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AUTOMATICO E L’ORDINE DI ESECUZIONE
Gli ordinamenti esterni a quello dello stato possono essere di due tipi:
- Generali: ordinam. generale per eccellenza è quello della comunità
internazionale; 5
- Particolari: sono quelli dei singoli Stati o istituzioni (come ad es. la Chiesa
cattolica) non assimilabili a uno Stato.
Vi è poi un terzo tipo di ordinamento che possiamo definire intermedio fra quello dei
singoli stati e quello della comunità internazionale, che è dato dall’unione di più Stati.
La comunità internazionale è costituita da tutti gli stati sovrani, il diritto che essa
emana è il c.d. diritto internazionale. La diversità dell'ordinamento internazionale
rispetto agli ordinamenti statali va rinvenuta nel fatto che:
- Non c'è un ente che si pone in posizione sovra ordinata;
- Non c'è un organo legislativo che produca norme che abbiano come destinatari
tutti i soggetti che ne fanno parte;
- Le norme di diritto internazionale generale sono prodotto di fonti fatto e
obbligano tutti i soggetti dell'ordinamento, altra cosa sono i trattati e gli accordi
che danno luogo a norme di diritto internazionale particolare o pattizio;
- Manca un meccanismo organizzato di soluzione delle controversie;
- La tutela degli interessi dei soggetti è in larga misura affidata all'istituto
dell'autotutela.
Forme di collegamento fra il diritto internazionale e il diritto interno, sono
nell'ordinamento italiano:
- L’adattamento automatico: l'art. 10 della Costituzione stabilisce che "
L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto
internazionale generalmente riconosciute." Scopo della norma è di adeguare il
diritto interno italiano alle norme di diritto internazionale. Il legislatore
ordinario non può emanare norme in contrasto con le norme di diritto
internazionale generalmente riconosciute, se facesse ciò, la legge sarebbe
impugnabile innanzi alla Corte costituzionale per violazione della disposizione
contenuta nell'art. 10.
- L’ordine di esecuzione: riguarda il c.d. diritto internazionale pattizio, cioè le
norme di diritto internazionale prodotte dall'accordo fra due o più stati diretto a
regolare i loro rapporti in campo politico, commerciale, civile, penale, ecc. Con
la stipulazione dell'accordo gli stati contraenti sono tenuti ad adottare nel loro
ordinamento tutte quelle misure che sono necessarie per dare esecuzione
all'accordo stesso, in altre parole ad adattare il loro ordinamento alle norme di
diritto internazionale pattizio. Ciò può avvenire secondo due procedimenti:
- Con l'emanazione di una legge o di un atto avente forza di legge con cui sono
prodotte nell'ordinamento interno le norme esecutive dell'accordo
internazionale;
- Con l'ordine di esecuzione, che è il procedimento di regola adottato.
Quest'ordine è di regola contenuto in una legge e consiste nella formula "Piena
e intera esecuzione è data al trattato... "di cui è ammesso il testo integrale. La
differenza dei due procedimenti va rinvenuta nel fatto che nel primo caso, cioè
emanazione di una legge, è il legislatore statale che pone direttamente le norme
esecutive del trattato, con l'ordine di esecuzione invece il legislatore si limita a
operare un rinvio al trattato. L'ordine di esecuzione può essere anche oggetto di
un decreto del Presidente della Repubblica. In diritto internazionale si chiama
ratifica l'istituto giuridico mediante il quale un soggetto (lo stato) fa propri gli
effetti di un negozio concluso con terzi dal proprio rappresentante.
Nell'ordinamento italiano la ratifica è atto presidenziale che in alcuni casi deve
essere autorizzato con legge del Parlamento.
LA PRESUPPOSIZIONE E IL RINVIO.
Si ha la presupposizione quando per interpretare e applicare una norma
dell’ordinamento statale è necessario il riferimento a una norma contenuta in un
ordinamento straniero. Si ha invece rinvio quando in virtù di una norma posta
nell’ordinamento interno, una norma di un altro ordinamento, viene a essere applicata
nello Stato. Possiamo inoltre, distinguere due figure di rinvio:
- Formale o non ricettizio: quando lo Stato pone nel suo ordinamento una norma
che rinvia, per la determinazione del suo contenuto, alla norma di un
ordinamento straniero; in questo caso, la norma straniera non entrerà nel nostro
ordinamento ma andrà individuata volta per volta;
- Materiale o ricettizio: quando la norma posta nell’ordinamento statale rinvia
alla norma di un ordinamento straniero per farne proprio il contenuto o per
nazionalizzarla. In questo caso, la norma straniera è identificata e fatta propria
definitivamente, con la conseguenza che anche se dovesse essere abrogata
nell’ordinamento straniero, continuerà a essere applicata nella sua
formulazione originaria nell’ordinamento interno.
Le norme di diritto interno che rinviano a un ordinamento straniero presentano,
rispetto allo Stato, elementi di estraneità pertanto costituiscono il c.d. diritto
internazionale privato.
NORME COMUNITARIE, I TRATTATI ISTITUTIVI DELLA COMUNITA’ .
Le norme comunitarie sono quelle norme emanate dagli organi della Comunità
Europea del carbone e dell’acciaio (CECA), della Comunità economica europea
(CEE), della Comunità europea per l’energia atomica (CEEA o Euratom). Con
l’Ingresso dell’Italia nell’UE, le norme che sono emanate da questa diventano fonti
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del diritto per il nostro ordinamento. Questo trova conferma nell’art. 10 della Cost. I
comma, prevede: “ L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del
diritto internazionale generalmente riconosciute”.
Le norme comunitarie si distinguono in:
- Trattati istitutivi della Comunità europea: sono accordi internazionali
vincolanti per tutti gli Stati membri firmatari;
- Regolamenti: leggi emanate dall’UE, direttamente applicabili negli Stati
membri senza bisogno che questi li recepiscano; I regolamenti hanno:
Portata generale, perché si dirige a una o più categorie di destinatari
determinate; rispetto agli altri atti comunitari sono obbligatori e
un’applicabilità diretta, da tale principio di applicabilità diretta discende
l’idoneità del regolamento a derogare perfino le leggi formali, il c.d. “
principio del diritto comunitario” sul diritto interno.
- Direttive: devono essere recepite attraverso dei provvedimenti nazionali che
diano loro attuazione. Esse sono vincolanti per quanto riguarda il risultato da
perseguire, ma il legislatore nazionale è libero di scegliere le forme di
attuazione;
- Decisioni: si rivolgono a specifici destinatari che possono essere pers.fisica,
giuridica o uno Stato membro;
- Raccomandazioni e pareri: sono provvedimenti che non hanno forza
vincolante, ciò nonostante essi assumono particolare importanza perché sono
spesso presi in considerazione dalle autorità giudiziarie nazionali e comunitarie
per verificare la compatibilità delle disposizioni nazionali con quelle
comunitarie.
- Altri provvedimenti: Comunicazioni, le risoluzioni, gli atti di natura
programmatica e propositiva. Essi non sono vincolanti per gli Stati membri.
Sono denominati anche atti atipici.
L’INTERPRETAZIONE DEI TESTI NORMATIVI.
L’interpretazione giuridica è l’attività volta a chiarire il significato di una norma
giuridica.
Il primo comma dell'art. 12 disp. prel. riguardante l’interpretazione della legge:
“ Nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto
palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e
dall’intenzione del legislatore”.
L’interprete, a tal proposito, deve tenere conto non soltanto del significato
grammaticale della stessa ma anche dell’intenzione del legislatore, la c.d. ratio legis
che può essere ricercata attraverso un criterio storico, facendo cioè riferimento al
momento in cui è stata emanata. Rimane, però, un elemento obiettivo che non deve
essere riferito alla volontà di chi formula il testo. Tuttavia, in alcuni casi, l’esame dei
lavori preparatori o di altri elementi può essere di sussidio per individuare la norma.
Per queste ragioni, l’interpretazione letterale e la ratio legis devono essere integrate
con l’interpretazione sistematica: poiché la norma non è isolata ma inserita in un
sistema unitario e merita di essere analizzata nelle sue connessioni con le altre norme,
deve armonizzarsi con quelli che sono i principi fondamentali dell’ordinamento e,
qualora ciò non sia possibile, dovrà essere denunciata l’incostituzionalità.
Esaurita l’attività d’interpretazione (letterale e sistematica) si potrà giungere a dei
risultati non del tutto coincidenti con il significato delle parole usate, pertanto
potremmo avere:
- Interpretazione estensiva: quando si estende il significato delle parole oltre
l’uso cui normalmente sono destinate;
- interpretazione restrittiva: quando si restringe il significato della parola usata
dal legislatore, cioè si limita l’uso di quel termine.
Può inoltre accadere che dallo stesso testo siano tratte norme diverse. Questo può
avvenire perché mutano i principi fondamentali che sono alla base dell’ordinamento
e, in questi casi, sarà necessario adeguare il significato della norma ai diversi e nuovi
principi, parleremo in tal senso d’interpretazione adeguatrice; Oppure, può anche
accadere che al contrario, fermi restando i principi, il testo normativo sia interpretato
in maniera differente, in questo caso possiamo parlare di un fenomeno quasi
fisiologico poiché con il trascorrere del tempo è naturale che il significato originario
del termine possa non coincidere con quello che l’interprete aveva attribuito al
momento della sua applicazione. In questo caso si parla d’interpretazione evolutiva.
L’interpretazione autentica o anche detta legale è svolta dal legislatore per chiarire
o precisare con legge o con atto a essa equiparato. Può avvenire che l’interprete non
riesca a trovare una norma che disciplini una determinata fattispecie.Questa
eventualità assume rilievo nel caso dell’interpretazione giudiziale poiché nel nostro
ordinamento, il giudice, non può sostituirsi al legislatore e creare egli la norma ad
hoc. Importante, a questo riguardo, è l’art. 12 comma 2 delle Preleggi, il quale
stabilisce che:
“ Se una controversia non pu&ogr