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Inizio della cattività

Il primo Capitolo della terza Sezione della III Convenzione di Ginevra del 1949 (articoli 17-

20) è dedicato alle disposizioni relative all’inizio del periodo di prigionia.

L’articolo 17 indica le informazioni che il prigioniero di guerra è tenuto a dichiarare al

momento dell’interrogatorio, che si tiene successivamente alla cattura: cognome, nome, grado, data

di nascita, numero di matricola o indicazione equivalente. Se il prigioniero non dà seguito a tale

obbligo, si espone a una restrizione dei vantaggi concessi ai prigionieri di guerra dalla III

Convenzione di Ginevra. I prigionieri non sono obbligati a dare al nemico informazioni di carattere

militare, ma solo quelle indicate in precedenza . In caso di ulteriori domande da parte delle autorità

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detentrici, i prigionieri sono liberi di rifiutarsi di rispondere .

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Le informazioni indicate al comma 1 (con l’aggiunta di firma, impronte digitali del militare e

di ogni altra indicazione ritenuta necessaria dalla Potenza delle cui forze armate il soldato fa parte)

sono riportate su una tessera d’identità che le Parti in conflitto devono obbligatoriamente

consegnare a ogni persona che, se catturata, possa diventare prigioniero di guerra. La tessera avrà

misure precise (6,5 x 10 cm) e ne saranno predisposte una copia e un’originale, che il prigioniero

dovrà presentare ogni volta che glielo sarà richiesto. Nessuno può privare il prigioniero della

propria tessera.

Inoltre, il prigioniero è tenuto ad avere con sé la propria carta d’identità in qualsiasi momento;

qualora il detenuto ne sia sprovvisto, la Potenza detentrice gli rilascerà tale documento.

La Convenzione impone alle Potenze che i prigionieri non siano sottoposti a torture, né fisiche

né morali, né a mezzi di coercizione per ottenere da loro informazioni. Il rifiuto di un prigioniero di

fornire indicazioni ulteriori a quelle prescritte dal comma 1 non può essere motivo di soprusi o

sanzioni nei suoi confronti, né di perdita di vantaggi alcuni. È ovvio però che, in caso rimangano

sconosciuti il rango o lo stato dei prigionieri, questi potranno perdere i privilegi connessi alla loro

condizione. Un prigioniero di guerra, che sia sospettato di aver commesso un crimine o un crimine

di guerra e non possieda l’immunità connessa alla figura del combattente legittimo, può essere

perseguito penalmente (in questo caso, non si applica l’articolo 17, ma vige un generale divieto di

tortura, non solo applicabile ai prigionieri di guerra, ma valido in base al diritto internazionale che

tutela i diritti umani) .

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1 N. RONZITTI, op. cit., p. 171.

R. KOLB, R. HYDE, op. cit., p. 210.

2

3 E. GREPPI, op. cit., p. 23, che sancisce: «Qualsiasi tortura, fisica o mentale, o qualsiasi oltraggio alla sua

dignità personale costituirà crimine di guerra».

R. KOLB, R. HYDE, op. cit., p. 210-211.

Il comma 5 riproduce una disposizione riservata ai prigionieri incapaci d’indicare la propria

identità, a causa del proprio stato fisico o mentale: essi saranno affidati al servizio sanitario e la loro

identità sarà accertata ricorrendo a ogni mezzo ammissibile. Infine, la lingua degli interrogatori

deve essere compresa dai prigionieri.

Gli interrogatori, cui vengono sottoposti i prigionieri di Guantanamo, pongono prospettive

problematiche, rispetto a quanto prescritto proprio dall’articolo 17 della III Convenzione di Ginevra

del 1949. Questi sono condotti per lo scopo fondamentale di ottenere dai detenuti informazioni

sull’organizzazione di Al Qaeda. Generalmente, ogni settimana avvengono circa trecento

interrogatori: «Alcuni dei detenuti recentemente liberati da Guantanamo hanno detto di essere stati

interrogati ben 200 volte» . Gli interrogatori vengono effettuati in apposite sale, collocate a Camp

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Delta. Sono locali con «una sedia di metallo e un anello d’acciaio sul pavimento» , aria

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condizionata e luce elettrica sempre accesa, in modo da confondere i detenuti, i quali non riescono a

capire quante ore abbiano passato sottoposti alle domande martellanti delle squadre «Tigre» .

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Questi gruppi di inquirenti operano in totale segretezza, con metodi anch’essi inaccessibili: anche la

Croce Rossa non può avere accesso alle sale d’interrogatorio, sebbene abbia potuto ricavare

informazioni che le hanno permesso di riscontrare l’uso della tortura allo scopo di estorcere notizie

ai prigionieri. Sappiamo, per esempio, che i prigionieri venivano condotti nelle sale dove

avvengono le inchieste, dopo essere stati incatenati con il “tre pezzi”. I reclusi venivano sdraiati sul

pavimento, con i polsi legati all’anello. Per molte ore (secondo alcune testimonianze sedici), non

potevano andare in bagno ed erano «costretti a urinare o defecare mentre erano incatenati» . Se non

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rispondevano, venivano picchiati dalle squadre dell’esercito americano, privati del cibo e del sonno

(tecnica, quest’ultima, autorizzata dal Pentagono), costretti a stare in ginocchio per ore. Le pressioni

psicologiche continuavano anche all’esterno delle sale, attraverso le intimidazioni fatte dagli

altoparlanti . Tutto ciò confligge nettamente con l’articolo 17, il cui comma 4 sanziona: «Nessuna

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