Internamento dei prigionieri di guerra
La Sezione II del Titolo III della III Convenzione di Ginevra del 1949 riguarda le disposizioni relative all’internamento dei prigionieri di guerra. Consta di otto capitoli, le cui regole, nella maggior parte dei casi, secondo R. Kolb e R. Hyde, sono anche regole di diritto internazionale consuetudinario. Riguardano questioni come la sicurezza, le condizioni di alloggio, il cibo e i vestiti, l’igiene e le cure mediche, le attività religiose, intellettuali e fisiche, il rispetto dovuto al grado dei prigionieri e il trasferimento dei detenuti dopo il loro arrivo nel campo.
Regole di internamento
Secondo l’articolo 21, è possibile che la Potenza detentrice disponga l’internamento dei prigionieri di guerra, con l’eventuale imposizione del divieto di allontanamento oltre un certo limite del campo aperto, o con la proibizione di scavalcare il recinto di un campo chiuso. La reclusione o la consegna avverranno solo se necessari a proteggere la salute dei prigionieri, ma avranno una durata limitata.
Il comma 2 prevede la possibilità di mettere i prigionieri in libertà parziale o totale su parola o promessa, in genere a tutela del loro stato di salute, a meno che le leggi della Potenza da cui dipendono siano a ciò contrarie. Nel caso dell’Italia, per esempio, sussiste un problema di fondo, causato dal fatto che l’articolo 217 del Codice penale militare di guerra vieta il rilascio su parola. Ogni coercizione, che sia contraria alla lettera della norma penale, è vietata dalla Convenzione.
Perciò, onde evitare difficoltà tra le Parti belligeranti, è prevista, all’inizio delle ostilità, la comunicazione all’avversario delle leggi e dei regolamenti che permettono o impediscono di accettare la libertà su parola o promessa.
Obblighi e tutele
I prigionieri, che vengano liberati su parola, sono obbligati al rispetto degli obblighi che hanno assunto verso le Potenze, sia essa la Potenza detentrice o quella da cui dipendono. Quest’ultima non può né richiedere né accettare alcun servizio contrario alla parola o alla promessa data. A tutela dell’igiene dei prigionieri, l’art. 22 stabilisce che i detenuti possano essere rinchiusi solo in stabilimenti che si trovino sulla terra ferma e che rispettino i requisiti d’igiene e di salubrità.
È vietato utilizzare i penitenziari per la reclusione dei prigionieri, a meno che sussistano casi speciali motivati dall’interesse dei detenuti. Se l’internamento avviene in zone malsane o con clima insalubre, è obbligatorio il trasferimento dei prigionieri in una zona con clima migliore, e ciò deve avvenire nel minor tempo possibile. Infine,
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