Alloggio, vitto e vestiario dei prigionieri di guerra
I quattro articoli (articoli 25-28) del Capitolo II, Sezione II, della III Convenzione di Ginevra del 1949 contengono disposizioni relative all'alloggio, al vitto e al vestiario dei detenuti.
Alloggio
In primis, l'articolo 25 richiede l'uguaglianza delle condizioni d'alloggio dei prigionieri rispetto a quelle riservate ai membri delle truppe della Potenza detentrice che si trovino nella stessa zona. Si fa particolare riferimento ai dormitori, e precisamente alle misure di superficie totale e alla cubatura d'aria minima, alle suppellettili, ai letti e al loro materiale. L'alloggio deve essere conforme agli usi e ai costumi dei prigionieri e non deve danneggiare la loro salute. I locali, perciò, devono essere del tutto privi di umidità, riscaldati a sufficienza e illuminati. Sono poi previste precauzioni per evitare il rischio di incendi o per debellare quelli scoppiati. Infine, è obbligo della Potenza detentrice dotarsi di dormitori separati per le prigioniere.
A Guantanamo, a camp Delta, non esistono apparecchi di condizionamento dell'aria. Nel braccio «Uno», ogni cella ha le misure di un metro e ottanta di larghezza per due metri e mezzo di profondità. È aperta su ogni lato, perché siano controllati tutti i movimenti dei detenuti. Il letto è composto da una rete di ferro battuto e da un materasso di schiuma e occupa quasi tutto il locale. È largo solo settanta centimetri, per impedire qualsiasi movimento. Il resto dello spazio è occupato da una turca d'acciaio per i bisogni fisiologici e da un lavabo anch'esso d'acciaio. Tutto ciò, ovviamente, contrasta con l'articolo 25 della III Convenzione di Ginevra. In più, non esistono tende e non esiste, di conseguenza, intimità, in un'ulteriore violazione dell'articolo 14. I prigionieri non hanno la facoltà di vedere il mare, né di sentirlo, visto che una «benda di nylon verde copre tutto» il perimetro del campo. In più, la luce li acceca giorno e notte, perché, al tramonto, la luminosità naturale del sole è sostituita da luci fotoelettriche, che creano scompensi fisici e mentali ai reclusi, come racconta Sayed Abassin.
Vitto
Relativamente al cibo, la III Convenzione di Ginevra del 1949 contiene specifiche disposizioni relative al vitto dei prigionieri di guerra. L'articolo 26, in particolare, prevede che «La razione alimentare quotidiana di base sarà di quantità, qualità e varietà sufficienti per mantenere i prigionieri in buona salute ed impedire perdite di peso o perturbamenti dovuti a denutrizione. Sarà pure te...
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