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LA NORMA GIURIDICA

NORMA GIURIDICA è una regola di condotta volta a disciplinare il

comportamento dei singoli e /o della collettività. Impone all’individuo un determinato

comportamento. Il carattere “coattivo” della norma giuridica è dunque

imprescindibile.

La giuridicità di una norma si misura dalla sua attitudine ad assicurare stabilità e

continuità nel tempo di un gruppo sociale. Pertanto, va tenuta distinta dalle c.d.

NORME SOCIALI (morali, religiose, di costume, di correttezza) poiché si tratta di

norme che ciascun individuo è libero di seguire o meno e della cui inosservanza non

discende alcuna sanzione perché non rientra nell’ambito della coattività. Tuttavia,

qualora lo Stato ritenga essenziale per la sua stabilità e per la pacifica convivenza dei

consociati, può adottare questo genere di norme, cioè farle proprie e tramutarle in

norme giuridiche.

La norma giuridica quindi:

- Evidenzia gli interessi propri del gruppo;

- Prescrive le modalità con cui i soggetti devono perseguire tali interessi;

- Individua le procedure atte ad accertare e dichiarare l’inosservanza delle

prescrizioni;

- Stabilisce la sanzione da applicare nei confronti dei trasgressori.

DESTINATARI delle norme giuridiche sono:

- Tutti i consociati o alcuni di essi che possono essere individuati sulla base di

determinate caratteristiche;

- Singoli individui;

- Organi e soggetti appartenenti alla Stato- apparato.

Come deve essere una norma giuridica? Individuiamo le caratteristiche nei seguenti

punti:

• POSITIVITA’: deve esprimere un interesse effettivamente vigente nella

comunità e predisporre tutti gli strumenti utili per il suo soddisfacimento e

tutela. Tale carattere è strettamente connesso a quello dell’effettività, intesa

come concreta efficacia della norma;

• COATTIVITA’: la coattività va di pari passo con la sanzione. La norma

giuridica è coattiva ovvero deve essere rispettata obbligatoriamente da tutti i

consociati, la sua inosservanza è punita con l’applicazione di una sanzione. Va

però detto, che non tutte le norme esprimono un comando, giacché accanto a

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queste esistono delle altre che invece attribuiscono capacità, diritti, potestà;

norme istituzionali; norme organizzative; norme permissive che cioè

prevedono come lecite determinate azioni o omissioni; norme definitorie;

norme promozionali, norme d’incentivazione;

• ESTERIORITA’: disciplina la vita di relazione e ne organizza i modi di

svolgimento, oggetto della disciplina deve essere l’azione esterna del soggetto;

• GENERALITA’: Non è riferita a un singolo soggetto ma alla generalità di

soggetti;

• ASTRATTEZZA: la norma si riferisce a un’ipotesi astratta e non a un caso

concreto.

LE FONTI DEL DIRITTO sono atti e fatti dai quali traggono esistenza e

validità le norme giuridiche.

Si distingue tra:

fonti di cognizione: indicano i documenti ufficiali nei quali sono racchiuse le

 disposizioni normative;

fonti di produzione: fatti o atti che producono o contengono norme del diritto.

 Le norme giuridiche si possono ricavare da una formulazione linguistica

scritta, al fine di conferire loro un certo grado di stabilità e certezza Queste a

.

loro volta si distinguono in:

Fonti- atti: sono costituite da manifestazioni di volontà espressa da un organo dello

Stato –soggetto o di altro ente a ciò legittimato dalla Costituzione e trovano la loro

formulazione in un testo scritto; queste a loro volta, a proposito dell’autorità che le

emana, si distinguono in:

Fonti statali: la Costituzione, le leggi ordinarie, i decreti legge, i decreti

- legislativi, i referendum e i regolamenti governativi.

Fonti non statali: sono in particolar modo gli statuti e le leggi regionali e

- locali.

Fonti- fatti: consistono in un comportamento oggettivo (consuetudine o uso) o in atti

di produzione giuridica esterna al nostro ordinamento.

Altra distinzione è quella tra:

- Fonti dirette: si hanno quando la fonte è prevista e regolata nello stesso

ordinamento;

- Fonti indirette: quando invece, la fonte è disciplinata in un ordinamento

esterno a quello dello Stato.

La varietà e molteplicità delle fonti richiede criteri per il loro coordinamento

all’interno del sistema. I criteri adottati sono:

- CRITERIO GERARCHICO: Consiste nel coordinare e ordinare le fonti in

base alla diversa efficacia che è loro attribuita dall’ordinamento. Questo

rapporto di gerarchia implica che la norma di grado inferiore non può mai

modificare o abrogare la norma di grado superiore e deve rispettare quanto

stabilito dalla norma di grado superiore. Tra le fonti di pari grado prevale

quella più recente nel tempo;

- CRONOLOGICO (“ lex posterior derogat priori”): secondo il quale la legge

posteriore abroga quella precedente;

- DELLA SEPARAZIONE DELLE COMPETENZE: in base al quale

l’efficacia delle fonti è distinta secondo la sfera territoriale o materiale, in cui

essa opera. Tra le fonti di pari grado alcune hanno competenza generale, cioè

possono disciplinare qualunque materia; altre hanno competenza speciale cioè

possono disciplinare soltanto determinate materie; le fonti che hanno

competenza generale non possono riguardare le materie riservate alle fonti di

competenza speciale.

Nella scala gerarchica delle fonti, la preminenza è assegnata alla legge approvata dal

Parlamento (legge formale) che costituisce in tal modo la fonte primaria. Tale

preminenza è alla base di ragioni storiche –politiche, in particolare dal passaggio

dallo Stato assoluto allo Stato moderno, che ha segnato la sottrazione al monarca del

potere di dettare norme costitutive dell’ordinamento per affidarlo ad assemblee

costituite ad hoc; si ritenne, infatti, che il perseguimento degli interessi del gruppo

sociale potessero essere meglio eseguiti, anziché da una sola persona, da un organo

collegiale. →

LA CONSUETUDINE (o USO) è una fonte del diritto non scritta, una fonte-

fatto. Consiste in un comportamento costante e uniforme, tenuto dai consociati

con la convinzione che tale comportamento sia doveroso o da considerarsi

obbligatorio. Si tratta in sostanza, di un diritto che è creato dagli stessi destinatari

della norma in base alle esigenze e ai bisogni della collettività. C’è da precisare che,

perché si abbia una norma consuetudinaria, accanto al ripetersi uniforme e costante di

un comportamento si ponga un altro elemento che è quello dell’opinio iuris ac

necessitatis vale a dire nella credenza da parte degli appartenenti al gruppo sociale

che il comportamento sia giuridicamente obbligatorio o conforme al diritto.

Esistono tre diversi generi di consuetudini: 3

Consuetudo secundum legem (secondo la legge): è la consuetudine che opera

in senso integrativo della norma di legge: ad esempio laddove si sforza di dare un

significato particolare a un elemento della norma per renderlo più adeguato agli

usi locali o alle mutate esigenze sociali (consuetudine interpretativa);

Consuetudo praeter legem ("oltre la legge"): è quella consuetudine che

disciplina un ambito non ancora disciplinato dalla legge;

Consuetudo contra legem ("contro la legge"): è quella consuetudine che opera

in direzione opposta al precetto legislativo.

Sembra ammessa nel nostro ordinamento l'abrogazione di una norma mediante

desuetudine che si ha quando i destinatari della norma non osservano in modo

reiterato e diffuso un precetto; non si è in presenza di una consuetudine contra legem,

che non è riconosciuta, ma di una pura e semplice inosservanza del precetto.

CONSUETUDINE COSTITUZIONALE Mentre la consuetudine di

diritto comune disciplina i rapporti tra privati, la consuet

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Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher PGiusy di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Messina o del prof Giurisprudenza Prof..
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