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La norma giuridica

La norma giuridica è una regola di condotta volta a disciplinare il comportamento dei singoli e/o della collettività. Impone all'individuo un determinato comportamento. Il carattere "coattivo" della norma giuridica è dunque imprescindibile. La giuridicità di una norma si misura dalla sua attitudine ad assicurare stabilità e continuità nel tempo di un gruppo sociale. Pertanto, va tenuta distinta dalle c.d. norme sociali (morali, religiose, di costume, di correttezza) poiché si tratta di norme che ciascun individuo è libero di seguire o meno e della cui inosservanza non discende alcuna sanzione perché non rientra nell'ambito della coattività. Tuttavia, qualora lo Stato ritenga essenziale per la sua stabilità e per la pacifica convivenza dei consociati, può adottare questo genere di norme, cioè farle proprie e tramutarle in norme giuridiche.

Caratteristiche della norma giuridica

La norma giuridica quindi:

  • Evidenzia gli interessi propri del gruppo;
  • Prescrive le modalità con cui i soggetti devono perseguire tali interessi;
  • Individua le procedure atte ad accertare e dichiarare l'inosservanza delle prescrizioni;
  • Stabilisce la sanzione da applicare nei confronti dei trasgressori.

Destinatari delle norme giuridiche

Destinatari delle norme giuridiche sono:

  • Tutti i consociati o alcuni di essi che possono essere individuati sulla base di determinate caratteristiche;
  • Singoli individui;
  • Organi e soggetti appartenenti allo Stato-apparato.

Le caratteristiche di una norma giuridica

Individuiamo le caratteristiche nei seguenti punti:

  • Positività: deve esprimere un interesse effettivamente vigente nella comunità e predisporre tutti gli strumenti utili per il suo soddisfacimento e tutela. Tale carattere è strettamente connesso a quello dell'effettività, intesa come concreta efficacia della norma;
  • Coattività: la coattività va di pari passo con la sanzione. La norma giuridica è coattiva ovvero deve essere rispettata obbligatoriamente da tutti i consociati, la sua inosservanza è punita con l'applicazione di una sanzione. Va però detto, che non tutte le norme esprimono un comando, giacché accanto a queste esistono delle altre che invece attribuiscono capacità, diritti, potestà; norme istituzionali; norme organizzative; norme permissive che cioè prevedono come lecite determinate azioni o omissioni; norme definitorie; norme promozionali, norme d'incentivazione;
  • Exteriorità: disciplina la vita di relazione e ne organizza i modi di svolgimento, oggetto della disciplina deve essere l'azione esterna del soggetto;
  • Generalità: non è riferita a un singolo soggetto ma alla generalità di soggetti;
  • Astrattezza: la norma si riferisce a un'ipotesi astratta e non a un caso concreto.

Le fonti del diritto

Le fonti del diritto sono atti e fatti dai quali traggono esistenza e validità le norme giuridiche. Si distingue tra:

  • Fonti di cognizione: indicano i documenti ufficiali nei quali sono racchiuse le disposizioni normative;
  • Fonti di produzione: fatti o atti che producono o contengono norme del diritto. Le norme giuridiche si possono ricavare da una formulazione linguistica scritta, al fine di conferire loro un certo grado di stabilità e certezza. Queste a loro volta si distinguono in:

Fonti-atti

Fonti-atti: sono costituite da manifestazioni di volontà espressa da un organo dello Stato-soggetto o di altro ente a ciò legittimato dalla Costituzione e trovano la loro formulazione in un testo scritto; queste a loro volta, a proposito dell'autorità che le emana, si distinguono in:

  • Fonti statali: la Costituzione, le leggi ordinarie, i decreti legge, i decreti legislativi, i referendum e i regolamenti governativi;
  • Fonti non statali: sono in particolar modo gli statuti e le leggi regionali e locali.

Fonti-fatti

Fonti-fatti: consistono in un comportamento oggettivo (consuetudine o uso) o in atti di produzione giuridica esterna al nostro ordinamento. Altra distinzione è quella tra:

  • Fonti dirette: si hanno quando la fonte è prevista e regolata nello stesso ordinamento;
  • Fonti indirette: quando invece, la fonte è disciplinata in un ordinamento esterno a quello dello Stato.

Criteri di coordinamento delle fonti

La varietà e molteplicità delle fonti richiede criteri per il loro coordinamento all'interno del sistema. I criteri adottati sono:

  • Criterio gerarchico: consiste nel coordinare e ordinare le fonti in base alla diversa efficacia che è loro attribuita dall'ordinamento. Questo rapporto di gerarchia implica che la norma di grado inferiore non può mai modificare o abrogare la norma di grado superiore e deve rispettare quanto stabilito dalla norma di grado superiore. Tra le fonti di pari grado prevale quella più recente nel tempo;
  • Criterio cronologico ("lex posterior derogat priori"): secondo il quale la legge posteriore abroga quella precedente;
  • Della separazione delle competenze: in base al quale l'efficacia delle fonti è distinta secondo la sfera territoriale o materiale, in cui essa opera. Tra le fonti di pari grado alcune hanno competenza generale, cioè possono disciplinare qualunque materia; altre hanno competenza speciale cioè possono disciplinare soltanto determinate materie; le fonti che hanno competenza generale non possono riguardare le materie riservate alle fonti di competenza speciale.

Preminenza della legge formale

Nella scala gerarchica delle fonti, la preminenza è assegnata alla legge approvata dal Parlamento (legge formale) che costituisce in tal modo la fonte primaria. Tale preminenza è alla base di ragioni storiche-politiche, in particolare dal passaggio dallo Stato assoluto allo Stato moderno, che ha segnato la sottrazione al monarca del potere di dettare norme costitutive dell'ordinamento per affidarlo ad assemblee costituite ad hoc; si ritenne, infatti, che il perseguimento degli interessi del gruppo sociale potessero essere meglio eseguiti, anziché da una sola persona, da un organo collegiale.

La consuetudine

La consuetudine (o uso) è una fonte del diritto non scritta, una fonte-fatto. Consiste in un comportamento costante e uniforme, tenuto dai consociati con la convinzione che tale comportamento sia doveroso o da considerarsi obbligatorio. Si tratta in sostanza, di un diritto che è creato dagli stessi destinatari della norma in base alle esigenze e ai bisogni della collettività. C'è da precisare che, perché si abbia una norma consuetudinaria, accanto al ripetersi uniforme e costante di un comportamento si ponga un altro elemento che è quello dell'opinio iuris ac necessitatis vale a dire nella credenza da parte degli appartenenti al gruppo sociale che il comportamento sia giuridicamente obbligatorio o conforme al diritto.

Generi di consuetudini

Esistono tre diversi generi di consuetudini:

  • Consuetudo secundum legem (secondo la legge): è la consuetudine che opera in senso integrativo della norma di legge: ad esempio laddove si sforza di dare un significato particolare a un elemento della norma per renderlo più adeguato agli usi locali o alle mutate esigenze sociali (consuetudine interpretativa);
  • Consuetudo praeter legem ("oltre la legge"): è quella consuetudine che disciplina un ambito non ancora disciplinato dalla legge;
  • Consuetudo contra legem ("contro la legge"): è quella consuetudine che opera in direzione opposta al precetto legislativo. Sembra ammessa nel nostro ordinamento l'abrogazione di una norma mediante desuetudine che si ha quando i destinatari della norma non osservano in modo reiterato e diffuso un precetto; non si è in presenza di una consuetudine contra legem, che non è riconosciuta, ma di una pura e semplice inosservanza del precetto.

Consuetudine costituzionale

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Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

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