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Estratto del documento

ORGANI DEL FALLIMENTO

La procedura fallimentare si compie attraverso il concorso di quattro uffici:

Tribunale;

 Giudice delegato;

 Curatore;

 Comitato dei creditori.

Tribunale

Il tribunale è il protagonista, apre la procedura dichiarando il fallimento. Il

tribunale nomina il giudice delegato e il curatore, può revocarli e sostituirli

per giustificati motivi.

Il tribunale vigila sull’operato degli altri organi, si parla di un rapporto di

sovraordinazione. Tale sovraordinazione si esprime nel suo potere di

decidere su tutte le controversie relative alla procedura che non siano di

competenza del giudice delegato.

Art. 23 Il tribunale che ha dichiarato il fallimento è investito

dell'intera procedura fallimentare; provvede alla nomina ed alla

revoca o sostituzione, per giustificati motivi, degli organi della

procedura, quando non è prevista la competenza del giudice

delegato; può in ogni tempo sentire in camera di consiglio il curatore,

il fallito e il comitato dei creditori; decide le controversie relative alla

procedura stessa che non sono di competenza del giudice delegato,

nonché i reclami contro i provvedimenti del giudice delegato.

I provvedimenti del tribunale nelle materie previste da questo articolo

sono pronunciati con decreto, salvo che non sia diversamente

disposto.

Le competenze individuate dall’art. 23 sono indicate come competenze

interne, che riguardano la gestione della procedura.

Art. 24 Il tribunale che ha dichiarato il fallimento è competente a

conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque ne sia il

valore.

L’art.24 individua invece le competenze esterne, ovvero tutte quelle

azioni o competenze che derivano dal fallimento. Si tratta di cause

assimilabili ad un giudizio ordinario, ma che trovandosi in un procedimento

fallimentare vengono trattate dal tribunale fallimentare.

La questione dell’individuazione delle cause non sussiste nel momento in cui

è la legge stessa a rimettere determinate competenze al tribunale. Il

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problema sorge nel momento in cui non abbiamo una previsione normativa,

devono considerarsi cause derivanti dal fallimento, anche quelle che non

potrebbero esistere a livello giuridico se non in presenza del

fallimento come l’azione revocatoria fallimentare.

L’azione revocatoria art. 2901 c.c. è quella attraverso la quale un

creditore può far dichiarare l’inefficacia di un atto a lui pregiudizievole.

Sfondo dell’art. 2740 c.c. responsabilità patrimoniale. Un atto attraverso il

quale il debitore si spoglia di determinati diritti sui bene diminuisce la

possibilità di trovare soddisfacimento di un debito. Il creditore quindi può

reagire attraverso diverse azioni, tra cui l’azione revocatoria.

Nella legge fallimentare art. 67 c’è un’azione revocatoria fallimentare,

il curatore può esperire un’azione revocatoria fallimentare. I presupposti di

tale azioni sono diversi rispetto al codice civile e sono più rigorosi nel caso di

fallimento.

Il curatore deve chiamare in giudizio il debitore, ovvero il fallito, e un terzo.

Attraverso questa azione si fa perdere efficacia giuridica ad un atto

compiuto dal debitore volto a minare la par condicio creditorum. La finalità è

quella di ricostruire l’attivo in modo tale che possa essere soddisfatto un

numero maggiore di creditori.

L’azione revocatoria fallimentare ai sensi dell’art. 67 è un’azione che

deriva dal fallimento e quindi va sottoposta al tribunale ai sensi

dell’art.24. Il curatore potrebbe anche invocare l’art. 2901 c.c. per rendere

inefficaci determinati atti.

Art. 66 Il curatore può domandare che siano dichiarati inefficaci gli

atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le

norme del codice civile.

L'azione si propone dinanzi al tribunale fallimentare, sia in

confronto del contraente immediato, sia in confronto dei suoi aventi

causa nei casi in cui sia proponibile contro costoro.

L’art. 66 co.2 chiarisce l’utilizzo affermando che l’azione deve essere fatta

dinanzi al tribunale fallimentare, di conseguenza l’art. 2901 c.c. non è

applicabile.

Giudice delegato

Il giudice delegato viene nominato dal tribunale, art. 25 – 26 come

giudice singolo del tribunale fallimentare ha fondamentalmente funzioni

interne alla procedura divisibili in azioni di amministrazione della procedura

e attività di decisione rispetto ad una determinata competenza. Nei

confronti del curatore ha ampi poteri autorizzatori, inoltre si occupa di

andare ad accertare i crediti vantati da terzi insinuati nel passivo ed

emana provvedimenti urgenti per la conservazione del patrimonio.

L’art. 26 è l’art. che come riformato nel 2006 e 2007 disciplina tutta una

serie di controlli interni. Propone tutta una serie di controlli, una norma sulle

impugnazioni. 19

Art. 26 co.1 contro i decreti del giudice delegato può essere

proposto reclamo al tribunale, contro i decreti del tribunale può

essere proposto reclamo alla corte d’appello.

Il reclamo è proposto dal curatore, dal fallito, dal comitato dei

creditori e da chiunque vi abbia interesse.

La procedura può toccare potenzialmente qualsiasi tipo di rapporto. Per

chiedere ricorso è essenziale che vi sia un interesse.

L’art. 26 è similare all’art. 15, si tratta di un modellino processuale ibrido, a

metà strada tra i procedimenti camerali (737 s.s.) e quello a cognizione

piena (163 c.p.c. ss.).

N.B. Se ho il provvedimento del giudice posso impugnare dinanzi al

tribunale, l’opinione prevalente dice che non c’è un ulteriore step, ma dalla

parte della legge non c’è un’esclusione perché si potrebbe ricorrere alla

corte d’appello. Posso poi ricorrere in cassazione art. 111 co.7 c.p.c.

Abbiamo due organi giurisdizionali nel quadro degli organi ovvero:

Tribunale:

 che internamente ha competenze amministrative e

o giurisdizionali;

che risponde a determinate cause esterne, giudizi ordinari

o proponibili nel fallimento che possono dipendere o meno dal

fallimento;

Giudice delegato che internamente ha compiti amministrativi o

 giurisdizionali.

Curatore

Dall’art. 27 a 39 si parla del curatore. Il curatore è un organo unipersonale

ausiliario del giudice, viene nominato nella sentenza dichiarativa di

fallimento e quindi dal tribunale. È una persona fisica o uno studio

professionale con determinati requisiti di professionalità, esperienza ed

indipendenza. Quando svolge le sue funzioni le svolge in qualità di pubblico

ufficiale.

Siccome prende tutte le attività, tutti i diritti di proprietà e di credito è

indispensabile questo soggetto, sia per un aspetto amministrativo sia per la

dimensione dinamica dell’attivo.

Il curatore mette la firma per la procedura fallimento Alfa, è il

rappresentante di questo soggetto ed è l’amministratore di questo

patrimonio. Non è il proprietario dei beni del fallimento perché il

proprietario è il fallito.

Il curatore è l’amministratore del patrimonio fallimentare.

Il curatore assume differenti posizioni. Il curatore svolge attività gestorie

(amministrative), informative (deve depositare in tribunale una serie di

relazioni) e infine svolge attività processuali.

Troviamo una serie di contrappesi a questo potere:

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Art. 36 reclamo;

 Art. 37 su proposta del giudice delegato o su richiesta del comitato

 dei creditori o d'ufficio, il tribunale può revocare il curatore, è un

potere di revoca assoluto quello del tribunale. Contro il decreto di

revoca o di rigetto dell'istanza di revoca, è ammesso reclamo alla

corte di appello ai sensi dell'articolo 26. Il reclamo non sospende

l’efficacia. Un esempio di applicazione dell’art. 26;

Art. 37 bis sostituzione;

 Art. 38 il curatore è responsabile. La responsabilità è contrattuale,

 con una diligenza specifica prevista dalla natura dell’incarico. Co.2 se

pende il fallimento l'azione di responsabilità contro il curatore

revocato è proposta dal nuovo curatore. Ciò vuol dire che non posso

in pendenza di fallimento fare un’azione di responsabilità. L’art. 38 si

riferisce all’azione di responsabilità fatta dalla procedura stessa,

dovrebbe farla il curatore stesso allora la legge dice che prima viene

revocato e successivamente il nuovo curatore si occuperà del vecchio

curatore. Il fallito può intentare una causa contro il curatore ai

sensi dell’art. 2043 c.c.

Art. 36 Contro gli atti di amministrazione del curatore, contro le

autorizzazioni o i dinieghi del comitato dei creditori e i relativi

comportamenti omissivi, il fallito e ogni altro interessato possono

proporre reclamo al giudice delegato per violazione di legge… Il

giudice delegato, sentite le parti, decide con decreto motivato,

omessa ogni formalità non indispensabile al contraddittorio.

Il curatore nello svolgimento dei suoi atti è autonomo, ciò vuol dire che i

suoi atti non possono essere oggetto di reclamo se non nel diritto.

Questo è un esempio di camerale puro. Non ho altre forme di garanzia. È

una norma speciale rispetto all’art. 26, qua definisce come si impugna

l’atto del curatore, è un camerale puro. Impugna il giudice delegato e

contro il decreto c’è l’impugnazione dinanzi al tribunale. La misura non è più

impugnabile dinanzi alla corte d’appello. Non è ammesso il ricorso in

Cassazione perché non ci sono i presupposti di cui all’art. 111 co.7. I due

presupposti sono definitività e decisorietà, sicuramente c’è natura definitiva,

ma non c’è natura decisoria in quanto non risolve una controversia su diritti

soggettivi, ma rientra nel controllo dei poteri amministrativi. Si tratta di

interessi pubblici. Prima del 2006 non c’era il reclamo alla corte d’appello.

L’art. 36 è una norma di difficile applicazione perché

il reclamante deve indicare la violazione della legge, violazione di

 diritto, non possono esserci violazioni di fatto;

è molto utile nelle omissioni;

 potrebbe portare alla revoca del curatore.

 Modelli processuali

1^ 163 c.p.c. ss. Procedimento a cognizione piena

2^ 15 L.F. e 36 L.F. modello processuale ibrido

3^ 36 L.F. modello puro

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Comitato dei creditori

Il comitato è chiamato a condividere le iniziative del curatore, talvolta

autorizzandole e talvolta esprimendo un mero parere

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Publisher
A.A. 2018-2019
47 pagine
1 download
SSD Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Silvia.79.56. di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto fallimentare e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Villa Alberto.