Anteprima
Vedrai una selezione di 4 pagine su 14
Norme e fonti del diritto Pag. 1 Norme e fonti del diritto Pag. 2
Anteprima di 4 pagg. su 14.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Norme e fonti del diritto Pag. 6
Anteprima di 4 pagg. su 14.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Norme e fonti del diritto Pag. 11
1 su 14
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

AUTOMATICO E L’ORDINE DI ESECUZIONE

Gli ordinamenti esterni a quello dello stato possono essere di due tipi:

- Generali: ordinam. generale per eccellenza è quello della comunità

internazionale; 5

- Particolari: sono quelli dei singoli Stati o istituzioni (come ad es. la Chiesa

cattolica) non assimilabili a uno Stato.

Vi è poi un terzo tipo di ordinamento che possiamo definire intermedio fra quello dei

singoli stati e quello della comunità internazionale, che è dato dall’unione di più Stati.

La comunità internazionale è costituita da tutti gli stati sovrani, il diritto che essa

emana è il c.d. diritto internazionale. La diversità dell'ordinamento internazionale

rispetto agli ordinamenti statali va rinvenuta nel fatto che:

- Non c'è un ente che si pone in posizione sovra ordinata;

- Non c'è un organo legislativo che produca norme che abbiano come destinatari

tutti i soggetti che ne fanno parte;

- Le norme di diritto internazionale generale sono prodotto di fonti fatto e

obbligano tutti i soggetti dell'ordinamento, altra cosa sono i trattati e gli accordi

che danno luogo a norme di diritto internazionale particolare o pattizio;

- Manca un meccanismo organizzato di soluzione delle controversie;

- La tutela degli interessi dei soggetti è in larga misura affidata all'istituto

dell'autotutela.

Forme di collegamento fra il diritto internazionale e il diritto interno, sono

nell'ordinamento italiano:

- L’adattamento automatico: l'art. 10 della Costituzione stabilisce che "

L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto

internazionale generalmente riconosciute." Scopo della norma è di adeguare il

diritto interno italiano alle norme di diritto internazionale. Il legislatore

ordinario non può emanare norme in contrasto con le norme di diritto

internazionale generalmente riconosciute, se facesse ciò, la legge sarebbe

impugnabile innanzi alla Corte costituzionale per violazione della disposizione

contenuta nell'art. 10.

- L’ordine di esecuzione: riguarda il c.d. diritto internazionale pattizio, cioè le

norme di diritto internazionale prodotte dall'accordo fra due o più stati diretto a

regolare i loro rapporti in campo politico, commerciale, civile, penale, ecc. Con

la stipulazione dell'accordo gli stati contraenti sono tenuti ad adottare nel loro

ordinamento tutte quelle misure che sono necessarie per dare esecuzione

all'accordo stesso, in altre parole ad adattare il loro ordinamento alle norme di

diritto internazionale pattizio. Ciò può avvenire secondo due procedimenti:

- Con l'emanazione di una legge o di un atto avente forza di legge con cui sono

prodotte nell'ordinamento interno le norme esecutive dell'accordo

internazionale;

- Con l'ordine di esecuzione, che è il procedimento di regola adottato.

Quest'ordine è di regola contenuto in una legge e consiste nella formula "Piena

e intera esecuzione è data al trattato... "di cui è ammesso il testo integrale. La

differenza dei due procedimenti va rinvenuta nel fatto che nel primo caso, cioè

emanazione di una legge, è il legislatore statale che pone direttamente le norme

esecutive del trattato, con l'ordine di esecuzione invece il legislatore si limita a

operare un rinvio al trattato. L'ordine di esecuzione può essere anche oggetto di

un decreto del Presidente della Repubblica. In diritto internazionale si chiama

ratifica l'istituto giuridico mediante il quale un soggetto (lo stato) fa propri gli

effetti di un negozio concluso con terzi dal proprio rappresentante.

Nell'ordinamento italiano la ratifica è atto presidenziale che in alcuni casi deve

essere autorizzato con legge del Parlamento.

LA PRESUPPOSIZIONE E IL RINVIO.

Si ha la presupposizione quando per interpretare e applicare una norma

dell’ordinamento statale è necessario il riferimento a una norma contenuta in un

ordinamento straniero. Si ha invece rinvio quando in virtù di una norma posta

nell’ordinamento interno, una norma di un altro ordinamento, viene a essere applicata

nello Stato. Possiamo inoltre, distinguere due figure di rinvio:

- Formale o non ricettizio: quando lo Stato pone nel suo ordinamento una norma

che rinvia, per la determinazione del suo contenuto, alla norma di un

ordinamento straniero; in questo caso, la norma straniera non entrerà nel nostro

ordinamento ma andrà individuata volta per volta;

- Materiale o ricettizio: quando la norma posta nell’ordinamento statale rinvia

alla norma di un ordinamento straniero per farne proprio il contenuto o per

nazionalizzarla. In questo caso, la norma straniera è identificata e fatta propria

definitivamente, con la conseguenza che anche se dovesse essere abrogata

nell’ordinamento straniero, continuerà a essere applicata nella sua

formulazione originaria nell’ordinamento interno.

Le norme di diritto interno che rinviano a un ordinamento straniero presentano,

rispetto allo Stato, elementi di estraneità pertanto costituiscono il c.d. diritto

internazionale privato.

NORME COMUNITARIE, I TRATTATI ISTITUTIVI DELLA COMUNITA’ .

Le norme comunitarie sono quelle norme emanate dagli organi della Comunità

Europea del carbone e dell’acciaio (CECA), della Comunità economica europea

(CEE), della Comunità europea per l’energia atomica (CEEA o Euratom). Con

l’Ingresso dell’Italia nell’UE, le norme che sono emanate da questa diventano fonti

7

del diritto per il nostro ordinamento. Questo trova conferma nell’art. 10 della Cost. I

comma, prevede: “ L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del

diritto internazionale generalmente riconosciute”.

Le norme comunitarie si distinguono in:

- Trattati istitutivi della Comunità europea: sono accordi internazionali

vincolanti per tutti gli Stati membri firmatari;

- Regolamenti: leggi emanate dall’UE, direttamente applicabili negli Stati

membri senza bisogno che questi li recepiscano; I regolamenti hanno:

Portata generale, perché si dirige a una o più categorie di destinatari

determinate; rispetto agli altri atti comunitari sono obbligatori e

un’applicabilità diretta, da tale principio di applicabilità diretta discende

l’idoneità del regolamento a derogare perfino le leggi formali, il c.d. “

principio del diritto comunitario” sul diritto interno.

- Direttive: devono essere recepite attraverso dei provvedimenti nazionali che

diano loro attuazione. Esse sono vincolanti per quanto riguarda il risultato da

perseguire, ma il legislatore nazionale è libero di scegliere le forme di

attuazione;

- Decisioni: si rivolgono a specifici destinatari che possono essere pers.fisica,

giuridica o uno Stato membro;

- Raccomandazioni e pareri: sono provvedimenti che non hanno forza

vincolante, ciò nonostante essi assumono particolare importanza perché sono

spesso presi in considerazione dalle autorità giudiziarie nazionali e comunitarie

per verificare la compatibilità delle disposizioni nazionali con quelle

comunitarie.

- Altri provvedimenti: Comunicazioni, le risoluzioni, gli atti di natura

programmatica e propositiva. Essi non sono vincolanti per gli Stati membri.

Sono denominati anche atti atipici.

L’INTERPRETAZIONE DEI TESTI NORMATIVI.

L’interpretazione giuridica è l’attività volta a chiarire il significato di una norma

giuridica.

Il primo comma dell'art. 12 disp. prel. riguardante l’interpretazione della legge:

“ Nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto

palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e

dall’intenzione del legislatore”.

L’interprete, a tal proposito, deve tenere conto non soltanto del significato

grammaticale della stessa ma anche dell’intenzione del legislatore, la c.d. ratio legis

che può essere ricercata attraverso un criterio storico, facendo cioè riferimento al

momento in cui è stata emanata. Rimane, però, un elemento obiettivo che non deve

essere riferito alla volontà di chi formula il testo. Tuttavia, in alcuni casi, l’esame dei

lavori preparatori o di altri elementi può essere di sussidio per individuare la norma.

Per queste ragioni, l’interpretazione letterale e la ratio legis devono essere integrate

con l’interpretazione sistematica: poiché la norma non è isolata ma inserita in un

sistema unitario e merita di essere analizzata nelle sue connessioni con le altre norme,

deve armonizzarsi con quelli che sono i principi fondamentali dell’ordinamento e,

qualora ciò non sia possibile, dovrà essere denunciata l’incostituzionalità.

Esaurita l’attività d’interpretazione (letterale e sistematica) si potrà giungere a dei

risultati non del tutto coincidenti con il significato delle parole usate, pertanto

potremmo avere:

- Interpretazione estensiva: quando si estende il significato delle parole oltre

l’uso cui normalmente sono destinate;

- interpretazione restrittiva: quando si restringe il significato della parola usata

dal legislatore, cioè si limita l’uso di quel termine.

Può inoltre accadere che dallo stesso testo siano tratte norme diverse. Questo può

avvenire perché mutano i principi fondamentali che sono alla base dell’ordinamento

e, in questi casi, sarà necessario adeguare il significato della norma ai diversi e nuovi

principi, parleremo in tal senso d’interpretazione adeguatrice; Oppure, può anche

accadere che al contrario, fermi restando i principi, il testo normativo sia interpretato

in maniera differente, in questo caso possiamo parlare di un fenomeno quasi

fisiologico poiché con il trascorrere del tempo è naturale che il significato originario

del termine possa non coincidere con quello che l’interprete aveva attribuito al

momento della sua applicazione. In questo caso si parla d’interpretazione evolutiva.

L’interpretazione autentica o anche detta legale è svolta dal legislatore per chiarire

o precisare con legge o con atto a essa equiparato. Può avvenire che l’interprete non

riesca a trovare una norma che disciplini una determinata fattispecie.Questa

eventualità assume rilievo nel caso dell’interpretazione giudiziale poiché nel nostro

ordinamento, il giudice, non può sostituirsi al legislatore e creare egli la norma ad

hoc. Importante, a questo riguardo, è l’art. 12 comma 2 delle Preleggi, il quale

stabilisce che:

“ Se una controversia non pu&ogr

Dettagli
Publisher
A.A. 2017-2018
14 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher PGiusy di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Messina o del prof Giurisprudenza Prof..