO
PROBLEMA dei raccordi (=strumenti di collegamento e ordinamento) tra i diversi
livelli territoriali di governo alcune competenze statali sono di tipo
‘’trasversale’’ , tagliano cioè più materie
La riforma del 2001 non ha previsto un meccanismo di raccordo Camera delle
regioni , che, inserendo le regioni nello stesso procedimento di formazione della
legge , fa si che l’esatta determinazione di ciò che può fare lo Stato e di ciò che invece
è attribuito alle Regioni sia di volta in volta negoziato politicamente attualmente i
raccordi principali sono costituiti dal sistema delle conferenze
‘’Sistema delle conferenze’’ creato nel 2001 e costituisce ancora oggi il
principale strumento con cui si costituisce la ‘’leale collaborazione’’ tra Stato, Regioni
e autonomie locali
Nucleo fondamentale = Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato , le Regioni
e le Province di Trento e Bolzano (Conferenza Stato-Regioni) affiancata da
Conferenza Stato, Città e autonomie locali ; per le materie di interesse comune le
due si uniscono nella Conferenza Unificata
Sono sedi di confronto tra il Governo e le istituzioni regionali e locali , coinvolte
nell’elaborazione del contenuto di alcuni atti del governo che incidono sugli
interessi e le competenze delle regioni
*PRINCIPIO DELLA LEALE COLLABORAZIONE deve governare i rapporti tra lo Stato e le
Regioni nelle materie e in relazione alle attività in cui le rispettive competenze
concorrono o si intersechino imponendo un contemperamento dei rispettivi interessi
Il Governo può esercitare il potere sostitutivo nei confronti degli organi delle
Regioni, delle Città Metropolitane, delle Province e dei Comuni il Governo può
surrogarsi, emanando l’atto necessario direttamente o attraverso un commissario ad
acta
Rapporti tra Stato e Regioni e Enti locali :
‘’ La Repubblica riconosce e promuove le autonomie locali ‘’ (art 5 cost)
Quando le Regioni ordinarie sono state istituite, i Comuni e le Province hanno dovuto
fare i conti con un nuovo ‘’centralismo ‘’
Legge Delrio (2014) si è profondamente rivisto l’ordinamento dell’ente
intermedio , quello che si colloca tra il Comune e la Regione La Provincia rimane ma
diventa un ente di secondo grado
Sistema degli Enti locali :
Comune : ente locale rappresentativo della propria comunità , di cui cura gli
interessi e promuove lo sviluppo ; i suoi organi sono eletti direttamente dai cittadini
Provincia : ente intermedio tra Comune e Regione , i cui organi (presidente e
consiglio ) sono eletti dai sindaci e dai consiglieri dei comuni ricompresi ; ha
funzioni di ‘’area vasta’’ ma anche di gestione
Città metropolitana : istituita dopo il 2014 , essa si sostituisce alla Provincia ed è
governata da un sindaco metropolitano ,da un consiglio eletto dai sindaci e dai
consiglieri dei comuni compresi nella sua area e dalla conferenza metropolitana
che riunisce tutti i sindaci ; si occupa soprattutto dei piani territoriali ,del
coordinamento dei servizi e della mobilità
Unione dei Comuni : enti locali sostituiti da dove o più comuni per l’esercizio
associato di funzioni o servizi di competenza
Le province sono definite da molti enti inutili … la battaglia sulla sopravvivenza delle
Province è tutt’altro che decisa !
L’amministrazione pubblica deve essere ,in linea tendenziale , un’amministrazione
locale
- Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni
- I comuni , le province e le città metropolitane sono titolari di funzioni proprie
- Lo stato conserva la potestà legislativa esclusiva
In ogni Regione lo statuto deve disciplinare il Consiglio delle autonomie locali , i cui
risiedono i rappresentanti degli enti locali , deve funzionare come organo con funzioni
consultive
Federalismo fiscale = sistema di finanza pubblica che riconosce tanto l’autonomia
finanziaria degli enti territoriali , quanto l’esistenza di interventi finanziari centrali
garantisce autonomia finanziaria , sia sul versante delle entrate che su quello delle
spese
Gli enti territoriali devono :
a) Avere entrate proprie e il potere di concorrere a determinarne la composizione e
la quantità
b) Poter stabilire liberamente come spendere le risorse di cui dispongono
La costituzione prevede che Regioni ed enti locali abbiano una finanza alimentata sia
con tributi ed entrate proprie , sia compartecipazioni al gettito di tributi statali riferibili
al loro territorio
Fondo perequativo ha la funzione di assegnare agli enti territoriali economicamente
più deboli delle risorse aggiuntive , consentendo così di finanziare integralmente le
funzioni pubbliche loro attribuite
I comuni , le province ,le città metropolitane e le regioni hanno anche un proprio
Patrimonio , attribuito secondo i principi generali fissati con legge dello stato , e
possono ricorrere all’Indebitamento ,ma solamente per finanziare spese di
investimento
Legge 42/2009 attuazione del federalismo fiscale
LA FORMA DI GOVERNO REGIONALE :
Basata sull’elezione popolare diretta del Presidente della Regione
Forma di governo transitoria, poiché vigente solo fino a quando la regione non
saprà autodisciplinarsi
Disciplinata dallo statuto di ciascuna regione , ‘’in armonia con la costituzione’’
Basata su due strutture egualmente legittimate :
Consiglio regionale : eletto dagli elettori , titolare della funzione legislativa ,
del potere di fare proposte alle camere e delle altre funzioni conferitegli dalla
Costituzione e dalle leggi gode della classica prerogativa delle assemblee
elettive , cioè dell’insindacabilità dei suoi membri per le opinioni espresse e i
voti dati ;
Presidente della Regione : eletto a suffragio universale e diretto dall’intero
corpo elettorale regionale. Egli dirige la politica della Giunta e ne è responsabile
, promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali , dirige le funzioni
amministrative delegate dallo Stato alla Regione
Giunta regionale è l’organo esecutivo della regione , ma essa è diretta
politicamente dal Presidente eletto, cui la costituzione affida il potere di nominare i
componenti della Giunta , nonché il potere di revocarli
Relazioni tra Consiglio regionale , Presidente eletto e la Giunta , sono riconducibili
al modello della forma di governo neoparlamentare il consiglio regionale può
esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione
motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti ed approvata per
appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti (Principio del Simil
Stabunt, simul cadent : il Presidente della giunta e il consiglio regionale sono eletti
contestualmente e che il venir meno di uno dei due determina la scadenza
anticipata dell’altro e il ricorso a nuove elezioni per il rinnovo di entrambi)
Ogni regione ha uno statuto che ne determina la forma di governo e i principi
fondamentali di organizzazione e funzionamento
FORMA DI GOVERNO DEGLI ENTI LOCALI :
La forma di governo dei Comuni si basa sull’elezione popolare diretta del sindaco che
costituisce in Italia il primo caso di sistema elettorale che ha consentito la scelta
popolare diretta del capo dell’esecutivo
L’elezione dei Consigli comunali è prevista una combinazione di elementi del
maggioritario e del proporzionale , che si realizza secondo modalità diverse
Il sindaco dura in carica 5 anni e non può ricoprire più di due mandati consecutivi
FONTI DEL DIRITTO
Fonte = sorgente inesauribile di determinate sostanze o situazioni ] linguaggio
comune
Fonte = strumento di produzione del diritto ] linguaggio giuridico
Fonte del diritto = atto o fatto abilitato dall’ordinamento giuridico a produrre norme
giuridiche , cioè a innovare all’ordinamento giuridico stesso definizione ricorsiva,
circolare
Gli ordinamenti moderni si istituiscono tutti attraverso un processo costituente : è la
stessa Costituzione a indicare gli atti che possono produrre il diritto, cioè le fonti
Fonti di cognizione = strumenti attraverso i quali si vengono a conoscere le fonti di
produzione vi sono fonti ufficiali ( più importante : Gazzetta ufficiale ) e fonti
private
Le fonti ufficiali è importante che siano tali perché il testo in esse pubblicato è quello
che entra in vigore, cioè è obbligatorio per tutti Tutti gli atti normativi devono
essere pubblicati su una fonte ufficiale , perché i cittadini possano conoscerne il
contenuto; questi non entrano in vigore immediatamente dopo la pubblicazione ma
solo dopo la vacatio legis , un periodo , di regola di 15 giorni , in cui gli effetti del
nuovo atto sono sospesi trascorso questo periodo vige la presunzione di conoscenza
della legge e l’obbligo del giudice di applicarla , senza bisogno che siano le parti a
provarne l’esistenza
Le fonti di produzione si distinguono in due categorie :
Fonti-atto (atti normativi) : sono parte degli atti giuridici e hanno due
o caratteristiche specifiche:
Hanno la capacità di porre norme vincolanti per tutti
o Applicano non solo un agire volontario , ma l’agire volontario di un organo
o a ciò abilitato dall’ordinamento giuridico
Ogni tipo di fonte ha una sua forma essenziale ,che la rende riconoscibile ed è
data da una serie di elementi quali l’intestazione all’autorità emanante , il nome
proprio dell’atto , il procedimento di formazione dell’atto stesso
Procedimento : quella sequenza di atti preordinata al risultato finale per le
fonti-atto, ovvero l’emanazione dell’atto normativo
Fonti-fatto (fatti normativi ) : categoria residuale , cioè tutte le altre fonti
o che l’ordinamento riconosce e di cui ordina o consente l’applicazione , non
perché prodotte alla volontà di un determinato soggetto indicato
dall’ordinamento , ma per il semplice fatto di esistere
Appartengono alla categoria dei fatti giuridici , ovvero quegli eventi naturali o
sociali che produco conseguenze rilevanti per l’ordinamento
Fonte-fatto per eccellenza = consuetudine nasce da un comportamento
sociale ripetuto nel tempo , sino al punto che esso viene sentito come
giuridicamente vincolante ; oggi questa però è quasi scomparsa e non viene più
riconosciuta come fonte-fatto più im