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LA MEDICINA FORENSE
Si basa su casi clinici, quindi singoli casi che vengono sempre ricostruiti, analizzati, interpretati da
un punto di vista medico-legale.
Ogni singolo caso ha una sua singola interpretazione, quindi le decisioni sui singoli casi non sono
una legge ma riguardano appunto il singolo, non sono generali.
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Es: assicurabilità obbligatoria delle strutture.
NB. Il valore dei contenziosi, nel nostro paese, non è calcolabile perché i sinistri risultano privati e
non pubblici, quindi il reale valore del contenzioso non è noto e quindi l’assicurazione può dire
qualsiasi valore ed effettivamente non è vero.
Perizia – conferita dal giudice penale al singolo specialista. Solitamente si tratta di un esperto in
materia intellettuale o tecnico (spesso laureato in letteratura) di cui il giudice si avvale per risolvere
situazioni complesse per le quali la sua conoscenza non è sufficiente. Non vale solo per la
medicina.
Quindi abbiamo la perizia, la consulenza tecnica in materia penale che è la consulenza per il
pubblico ministero e la consulenza tecnica d’ufficio in ambito civile (CTU) conferita dal giudice
civile.
Ma la modalità di selezione dei consulenti non crea sempre delle situazioni adeguate perché i
regolamenti sono diversi da tribunale a tribunale. Ogni tribunale ha l’obbligo di avere un albo dei
consulenti.
Il pz in ambito civilistico deve dimostrare la degenza, che c’è stato il trattamento e che lui ha avuto
un danno.
Il sanitario deve provare di aver effettuato tutto ciò che era nelle sue capacità tecniche e del
reparto (quindi si consulta con gli altri professionisti) per garantire trattamento corretto al pz. È lui
che deve dimostrare di avere dato cure adeguate. Si chiama inversione dell’onere della prova.
L’onere della prova era a carico del pz fino gli anni ’90, ma poi si capì che non era molto utile
perché il pz non può dimostrare che una cartella clinica contiene esattamente tutte le specifiche
per garantire i la tutela della salute e dei propri diritti!
NB. Gli aggettivi per la perizia che ci sono nelle SLIDE, valgono anche per la cartella clinica.
Se succede qualcosa, bisogna segnalarlo!
Ci devono essere trasparenza e chiarezza.
-Il consulente tecnico è in prima linea nell’agire; è come il medico del PS in ambito legale.
Nell’ambito della responsabilità sanitaria, la visita al pz vivo è un accertamento che non modifica le
prove e può essere ripetuto.
Per cui non l’autorità giudiziaria non può accusare nessuno.
Se l’accertamento è irripetibile e va a modificare le prove (es: autopsia), il pubblico ministero ha il
dovere di informare le parti, che possono avvalersi di un consulente che sarà presente all’autopsia
insieme al medico legale e questi discutono di che tipo di attività si possono fare…
-L’imputato viene tutelato al massimo durante il processo perché viene intaccata la libertà umana.
-L’ordinamento giudiziario è singolo in ogni paese.
Le metodologie statunitensi (vedi SLIDE) vogliono risolvere una discussione che spesso si può
risolvere anche in modo semplice, come con la comunicazione con il pz!
Il mediatore aiuta a capire quali sono i bisogni della persona e cosa vuole ottenere dalla
controversia, come “semplicemente” le scuse del medico, che o non ha detto una cosa al pz
riguardante la sua salute o è stato maleducato…
La mediazione fatta bene finisce con la vincita dei bisogni di entrambi le parti, quindi con un big
win.
Entro 6 mesi è bene che la mediazione venga chiusa e i costi sono standard.
Rimanere al di fuori del coinvolgimento del giudice (come succede nell’ambito sanitario) significa
non venire reso pubblico e quindi visibile da tutti.
La conciliazione è volontaria, c’è una cooperazione tra le parti per trovare una soluzione (a volte si
parla di lose -lose, ma in quella fatta bene si parla di win-win, ovvero vincono tutti nei loro bisogni).
L’arbitrato è simile alla mediazione ed è tipico delle assicurazioni private; quando per esempio
non si ci si trova d’accordo con la polizza assicurativa privata che si ha, si nomina un terzo, di
solito un medico legale, e viene chiesto all’ordine dei medici di scegliere un medico, solitamente la
persona più anziana nella professione o il direttore, viene fatta relazione scritta dove le parti
trovano l’accordo e su base di questo viene fatto giudizio finale…
La visita fiscale in poche parole viene fatta a casa di una persona quando manda malattia e serve
per controllare se è effettivamente a casa e sta male…
Se una persona ha una frattura alla spalla e quindi non può lavorare ma uscire di casa, vengono
stabiliti orari in cui la persona si deve trovare comunque a domicilio per essere visitata e
controllata.
NB. In caso di errore su un documento, tracciare una linea sull’errore che deve essere comunque
leggibile, fare una firma/sigla e scrivere a fianco la correzione, meglio se insieme alla data.
MAI sbianchetto!
REFERTO e DENUCNCIA DI REATO per esame!!!
Referto = attività a cui siamo obbligati come esercenti all’attività sanitaria e che all’autorità
giudiziaria segnalano una situazione dove un individuo a cui è stata prestata assistenza presenta
le conseguenze di un reato procedibile d’ufficio.
Si hanno: figura professionale sanitaria, sia pubblica che privata (non chi non è iscritto all’albo
perché non può esercitare), aver prestato opera o assistenza, quindi svolta attività insita alla mia
figura professionale e che può essere singola o assistenza, quindi attività di tipo continuativo.
Ho l’obbligo di segnalare allo stato (all’autorità giudiziaria) l’evento scorretto (fatti che lo stato
ritiene talmente gravi che devono essere perseguiti).
Quindi, lo stato obbliga chi esercita una professione sanitaria, nel momento in cui effettua l’attività
e verifica che nel pz ci sono segni che possono presentare le caratteristiche del reato, è obbligato
a fare la segnalazione.
Può non farla nel momento in cui viene minacciato nella propria vita o in quella dei familiari o
quando espone il suo pz a un procedimento penale. Ma il reato per noi è l’omissione del referto,
quindi se si decide di farla comunque non è reato, ho libertà di scelta in questo caso.
Infanticidio = uccisione del neonato ad opera della madre, con modificazioni del comportamento
correlati al parto o in generale alla gravidanza.
È un reato con delle particolarità speciali: l’autore del reato è una figura precisa, ovvero la madre,
gli autori-collaboratori rispondono di omicidio volontario, l’infanticidio è attenuato, in quanto si
riconosce alla madre che ci possono essere situazioni particolari di stravolgimento mentale o
situazioni di pericolo che la madre avverte con la nascita che ne possono modificare il
comportamento nell’immediatezza del parto.
Lesioni personali: volontarie o colpose.
Le colpose sono solite degli inicdenti stradali. Legate a imperizia, negligenza e imprudenza.
Le personali hanno loro suddivisione basata su dati generali, come giorni di malattia.
IL CERTIFICATO MEDICO
Contiene le caratteristiche della cartella clinica, è un suo fratello minore.
È una relazione scritta che contiene informazioni tecniche (sanitarie) e dati che possono avere
rilevanza giuridica.
Deve contenere fatti obiettivi tecnicamente rilevabili.
La falsità ideologica e materiale sono reati.
L’errore non lo è!
DOCUMENTAZIONE SANITARIA e CARTELLA CLINICA
NB. Solo in ambito penale il consulente ha accesso alla documentazione clinica di un altro luogo di
cura. Altrimenti no.
-Accertamento necroscopico è la diagnosi-prognosi, insomma quello che ha la persona.
VEDI SLIDE
L’interpretazione di cartella clinica è diverse per struttura accreditata privata e privata pura, ovvero
tra pubblico e privato.
La documentazione clinica è equiparabile all’atto pubblico, quindi per dimostrare che il contenuto
della sede pubblica è stata modificato, si deve procedere alla querela di falso.
La cartella clinica ha due ruoli: assistenziale e medico-legale.
Falso ideologico: scrivere qualcosa che non è mai avvenuta.
Falso materiale: modifica di una parte originariamente vera. Magari ci si è accorti di aver fatto
semplicemente un errore nello scritto e non lo si è fatto fisicamente, ma non lo si è modificato
correttamente su carta e quindi risulta come se fosse stato fatto anche se effettivamente non è
così.
…almeno alla fine del turno annotare le azioni che sono state fatte!
Le cartelle dovrebbero essere archiviate per tutti gli anni in cui la persona è ancora in vita, per
legge almeno 40 anni. Se ho il microfilm anche per sempre, non ho l’obbligo di distruggerle. Posso
decidere a seconda delle mie esigenze di spazio se ho solo il cartaceo, in quanto non riesco a
garantire la corretta archiviazione delle documentazioni più nuove.
Per quanto riguarda le lastre, è vero che clinicamente dopo 10 anni non hanno più un senso
perché maagri sbiadiscono, ma visto che la cartella ha anche un ruolo medico-LEGALE vanno
conservate per questo punto di vista.
Se il pz, durante il ricovero, vuole far vedere il contenuto della propria documentazione clinica ad
un altro specialista da un’altra sede, siccome è suo diritto scegliere da chi farsi curare, si accetta e
si dà a questo una relazione del contenuto. Io non posso impedire una second opinion.
Si parla con il medico della richiesta, lo si scrive in cartella e si consegna al pz la relazione.
Richiesta copia della cartella clinica - in essa bisogna scrivere la richiesta del pz degente di avere
una copia di essa.
Il pz non deve obbedire al medico, ma fare una scelta, che deve essere rispettata.
Se il pz richiede esito di un referto, sicuramente prima gli si spiega a grandi linee quale è l’esito
dell’esame, quindi inizia il processo di informazione circa la terapia, oppure si “perde tempo”
dicendo di volersi consultare prima con uno specialista…ma sto benedetto referto viene dato???
VEDI SLIDE
L’errore sanitario è un evento avverso. Qualsiasi cosa che modifica l’atteso rispetto al trattamento
o all’intervento.
La colpa professionale è un’altra cosa. Esempio somministrare un flacone rispetto un altro perché
di aspetto simile, quindi mancata accuratezza prima della somministrazione.
Un nearmiss è un evento che è stato vicino a verificarsi come evento avverso ma non è capitato.
Esempio: avvici