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I RACCORDI TRA I DIVERSI LIVELLI TERRITORIALI DI GOVERNO

PROBLEMA dei raccordi (=strumenti di collegamento e ordinamento) tra i diversi

livelli territoriali di governo alcune competenze statali sono di tipo

‘’trasversale’’ , tagliano cioè più materie

La riforma del 2001 non ha previsto un meccanismo di raccordo Camera delle

regioni , che, inserendo le regioni nello stesso procedimento di formazione della

legge , fa si che l’esatta determinazione di ciò che può fare lo Stato e di ciò che invece

è attribuito alle Regioni sia di volta in volta negoziato politicamente attualmente i

raccordi principali sono costituiti dal sistema delle conferenze

‘’Sistema delle conferenze’’ creato nel 2001 e costituisce ancora oggi il

principale strumento con cui si costituisce la ‘’leale collaborazione’’ tra Stato, Regioni

e autonomie locali

Nucleo fondamentale = Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato , le Regioni

e le Province di Trento e Bolzano (Conferenza Stato-Regioni) affiancata da

Conferenza Stato, Città e autonomie locali ; per le materie di interesse comune le

due si uniscono nella Conferenza Unificata

Sono sedi di confronto tra il Governo e le istituzioni regionali e locali , coinvolte

 nell’elaborazione del contenuto di alcuni atti del governo che incidono sugli

interessi e le competenze delle regioni

*PRINCIPIO DELLA LEALE COLLABORAZIONE deve governare i rapporti tra lo Stato e le

Regioni nelle materie e in relazione alle attività in cui le rispettive competenze

concorrono o si intersechino imponendo un contemperamento dei rispettivi interessi

Il Governo può esercitare il potere sostitutivo nei confronti degli organi delle

Regioni, delle Città Metropolitane, delle Province e dei Comuni il Governo può

surrogarsi, emanando l’atto necessario direttamente o attraverso un commissario ad

acta

Rapporti tra Stato e Regioni e Enti locali :

‘’ La Repubblica riconosce e promuove le autonomie locali ‘’ (art 5 cost)

Quando le Regioni ordinarie sono state istituite, i Comuni e le Province hanno dovuto

fare i conti con un nuovo ‘’centralismo ‘’

Legge Delrio (2014) si è profondamente rivisto l’ordinamento dell’ente

intermedio , quello che si colloca tra il Comune e la Regione La Provincia rimane ma

diventa un ente di secondo grado

Sistema degli Enti locali :

Comune : ente locale rappresentativo della propria comunità , di cui cura gli

 interessi e promuove lo sviluppo ; i suoi organi sono eletti direttamente dai cittadini

Provincia : ente intermedio tra Comune e Regione , i cui organi (presidente e

 consiglio ) sono eletti dai sindaci e dai consiglieri dei comuni ricompresi ; ha

funzioni di ‘’area vasta’’ ma anche di gestione

Città metropolitana : istituita dopo il 2014 , essa si sostituisce alla Provincia ed è

 governata da un sindaco metropolitano ,da un consiglio eletto dai sindaci e dai

consiglieri dei comuni compresi nella sua area e dalla conferenza metropolitana

che riunisce tutti i sindaci ; si occupa soprattutto dei piani territoriali ,del

coordinamento dei servizi e della mobilità

Unione dei Comuni : enti locali sostituiti da dove o più comuni per l’esercizio

 associato di funzioni o servizi di competenza

Le province sono definite da molti enti inutili … la battaglia sulla sopravvivenza delle

Province è tutt’altro che decisa !

L’amministrazione pubblica deve essere ,in linea tendenziale , un’amministrazione

locale

- Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni

- I comuni , le province e le città metropolitane sono titolari di funzioni proprie

- Lo stato conserva la potestà legislativa esclusiva

In ogni Regione lo statuto deve disciplinare il Consiglio delle autonomie locali , i cui

risiedono i rappresentanti degli enti locali , deve funzionare come organo con funzioni

consultive

Federalismo fiscale = sistema di finanza pubblica che riconosce tanto l’autonomia

finanziaria degli enti territoriali , quanto l’esistenza di interventi finanziari centrali 

garantisce autonomia finanziaria , sia sul versante delle entrate che su quello delle

spese

Gli enti territoriali devono :

a) Avere entrate proprie e il potere di concorrere a determinarne la composizione e

la quantità

b) Poter stabilire liberamente come spendere le risorse di cui dispongono

La costituzione prevede che Regioni ed enti locali abbiano una finanza alimentata sia

con tributi ed entrate proprie , sia compartecipazioni al gettito di tributi statali riferibili

al loro territorio

Fondo perequativo ha la funzione di assegnare agli enti territoriali economicamente

più deboli delle risorse aggiuntive , consentendo così di finanziare integralmente le

funzioni pubbliche loro attribuite

I comuni , le province ,le città metropolitane e le regioni hanno anche un proprio

Patrimonio , attribuito secondo i principi generali fissati con legge dello stato , e

possono ricorrere all’Indebitamento ,ma solamente per finanziare spese di

investimento

Legge 42/2009 attuazione del federalismo fiscale

LA FORMA DI GOVERNO REGIONALE :

Basata sull’elezione popolare diretta del Presidente della Regione

 Forma di governo transitoria, poiché vigente solo fino a quando la regione non

 saprà autodisciplinarsi

Disciplinata dallo statuto di ciascuna regione , ‘’in armonia con la costituzione’’

 Basata su due strutture egualmente legittimate :

 Consiglio regionale : eletto dagli elettori , titolare della funzione legislativa ,

 del potere di fare proposte alle camere e delle altre funzioni conferitegli dalla

Costituzione e dalle leggi gode della classica prerogativa delle assemblee

elettive , cioè dell’insindacabilità dei suoi membri per le opinioni espresse e i

voti dati ;

Presidente della Regione : eletto a suffragio universale e diretto dall’intero

 corpo elettorale regionale. Egli dirige la politica della Giunta e ne è responsabile

, promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali , dirige le funzioni

amministrative delegate dallo Stato alla Regione

Giunta regionale è l’organo esecutivo della regione , ma essa è diretta

 

politicamente dal Presidente eletto, cui la costituzione affida il potere di nominare i

componenti della Giunta , nonché il potere di revocarli

Relazioni tra Consiglio regionale , Presidente eletto e la Giunta , sono riconducibili

 al modello della forma di governo neoparlamentare il consiglio regionale può

esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione

motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti ed approvata per

appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti (Principio del Simil

Stabunt, simul cadent : il Presidente della giunta e il consiglio regionale sono eletti

contestualmente e che il venir meno di uno dei due determina la scadenza

anticipata dell’altro e il ricorso a nuove elezioni per il rinnovo di entrambi)

Ogni regione ha uno statuto che ne determina la forma di governo e i principi

 fondamentali di organizzazione e funzionamento

FORMA DI GOVERNO DEGLI ENTI LOCALI :

La forma di governo dei Comuni si basa sull’elezione popolare diretta del sindaco che

costituisce in Italia il primo caso di sistema elettorale che ha consentito la scelta

popolare diretta del capo dell’esecutivo

L’elezione dei Consigli comunali è prevista una combinazione di elementi del

maggioritario e del proporzionale , che si realizza secondo modalità diverse

Il sindaco dura in carica 5 anni e non può ricoprire più di due mandati consecutivi

FONTI DEL DIRITTO

Fonte = sorgente inesauribile di determinate sostanze o situazioni ] linguaggio

comune

Fonte = strumento di produzione del diritto ] linguaggio giuridico

Fonte del diritto = atto o fatto abilitato dall’ordinamento giuridico a produrre norme

giuridiche , cioè a innovare all’ordinamento giuridico stesso definizione ricorsiva,

circolare

Gli ordinamenti moderni si istituiscono tutti attraverso un processo costituente : è la

stessa Costituzione a indicare gli atti che possono produrre il diritto, cioè le fonti

Fonti di cognizione = strumenti attraverso i quali si vengono a conoscere le fonti di

produzione vi sono fonti ufficiali ( più importante : Gazzetta ufficiale ) e fonti

private

Le fonti ufficiali è importante che siano tali perché il testo in esse pubblicato è quello

che entra in vigore, cioè è obbligatorio per tutti Tutti gli atti normativi devono

essere pubblicati su una fonte ufficiale , perché i cittadini possano conoscerne il

contenuto; questi non entrano in vigore immediatamente dopo la pubblicazione ma

solo dopo la vacatio legis , un periodo , di regola di 15 giorni , in cui gli effetti del

nuovo atto sono sospesi trascorso questo periodo vige la presunzione di conoscenza

della legge e l’obbligo del giudice di applicarla , senza bisogno che siano le parti a

provarne l’esistenza

Le fonti di produzione si distinguono in due categorie :

Fonti-atto (atti normativi) : sono parte degli atti giuridici e hanno due

o caratteristiche specifiche:

Hanno la capacità di porre norme vincolanti per tutti

o Applicano non solo un agire volontario , ma l’agire volontario di un organo

o a ciò abilitato dall’ordinamento giuridico

Ogni tipo di fonte ha una sua forma essenziale ,che la rende riconoscibile ed è

data da una serie di elementi quali l’intestazione all’autorità emanante , il nome

proprio dell’atto , il procedimento di formazione dell’atto stesso

Procedimento : quella sequenza di atti preordinata al risultato finale per le

fonti-atto, ovvero l’emanazione dell’atto normativo

Fonti-fatto (fatti normativi ) : categoria residuale , cioè tutte le altre fonti

o che l’ordinamento riconosce e di cui ordina o consente l’applicazione , non

perché prodotte alla volontà di un determinato soggetto indicato

dall’ordinamento , ma per il semplice fatto di esistere

Appartengono alla categoria dei fatti giuridici , ovvero quegli eventi naturali o

sociali che produco conseguenze rilevanti per l’ordinamento

Fonte-fatto per eccellenza = consuetudine nasce da un comportamento

sociale ripetuto nel tempo , sino al punto che esso viene sentito come

giuridicamente vincolante ; oggi questa però è quasi scomparsa e non viene più

riconosciuta come fonte-fatto più im

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SSD Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher sara_melly di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Verona o del prof Guiglia Giovanni.