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La caratteristica di questa funzione è che gli organi competenti si trovano in una posizione di indipendenza,
cioè i giudici sono soggetti soltanto alla legge e non dipendono da altri organi (Solo il CSM gestisce questa
funzione, ma è un organo indipendente).
2) La ripartizione fra i vari organi della funzione giurisdizionale
La funzione giurisdizionale è ripartita fra più organi:
1. La giurisdizione civile è esercitata dai Giudici di pace, dal Tribunale, dalla Corte di appello e dalla
Corte di cassazione;
2. La giurisdizione penale è esercitata dai Giudici di pace, dal Tribunale, dalla Corte di assise (di primo
grado e di appello), dalla Corte di cassazione, dai Tribunali Militari, dalle Camere in seduca comune
per promuovere l’accusa nei confronti del Presidente della Repubblica e della Corte Costituzionale
che giudica sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica;
3. La giurisdizione amministrativa è esercitata dal Consiglio di Stato, dalla Corte dei Conti, dai
Tribunali Amministrativi Regionali (TAR), dal Tribunale superiore delle acque pubbliche, dal
Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana e dal Tribunale regionale di giustizia
amministrativa per la regione Trentino Alto Adige;
4. La giurisdizione costituzionale è esercitata dalla Corte Costituzionale che giudica sulla legittimità
costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge, sui conflitti di attribuzione e
sull’ammissibilità del referendum abrogativo.
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È, dunque, necessario fare una distinzione fra le competenze della giurisdizione ordinaria (civile) e la
giurisdizione amministrativa.
Il giudice ordinario sarà chiamato a giudicare sulla lesione di un diritto soggettivo mentre il giudice
amministrativo sarà chiamato a giudicare sulla lesione di un interesse legittimo.
Tuttavia, in alcuni casi in cui vengono lesi diritti soggettivi e interessi legittimi, allora questi saranno di
competenza esclusiva dei Tribunali Amministrativi Regionali (TAR) e del Consiglio di Stato (e non del
giudice ordinario o amministrativo). Un esempio riguarda le controversie che derivano dal rapporto di
pubblico impiego.
In alternativa al ricorso giurisdizionale, si può proporre un ricorso al Presidente della Repubblica, oppure in
Sicilia al Presidente della Regione.
Infine, per quanto riguarda la tutela degli interessi diffusi attribuisce alla giurisdizione ordinaria il compito
di giudicare le controversie riguardanti questa materia. Gli interessi diffusi sono interessi che spettano a
tutta la collettività come, ad esempio, risarcimenti per danno ambientale (acque ecc) ecc.
Il principio del contraddittorio prevede che il giudice prenda in considerazione soltanto le prove acquisite
nel dibattimento.
L’incidente probatorio costituisce un’eccezione a tale regola. In questo caso, il giudice acquisisce prove al di
fuori del dibattimento, ma osservando le regole del contraddittorio.
Sezione 2: IL PROCESSO
1) Il processo civile
Il processo civile (o di cognizione) ha per oggetto un diritto soggettivo e si svolge in contraddittorio tra le
parti.
Le parti sono:
1. L’attore, che è colui che promuove l’azione per tutelare un proprio diritto soggettivo;
2. Il convenuto, che è colui che resiste alle pretese dell’attore;
3. I litisconsorti, cioè coloro i quali sono chiamati ad integrare il contradditorio in quanto il giudizio
riguarda anche essi.
Il processo civile si svolge in una o più fasi:
1. La prima fare, di primo grado, viene effettuata dinnanzi al Giudice di pace o al Tribunale, in base a
cioè che si chiede (in base alla materia) o in base all’ambito territoriale;
2. La seconda fare, di secondo grado, è una fase eventuale. Il soccombente può decidere di
presentare ricorso contro la sentenza in primo grado. Contro la sentenza del Giudice di pace si
ricorre al Tribunale mentre contro le sentenze del Tribunale si ricorre alla Corte di Appello.
Inoltre, la parte soccombente può fare ricorso alla Corte di Cassazione. In questo caso la Corte non giudica
sulla controversia, ma su eventuali errori di diritto. Se non è presente alcun errore, allora il ricorso verrà
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respinto. In caso di errori di diritto, la Corte di Cassazione cassa la sentenza e la rinvia al giudice di
competenza, in modo tale che quest’ultimo possa riformulare la sentenza.
La sentenza diviene definitiva nel momento in cui scadono i termini per presentare ricorso oppure non è
più possibile presentare ricorsi dopo essersi rivolti a tutti i gradi possibili.
Nell’ambito del processo civile fa parte il processo del lavoro subordinato, privato e pubblico.
2) Il processo penale
Il processo penale è diretto a far valere la pretesa punitiva dello Stato nei confronti di coloro che hanno
infranto la legge compiendo un determinato reato.
Il nuovo codice di procedura penale ha abbandonato il sistema istruttorio-inquisitorio ed ha adottato il
sistema accusatorio, ponendo sullo stesso piano sia la parte pubblica, rappresentata dal Pubblico
Ministero, che la parte privata. Inoltre, viene stabilito che l’acquisizione delle prove può avvenire soltanto
nel dibattimento.
Tra le varie novità introdotte nel processo penale vediamo:
1. Il primo a prendere parola è il Pubblico Ministero, che indica gli argomenti e le prove su cui vuole
parlare. Successivamente sarà la difesa ad indicare gli argomenti e le proprie prove. Sarà il giudice a
stabilire le prove da acquisire. Tutti i testimoni, i periti, i consulenti e l’imputato (se decide di
rispondere) dovranno rispondere sia all’accusa che alla difesa;
2. Le prove sono ammesse su richiesta delle parti e, in determinati casi, sono ammesse d’ufficio;
3. È stata introdotta la figura del Giudice per l’Indagine Preliminare (GIP), che ha la funzione di
controllo sulle indagini svolte dal PM, di verificare se vengono rispettati i termini ed eventualmente
concede delle proroghe;
4. Le indagini preliminari, che sostituiscono la vecchia fase istruttoria. Sono svolte dal PM e dalla
polizia giudiziaria, sotto il controllo del GIP. In questa fase vediamo che il PM raccoglie le prove e
verifica se è possibile avviare un procedimento penale o meno nei confronti di un soggetto. Il
soggetto esaminato prende il nome di indagato (durante le indagini preliminari). Nel momento in
cui si avvia il processo, allora prende il nome di imputato.
5. L’udienza preliminare, che si svolge davanti un apposito giudice (GUP). In questo caso, il giudice
esaminerà le prove raccolte dal PM durante l’indagine preliminare. Il Giudice, quindi, potrà
decidere di prosciogliere l’indagato oppure, tramite sentenza, avvierà il processo penale;
6. Il giudizio abbreviato, dove l’imputato chiede che il processo sia concluso in modo definitivo con
l’udienza preliminare. In questo caso, se l’imputato è condannato allora la pena si riduce di 1/3,
mentre se è condannato all’ergastolo allora questa pena si sostituisce con 30 anni di reclusione;
7. Il patteggiamento, dove l’imputato ed il PM chiedono al giudice di applicare una sanzione
sostitutiva o una pecuniaria, diminuita di un terzo. Il giudice accoglie la richiesta solo dove ritiene
corrette la qualificazione giuridica del fatto e ritiene congrue le pene indicate.
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3) Il processo amministrativo
Il processo amministrativo si svolge dinnanzi ai Tribunali Amministrativi Regionali (TAR) e, in grado di
appello, ai Consigli di Stato.
Esso ha per oggetto la tutela di un interesse legittimo che si presume leso da un atto o da un
comportamento della P.A. e si cerca di ottenere l’annullamento dell’atto.
Le parti, avanti al TAR, sono:
1. Il ricorrente, che è il soggetto che lamenta la lesione dell’interesse legittimo (o in alcuni casi del
diritto soggettivo);
2. Il resistente, cioè l’amministrazione che ha emanato l’atto o che ha effettuato il comportamento.
Il TAR decide:
1. Sui ricorsi già attribuiti alla Giunta Provinciale amministrativa in sede giurisdizionale;
2. Sui ricorsi di incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge;
3. Ecc.
Il ricorrente chiederà la cessazione dell’efficacia dell’atto impugnato.
Il TAR, se ritiene inammissibile o improponibile il ricorso, lo dichiara con una sentenza che prende il nome
di sentenza di rito. Se ritiene il ricorso infondato, allora lo rigetta con sentenza. Se accoglie il ricorso, allora
annulla l’atto e rimette l’affare all’autorità competente.
Sezione 3: LA GIURISDIZIONE COSTITUZIONALE
1) Natura ed oggetto
La Corte Costituzionale ha il compito di giudicare:
1. Sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge,
sia dello Stato che delle Regioni;
2. Sui conflitti di attribuzione fra i poteri dello Stato e su quelli fra Stato e Regione e su quelli fra
Regioni;
3. Sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, per alto tradimento e per attentato
alla Costituzione;
4. Sull’ammissibilità del referendum abrogativo.
A) i giudizi sulla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge
2) I vizi di legittimità costituzionale delle leggi
I vizi di legittimità costituzionale delle leggi si dividono in:
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1. Vizi formali, cioè quando la legge approvata dal Parlamento non ha rispettato il procedimento di
formazione previsto dalla Costituzione è stato utilizzato un procedimento diverso da quello
prescritto;
2. Vizi materiali, cioè quando il contenuto della norma è in contrasto con una norma costituzionale o
con un principio costituzionale, oppure ancora quando l’organo che ha emanato la legge non era
competente secondo la ripartizione delle competenze legislative effettuate dalla Costituzione.
Inoltre, sono previsti dei vizi di eccesso di potere legislativo e sono stati indicati dei criteri che vengono
considerati come indici dell’eccesso di potere legislativo. Questi criteri (indici) sono:
1. Verificare l’eventuale illogicità e incoerenza della motivazione della legge;
2. La palese contraddittorietà rispetto ai presupposti;
3. L’irragionevolezza delle situazioni legislative rispetto alla realizzazione concreta del fine;
4. L’incongruità fra mezzi e fini che la legge intende perseguire.
Anche le leggi costituzionali possono essere soggette sia ai vizi formali che materiali. Infatti, esse non
devono essere in contrasto con i principi fondamentali della Costituzione e devono rispettare i
procedimenti di formazione previsti dalla Costituzione.
Contro l’illegittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge possono essere fatti due tipi
di procedimenti che sono:
1. Il procedimento in via d&rsq