Notizia di reato
La vicenda procedurale ha la sua origine da una notitia criminis. Cominciamo a parlare di procedimento penale quando vi è una notizia di reato. Da quel momento c’è la necessità di svolgere una serie di attività che servono per stabilire se si debba o no attivare quel meccanismo processuale che si concluderà con una sentenza.
Perché si parla di notizia di reato?
Con notizia di reato intendiamo la notizia di qualcosa che potrebbe integrare un reato. Non è da confondere con il reato vero e proprio, perché per definizione il reato può darsi come esistente solo all’esito del processo penale con una sentenza divenuta irrevocabile. Fino a un secondo prima non possiamo dire giuridicamente che il reato è stato commesso. Per questo la chiamiamo notizia di reato.
Il codice di procedura penale disciplina la notizia di reato a partire dall'articolo 330 cpp, precisando sin da subito che il pubblico ministero e la polizia giudiziaria possono sia prendere notizia dei reati di propria iniziativa che ricevere le notizie di reato nelle modalità disciplinate dal codice stesso.
- La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati (che poi, come vedremo, ha l’obbligo di riferire senza ritardo al PM ai sensi dell’art. 347 cpp).
- Il p.m. può acquisire autonomamente la notizia di reato.
Sebbene la notizia di reato in gran parte provenga dalle attività di ufficio del PM ma soprattutto della polizia giudiziaria, vi sono altri veicoli di acquisizione della notizia di reato. La prima fonte da cui si attinge la notitia criminis è l’informativa della P.G.
Denuncia (Art. 331, 2, 3)
La denuncia è la dichiarazione con la quale un pubblico ufficiale, un incaricato di pubblico servizio (art. 331 c.p.p.) o un soggetto privato (art. 333 c.p.p.) portano a conoscenza del P.M. o della P.G. la notizia di un reato perseguibile d’ufficio. È una segnalazione di reato.
- Art 333 CPP (Denuncia da parte dei privati). Innanzitutto, anche i privati sono titolari del potere di denuncia, perché fa parte del nostro senso civico. Ma il privato ha l’obbligo di fare la denuncia? In genere no. Per i privati la presentazione della denuncia ha natura facoltativa. La legge però determina alcuni casi in cui la denuncia è obbligatoria (ci sono tutta una serie di leggi speciali: es. trovare un’arma abbandonata scatta l’obbligo di denuncia anche per il privato). Ai sensi dell’art. 333 comunque, la denuncia è presentata oralmente o per iscritto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale al PM o alla P.G. Se è prestata per iscritto è sottoscritta dal denunciante o da un procuratore speciale. Delle denunce anonime non può essere fatto alcun uso, salvo quanto disposto dall’art. 240 cpp.
- Art 331 CPP (Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio). I pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che nell’esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile d’ufficio devono farne denuncia. Per loro la denuncia, che deve essere redatta in forma scritta e "presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria", è sempre obbligatoria, anche quando non è individuata la persona alla quale è attribuito il reato. Nel caso in cui le persone obbligate alla denuncia sono più di una per il medesimo fatto, l'atto può anche essere unico. Anche la P.G. è pubblico ufficiale.
Il pubblico ufficiale che omette o ritarda di denunciare (Art 361 CP) all'autorità giudiziaria, o ad un'altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da trenta euro a cinquecentosedici euro. La pena è della reclusione fino ad un anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto (il secondo comma prevede un'aggravante quando l’omessa denuncia deriva da un appartenente di polizia giudiziaria).
Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona.
Pubblico ufficiale e polizia giudiziaria
Qual è la differenza tra il pubblico ufficiale che ha l’obbligo di denuncia e la polizia giudiziaria che ha l’obbligo di comunicare al pubblico ministero? Il pubblico ufficiale si deve limitare a prendere la notizia di reato e a mandarla all’autorità giudiziaria. Che significa? Che quando il pubblico ufficiale vede una notizia di reato ha l’obbligo di fare la denuncia ma lì si ferma. Non è che va a fare le indagini, a differenza della polizia giudiziaria, alla quale spetta fare le indagini e tutte quelle attività di prova presenti nell’art. 55.
Art 332: Contenuto denuncia. La denuncia contiene l’esposizione degli elementi essenziali del fatto e indica il giorno dell’acquisizione della notizia.
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