Diritto commerciale
Ditta e insegna
La disciplina della ditta e dell'insegna si trova nel codice civile. La ditta è il segno con il quale l’imprenditore identifica la sua attività e può essere quella che sceglie l’imprenditore fin dall’inizio (ditta originaria) oppure può passare per trasferimento d’azienda (ditta derivata). La ditta, come segno distintivo, deve rispettare due requisiti: la verità e la novità.
Per quanto riguarda il requisito della verità, la ditta originaria deve contenere la sigla o la denominazione dell’imprenditore. Tuttavia, questo principio della verità è già debole di per sé e lo è ancora di più per quanto riguarda la ditta derivata, infatti l’imprenditore che acquista non è tenuto a integrare la ditta aggiungendo il proprio nome o la propria sigla e quindi può conservare la ditta originaria.
In merito al requisito della novità, la ditta non può essere uguale o simile a quella utilizzata da un altro imprenditore se ciò può creare confusione con quella dell’altro. Se questo è il caso, la ditta deve essere integrata o modificata con indicazioni idonee a differenziarla. Questo obbligo di integrare la ditta per evitare confusione vale solo se i due imprenditori sono in rapporto di concorrenza fra loro, quindi non è una tutela assoluta.
Bisogna poi vedere come è regolato il conflitto tra due imprenditori che utilizzano una ditta uguale o simile: il criterio da seguire è il preuso. Chi per primo usa la ditta può usarla per primo. Per quelle soggette a registrazione, il criterio è quello dell’iscrizione preventiva nel registro delle imprese, ma quest’ultimo criterio è temperato da una tesi che afferma che comunque non può avvalersi della priorità dell’iscrizione l’imprenditore che fosse a conoscenza dell’altrui preuso.
La ditta è trasferibile soltanto insieme all’azienda, a differenza del marchio. Per quanto concerne l’insegna, essa è il segno distintivo dei locali in cui si svolge l’attività d’impresa che ha un certo valore per i locali aperti al pubblico: per questo segno vale la stessa disciplina della ditta.
Nomi a dominio e indicazioni geografiche
Una tipologia di segni distintivi che oggi ha acquisito maggiore rilevanza è quella dei nomi a dominio, che sono anche un segno distintivo capace di attirare il pubblico. Vale la regola del preuso e la disciplina sulla tutela degli imprenditori contro la concorrenza sleale.
Le indicazioni geografiche identificano un luogo nei casi in cui servano per designare un prodotto che è originario di quel luogo o le cui caratteristiche derivano dalla provenienza di quel prodotto in quel luogo. Questo diritto è legato solitamente a prodotti alimentari e serve ad evitare che queste denominazioni possano essere utilizzate da imprenditori per ingannare il pubblico circa le qualità di un prodotto. Anche il concetto di “Made in Italy” è tutelato, e si possono applicare sanzioni penali come per quelle che si applicano a chi viola un marchio altrui.
Brevetto per invenzioni
Il brevetto per invenzioni consiste nel riconoscimento di un diritto di monopolio temporaneo della durata di 20 anni a favore di chi abbia inventato un procedimento concorrendo al progresso tecnologico della comunità. Questa protezione nasce per favorire lo sviluppo tecnologico e l’investimento da parte delle imprese nella ricerca e sviluppo. Tuttavia, questa protezione, essendo limitata nel tempo, implica che chi ha fatto l’invenzione deve poi rendere pubbliche le caratteristiche essenziali dell’invenzione.
Le imprese investono molto in ricerca e sviluppo, il che porta a una certa serialità nelle invenzioni. Avere un monopolio dell’invenzione per 20 anni può bloccare lo sviluppo tecnologico e, da un certo punto di vista, diventa meno giustificabile perché rischia di creare a favore del titolare del brevetto una rendita di posizione, bloccando il processo inventivo di altre persone. Pertanto, avere una protezione di 20 anni potrebbe in alcuni casi determinare l’effetto opposto.
Per l’art. 45 del codice della proprietà industriale, possono essere oggetto di brevetto le invenzioni nuove che implicano un’attività inventiva e abbiano una utilità industriale. L’articolo contiene indicazioni di ciò che non è brevettabile (giochi matematici, tecniche di attività commerciale).
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