LA NORMA GIURIDICA
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NORMA GIURIDICA è una regola di condotta volta a disciplinare il
comportamento dei singoli e /o della collettività. Impone all’individuo un determinato
comportamento. Il carattere “coattivo” della norma giuridica è dunque
imprescindibile.
La giuridicità di una norma si misura dalla sua attitudine ad assicurare stabilità e
continuità nel tempo di un gruppo sociale. Pertanto, va tenuta distinta dalle c.d.
NORME SOCIALI (morali, religiose, di costume, di correttezza) poiché si tratta di
norme che ciascun individuo è libero di seguire o meno e della cui inosservanza non
discende alcuna sanzione perché non rientra nell’ambito della coattività. Tuttavia,
qualora lo Stato ritenga essenziale per la sua stabilità e per la pacifica convivenza dei
consociati, può adottare questo genere di norme, cioè farle proprie e tramutarle in
norme giuridiche.
La norma giuridica quindi:
- Evidenzia gli interessi propri del gruppo;
- Prescrive le modalità con cui i soggetti devono perseguire tali interessi;
- Individua le procedure atte ad accertare e dichiarare l’inosservanza delle
prescrizioni;
- Stabilisce la sanzione da applicare nei confronti dei trasgressori.
DESTINATARI delle norme giuridiche sono:
- Tutti i consociati o alcuni di essi che possono essere individuati sulla base di
determinate caratteristiche;
- Singoli individui;
- Organi e soggetti appartenenti alla Stato- apparato.
Come deve essere una norma giuridica? Individuiamo le caratteristiche nei seguenti
punti:
• POSITIVITA’: deve esprimere un interesse effettivamente vigente nella
comunità e predisporre tutti gli strumenti utili per il suo soddisfacimento e
tutela. Tale carattere è strettamente connesso a quello dell’effettività, intesa
come concreta efficacia della norma;
• COATTIVITA’: la coattività va di pari passo con la sanzione. La norma
giuridica è coattiva ovvero deve essere rispettata obbligatoriamente da tutti i
consociati, la sua inosservanza è punita con l’applicazione di una sanzione. Va
però detto, che non tutte le norme esprimono un comando, giacché accanto a
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queste esistono delle altre che invece attribuiscono capacità, diritti, potestà;
norme istituzionali; norme organizzative; norme permissive che cioè
prevedono come lecite determinate azioni o omissioni; norme definitorie;
norme promozionali, norme d’incentivazione;
• ESTERIORITA’: disciplina la vita di relazione e ne organizza i modi di
svolgimento, oggetto della disciplina deve essere l’azione esterna del soggetto;
• GENERALITA’: Non è riferita a un singolo soggetto ma alla generalità di
soggetti;
• ASTRATTEZZA: la norma si riferisce a un’ipotesi astratta e non a un caso
concreto.
LE FONTI DEL DIRITTO sono atti e fatti dai quali traggono esistenza e
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validità le norme giuridiche.
Si distingue tra:
fonti di cognizione: indicano i documenti ufficiali nei quali sono racchiuse le
disposizioni normative;
fonti di produzione: fatti o atti che producono o contengono norme del diritto.
Le norme giuridiche si possono ricavare da una formulazione linguistica
scritta, al fine di conferire loro un certo grado di stabilità e certezza Queste a
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loro volta si distinguono in:
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Fonti- atti: sono costituite da manifestazioni di volontà espressa da un organo dello
Stato –soggetto o di altro ente a ciò legittimato dalla Costituzione e trovano la loro
formulazione in un testo scritto; queste a loro volta, a proposito dell’autorità che le
emana, si distinguono in:
Fonti statali: la Costituzione, le leggi ordinarie, i decreti legge, i decreti
- legislativi, i referendum e i regolamenti governativi.
Fonti non statali: sono in particolar modo gli statuti e le leggi regionali e
- locali.
Fonti- fatti: consistono in un comportamento oggettivo (consuetudine o uso) o in atti
di produzione giuridica esterna al nostro ordinamento.
Altra distinzione è quella tra:
- Fonti dirette: si hanno quando la fonte è prevista e regolata nello stesso
ordinamento;
- Fonti indirette: quando invece, la fonte è disciplinata in un ordinamento
esterno a quello dello Stato.
La varietà e molteplicità delle fonti richiede criteri per il loro coordinamento
all’interno del sistema. I criteri adottati sono:
- CRITERIO GERARCHICO: Consiste nel coordinare e ordinare le fonti in
base alla diversa efficacia che è loro attribuita dall’ordinamento. Questo
rapporto di gerarchia implica che la norma di grado inferiore non può mai
modificare o abrogare la norma di grado superiore e deve rispettare quanto
stabilito dalla norma di grado superiore. Tra le fonti di pari grado prevale
quella più recente nel tempo;
- CRONOLOGICO (“ lex posterior derogat priori”): secondo il quale la legge
posteriore abroga quella precedente;
- DELLA SEPARAZIONE DELLE COMPETENZE: in base al quale
l’efficacia delle fonti è distinta secondo la sfera territoriale o materiale, in cui
essa opera. Tra le fonti di pari grado alcune hanno competenza generale, cioè
possono disciplinare qualunque materia; altre hanno competenza speciale cioè
possono disciplinare soltanto determinate materie; le fonti che hanno
competenza generale non possono riguardare le materie riservate alle fonti di
competenza speciale.
Nella scala gerarchica delle fonti, la preminenza è assegnata alla legge approvata dal
Parlamento (legge formale) che costituisce in tal modo la fonte primaria. Tale
preminenza è alla base di ragioni storiche –politiche, in particolare dal passaggio
dallo Stato assoluto allo Stato moderno, che ha segnato la sottrazione al monarca del
potere di dettare norme costitutive dell’ordinamento per affidarlo ad assemblee
costituite ad hoc; si ritenne, infatti, che il perseguimento degli interessi del gruppo
sociale potessero essere meglio eseguiti, anziché da una sola persona, da un organo
collegiale. →
LA CONSUETUDINE (o USO) è una fonte del diritto non scritta, una fonte-
fatto. Consiste in un comportamento costante e uniforme, tenuto dai consociati
con la convinzione che tale comportamento sia doveroso o da considerarsi
obbligatorio. Si tratta in sostanza, di un diritto che è creato dagli stessi destinatari
della norma in base alle esigenze e ai bisogni della collettività. C’è da precisare che,
perché si abbia una norma consuetudinaria, accanto al ripetersi uniforme e costante di
un comportamento si ponga un altro elemento che è quello dell’opinio iuris ac
necessitatis vale a dire nella credenza da parte degli appartenenti al gruppo sociale
che il comportamento sia giuridicamente obbligatorio o conforme al diritto.
Esistono tre diversi generi di consuetudini: 3
Consuetudo secundum legem (secondo la legge): è la consuetudine che opera
in senso integrativo della norma di legge: ad esempio laddove si sforza di dare un
significato particolare a un elemento della norma per renderlo più adeguato agli
usi locali o alle mutate esigenze sociali (consuetudine interpretativa);
Consuetudo praeter legem ("oltre la legge"): è quella consuetudine che
disciplina un ambito non ancora disciplinato dalla legge;
Consuetudo contra legem ("contro la legge"): è quella consuetudine che opera
in direzione opposta al precetto legislativo.
Sembra ammessa nel nostro ordinamento l'abrogazione di una norma mediante
desuetudine che si ha quando i destinatari della norma non osservano in modo
reiterato e diffuso un precetto; non si è in presenza di una consuetudine contra legem,
che non è riconosciuta, ma di una pura e semplice inosservanza del precetto.
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CONSUETUDINE COSTITUZIONALE Mentre la consuetudine di
diritto comune disciplina i rapporti tra privati, la consuet
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Norme giuridiche
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Costituzione, norme e fonti
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Fonti del diritto e norme giuridiche
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Diritto e norme giuridiche - diritto pubblico