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Le fonti del diritto sono fatti o atti che secondo l’ordinamento sono idonei a produrre
diritto.
Il diritto rappresenta il prodotto della fonte, cioè l’insieme di regole giuridiche che
disciplinano il comportamento dei consociati e i rapporti che intercorrono tra di essi
in un certo contesto spaziale e temporale.
Il diritto privato disciplina i rapporti che intercorrono tra consociati, e presuppone un
rapporto paritario tra i privati.
Il diritto pubblico disciplina i rapporti tra cittadino e l’istituzione, ed è possibile che vi
sia un rapporto di sovra ordinazione da parte delle istituzioni rispetto al cittadino
(diritto di signoria).
Le norme giuridiche sono un insieme di regole di condotta e ciò che li differenzia da
altre norme (ad esempio le norme etiche, o quelle religiose) è la capacità di
consentire stabilità al gruppo.
Una norma è giuridica quando possiede le seguenti caratteristiche:
Generalità: la norma è generale se si rivolge a tutti i consociati e non ad un
- singolo individuo.
Astrattezza: la norma è astratta quando non descrive una fattispecie
- concreta.
Coattività: una norma è coattiva quando prevede una sanzione, cioè l’uso
- legittimo della forza. La sanzione può essere negativa (in questo caso la
sanzione è la conseguenza negativa che si verifica quando il precetto
normativo viene disatteso) o positiva (in questo caso la sanzione è la
conseguenza positiva che si verifica quando il precetto positivo viene
attuato).
Di queste tre caratteristiche, la coattività, cioè la presenza di una sanzione, è
il carattere discriminante che distingue la norma giuridica dalle altre norme.
Una norma è giuridica anche se priva di sanzione, per il semplice fatto di
appartenere a un ordinamento che è osservato grazie allo strumento sanzionatorio.
Rapporto tra effettività e vigenza di una norma
Una norma vige se, in un certo contesto spaziale e temporale, essa esiste
nell’ordinamento giuridico.
Una norma potrebbe essere valida ma non efficace (ad es. il divieto di fumare nei
luoghi pubblici): l’efficacia infatti non condiziona la validità della norma, nel senso
che la norma è valida anche se può non essere rispettata.
L’efficacia dell’ordinamento invece è condizione di validità dell’ordinamento stesso.
L’ordinamento giuridico è un sistema di norme giuridiche assistite dalla coattività.
Secondo la teoria dell’istituzionalismo possono convivere anche più ordinamenti:
esiste una pluralità di ordinamenti che convivono insieme.