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LA NUOVA LEGGE SUI TRAPIANTI
Sintesi giornalistica della LEGGE 1 aprile 1999, n. 91.11
Tutti i cittadini italiani al di sopra dei 18 anni saranno chiamati a dire se, in caso di morte, intendano o meno donare i propri organi per i trapianti. E se il "si" mancasse, ma fosse dimostrato che il cittadino è stato informato sui suoi diritti a opporsi all'espianto, varrà il cosiddetto "silenzio-assenso". Questo il nodo centrale della legge sui trapianti approvata oggi dalla Camera, 27 articoli che stabiliscono i criteri guida per regolare la complessa materia.
Ecco i punti qualificanti della nuova legge e di seguito quindi un raffronto con la situazione precedente all'approvazione.
Il silenzio-assenso
Su richiesta delle Asl tutti i cittadini italiani saranno chiamati a esprimere la propria volontà e saranno informati affinché la scelta sia "libera e consapevole". Verranno fornite informazioni anche
sì implicito. Se invece il cittadino ha espresso un no, il prelievo non sarà consentito. È importante sottolineare che il consenso al prelievo degli organi può essere revocato in qualsiasi momento. Inoltre, il sistema informativo dovrà garantire la riservatezza dei dati personali e assicurare che le informazioni siano accessibili solo al personale autorizzato. La prevenzione è fondamentale per evitare patologie che possono portare alla necessità di un trapianto. È importante adottare uno stile di vita sano, che includa una dieta equilibrata, l'esercizio fisico regolare e l'evitare comportamenti a rischio, come il fumo e l'abuso di alcol. In conclusione, la prevenzione è il primo passo per evitare patologie che possono richiedere un trapianto. È importante essere informati e prendere decisioni consapevoli riguardo al consenso al prelievo degli organi.assenso.
Campagna d'informazione
Partirà massiccia, interessando tutte le strutture del Servizio sanitario nazionale, ma anche la scuola, gli enti locali, il volontariato. Oltre, ovviamente, giornali e tv.
Tre mesi per decidere
Una volta partita la richiesta di esprimere la propria opinione, ogni cittadino avrà tre mesi di tempo prima di consegnare alla Asl il modulo.
Carta sanitaria
Il "sì" o il "no" alla donazione dei propri organi dovrebbe essere inserito nella carta sanitaria nelle otto regioni e nella provincia di Bolzano in cui è prevista la sperimentazione del sanitometro: Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Abruzzo, Sicilia.
Regole per l'espianto
Una legge del 1993 ha stabilito che si ha la dichiarazione di morte quando cessano in modo irreversibile tutte le attività dell'encefalo. La condizione che sarà accertata da parte di un collegio medico.
La famiglia
Prima dell'espianto, i medici
Sono tenuti a fornire ai familiari informazioni sulle opportunità terapeutiche per le persone in attesa di trapianto e sulla natura e la circostanza del prelievo degli organi.
Organi non espiantabili: Gonadi ed encefalo.
Si potrà sempre cambiare idea. Un decreto ministeriale stabilirà come modificare la propria dichiarazione presso le strutture pubbliche. In ogni caso, basterà una dichiarazione autografa che chiunque, non solo un familiare, potrà presentare ai medici per dare l'alt al prelievo.
Autopsie: Potranno essere espiantati organi dai cadaveri sui quali l'autorità giudiziaria ha ordinato l'autopsia o su cui siano stati eseguiti accertamenti diagnostici dopo la morte.
Minorenni: Per i minorenni, il "sì" o il "no" sarà deciso dai genitori. Se uno dei due non è d'accordo, l'espianto non potrà essere effettuato.
Nascituri e orfani: I nascituri sono esclusi dalle nuove norme: nessuno
Può esprimere intenzioni per chi ancora non è nato. La legge esclude gli orfani affidati ad istituti pubblici o privati.
Stranieri e immigrati: sarà un decreto ministeriale a stabilire i criteri in base ai quali gli stranieri con regolare permesso o coloro che chiedono la cittadinanza italiana dovranno dichiarare la propria volontà.
Centro nazionale trapianti: le nuove norme istituiscono il centro nazionale per i trapianti, presieduto dal direttore dell'Istituto Superiore di Sanità. Sarà proprio questo centro a tenere le liste, differenti per tipologie, delle persone in attesa di trapianto, liste stilate sulla base dei dati trasmessi dai centri regionali. In base a queste liste saranno assegnati gli organi da trapiantare. I criteri di accesso alle liste di attesa dovranno essere trasparenti e di pari opportunità tra i cittadini, determinate in base a parametri clinici e immunologici. Il centro sarà collegato in via telematica 24 ore su 24 con
I centri regionali e interregionali. I prelievi verranno effettuati nelle strutture sanitarie accreditate dotate di reparti di rianimazione.
Anonimato e privacy
I dati sia del donatore che del ricevente dovranno essere anonimi. E il prelievo degli organi dovrà essere effettuato in modo tale da assicurare il rispetto per il deceduto.
Trafficanti d'organi
Arresto e multe molto salate per chi traffica in organi. Per i medici è prevista l'interdizione dalla professione.
CHE COSA CAMBIA
È stata approvata la legge che disciplina il prelievo di organi e tessuti nei soggetti in cui sia stata accertata la morte ai sensi della legge 578 del 29/12/93 e che regolamenta le attività di prelievo e trapianto di organi e tessuti. Si deve riconoscere, innanzitutto, il consistente lavoro fatto dai nostri parlamentari (l'approvazione della legge è frutto di un'ampia intesa e di un iter durato oltre dieci anni) e guardare alla nuova legge, quindi, come ad un insieme.
Dinorme volute da tutti noi. L'affermazione contenuta nell'art.1 per cui: "Le attività di trapianto di organi e tessuti ed il coordinamento delle stesse costituiscono obiettivi del SSN" rappresenta una premessa di grande contenuto programmatico e conforta tutti coloro che sono impegnati nella promozione della donazione e del trapianto.
La notevole risonanza data dai mezzi di informazione alla nuova legge, la quale sembra cambiare notevolmente la concezione di "donazione" introducendo il cosiddetto "silenzio-assenso informato", impone di fare chiarezza per poter fugare i dubbi manifestati da una parte dell'opinione pubblica su una presunta "nazionalizzazione" del cadavere.
In realtà, lo spirito della legge è orientato, all'opposto, verso un notevole garantismo nei confronti del cittadino che è chiamato ad esercitare il diritto-dovere di esprimere la propria volontà in merito al prelievo dei propri organi.
dopola morte. Questo meccanismo è finalizzato, nello spirito del legislatore, non tanto a delegittimare la volontà della famiglia al momento della donazione, quanto a sollevarla dalla responsabilità e dal peso emotivo di interpretare la volontà del defunto nel momento critico in cui si pone tale questione, valorizzando al massimo la scelta autonoma e consapevole della persona in merito alla donazione degli organi. Lo stato garantisce l'esercizio di questo diritto-dovere attraverso l'informazione ai cittadini che è prevista a due livelli. Il primo, con una campagna tesa a diffondere le conoscenze scientifiche intorno alle attuali possibilità terapeutiche offerte dai trapianti che prevede anche un sostanziamento di fondi (art.2). Il secondo, con un'informazione capillare e con la notifica ai cittadini della richiesta di manifestare la propria volontà in ordine alla donazione (art.4). L'informazione è condizione essenziale.affinché l'eventuale mancata espressione di volontà in ordine alla donazione di organi e di tessuti dopo la morte possa essere considerata assenso, come previsto dai commi 1, 4 e 5 dell'art.4. Il legislatore è stato molto attento a questo, creando un meccanismo che probabilmente risulterà assai complesso, il che renderà necessario l'impegno di tutti a far sì che il decreto attuativo renda il tutto più agibile. L'art.4 comma 2 recita infatti: "i soggetti cui non sia stata notificata la richiesta di manifestazione della propria volontà in ordine alla donazione di organi e di tessuti, secondo le modalità indicate con il decreto del Ministro della Salute di cui all'art.5, comma 1 (molto dettagliato, forse troppo, N.d.A.), sono considerati non donatori". Il prelievo degli organi è consentito previo accertamento che il soggetto sia stato informato (art.4, comma 4) e il non rispetto di questa norma."È punito con la reclusione fino a due anni e con l'interdizione dall'esercizio della professione sanitaria fino a due anni (art.4 comma 6)".
I tempi di attuazione della normativa, specie in relazione alla manifestazione di volontà, sono subordinati all'emanazione del decreto attuativo e all'attuazione del sistema informativo dei trapianti (art.7). Pertanto, dal momento che i tempi di attuazione della legge saranno necessariamente lunghi, per la somma dei tempi necessari per la pubblicazione della legge sulla Gazzetta Ufficiale, la promulgazione ed entrata in vigore del decreto ministeriale e la realizzazione del sistema informativo previsto dalla legge, non è possibile prevedere come cambierà il lavoro nelle Rianimazioni per effetto della stessa ed in definitiva è possibile solo una valutazione orientativamente generale e preliminare sulla nuova legge.
Per il momento, si possono evidenziare nelle disposizioni transitorie, destinate a...
restare in vigore fino all'attuazione del sistema informativo, alcuni elementi positivi:- viene abolita la preminenza della volontà dei familiari sulla quella del defunto, sancita dalla precedente Legge 644 del 1975, nel caso il soggetto abbia espresso in vita parere favorevole alla donazione (un iscritto all'AIDO per la succitata legge fino ad oggi poteva non essere donatore, se i familiari si opponevano);
- viene consentito il prelievo di organi e tessuti salvo che il soggetto abbia esplicitamente negato il proprio assenso o il coniuge non separato, il convivente "more uxorio" o, in mancanza, i figli maggiorenni, o in mancanza i genitori o il rappresentante legale.