Capitolo 5: La funzione giurisdizionale
Sezione 1: Nozioni generali
Natura ed oggetto
Mediante l’esercizio della funzione giurisdizionale, gli organi dello Stato ai quali è affidata sono chiamati a risolvere le controversie fra privati oppure fra privati ed i pubblici poteri, facendo valere la legge e imponendo il suo rispetto applicando anche sanzioni. La caratteristica di questa funzione è che gli organi competenti si trovano in una posizione di indipendenza, cioè i giudici sono soggetti soltanto alla legge e non dipendono da altri organi (Solo il CSM gestisce questa funzione, ma è un organo indipendente).
La ripartizione fra i vari organi della funzione giurisdizionale
La funzione giurisdizionale è ripartita fra più organi:
- Giurisdizione civile è esercitata dai Giudici di pace, dal Tribunale, dalla Corte di appello e dalla Corte di cassazione;
- Giurisdizione penale è esercitata dai Giudici di pace, dal Tribunale, dalla Corte di assise (di primo grado e di appello), dalla Corte di cassazione, dai Tribunali Militari, dalle Camere in seduca comune per promuovere l’accusa nei confronti del Presidente della Repubblica e dalla Corte Costituzionale che giudica sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica;
- Giurisdizione amministrativa è esercitata dal Consiglio di Stato, dalla Corte dei Conti, dai Tribunali Amministrativi Regionali (TAR), dal Tribunale superiore delle acque pubbliche, dal Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana e dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa per la regione Trentino Alto Adige;
- Giurisdizione costituzionale è esercitata dalla Corte Costituzionale che giudica sulla legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge, sui conflitti di attribuzione e sull’ammissibilità del referendum abrogativo.
È dunque necessario fare una distinzione fra le competenze della giurisdizione ordinaria (civile) e la giurisdizione amministrativa. Il giudice ordinario sarà chiamato a giudicare sulla lesione di un diritto soggettivo mentre il giudice amministrativo sarà chiamato a giudicare sulla lesione di un interesse legittimo. Tuttavia, in alcuni casi in cui vengono lesi diritti soggettivi e interessi legittimi, allora questi saranno di competenza esclusiva dei Tribunali Amministrativi Regionali (TAR) e del Consiglio di Stato (e non del giudice ordinario o amministrativo). Un esempio riguarda le controversie che derivano dal rapporto di pubblico impiego. In alternativa al ricorso giurisdizionale, si può proporre un ricorso al Presidente della Repubblica, oppure in Sicilia al Presidente della Regione. Infine, per quanto riguarda la tutela degli interessi diffusi, viene attribuita alla giurisdizione ordinaria il compito di giudicare le controversie riguardanti questa materia. Gli interessi diffusi sono interessi che spettano a tutta la collettività come, ad esempio, risarcimenti per danno ambientale (acque ecc).
Il principio del contraddittorio prevede che il giudice prenda in considerazione soltanto le prove acquisite nel dibattimento. L’incidente probatorio costituisce un’eccezione a tale regola. In questo caso, il giudice acquisisce prove al di fuori del dibattimento, ma osservando le regole del contraddittorio.
Sezione 2: Il processo
Il processo civile
Il processo civile (o di cognizione) ha per oggetto un diritto soggettivo e si svolge in contraddittorio tra le parti. Le parti sono:
- L’attore, che è colui che promuove l’azione per tutelare un proprio diritto soggettivo;
- Il convenuto, che è colui che resiste alle pretese dell’attore;
- I litisconsorti, cioè coloro i quali sono chiamati ad integrare il contradditorio in quanto il giudizio riguarda anche essi.
Il processo civile si svolge in una o più fasi:
- La prima fase, di primo grado, viene effettuata dinnanzi al Giudice di pace o al Tribunale, in base a ciò che si chiede (in base alla materia) o in base all’ambito territoriale;
- La seconda fase, di secondo grado, è una fase eventuale. Il soccombente può decidere di presentare ricorso contro la sentenza in primo grado. Contro la sentenza del Giudice di pace si ricorre al Tribunale mentre contro le sentenze del Tribunale si ricorre alla Corte di Appello.
Inoltre, la parte soccombente può fare ricorso alla Corte di Cassazione. In questo caso la Corte non giudica sulla controversia, ma su eventuali errori di diritto. Se non è presente alcun errore, allora il ricorso verrà respinto. In caso di errori di diritto, la Corte di Cassazione cassa la sentenza e la rinvia al giudice di competenza, in modo tale che quest’ultimo possa riformulare la sentenza. La sentenza diviene definitiva nel momento in cui scadono i termini per presentare ricorso oppure non è più possibile presentare ricorsi dopo essersi rivolti a tutti i gradi possibili. Nell’ambito del processo civile fa parte il processo del lavoro subordinato, privato e pubblico.
Il processo penale
Il processo penale è diretto a far valere la pretesa punitiva dello Stato nei confronti di coloro che hanno infranto la legge compiendo un determinato reato. Il nuovo codice di procedura penale ha abbandonato il sistema istruttorio-inquisitorio ed ha adottato il sistema accusatorio, ponendo sullo stesso piano sia la parte pubblica, rappresentata dal Pubblico Ministero, che la parte privata. Inoltre, viene stabilito che l’acquisizione delle prove può avvenire soltanto nel dibattimento. Tra le varie novità introdotte nel processo penale vediamo:
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