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Le trasformazioni della proprietà
L'ultimo aspetto concerne le trasformazioni della proprietà. Se l'esigenza del superamento dell'esperienza liberale ha coinvolto nel suo complesso la concezione della libertà giuridica e quindi l'intero impianto dei diritti, si è manifestata con particolare forza nei confronti delle libertà economiche e come reazione contro la concezione della proprietà elaborata nell'ambito di quella esperienza. Ed invero la proprietà è più importante della libertà economica, ma, più in generale, il fulcro del sistema dei diritti.
Locke aveva teorizzato questa concezione ampia della proprietà, poiché egli ricomprese i singoli diritti di libertà nella property ed in questa ne aveva riposto in fondamento: l'uomo, in quanto è padrone di sé stesso, è proprietario della propria persona, e degli atti e del lavoro di questa, ha sempre avuto in sé il primo fondamento della.
proprietà. L'individuo è apparso come proprietario anzitutto della sua persona e delle sue capacità, di beni, indefinitiva, per i quali egli non deve nulla alla società. La proprietà di beni economici ha costituito la matrice di tutti gli altri diritti, la divisione della società in possidenti e non possidenti, faceva della proprietà il principio basilare di articolazioni del tessuto sociale e dunque lo sviluppo del capitalismo monopolistico a scapito di quello concorrenziale avrebbe posto con forza l'esigenza di un intervento pubblico dell'economia con funzioni di regolazione delle dinamiche del mercato, al fine di correggere squilibri nell'allocazione del capitale che compromettevano anzitutto il funzionamento dell'economia secondo le leggi di un mercato aperto ed in libera concorrenza. Lo sviluppo delle società per azioni e l'investimento di crescenti risorse di capitale in partecipazioni societarie
hanno ridimensionato ulteriormente l'idea originaria che alla proprietà sia connaturata la facoltà di usare e disporre in modo assoluto di un bene. Tale sviluppo ha invece evidenziato la scissione fra "il rischiare a scopo di lucro ricchezze precedentemente accumulate". La diffusione del benessere e l'accesso alla proprietà di più larghi strati della popolazione, l'articolazione delle forme e delle modalità di esercizio del diritto hanno reso quest'ultimo uno strumento assai duttile al fine di dare veste giuridica a nuove opportunità di investimento, di arricchimento, di speculazione, dischiuse dall'espansione degli scambi economici e dei traffici della ricchezza, ed hanno pertanto comportato la differenziazione crescente degli statuti proprietari. Nelle costituzioni degli ordinamenti di democrazia pluralistica, il riconoscimento della proprietà privata è stato inquadrato nella cornice
dell'apertura ad interventi del legislatore ordinario, per indirizzare l'uso della proprietà, oltre che all'interesse dei privati, a quello collettivo, o per assicurarne la "funzione sociale". "Diritti" e "valori" nelle costituzioni delle democrazie pluralistiche L'imponente processo di trasformazione ha dunque investito in pieno il problema del ruolo e della funzione delle costituzioni, ed insieme quello dei diritti e della regolazione degli ambiti della vita sociale, che esse debbono assicurare. Le costituzioni non sono più chiamate a riflettere l'universo coerente e compatto della società borghese, ma a "costituire" la trama unificante di un tessuto sociale pluralistico ed anzi percorso da forti antagonismi. Nelle democrazie pluralistiche, la funzione di unificazione politica delle costituzioni è divenuta intrinsecamente problematica, a causa delle impossibilità di allocarelasovranità in un'unica entità, che incorpori monoliticamente l'unità e che trascenda il particolarismo e le divisioni della società. In tali assetti, invece, l'unità politica è essenzialmente "processuale", non può che scaturire, cioè, da un "processo" di composizione di conflitti fra opinioni, interessi, tendenze divergenti. In secondo luogo, questo mutamento di funzione delle costituzioni, strettamente connesso al superamento della condizione liberale di "separatezza" fra società civile ed organizzazione costituzionale, ha comportato l'espansione del catalogo dei diritti. Il punto di partenza è l'apertura delle costituzioni democratiche europee del XX secolo alla società, alle reali condizioni di vita ed alla trama di relazioni sociali entro la quali si dispiega la libertà umana. Un'apertura che la Costituzione di Weimar del 1919.espresse espresse nell'articolazione del catalogo dei diritti e doveri fondamentali dei tedeschi, riferita alle persone singole, alla vita collettiva, al fenomeno religioso, all'educazione e alla vita economica. Di questa scelta che fece dell'esperimento weimariano il prototipo del costituzionalismo democratico del Novecento, fu criticata la pretesa di voler comprendere nella propria capacità di regolazione tutto il pluralismo e di voler abbracciare tutti gli ambiti della società civile.
Le operazioni di ponderazione e di bilanciamento dei diritti alle principali conseguenze del mutamento nell'impianto della garanzia dei diritti nelle costituzioni delle democrazie pluralistiche. Una prima questione riguarda il rapporto fra i principi sottostanti alla disciplina dei diritti costituzionali, in quanto il pluralismo dei valori esprime orientamenti confliggenti con riferimento allo stesso diritto (ad es., l'inviolabilità della libertà).
Il nodo problematico che si presenta nel bilanciamento dei diritti costituzionali riguarda la possibilità che un diritto entri in conflitto con un altro diritto protetto dalla Costituzione. Ad esempio, potrebbe verificarsi un conflitto tra il diritto alla libertà personale e la custodia cautelare, o tra il diritto alla proprietà privata e l'interesse sociale. Questo problema viene risolto attraverso la ponderazione e il bilanciamento dei diversi beni protetti dalla Costituzione, compito affidato alle corti costituzionali.
Le norme costituzionali che riconoscono i diritti sono norme giuridiche che devono essere osservate dai loro destinatari.
Un secondo problema riguarda l'istituto della riserva di legge, che è stato concepito come strumento di garanzia dei diritti. Esiste una tensione tra la crisi dell'antica supremazia della legge parlamentare e la valorizzazione delle potenzialità di sviluppo dei diritti costituzionali.
Risulta in modo particolarmente illuminante nel caso delle cd. riserve rinforzate, strumento di garanzia dei diritti, cui la Costituzione italiana fa frequente ricorso. La costituzione predeterminando per mezzo di esse il contenuto delle leggi nella materia riservata, ha introdotto un limite all'autosufficienza dei meccanismi della democrazia procedurale.
Le riserve rinforzate rimarcano il carattere fondante dei diritti costituzionali, la cui protezione è affidata ad esse. Attraverso le riserve rinforzate, la Costituzione assicura la priorità dei diritti della persona, fondata nell'art.2, sulle dinamiche della democrazia procedurale, ed individua ambiti, rispetto ai quali le dinamiche del processo politico si arrestano a fronte di puntuali esigenze di tutela della persona. E' qui evidente che è la costituzione a racchiudere un profilo di garanzia, e precisamente la garanzia dell'irrinunciabile priorità del diritto e della connessa.
inammissibilità di interventi limitativi del legislatore.
La discussione sull’evoluzione della riserva di legge è dunque un passaggio assai rilevante. Essa dimostra in primo luogo che la riserva non può più essere considerata, come nell’esperienza degli ordinamenti liberali, uno strumento di garanzia della legalità in senso formale. Un secondo ordine di problemi tocca il contenuto del principio di legalità. La funzione legislativa è legittimata dalla costituzione non solo dal punto di vista formale, ma anche sotto il profilo materiale, e il criterio base per valutare quest’ultimo è costituito dal sistema dei valori costituzionali. Un ultimo ordine di problemi riguarda il ruolo dei giudici nella tutela dei diritti costituzionali. Si è affermato una visione dell’ordine giudiziario come globalmente portatore e garante di pluralismo nel nome dei valori costituzionali.
Occorre osservare alcune variabili. Mentre
nel sistema statunitense la preesistenza alla legge dei diritti di libertà sia imposta sul terreno processuale, attraverso i canoni dell'arbitrarietà e dell'irragionevolezza, nei contesti europei continentali il rendimento di tecniche di neutralizzazione sembra condizionato dalla capacità della legge di veicolare i valori costituzionali nell'ordinamento, attraverso una concezione sostanziale della legalità. Un'altra variabile è costituita dai modelli del controllo di costituzionalità delle leggi. Il judicial review of the legislation che si basa sulla diffusione delle tecniche di neutralizzazione del sistema giudiziario, il controllo accentrato di costituzionalità che è preordinato a contenere la portata del principio della soggezione del giudice alla legge, il sistema del ricorso diretto di costituzionalità che pone le corti costituzionali come istanza ultima e diretta di tutela dei diritti. Nonostante lo.sforzo di collocare il principio di legalità nella cornice dello stato costituzionale, e dipiegarlo a strumento di una concezione "sostanziale" della legalità costituzionale, la fisionomia che esso ha assunto negli ordinamenti dell'Europa continentale è stata condizionata dalle modalità con le quali l'affermazione della supremazia della legge si è embricata in un disegno di forte unificazione politica. Dopo la rivoluzione parlamentare del 1688, la rule of law sembra confondersi con la supremacy of Parliament, nell'assunto che il potere sovrano si identifichi nella potestà di legiferare, alla quale tutti i poteri debbono conformarsi. E tuttavia la forza della rule of law, come strumento di protezione dei diritti nell'ordinamento inglese, non può essere ricondotta esclusivamente alla supremazia di un diritto soggetto soltanto a modifiche deliberate dal potere legislativo, ma deriva anzitutto dalla supremazia.del diritto così come amministrato dalle corti di giustizia, di un diritto del quale statute law e case law sono parti integranti e complementari.
Un altro aspetto fondamentale della rule of law consiste nel suo connotato essenzialmente antiformalistico, in quanto essa fa riferimento a criteri sostanzialistici.