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LE DIRETTIVE
Vengono specificate all’art 288 TFUE, 3° comma: la direttiva vincola lo stato membro a cui è rivolta per
quanto riguarda il risultato da raggiungere salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla
forma e ai mezzi. A differenza del regolamento(a tutti) è rivolta a uno/ o più stati membro —> identifica
degli Stati membri destinatari e impone un obbligo allo Stato lasciando però la libertà dello Stato di attuare
quell’obiettivo con la forma e i mezzi che ritiene più idonei.
Lo Stato membro è quindi vincolato a quell’obiettivo. Se non attua in modo prefissato l’obiettivo l’unica
cosa che può fare è richiedere una proroga.
Lo scopo della direttiva è quello che si dice armonizzare il diritto perché si delimita proprio un principio
generale, una politica, un obiettivo, una forma che desidera ed è riferito solo ai soggetti cui si rivolge la
direttiva.
La direttiva richiede quindi un’attuazione nazionale. Quest’attuazione non richiede che vi sia una
riproduzione testuale della direttiva ma semplicemente di focalizzare l’obiettivo che viene previsto e di darne
attuazione.
Le decisioni si rivolgono invece ai singoli soggetti ed è uno strumento utilizzato per
creare/modificare/estinguere una situazione giuridica soggettiva.
LE RACCOMANDAZIONI / I PARERI
Tutte le istituzioni dell’UE possono adottare un parere. In via generale le raccomandazioni sono rivolte a uno
stato membro ma non sono vincolanti e contengono di solito un invito a conformarsi a un certo
comportamento mentre i pareri sono emanati dalle istituzioni o dagli organi dell’unione europea al fine di far
conoscere il proprio punto di vista su una determinata materia. Funzione di orientamento. Il fatto che non
siano vincolanti (ne raccomandazioni ne pareri) non vuol dire che non abbiano alcun effetto e che non
mettano un punto fermo su una determinata materia in quanto sono atti ufficiali. Naturalmente non fanno
sorgere obblighi.
DIRITTO PUBBLICO, 8 LEZIONE
Ogni regione dello Stato italiano ha un proprio ordinamento che ha un sistema di fonti.
Le fonti regionali sono lo Statuto, legge regionale, regolamento regionale. Tutte le regioni hanno uno statuto
ma sono di diversi tipi a seconda della regione cui fanno capo. In ragione della diversità degli statuti noi
distinguiamo in regioni a statuto ordinario e regioni a statuto speciale. La diversità consiste nel: prima
diversità: funzione che le regioni svolgono. Noi vediamo che gli statuti delle regioni speciali servono a
disciplinare i loro poteri, la loro organizzazione mentre le regioni con uno statuto ordinario sono sottoposte a
una disciplina comune dettata dal titolo 5 della Costituzione. Questa disciplina comune è dettata all’art 117
della Costituzione che ne definisce la potestà legislativa. Le cinque regioni speciali e le due provincie
autonome di Trento e Bolzano hanno ciascuna discipline a sé.
Questa disciplina “speciale” deroga la Costituzione: la regione a Statuto speciale — lo Statuto speciale
costituisce il fondamento della propria autonomia. Gli statuti delle regioni speciali sono adottati con una
legge costituzionale che si basa sull’art 116: dispone che lo statuto speciale può definire le forme e le
condizioni particolari di autonomia.
Lo statuto delle regioni speciali è una legge costituzionale particolare per due ordini di motivazioni:
la prima motivazione che la rende particolare deriva dal fatto che parte delle disposizioni sono derogabili
attraverso una legge regionale cosiddetta rafforzata.
Un altro ordine di ragioni che rende particolare questa legge particolare va sempre nella direzione di un de-
potenziamento che riguarda un processo di revisione degli statuti. Infatti, la legge costituzionale numero 2
del 2001 dispone che le future modifiche degli statuti speciali non possano essere sottoposte a un referendum
costituzionale: limite che va in contrapposizione con la rigidità della costituzione.
— Gli statuti ordinari sono delle leggi regionali cosiddette rinforzate. Il nuovo art 123 della Cost. riserva
agli statuti ordinari alcuni importanti aspetti che devono essere contenuti all’interno dello Statuto: forma di
governo regionale, principi fondamentali di organizzazione e di funzionamento della regione, il diritto di
iniziativa legislativa e di referendum su leggi regionali e infine la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti
regionali.
Una legge regionale è una legge ordinaria formale che quindi rientra all’interno delle nostre leggi/fonti
primarie. La forma della legge è data anche in questo caso dalla natura del procedimento. La legge regionale
ha un suo iter che rispecchia il procedimento ordinario della legge statale. Segue esattamente le stesse fasi:
avviene all’interno della regione ma prevede al suo interno la fase iniziativa, istruttorio-deliberativa,
integrativa dell’efficacia.
Fase iniziativa: giunta, soggetti previsti dallo Statuto. Generalmente succede che all’interno degli statuti
regionali l’iniziativa spetti anche a tutto il corpo elettorale e agli enti locali.
Fase di Approvazione all’interno del consiglio regionale: ci sono le commissioni consiliari in sede referente.
(più seconda fase prevista solo da alcuni statuti: fase redigente). In genere sono previste tre letture in
assemblea e la legge viene approvata a maggioranza relativa.
Fase della promulgazione: avviene tramite il Presidente della regione a differenza della nostra legge statale
promulgata dal presidente della Repubblica. La legge viene pubblicata nel bollettino regionale.
art 117 comma 2: disciplina un elenco di materie su cui lo stato è l’unico a poter legiferare (potestà
legislativa esclusiva)
comma 3: elenco di materie su cui le regioni hanno una potestà legislativa concorrente.
La legislazione dello Stato determina i principi fondamentali della materia mentre il resto della disciplina
compete alle regioni. Le regioni in questo senso devono legiferare nel quadro dei principi fissati dalla legge
dello Stato.
Clausola residuale: art 117 comma 4 vediamo una competenza legislativa cosiddetta residuale della regione.
Vuol dire che in tutte quelle materie che non sono elencate all’interno dei due elenchi la regione ha una
competenza esclusiva.
Ad esempio la formazione professionale, piccole medie imprese.. sono di competenza regionale: laddove non
arriva lo Stato.
Gli enti locali sono i comuni. Decreto …(?).. prevede che i comuni e le province quando vi erano si
dovevano dotare di uno statuto approvato dal consiglio comunale e il comune nel rispetto dei principi fissati
dalla legge e fissato dallo statuto comunale, i comuni possono adottare dei regolamenti nelle materie di
propria competenza. Le materie che spettano ai comuni sono l’organizzazione e il funzionamento delle
istituzioni e degli organismi di partecipazione per il funzionamento degli organi e degli uffici. Quindi
abbiamo che il comune ha potere regolamentare in determinate materie di cui ha competenza come
organizzazione e funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento di
uffici e per l’esercizio delle proprie funzioni. Quindi, il regolamento, è lo strumento normativo tipico degli
enti locali. Quindi non serve soltanto lo strumento regolamentare ad attuare lo statuto, ma è uno strumento
normativo che permette di disciplinare tutte le materie di competenza del comune. E’ una fonte secondaria,
subordinata rispetto alle fonti primarie, nonostante ciò è una fonte molto percepita dai cittadini proprio
perché regola numerosi aspetti delle proprie attività.
SISTEMA DI GIUSTIZIA COSTITUZIONALE:
Un sistema di giustizia costituzionale in primis dovrebbe garantire e assicurare il rispetto della Costituzione
da parte delle altre fonti normative e in primo luogo da parte della legge ordinaria. Quindi, un sistema di
giustizia costituzionale in primo luogo deve garantire il rispetto della costituzione da parte delle fonti
normativa, ma d’altra parte deve garantire la conformità alla costituzione dei comportamenti degli organi
supremi dello Stato. Due momenti di garanzia:
- garanzia di rispetto della Costituzione da parte di altre fonti normative
- (?) ahah
L’introduzione di un sistema costituzionale all’interno di un paese non vuole essere a presidio soltanto di
garantire il rispetto di una regola formale, ma dietro alla scelta a favore di un sistema di giustizia
costituzionale sta anche l’intento di attribuire un particolare valore alla cost stessa: la costituzione deve anche
essere vista come un nucleo di intesa su un nucleo di regole fondamentali decisa a regolare lo sviluppo della
vita e della società.
La 1° affermazione di Un sistema di giustizia costituzionale che si è visto è stato quello che si è affermato
negli U.S. all’inizio dell’ 800. Con una famosa sentenza del 1803 di un giudice chiamato Marshall: con
questa sentenza veniva dato riconoscimento della superiorità della norma costituzionale rispetto ad ogni altra
fonte di rango inferiore. Pone un principio di gerarchia delle fonti costituzionali rispetto a tutte le altre fonti
—> primo principio che emerge.
Accanto a questa affermazione ne emerge un’altra molto importante e cioè viene fuori l’esigenza che questa
superiorità della norma costituzionale rispetto alla legge deve essere garantita in qualche modo —> bisogna
presidiare questa superiorità con una garanzia che deve avvenire su un piano giuridico formale.
Qual è all’interno della sentenza la soluzione? Il giudice obbligatoriamente disapplica la legge che egli
ritiene contraria alla Costituzione. Dal’800 in avanti i giudici americani hanno svolto il ruolo di garanti della
rigidità delle norme costituzionali. Un sistema che si basa sulla prassi giurisprudenziale: i giudici di volta in
volta garantiscono la superiorità delle norme costituzionali disapplicando la legge che ritengono contraria.
Quindi, seguendo questo principio, le decisioni adottate a riguardo dalla corte suprema degli stati uniti hanno
un valore vincolante per i giudici —> se un giudice disapplica la legge, la corte suprema deve tenere conto di
quel caso specifico e lo stesso anche i giudici.
Questo sistema di giustizia costituzionale che è ancora presente all’interno degli Stati Uniti d’America, in cui
vengono chiamati in causa tutti i giudici è chiamato sistema diffuso.
Questo sistema diffuso è in contrapposizione con il sistema che invece si afferma in Europa la prima volta in
Austria nel 1920 che è un sistema cosiddetto accentrato.
((Se nei modelli anglosassoni abbiamo un sistema diffuso in cui vengono chiamati in causa tutti i
giudici(primo sistema costituzionale che ha visto la luce), In Europa il primo sistema di rigidità<